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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/04/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18022/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18022/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti dell'avv. Richaud Stefano e Richaud
Riccardo che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in PINEROLO il 23/07/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 46 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.06.2008 e il 05.04.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 6.05.2016, omologato dal Tribunale di Torino in data 16.05.2016.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Pinerolo (TO) Corso Torino n. 141, della quale i coniugi sono proprietari nella misura del 50% ciascuna, alla IG.ra che la abiterà con Parte_2
i figli minori e;
i beni mobili presenti nella casa coniugale restano assegnati in proprietà Per_1 Per_2 esclusiva alla IG.ra ; Parte_2
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 stabile presso la madre ove hanno e mantengono la residenza anagrafica;
i genitori dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali;
DISPONE che il IG. tenga con sé i figli - previo avviso telefonico alla madre e Parte_1 compatibilmente con i desideri e gli impegni degli stessi e nonché della IG.ra - a settimane Parte_2 alterne secondo le seguenti modalità:
- una settimana potrà vederli e tenerli con sé la sera di un qualsiasi giorno feriale, oltre ad un giorno o due nel fine settimana, mentre la settimana successiva potrà vederli e tenerli con sé due giorni settimanali e un giorno nel fine settimana;
- il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli sette giorni - anche non consecutivi - durante Parte_1 le vacanze pasquali e natalizie oltre a quindici giorni – anche non consecutivi – durante le vacanze estive, da concordarsi annualmente e tempestivamente tra i coniugi;
resta salva ogni eventuale diversa decisione su preventivo accordo dei coniugi;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. continuerà a pagare il 50% della rata Parte_1 del mutuo che i coniugi, in data 17.03.2005, hanno contratto con (ora Controparte_1 CP_2
per l'acquisto della casa coniugale;
il pagamento avverrà nel seguente modo: il IG.
[...] Pt_1 corrisponderà alla IG.ra , almeno 10 giorni prima della scadenza, il 50% della
[...] Parte_2 rata (comprese eventuali variazioni del tasso di interesse) si sua spettanza e la IG.ra Parte_2 corrisponderà alla banca l'importo intero della rata, integrandolo con la propria quota del 50%;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. concorrerà al pagamento del 50% delle Parte_1 spese relative alla manutenzione straordinaria della casa coniugale sita in Pinerolo (TO) Corso Torino
n. 141;
DISPONE che il IG. concorra alle spese di mantenimento dei figli minori – fino al Parte_1 raggiungimento della loro maggiore età ed all'indipendenza economica - corrispondendo alla IG.ra la somma mensile di E. 200,00 a favore di ed E. 200,00 a favore di , da Parte_2 Per_1 Per_2 versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre il 50% delle spese mediche, odontoiatriche e specialistiche non coperte dal S.S.N., il 50% delle spese scolastiche (ad esempio i buoni pasto), nonché il 50% delle spese per le attività ricreative e sportive e comunque non di lusso e da concordare preventivamente;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni famigliari relativi ai minori saranno accreditati integralmente a favore della IG.ra , la quale potrà usufruire anche del 100% delle Parte_2 detrazioni fiscali relative ai propri figli;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e di essere economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto e documenti equipollenti, con iscrizione dei figli minori sul documento di espatrio di entrambi;
SPESE di lite a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/04/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente/Relatore dott. Serafina Aceto Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18022/2024 promossa da:
Parte_1
e
Parte_2
entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio degli avv.ti dell'avv. Richaud Stefano e Richaud
Riccardo che li rappresentano e difendono in virtù di procura speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGnori e ontraevano matrimonio con rito concordatario Parte_1 Parte_2 in PINEROLO il 23/07/2006.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di PINEROLO (atto n. 46 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2006).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 14.06.2008 e il 05.04.2012. Per_1 Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione del 6.05.2016, omologato dal Tribunale di Torino in data 16.05.2016.
Con ricorso depositato il 23/07/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGnori
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Civile Parte_1 Parte_2 sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PINEROLO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE l'assegnazione della casa coniugale sita in Pinerolo (TO) Corso Torino n. 141, della quale i coniugi sono proprietari nella misura del 50% ciascuna, alla IG.ra che la abiterà con Parte_2
i figli minori e;
i beni mobili presenti nella casa coniugale restano assegnati in proprietà Per_1 Per_2 esclusiva alla IG.ra ; Parte_2
DISPONE l'affidamento condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 stabile presso la madre ove hanno e mantengono la residenza anagrafica;
i genitori dovranno assumere di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse che riguardano i figli, relativamente alla loro educazione, istruzione e salute, tenendo conto dei loro bisogni, delle loro capacità e delle loro aspirazioni ed inclinazioni naturali;
DISPONE che il IG. tenga con sé i figli - previo avviso telefonico alla madre e Parte_1 compatibilmente con i desideri e gli impegni degli stessi e nonché della IG.ra - a settimane Parte_2 alterne secondo le seguenti modalità:
- una settimana potrà vederli e tenerli con sé la sera di un qualsiasi giorno feriale, oltre ad un giorno o due nel fine settimana, mentre la settimana successiva potrà vederli e tenerli con sé due giorni settimanali e un giorno nel fine settimana;
- il IG. potrà vedere e tenere con sé i figli sette giorni - anche non consecutivi - durante Parte_1 le vacanze pasquali e natalizie oltre a quindici giorni – anche non consecutivi – durante le vacanze estive, da concordarsi annualmente e tempestivamente tra i coniugi;
resta salva ogni eventuale diversa decisione su preventivo accordo dei coniugi;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. continuerà a pagare il 50% della rata Parte_1 del mutuo che i coniugi, in data 17.03.2005, hanno contratto con (ora Controparte_1 CP_2
per l'acquisto della casa coniugale;
il pagamento avverrà nel seguente modo: il IG.
[...] Pt_1 corrisponderà alla IG.ra , almeno 10 giorni prima della scadenza, il 50% della
[...] Parte_2 rata (comprese eventuali variazioni del tasso di interesse) si sua spettanza e la IG.ra Parte_2 corrisponderà alla banca l'importo intero della rata, integrandolo con la propria quota del 50%;
DÀ ATTO che le parti concordano che il IG. concorrerà al pagamento del 50% delle Parte_1 spese relative alla manutenzione straordinaria della casa coniugale sita in Pinerolo (TO) Corso Torino
n. 141;
DISPONE che il IG. concorra alle spese di mantenimento dei figli minori – fino al Parte_1 raggiungimento della loro maggiore età ed all'indipendenza economica - corrispondendo alla IG.ra la somma mensile di E. 200,00 a favore di ed E. 200,00 a favore di , da Parte_2 Per_1 Per_2 versarsi in via anticipata entro il giorno cinque di ogni mese, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
oltre il 50% delle spese mediche, odontoiatriche e specialistiche non coperte dal S.S.N., il 50% delle spese scolastiche (ad esempio i buoni pasto), nonché il 50% delle spese per le attività ricreative e sportive e comunque non di lusso e da concordare preventivamente;
DÀ ATTO che le parti concordano che gli assegni famigliari relativi ai minori saranno accreditati integralmente a favore della IG.ra , la quale potrà usufruire anche del 100% delle Parte_2 detrazioni fiscali relative ai propri figli;
DÀ ATTO che le parti dichiarano di rinunciare reciprocamente all'assegno di mantenimento e di essere economicamente indipendenti;
DÀ ATTO che i coniugi si rilasciano reciproco assenso al rilascio del passaporto e documenti equipollenti, con iscrizione dei figli minori sul documento di espatrio di entrambi;
SPESE di lite a carico dei coniugi nella misura del 50% ciascuno.
Così deciso nella Camera di ConIGlio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
07/04/2025.
Il Presidente/Rel.
Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.