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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/05/2025, n. 796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 796 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Andrea Tinelli Presidente dott. Costanza Teti Giudice dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. all'esito della camera di consiglio del 08/05/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 24213/2024, promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. CASTAURO MARIA GRAZIA e c.f. Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. QUECCHIA GIANCARLO RICORRENTI PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ( ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. )
Letto il ricorso depositato il 12/12/2024, con cui e unitisi Parte_1 Parte_2 in matrimonio a Rodengo Saiano-BS in data 28.5.2005 (atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Rodengo Saiano-BS al numero 22, parte II, serie A, dell'anno 2005), hanno chiesto:
“Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili”;
Viste le dichiarazioni scritte con cui le parti hanno confermato la propria volontà di procedere alle condizioni indicate e rinunciato al tentativo di conciliazione;
Rilevato che la visibilità del fascicolo al P.M. è stata aperta in data 13.12.24;
Considerato che è decorso il termine previsto dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, essendo stata pronunciata la separazione personale dei coniugi con decreto di omologazione del Tribunale di Brescia del 12.9.24;
Ritenuto che sussistano i presupposti per pronunciarsi in conformità alle seguenti condizioni proposte dalle parti, che appaiono rispondere alla legge e agli interessi della famiglia:
«- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in data 28.05.2005 in Rodengo Saiano (BS),
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trascritto nell'apposito registro Atti di Matrimonio Parte II serie A al n. 22 tra i IGg.ri nato a [...]
Gardone V.T. (BS) il 6.09.77 (cod. fisc. residente in [...]
Pascoli, 7 e la IG.ra nata a [...] il [...] (cod. fisc. ) residente in [...]C.F._2
Brescia (BS) Via L. Einaudi, 26, ordinandosi all'Ufficiale dello Stato Civile competente di procedere alle relative annotazioni;
- le figlie minori vengono affidate ad entrambi i genitori nella forma dell'affido condiviso con collocamento prevalente presso la madre;
- alla IG.ra viene assegnata perché la abiti con le figlie e ciò sino alla Loro indipendenza economica, l'immobile, Pt_1 di proprietà esclusiva del IG. sito in Brescia facente parte del fabbricato condominiale denominato Parte_1
“Condominio Einaudi” con accesso dalla Via L. Einaudi, 26, così censito al Catasto Fabbricati del Comune di Brescia (BS): - Foglio 9 sez. BRE p.lla 4409 sub 97 Via Einaudi, 26 p. 3 zc 1 cat. A/2 cl. 9 v. 7 (dati superficie: totale mq 161; totale escluse aree scoperte mq 161) R.C. € 1.554,54; - Foglio 137 sez. NCT p.lla 361 sub 17 Via Luigi Einaudi, 26 p. S2 zc 1 cat. C/6 cl 8 mq 20 (dati superficie totale mq 20) R.C. € 233,44;
- la IG.ra , assegnataria dell'immobile, provvederà ai costi necessari per le utenze dell'immobile assegnato Parte_2 nonchè alle imposte dovute in conseguenza della residenza (a titolo esemplificativo ma non esaustivo nonchè alle Per_1 spese condominiali ad eccezione della quota parte di competenza del proprietario che sarà sostenuta dal IG. Pt_1
[...]
- il padre potrà vedere e tenerle con sé le figlie minori ogni qualvolta lo vorrà ed in ogni caso per due sere la settimana dalle ore 19,00 alle 22,00 quando avrà cura di accompagnarle presso la loro residenza ed a week end alternati dal venerdì sera ore 19,00 alla domenica sera ore 20,00; - in occasione delle visite infrasettimanali le minori potranno pernottare presso il padre, il quale, in tal caso, al mattino successivo avrà cura di accompagnarle presso l'Istituto Scolastico frequentato ovvero presso la loro residenza o dove si svolgerà l'eventuale attività estiva;
- il IG. verserà, quale concorso per il mantenimento delle minori, la somma complessiva di € 1.000,00 Parte_1 per ogni figlia, precisando che € 800,00 per ogni figlia verranno versate alla madre ed € 200,00 (da suddividersi in € 50,00 a settimana) nelle mani di ciascuna figlia perché provveda alle sue esigenze quali le uscite con amiche o le piccole necessità voluttuarie;
- poiché solo la somma di € 800,00 a figlia costituisce il concorso al Loro mantenimento, su detta cifra verrà calcolata annualmente la rivalutazione ISTAT;
- il padre parteciperà altresì, nella misura del 50%, alle spese straordinarie per le figlie che si renderanno necessarie, come da protocollo in uso presso il Tribunale di Brescia e datato 14.07.2016 e più precisamente, sono da intendersi spese eccedenti l'ordinario mantenimento le seguenti: Spese per la salute: spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: I) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
II) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
III) trattamenti sanitari erogati o meno dal Servizio Sanitario Nazionale ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
IV) tickets sanitari;
spese mediche che richiedono il preventivo accordo: I) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
II) cure termali e fisioterapiche;
III) farmaci particolari;
Spese per l'istruzione: spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
II) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
III) gite scolastiche senza pernottamento;
spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: I) tasse scolastiche e universitarie richieste da istituti privati;
II) corsi di specializzazione;
III) gite scolastiche con pernottamento;
IV) corsi di recupero e lezioni private;
V) alloggio presso la sede universitaria;
Spese per la custodia di prole minorenne: Spese che non richiedono il preventivo accordo: I) spese di custodia dei figli minorenni (Baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole infra dodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
II) centro ricreativo estivo e gruppo estivo.
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Spese per il divertimento: spese che richiedono il preventivo accordo: I) attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
II) corsi di lingua straniera;
III) viaggi e vacanze.
- i coniugi si impegnano a redigere a dicembre di ogni anno un prospetto delle spese straordinarie sostenute da ciascuno di loro e di provvedere all'eventuale conguaglio mediante il versamento all'altro genitore della differenza dovuta;
- nulla si riconoscono reciprocamente i coniugi vista la Loro indipendenza economica;
- i coniugi concordano che le conclusioni congiunte sono assunte nell'interesse superiori delle figlie minori e pertanto non è necessario il Loro ascolto anche al fine di non turbare la loro serenità ed il buon rapporto di affetto e dialogo che esse hanno raggiunto con entrambi i genitori, dopo anni di controversia per la separazione personale;
spese di lite compensate»;
Preso atto che le parti hanno altresì rinunciato all'impugnazione della sentenza;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale: pronuncia il Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili tra i coniugi:
e Parte_1
Parte_2 alle condizioni sopra riportate;
compensa per intero le spese di lite;
manda alla Cancelleria per la trasmissione all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 08/05/2025
Il Giudice est.
Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente
Dott. Andrea Tinelli
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