CA
Ordinanza 28 marzo 2025
Ordinanza 28 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, ordinanza 28/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere rel.
A scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza del 12/03/2025
Sull'istanza proposta ex art. 351 co 3 c.p.c. da parte appellante
Ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 437/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TROIANI ANTONIO Parte_1
appellante contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCA ROMANI e CONCETTA CP_1
ROSA
Appellata
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO BARBATELLI CP_2
Dato atto che la provvisoria esecutività della sentenza è stata sospesa con decreto del Presidente di sezione del 29.11.2024;
ritenuto che
non ricorrano i presupposti per l'accoglimento della sospensiva in quanto, dal punto di vista del fumus, l'appello non pare manifestamente fondato:
- in merito alla nullità della sentenza perché pronunciata durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità della dott.ssa , la pronuncia della sentenza avvenuta durante Per_1 il periodo di congedo non pare costituire un vizio di costituzione del giudice atteso che il giudice in maternità (al pari di quello in ferie, o in congedo per malattia), pur fisicamente assente dall'ufficio, non è privo della potestas iudicandi. Inoltre, le stesse circolari del Consiglio Superiore della Magistratura che escludono, in caso di ritardo nel deposito dei provvedimenti scaduti durante il periodo di congedo, l'applicazione di sanzioni disciplinari al magistrato in maternità indirettamente confermano che non esiste un divieto di emettere sentenza e che alcuna norma ne commina la nullità;
- la valutazione della sussistenza del conflitto di interessi non è stata fondata esclusivamente sul documento di matrimonio citato nella sentenza di primo grado, ma su altri elementi quali il rapporto sentimentale e di convivenza tra i sigg. e il prezzo inferiore CP_2 Parte_1
a quello di mercato (del cui versamento non vi è prova e che comunque non è stato trasferito alla rappresentata), elementi che di per sé attestano la comunanza di interessi con il terzo e quindi la non alterità di posizione del rappresentante rispetto all'altro contraente;
l'atto è in conflitto con la rappresentata nella misura in cui si configura come depauperativo del patrimonio ed è stato posto in essere in assenza di previe direttive della mandante, pochissimi giorni dopo il rilascio della procura;
- l'archiviazione in sede penale non esclude la valutazione della rilevanza delle condotte a fini civilistici;
- non pare sussistere il vizio di ultrapetizione, in quanto il riferimento all'istituto della simulazione è stato utilizzato dal giudice di primo grado unicamente quale argomento interpretativo a sostegno dell'inefficacia probatoria della quietanza di pagamento nei confronti dell'odierna appellata;
- eccezioni inerenti il mancato esperimento della mediazione (o meglio, la diversità di petitum e causa petendi della domanda di mediazione svolta rispetto alla domanda formulata in giudizio dalla Sig.ra risultano ormai superate dal momento che è intervenuta sentenza CP_1
e la finalità deflattiva della mediazione è venuta meno. L'improcedibilità dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall' articolo 5 della legge 28/2010 come obbligatorie, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice;
- quanto poi all'eccezione circa il difetto di esecutività della sentenza data la sua natura costitutiva, si osserva che secondo l'interpretazione oramai costante della Suprema Corte le pronunce condannatorie contenute in una sentenza costitutiva, quale quella in esame, possono avere efficacia esecutiva qualora tali statuizioni, avuto riguardo in concreto al rapporto giuridico oggetto della decisione, non si pongano in rapporto di sinallagmaticità o corrispettività rispetto al capo costitutivo della sentenza, ma siano una sua conseguenza necessaria e diretta. Come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
12872/21) quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva. A tal riguardo la
Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: a) rapporto di sinallagmaticità; b) rapporto di corrispettività; c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà. Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì. Tra gli esempi di dipendenza si segnala la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile, ipotesi analoga a quella in esame in cui il rilascio dell'immobile è diretta conseguenza del capo che ha pronunciato l'annullamento del contratto;
ritenuto che
dall'esecuzione della sentenza non possa derivare alla parte un pregiudizio grave o irreparabile all'istante in quanto l'immobile oggetto di causa non è quello di sua residenza;
il pagamento del premio assicurativo non costituisce un grave e irreparabile danno e della polizza può giovarsi il proprietario;
i lavori di messa in sicurezza cui si fa riferimento in atto di appello ben potranno, nelle more, essere realizzati dalla signora la pendenza di due giudizi di opposizione CP_1 intentati da avverso il precetto di rilascio e l'esecuzione conseguitane è Parte_1 ininfluente, in quanto in questa sede si discute della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo mentre il GE potrà disporre l'eventuale sospensione dell'esecuzione, le due valutazioni non sono sovrapponibili ed i giudizi di merito proseguiranno a prescindere dall'avvenuto rilascio o meno;
l'appellata è soggetto patrimonializzato che ben potrebbe adempiere all'obbligo CP_1 restitutorio in caso di successiva riforma della sentenza di primo grado, fermi gli effetti prenotativi dell'eventuale trascrizione della domanda giudiziale;
che pertanto l 'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata deve essere rigettata;
P.Q.M.
A modifica del decreto emesso inaudita altera parte il 29.11.2024, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Perugia, 20.3.2025
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni
SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Perugia, composta dai Sigg.ri Magistrati
Dott. Claudio Baglioni Presidente
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere rel.
A scioglimento della riserva assunta a seguito dell'udienza del 12/03/2025
Sull'istanza proposta ex art. 351 co 3 c.p.c. da parte appellante
Ha emesso la seguente
ORDINANZA nel procedimento iscritto al n. r.g. 437/2024 promosso da:
, rappresentata e difesa dall'avv. TROIANI ANTONIO Parte_1
appellante contro
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti FRANCESCA ROMANI e CONCETTA CP_1
ROSA
Appellata
e
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO BARBATELLI CP_2
Dato atto che la provvisoria esecutività della sentenza è stata sospesa con decreto del Presidente di sezione del 29.11.2024;
ritenuto che
non ricorrano i presupposti per l'accoglimento della sospensiva in quanto, dal punto di vista del fumus, l'appello non pare manifestamente fondato:
- in merito alla nullità della sentenza perché pronunciata durante il periodo di congedo obbligatorio di maternità della dott.ssa , la pronuncia della sentenza avvenuta durante Per_1 il periodo di congedo non pare costituire un vizio di costituzione del giudice atteso che il giudice in maternità (al pari di quello in ferie, o in congedo per malattia), pur fisicamente assente dall'ufficio, non è privo della potestas iudicandi. Inoltre, le stesse circolari del Consiglio Superiore della Magistratura che escludono, in caso di ritardo nel deposito dei provvedimenti scaduti durante il periodo di congedo, l'applicazione di sanzioni disciplinari al magistrato in maternità indirettamente confermano che non esiste un divieto di emettere sentenza e che alcuna norma ne commina la nullità;
- la valutazione della sussistenza del conflitto di interessi non è stata fondata esclusivamente sul documento di matrimonio citato nella sentenza di primo grado, ma su altri elementi quali il rapporto sentimentale e di convivenza tra i sigg. e il prezzo inferiore CP_2 Parte_1
a quello di mercato (del cui versamento non vi è prova e che comunque non è stato trasferito alla rappresentata), elementi che di per sé attestano la comunanza di interessi con il terzo e quindi la non alterità di posizione del rappresentante rispetto all'altro contraente;
l'atto è in conflitto con la rappresentata nella misura in cui si configura come depauperativo del patrimonio ed è stato posto in essere in assenza di previe direttive della mandante, pochissimi giorni dopo il rilascio della procura;
- l'archiviazione in sede penale non esclude la valutazione della rilevanza delle condotte a fini civilistici;
- non pare sussistere il vizio di ultrapetizione, in quanto il riferimento all'istituto della simulazione è stato utilizzato dal giudice di primo grado unicamente quale argomento interpretativo a sostegno dell'inefficacia probatoria della quietanza di pagamento nei confronti dell'odierna appellata;
- eccezioni inerenti il mancato esperimento della mediazione (o meglio, la diversità di petitum e causa petendi della domanda di mediazione svolta rispetto alla domanda formulata in giudizio dalla Sig.ra risultano ormai superate dal momento che è intervenuta sentenza CP_1
e la finalità deflattiva della mediazione è venuta meno. L'improcedibilità dev'essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza: ove ciò non avvenga, il giudice d'appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dall' articolo 5 della legge 28/2010 come obbligatorie, atteso che in grado d'appello l'esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice;
- quanto poi all'eccezione circa il difetto di esecutività della sentenza data la sua natura costitutiva, si osserva che secondo l'interpretazione oramai costante della Suprema Corte le pronunce condannatorie contenute in una sentenza costitutiva, quale quella in esame, possono avere efficacia esecutiva qualora tali statuizioni, avuto riguardo in concreto al rapporto giuridico oggetto della decisione, non si pongano in rapporto di sinallagmaticità o corrispettività rispetto al capo costitutivo della sentenza, ma siano una sua conseguenza necessaria e diretta. Come efficacemente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (Cass.
12872/21) quando nella medesima sentenza siano compresenti una statuizione dichiarativa o costitutiva ed una statuizione di condanna, l'immediata esecutività di quest'ultima dipenderà dal tipo di rapporto che la lega alla statuizione dichiarativa o costitutiva. A tal riguardo la
Corte ha distinto quattro possibili tipi di rapporti tra la statuizione di condanna e le altre: a) rapporto di sinallagmaticità; b) rapporto di corrispettività; c) rapporto di dipendenza;
d) rapporto di accessorietà. Nelle prime due ipotesi il capo condannatorio non è immediatamente esecutivo, nelle altre due sì. Tra gli esempi di dipendenza si segnala la pronuncia di accoglimento dell'azione revocatoria di una vendita immobiliare, e la pronuncia di condanna al rilascio dell'immobile, ipotesi analoga a quella in esame in cui il rilascio dell'immobile è diretta conseguenza del capo che ha pronunciato l'annullamento del contratto;
ritenuto che
dall'esecuzione della sentenza non possa derivare alla parte un pregiudizio grave o irreparabile all'istante in quanto l'immobile oggetto di causa non è quello di sua residenza;
il pagamento del premio assicurativo non costituisce un grave e irreparabile danno e della polizza può giovarsi il proprietario;
i lavori di messa in sicurezza cui si fa riferimento in atto di appello ben potranno, nelle more, essere realizzati dalla signora la pendenza di due giudizi di opposizione CP_1 intentati da avverso il precetto di rilascio e l'esecuzione conseguitane è Parte_1 ininfluente, in quanto in questa sede si discute della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo mentre il GE potrà disporre l'eventuale sospensione dell'esecuzione, le due valutazioni non sono sovrapponibili ed i giudizi di merito proseguiranno a prescindere dall'avvenuto rilascio o meno;
l'appellata è soggetto patrimonializzato che ben potrebbe adempiere all'obbligo CP_1 restitutorio in caso di successiva riforma della sentenza di primo grado, fermi gli effetti prenotativi dell'eventuale trascrizione della domanda giudiziale;
che pertanto l 'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata deve essere rigettata;
P.Q.M.
A modifica del decreto emesso inaudita altera parte il 29.11.2024, rigetta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
Si comunichi.
Perugia, 20.3.2025
Il Presidente
Dott. Claudio Baglioni