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Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/10/2025, n. 8077 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8077 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 11444 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT LE AL SS, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11444 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Gorgonzola, Parte_1 C.F._1
Viale Kennedy n. 22/A, presso lo studio dell'avv. CORRADO STANISLAO STRANO (c.f.
- pec: , che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 per procura in atti
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza IV Novembre n. 7, presso lo studio dell'avv.
GI NQ (c.f. - pec: C.F._3
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
ha agito in via monitoria nei confronti di chiedendo e ottenendo Controparte_1 Parte_1 ingiunzione di pagamento della somma di 18.512,50, oltre interessi e spese di procedura, in forza pagina 1 di 8 delle fatture n. 4 del 31/7/2023, n. 5 del 31/7/2023, n. 6 del 31/7/2023 e n. 7 del 21/11/2023, emesse a saldo dei corrispettivi per lavori di ristrutturazione e per fornitura di arredi.
ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposta, deducendo che: Parte_1
a) ha concluso con la controparte due contratti, uno di appalto per la ristrutturazione del proprio appartamento sito in Trezzano Rosa, Via Luigi Pirandello n. 1, per il prezzo di euro 40.750,00 Iva inclusa, e l'altro di fornitura di arredi, per il prezzo di euro 14.600,00 Iva inclusa;
b) in corso d'opera sono stati svolti lavori “extra capitolato”, per i quali non gli sono stati forniti preventivi di spesa, e l'opposta ha emesso fatture con causale generica di avanzamento lavori, senza mai allegare un resoconto analitico, seppure richiesto;
c) a fronte delle fatture emesse negli anni 2021 e 2022, ha corrisposto a controparte la complessiva somma di euro 92.880,00, effettuando l'ultimo versamento in data 29/07/2022 per saldo mobili e arredi;
d) in data 11/10/2023 l'opposta gli ha trasmesso un rendiconto consuntivo, datato 11/5/2023, sulla base del quale ha emesso ulteriori fatture, poi azionate nel monitorio;
e) il consuntivo, che è stato contestato nell'immediatezza, riporta prezzi esorbitanti, duplicazioni di costi e di Iva, e contiene addebiti per opere non eseguite, non richieste o non conformi alla regola dell'arte, in ragione dei quali non risultano dovuti importi per euro 18.158,00 ed euro
7.456,90; f) nel contempo, l'opposta gli ha cagionato danni, per disagi e ritardi, quantificati in euro
7.100,00, per cui egli è creditore verso quest'ultima, a titolo restitutorio e risarcitorio, per la complessiva somma di euro 32.714,90, ovvero, al netto della compensazione con il credito ingiunto, per la somma di euro 14.202,40,
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha concluso chiedendo: - di dichiarare la compensazione pro parte del credito azionato dall'opposta con i maggiori controcrediti vantati verso quest'ultima e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in riconvenzionale, di condannare l'opposta a pagargli la somma di euro 14.202,40, al netto della compensazione, o la diversa somma da accertarsi, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti non dovuti, rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- di ordinare all'opposta di consegnargli le certificazioni relative agli impianti, le garanzie delle apparecchiature fornite, nonché tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori di cui si è avvalsa.
Parte opposta, costituitasi tempestivamente nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, deducendo che: a) in corso d'opera è sorta la necessità di eseguire lavori non prevedibili al momento della stipula del contratto, tra cui il rifacimento degli impianti, e inoltre il
[...] ha richiesto lavori “extra”, il che ha generato costi ulteriori e tempistiche più lunghe, sebbene Pt_1 non fosse stata pattuita una specifica data di consegna;
b) il consuntivo datato 11/5/2023, successivamente aggiornato nei contenuti, riepiloga tutta l'attività svolta su richiesta del committente;
pagina 2 di 8 c) tutte le certificazioni e le garanzie degli impianti sono stati già consegnati all'opponente, mentre questi non ha titolo per ottenere evidenza delle fatture dei fornitori e subappaltatori, atteso che l'organizzazione dei mezzi resta in capo all'appaltatore; d) le contestazioni sui lavori, avanzate da controparte a quasi due anni dalla consegna dell'opera, sono generiche e dilatorie, mentre nulla è stato eccepito per gli arredi;
e) l'opponente, dopo aver pagato la somma di euro 92.880,00, ha ottenuto il rimborso del 50% delle fatture per la ristrutturazione edilizia, presentandole in banca con l'asseverazione del Direttore Lavori.
Sulla base di tali allegazioni, l'opposto ha concluso chiedendo: - in via principale, di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale di controparte, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma pari a quella ingiunta, oltre alle spese del monitorio;
- in via di ulteriore subordine, per l'ipotesi di condanna al pagamento in favore dell'opponente, di ordinare a quest'ultimo “di restituire e versare alla banca il rimborso ottenuto del 50% delle fatture sulla ristrutturazione edilizia”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, nonché con l'assunzione delle prove orali ammesse e con l'espletamento di una CTU, e giunge in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'udienza del 24/09/2025 e previo provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma della disposizione citata.
2. Il rapporto contrattuale
E' pacifico che le tra parti sono intercorsi due rapporti contrattuali: l'uno, corrispondente allo schema negoziale dell'appalto, avente ad oggetto le opere di ristrutturazione da eseguirsi presso l'immobile sito in Trezzano Rosa, Via Luigi Pirandello n. 1, descritte nel computo metrico allegato al preventivo n. 56/2021 del 18/06/2021 ed ivi indicate per un “valore” di euro 40.750,00 (doc. 4 opponente, doc.
2 opposta); l'altro, avente ad oggetto la fornitura di arredi destinati al medesimo appartamento, in dettaglio descritti nel preventivo n. 57/2021 del 18/06/2021, per il prezzo di euro 14.600,00 iva compresa (doc. 5 opponente, doc. 2 opposta).
Risulta altresì pacifico che, in corso d'opera, l'impresa ha eseguito lavorazioni “extra” preventivo, i cui prezzi, non preventivamente concordati, sono stati esposti nel consuntivo trasmesso dopo la conclusione dei lavori, e che il ha versato all'opposta la complessiva somma di euro Pt_1
92.880,00 (vd. doc. 27 opponente).
Il consuntivo prodotto in atti (doc. 6 opponente, doc. 2 opposta) – da cui si evince che l'impresa ha rendicontato lavorazioni, contrattuali ed “extra”, per complessivi euro 91.005,00 oltre Iva 10%, nonché opere “extra” per la posa degli arredi, mentre ha operato alcune detrazioni per opere o forniture non eseguite, indicate come “da scalare” – è stato contestato dall'opponente, il quale ha pagina 3 di 8 eccepito l'erroneità del conteggio anche in punto all'applicazione dell'Iva, deducendo che il prezzo pattuito per i lavori contrattuali, di cui al preventivo n. 56/2021, è comprensivo dell'imposta, al pari di quello pattuito per gli arredi, di cui al preventivo n. 57/2021.
Orbene, mentre il secondo preventivo reca espressamente la dicitura “iva compresa”, invero il primo di essi indica meramente il “valore delle opere”, senza nulla specificare.
Le testimonianze assunte sul punto sono state discordanti: i testi e Testimone_1 Testimone_2
(rispettivamente, figlio e coniuge dell'opponente) hanno riferito che i due preventivi sono stati sottoscritti per accettazione, contestualmente, nel mese di giugno, e che il nel Pt_2 sottoporglieli, gli aveva riferito che i prezzi indicati erano comprensivi dell'Iva; il teste Tes_3
(collaboratore della società convenuta, nonché coniuge dell'amministratrice unica),
[...] rispetto al quale non si ravvisa alcuna incapacità a testimoniare (cfr. Cass. n. 27461/2024), ha invece riferito che i due preventivi sono stati sottoscritti a distanza di qualche giorno l'uno dall'altro, in data prossima a quella della loro emissione, che nel preventivo delle opere il prezzo è stato indicato escluso di Iva, potendosi eventualmente applicare l'aliquota agevolata del 10% anziché quella del 22%, mentre nel preventivo degli arredi, su richiesta dei coniugi , il prezzo è stato espressamente Pt_1 indicato Iva inclusa, essendo unica l'aliquota applicabile del 22%.
Non essendovi univoca concludenza delle prove testimoniali, le stesse non sono di per sé sufficienti a dimostrare i fatti in discussione;
considerato che
i preventivi risultano redatti nella medesima data
(18/06/2021), appare più convincente la testimonianza del avendo questi fornito una logica Pt_2 spiegazione del motivo per cui l'uno riporta la scritta “iva inclusa” e l'altro no;
al contrario, i testi e non hanno fornito alcuna spiegazione del motivo per cui nel preventivo n. 56/2021 Pt_1 Tes_2 non sia stato specificato “iva inclusa”, né hanno riferito di valide ragioni perché tale dicitura non potesse essere aggiunta al momento della sottoscrizione, posto che, a detta degli stessi, i due preventivi sono stati approvati contestualmente.
Le superiori considerazioni, unitariamente alla piana evidenza documentale, per cui il preventivo n.
56/2021 non riporta la frase “Iva inclusa”, conduce a ritenere che il prezzo di euro 40.750,00, pattuito a corpo per le opere contrattuali, non include l'Iva, che va quindi applicata.
E' invece pacifico il prezzo pattuito per gli arredi, pari ad euro 14.600,00 Iva compresa.
3. La CTU
E' stata disposta una consulenza tecnica volta a verificare le opere e le forniture contrattuali in concreto realizzate dall'impresa, quantificandone il valore in base ai prezzi pattuiti a corpo, nonché a pagina 4 di 8 determinare il valore delle opere “extra” eseguite, quantificandole secondo i prezzi correnti di mercato.
ALla relazione del CTU arch. depositata il 16/3/2025, emergono i seguenti dati: Per_1
- le opere contrattuali di cui al preventivo n. 56/2021 sono state eseguite, ad eccezione di quelle, parzialmente eseguite o non eseguite, in dettaglio indicate nell'allegato “A” dell'elaborato, il cui valore è stimato in complessivi euro 5.555,00 oltre Iva 10%;
- il valore delle opere contrattuali in concreto realizzate dall'impresa ammonta, per differenza, ad euro 35.195,00 (euro 40.750,00 meno 5.555,00), oltre Iva 10% e così complessivamente ad euro
38.714,50 Iva compresa;
- le forniture di arredi di cui al preventivo n. 57/2021 sono state eseguite parzialmente, non essendo state consegnati il frigorifero, il tavolo 140x80, le n. 4 sedie, i contenitori porta-posate e porta- rifiuti, il cui valore è stimato in complessivi euro 2.964,60 Iva compresa (vd. allegato “A”);
- il valore degli arredi effettivamente forniti ammonta, per differenza, ad euro 11.635,40 (euro
14.600,00 meno 2.964,60) Iva compresa;
- il valore delle opere “extra”, effettivamente realizzate e non riconducibili ai predetti preventivi, quantificato sulla base del Listino prezzi della C.C.I.A.A. e delle Imprese medie che operano sul mercato, ammonta ad euro 36.724,18 Iva compresa (vd. allegato “B” dell'elaborato).
Le valutazioni del CTU in ordine alla valorizzazione delle opere appaiono condivisibili e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento, in quanto fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, avendo l'ausiliario esplicitato le ragioni delle sue valutazioni ed avendo fornito risposta alle osservazioni dei consulenti delle parti.
4. Le domande delle parti
Alla luce dei superiori accertamenti, l'opposta risulta aver realizzato opere, ed eseguito forniture di arredi, per complessivi euro 87.074,08 Iva compresa (38.714,50 più 11.635,40 più 36.724,18), a fronte dei quali ha percepito pagamenti per euro 92.880,00 (doc. 27 opponente).
Risulta pertanto che l'attore ha interamente pagato i corrispettivi delle opere e degli arredi, ed ha eseguito maggiori pagamenti non giustificati, pari ad euro 5.805,92 (92.880,00 meno 87.074,08).
Ne consegue che la domanda di pagamento avanzata dall'opposta è infondata, non sussistendo alcun credito residuo a favore della stessa, che è invece tenuta a restituire all'opponente, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., la somma suindicata.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria avanzata dall'opponente, nulla gli può essere riconosciuto pagina 5 di 8 a titolo di danno, non avendo lo stesso dimostrato la concreta sussistenza dei pregiudizi lamentati, e tanto meno il nesso causale con l'operato della controparte, posto che, sul punto, ha dedotto prove orali del tutto generiche e quindi inammissibili;
in mancanza di tale prova, non può neppure procedersi alla richiesta liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. (vd. Cass. civ. 4310/2018).
La domanda risarcitoria attorea è perciò infondata e va rigettata.
Esaminate le ulteriori domande avanzate dell'opponente, rilevato che questi non ha titolo per ottenere le fatture dei fornitori e subappaltatori di cui si è avvalsa , ha invece diritto alla consegna CP_1 delle dichiarazioni di conformità degli impianti idraulico ed elettrico installati nell'appartamento e alla consegna dei documenti di garanzia relativi agli arredi ed elettrodomestici forniti dall'opposta, sussistendo in capo a quest'ultima i corrispondenti obblighi (vd. art. 7 D.M. n. 37/2008, art. 1477, comma 3, cod.civ.).
A tale riguardo, mentre l'opposta ha prodotto in giudizio le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico ed idrosanitario, che risultano rilasciate il 17/7/2024 (docc. 8 e 9 opposta), non vi è invece evidenza dell'avvenuta consegna dei documenti di garanzia richiesti dall'attore, pertanto va ordinato all'opposta di consegnarglieli.
Infine, non luogo a provvedere sulla domanda subordinata formulata dall'opposta, laddove chiede di ordinare al “di restituire e versare alla banca il rimborso ottenuto del 50% delle fatture sulla Pt_1 ristrutturazione edilizia”, atteso che non rientra nella sfera di attribuzione del giudicante disporre alcunché in relazione ai crediti fiscali eventualmente maturati in capo all'attore e da questi ceduti a terzi estranei al giudizio.
5. Conclusioni e spese di lite
In conclusione, la domanda di pagamento del saldo delle opere e forniture avanzata dall'opposta è infondata, e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La domanda riconvenzionale dell'opponente va accolta in parte, in relazione al credito restitutorio ex art. 2033 c.c. accertato pari ad euro 5.805,92, e l'opposta va quindi condannata a pagare all'opponente la predetta somma.
Trattandosi di un debito di valuta, tale somma non è suscettibile di automatica rivalutazione in relazione all'intervenuto deprezzamento della moneta, essendo invece onere del creditore dimostrare gli eventuali danni di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.
In specie, l'opponente nulla ha dedotto e tanto meno dimostrato, per cui nulla può essergli riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
pagina 6 di 8 Spettano invece al gli interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma c.c Pt_1 dalla data della costituzione in mora (18/12/2023, cfr, doc. 11 opponente) sino alla data della domanda giudiziale (18/03/2024) e al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. a decorrere dal giorno successivo sino al saldo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata, considerato che l'attività processuale svolta da quest'ultima rientra nella normale dialettica processuale;
non è accoglibile, pertanto, la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. avanzata dall'attore opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa (sommandosi al disputatum della domanda monitoria il decisum della domanda riconvenzionale parzialmente accolta) e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
Le spese della CTU, liquidate in corso di causa, seguono il medesimo criterio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico integrale dell'opposta, che è pertanto tenuta a rimborsare all'attore opponente le somme da questi anticipate al consulente d'ufficio, come documentate in atti per complessivi euro 1.985,55 (vd. fatture arch. e disposizioni di bonifico, docc. 52-56 Per_1 opponente), nonché a rifondere all'attore le spese di consulenza tecnica di parte (doc. 57 opponente), ma queste ultime, in quanto eccessive, vanno ridotte ai sensi dell'art. 92 c.p.c. alla somma, ritenuta congrua (avuto riguardo ai criteri di liquidazione dei compensi per i consulenti d'ufficio di cui al
D.M. 182 del 30 maggio 2002) di euro 1.335,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 18/03/2024, da nei confronti di nel contraddittorio Parte_1 Controparte_1 tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1203/2024, R.G. n. 44412/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condanna l'opposta a pagare all'opponente la somma di euro 5.805,92, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 primo comma c.c. dal 18/12/2023 al 18/03/2024, nonché al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dal giorno successivo sino al saldo;
3. pone definitivamente a carico dell'opposta le spese della CTU liquidate con decreto del
24/03/2025;
pagina 7 di 8 4. ordina all'opposta di consegnare all'opponente i documenti di garanzia degli arredi forniti, come richiesti in atti, nonché gli originali delle dichiarazioni di conformità degli impianti, prodotte in copia;
5. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese anticipate dall'attore in favore del CTU arch. , pari ad euro Per_1
1.985,55, nonché al rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte, pari ad euro 1.335,00.
Così deciso in Milano il 25/10/2025
Il GOT
LE AL SS
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE SETTIMA CIVILE
Il Tribunale di Milano nella persona del GOT LE AL SS, visto l'art. 281 sexies, terzo comma,
c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 11444 /2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Gorgonzola, Parte_1 C.F._1
Viale Kennedy n. 22/A, presso lo studio dell'avv. CORRADO STANISLAO STRANO (c.f.
- pec: , che lo rappresenta e difende C.F._2 Email_1 per procura in atti
ATTORE OPPONENTE contro
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Milano, Piazza IV Novembre n. 7, presso lo studio dell'avv.
GI NQ (c.f. - pec: C.F._3
, che la rappresenta e difende per procura in atti Email_2
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa
ha agito in via monitoria nei confronti di chiedendo e ottenendo Controparte_1 Parte_1 ingiunzione di pagamento della somma di 18.512,50, oltre interessi e spese di procedura, in forza pagina 1 di 8 delle fatture n. 4 del 31/7/2023, n. 5 del 31/7/2023, n. 6 del 31/7/2023 e n. 7 del 21/11/2023, emesse a saldo dei corrispettivi per lavori di ristrutturazione e per fornitura di arredi.
ha tempestivamente avversato la pretesa creditoria dell'opposta, deducendo che: Parte_1
a) ha concluso con la controparte due contratti, uno di appalto per la ristrutturazione del proprio appartamento sito in Trezzano Rosa, Via Luigi Pirandello n. 1, per il prezzo di euro 40.750,00 Iva inclusa, e l'altro di fornitura di arredi, per il prezzo di euro 14.600,00 Iva inclusa;
b) in corso d'opera sono stati svolti lavori “extra capitolato”, per i quali non gli sono stati forniti preventivi di spesa, e l'opposta ha emesso fatture con causale generica di avanzamento lavori, senza mai allegare un resoconto analitico, seppure richiesto;
c) a fronte delle fatture emesse negli anni 2021 e 2022, ha corrisposto a controparte la complessiva somma di euro 92.880,00, effettuando l'ultimo versamento in data 29/07/2022 per saldo mobili e arredi;
d) in data 11/10/2023 l'opposta gli ha trasmesso un rendiconto consuntivo, datato 11/5/2023, sulla base del quale ha emesso ulteriori fatture, poi azionate nel monitorio;
e) il consuntivo, che è stato contestato nell'immediatezza, riporta prezzi esorbitanti, duplicazioni di costi e di Iva, e contiene addebiti per opere non eseguite, non richieste o non conformi alla regola dell'arte, in ragione dei quali non risultano dovuti importi per euro 18.158,00 ed euro
7.456,90; f) nel contempo, l'opposta gli ha cagionato danni, per disagi e ritardi, quantificati in euro
7.100,00, per cui egli è creditore verso quest'ultima, a titolo restitutorio e risarcitorio, per la complessiva somma di euro 32.714,90, ovvero, al netto della compensazione con il credito ingiunto, per la somma di euro 14.202,40,
Sulla base di tali allegazioni, l'opponente ha concluso chiedendo: - di dichiarare la compensazione pro parte del credito azionato dall'opposta con i maggiori controcrediti vantati verso quest'ultima e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
- in riconvenzionale, di condannare l'opposta a pagargli la somma di euro 14.202,40, al netto della compensazione, o la diversa somma da accertarsi, oltre interessi legali dalla data dei pagamenti non dovuti, rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 1284 quarto comma c.c. dalla domanda giudiziale al saldo;
- di ordinare all'opposta di consegnargli le certificazioni relative agli impianti, le garanzie delle apparecchiature fornite, nonché tutte le fatture dei fornitori e subappaltatori di cui si è avvalsa.
Parte opposta, costituitasi tempestivamente nel giudizio di opposizione, ha insistito nella propria pretesa creditoria, deducendo che: a) in corso d'opera è sorta la necessità di eseguire lavori non prevedibili al momento della stipula del contratto, tra cui il rifacimento degli impianti, e inoltre il
[...] ha richiesto lavori “extra”, il che ha generato costi ulteriori e tempistiche più lunghe, sebbene Pt_1 non fosse stata pattuita una specifica data di consegna;
b) il consuntivo datato 11/5/2023, successivamente aggiornato nei contenuti, riepiloga tutta l'attività svolta su richiesta del committente;
pagina 2 di 8 c) tutte le certificazioni e le garanzie degli impianti sono stati già consegnati all'opponente, mentre questi non ha titolo per ottenere evidenza delle fatture dei fornitori e subappaltatori, atteso che l'organizzazione dei mezzi resta in capo all'appaltatore; d) le contestazioni sui lavori, avanzate da controparte a quasi due anni dalla consegna dell'opera, sono generiche e dilatorie, mentre nulla è stato eccepito per gli arredi;
e) l'opponente, dopo aver pagato la somma di euro 92.880,00, ha ottenuto il rimborso del 50% delle fatture per la ristrutturazione edilizia, presentandole in banca con l'asseverazione del Direttore Lavori.
Sulla base di tali allegazioni, l'opposto ha concluso chiedendo: - in via principale, di rigettare l'opposizione e la domanda riconvenzionale di controparte, e di confermare il decreto ingiuntivo opposto;
- in subordine, di condannare l'opponente al pagamento della somma pari a quella ingiunta, oltre alle spese del monitorio;
- in via di ulteriore subordine, per l'ipotesi di condanna al pagamento in favore dell'opponente, di ordinare a quest'ultimo “di restituire e versare alla banca il rimborso ottenuto del 50% delle fatture sulla ristrutturazione edilizia”.
La causa è stata istruita con l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, nonché con l'assunzione delle prove orali ammesse e con l'espletamento di una CTU, e giunge in decisione a seguito della discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. sulle conclusioni precisate all'udienza del 24/09/2025 e previo provvedimento di trattenimento ai sensi del terzo comma della disposizione citata.
2. Il rapporto contrattuale
E' pacifico che le tra parti sono intercorsi due rapporti contrattuali: l'uno, corrispondente allo schema negoziale dell'appalto, avente ad oggetto le opere di ristrutturazione da eseguirsi presso l'immobile sito in Trezzano Rosa, Via Luigi Pirandello n. 1, descritte nel computo metrico allegato al preventivo n. 56/2021 del 18/06/2021 ed ivi indicate per un “valore” di euro 40.750,00 (doc. 4 opponente, doc.
2 opposta); l'altro, avente ad oggetto la fornitura di arredi destinati al medesimo appartamento, in dettaglio descritti nel preventivo n. 57/2021 del 18/06/2021, per il prezzo di euro 14.600,00 iva compresa (doc. 5 opponente, doc. 2 opposta).
Risulta altresì pacifico che, in corso d'opera, l'impresa ha eseguito lavorazioni “extra” preventivo, i cui prezzi, non preventivamente concordati, sono stati esposti nel consuntivo trasmesso dopo la conclusione dei lavori, e che il ha versato all'opposta la complessiva somma di euro Pt_1
92.880,00 (vd. doc. 27 opponente).
Il consuntivo prodotto in atti (doc. 6 opponente, doc. 2 opposta) – da cui si evince che l'impresa ha rendicontato lavorazioni, contrattuali ed “extra”, per complessivi euro 91.005,00 oltre Iva 10%, nonché opere “extra” per la posa degli arredi, mentre ha operato alcune detrazioni per opere o forniture non eseguite, indicate come “da scalare” – è stato contestato dall'opponente, il quale ha pagina 3 di 8 eccepito l'erroneità del conteggio anche in punto all'applicazione dell'Iva, deducendo che il prezzo pattuito per i lavori contrattuali, di cui al preventivo n. 56/2021, è comprensivo dell'imposta, al pari di quello pattuito per gli arredi, di cui al preventivo n. 57/2021.
Orbene, mentre il secondo preventivo reca espressamente la dicitura “iva compresa”, invero il primo di essi indica meramente il “valore delle opere”, senza nulla specificare.
Le testimonianze assunte sul punto sono state discordanti: i testi e Testimone_1 Testimone_2
(rispettivamente, figlio e coniuge dell'opponente) hanno riferito che i due preventivi sono stati sottoscritti per accettazione, contestualmente, nel mese di giugno, e che il nel Pt_2 sottoporglieli, gli aveva riferito che i prezzi indicati erano comprensivi dell'Iva; il teste Tes_3
(collaboratore della società convenuta, nonché coniuge dell'amministratrice unica),
[...] rispetto al quale non si ravvisa alcuna incapacità a testimoniare (cfr. Cass. n. 27461/2024), ha invece riferito che i due preventivi sono stati sottoscritti a distanza di qualche giorno l'uno dall'altro, in data prossima a quella della loro emissione, che nel preventivo delle opere il prezzo è stato indicato escluso di Iva, potendosi eventualmente applicare l'aliquota agevolata del 10% anziché quella del 22%, mentre nel preventivo degli arredi, su richiesta dei coniugi , il prezzo è stato espressamente Pt_1 indicato Iva inclusa, essendo unica l'aliquota applicabile del 22%.
Non essendovi univoca concludenza delle prove testimoniali, le stesse non sono di per sé sufficienti a dimostrare i fatti in discussione;
considerato che
i preventivi risultano redatti nella medesima data
(18/06/2021), appare più convincente la testimonianza del avendo questi fornito una logica Pt_2 spiegazione del motivo per cui l'uno riporta la scritta “iva inclusa” e l'altro no;
al contrario, i testi e non hanno fornito alcuna spiegazione del motivo per cui nel preventivo n. 56/2021 Pt_1 Tes_2 non sia stato specificato “iva inclusa”, né hanno riferito di valide ragioni perché tale dicitura non potesse essere aggiunta al momento della sottoscrizione, posto che, a detta degli stessi, i due preventivi sono stati approvati contestualmente.
Le superiori considerazioni, unitariamente alla piana evidenza documentale, per cui il preventivo n.
56/2021 non riporta la frase “Iva inclusa”, conduce a ritenere che il prezzo di euro 40.750,00, pattuito a corpo per le opere contrattuali, non include l'Iva, che va quindi applicata.
E' invece pacifico il prezzo pattuito per gli arredi, pari ad euro 14.600,00 Iva compresa.
3. La CTU
E' stata disposta una consulenza tecnica volta a verificare le opere e le forniture contrattuali in concreto realizzate dall'impresa, quantificandone il valore in base ai prezzi pattuiti a corpo, nonché a pagina 4 di 8 determinare il valore delle opere “extra” eseguite, quantificandole secondo i prezzi correnti di mercato.
ALla relazione del CTU arch. depositata il 16/3/2025, emergono i seguenti dati: Per_1
- le opere contrattuali di cui al preventivo n. 56/2021 sono state eseguite, ad eccezione di quelle, parzialmente eseguite o non eseguite, in dettaglio indicate nell'allegato “A” dell'elaborato, il cui valore è stimato in complessivi euro 5.555,00 oltre Iva 10%;
- il valore delle opere contrattuali in concreto realizzate dall'impresa ammonta, per differenza, ad euro 35.195,00 (euro 40.750,00 meno 5.555,00), oltre Iva 10% e così complessivamente ad euro
38.714,50 Iva compresa;
- le forniture di arredi di cui al preventivo n. 57/2021 sono state eseguite parzialmente, non essendo state consegnati il frigorifero, il tavolo 140x80, le n. 4 sedie, i contenitori porta-posate e porta- rifiuti, il cui valore è stimato in complessivi euro 2.964,60 Iva compresa (vd. allegato “A”);
- il valore degli arredi effettivamente forniti ammonta, per differenza, ad euro 11.635,40 (euro
14.600,00 meno 2.964,60) Iva compresa;
- il valore delle opere “extra”, effettivamente realizzate e non riconducibili ai predetti preventivi, quantificato sulla base del Listino prezzi della C.C.I.A.A. e delle Imprese medie che operano sul mercato, ammonta ad euro 36.724,18 Iva compresa (vd. allegato “B” dell'elaborato).
Le valutazioni del CTU in ordine alla valorizzazione delle opere appaiono condivisibili e non vi è ragione di discostarsi dal suo apprezzamento, in quanto fondate su criteri tecnici esenti da censure e congruamente motivate, avendo l'ausiliario esplicitato le ragioni delle sue valutazioni ed avendo fornito risposta alle osservazioni dei consulenti delle parti.
4. Le domande delle parti
Alla luce dei superiori accertamenti, l'opposta risulta aver realizzato opere, ed eseguito forniture di arredi, per complessivi euro 87.074,08 Iva compresa (38.714,50 più 11.635,40 più 36.724,18), a fronte dei quali ha percepito pagamenti per euro 92.880,00 (doc. 27 opponente).
Risulta pertanto che l'attore ha interamente pagato i corrispettivi delle opere e degli arredi, ed ha eseguito maggiori pagamenti non giustificati, pari ad euro 5.805,92 (92.880,00 meno 87.074,08).
Ne consegue che la domanda di pagamento avanzata dall'opposta è infondata, non sussistendo alcun credito residuo a favore della stessa, che è invece tenuta a restituire all'opponente, a titolo di indebito ex art. 2033 c.c., la somma suindicata.
Quanto, invece, alla domanda risarcitoria avanzata dall'opponente, nulla gli può essere riconosciuto pagina 5 di 8 a titolo di danno, non avendo lo stesso dimostrato la concreta sussistenza dei pregiudizi lamentati, e tanto meno il nesso causale con l'operato della controparte, posto che, sul punto, ha dedotto prove orali del tutto generiche e quindi inammissibili;
in mancanza di tale prova, non può neppure procedersi alla richiesta liquidazione in via equitativa ex art. 1226 c.c. (vd. Cass. civ. 4310/2018).
La domanda risarcitoria attorea è perciò infondata e va rigettata.
Esaminate le ulteriori domande avanzate dell'opponente, rilevato che questi non ha titolo per ottenere le fatture dei fornitori e subappaltatori di cui si è avvalsa , ha invece diritto alla consegna CP_1 delle dichiarazioni di conformità degli impianti idraulico ed elettrico installati nell'appartamento e alla consegna dei documenti di garanzia relativi agli arredi ed elettrodomestici forniti dall'opposta, sussistendo in capo a quest'ultima i corrispondenti obblighi (vd. art. 7 D.M. n. 37/2008, art. 1477, comma 3, cod.civ.).
A tale riguardo, mentre l'opposta ha prodotto in giudizio le dichiarazioni di conformità degli impianti elettrico ed idrosanitario, che risultano rilasciate il 17/7/2024 (docc. 8 e 9 opposta), non vi è invece evidenza dell'avvenuta consegna dei documenti di garanzia richiesti dall'attore, pertanto va ordinato all'opposta di consegnarglieli.
Infine, non luogo a provvedere sulla domanda subordinata formulata dall'opposta, laddove chiede di ordinare al “di restituire e versare alla banca il rimborso ottenuto del 50% delle fatture sulla Pt_1 ristrutturazione edilizia”, atteso che non rientra nella sfera di attribuzione del giudicante disporre alcunché in relazione ai crediti fiscali eventualmente maturati in capo all'attore e da questi ceduti a terzi estranei al giudizio.
5. Conclusioni e spese di lite
In conclusione, la domanda di pagamento del saldo delle opere e forniture avanzata dall'opposta è infondata, e il decreto ingiuntivo opposto va revocato.
La domanda riconvenzionale dell'opponente va accolta in parte, in relazione al credito restitutorio ex art. 2033 c.c. accertato pari ad euro 5.805,92, e l'opposta va quindi condannata a pagare all'opponente la predetta somma.
Trattandosi di un debito di valuta, tale somma non è suscettibile di automatica rivalutazione in relazione all'intervenuto deprezzamento della moneta, essendo invece onere del creditore dimostrare gli eventuali danni di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ.
In specie, l'opponente nulla ha dedotto e tanto meno dimostrato, per cui nulla può essergli riconosciuto a titolo di rivalutazione monetaria.
pagina 6 di 8 Spettano invece al gli interessi legali, nella misura prevista dall'art. 1284 primo comma c.c Pt_1 dalla data della costituzione in mora (18/12/2023, cfr, doc. 11 opponente) sino alla data della domanda giudiziale (18/03/2024) e al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. a decorrere dal giorno successivo sino al saldo.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la condanna dell'opposta per responsabilità aggravata, considerato che l'attività processuale svolta da quest'ultima rientra nella normale dialettica processuale;
non è accoglibile, pertanto, la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, primo e terzo comma, c.p.c. avanzata dall'attore opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opposta e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e succ. modif., del valore della causa (sommandosi al disputatum della domanda monitoria il decisum della domanda riconvenzionale parzialmente accolta) e dell'attività difensiva in concreto svolta nel giudizio.
Le spese della CTU, liquidate in corso di causa, seguono il medesimo criterio della soccombenza e vanno poste definitivamente a carico integrale dell'opposta, che è pertanto tenuta a rimborsare all'attore opponente le somme da questi anticipate al consulente d'ufficio, come documentate in atti per complessivi euro 1.985,55 (vd. fatture arch. e disposizioni di bonifico, docc. 52-56 Per_1 opponente), nonché a rifondere all'attore le spese di consulenza tecnica di parte (doc. 57 opponente), ma queste ultime, in quanto eccessive, vanno ridotte ai sensi dell'art. 92 c.p.c. alla somma, ritenuta congrua (avuto riguardo ai criteri di liquidazione dei compensi per i consulenti d'ufficio di cui al
D.M. 182 del 30 maggio 2002) di euro 1.335,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa promossa, con citazione notificata il 18/03/2024, da nei confronti di nel contraddittorio Parte_1 Controparte_1 tra le parti, ogni altra istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1. revoca il decreto ingiuntivo n. 1203/2024, R.G. n. 44412/2023 emesso dal Tribunale di Milano;
2. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale dell'opponente, condanna l'opposta a pagare all'opponente la somma di euro 5.805,92, oltre interessi legali al saggio previsto dall'art. 1284 primo comma c.c. dal 18/12/2023 al 18/03/2024, nonché al saggio di cui all'art. 1284 quarto comma c.c. dal giorno successivo sino al saldo;
3. pone definitivamente a carico dell'opposta le spese della CTU liquidate con decreto del
24/03/2025;
pagina 7 di 8 4. ordina all'opposta di consegnare all'opponente i documenti di garanzia degli arredi forniti, come richiesti in atti, nonché gli originali delle dichiarazioni di conformità degli impianti, prodotte in copia;
5. condanna l'opposta a rifondere all'opponente le spese di lite, liquidate in euro 118,50 per esborsi ed euro 5.077,00 per compensi, oltre spese generali 15% e oneri accessori come per legge, nonché al rimborso delle spese anticipate dall'attore in favore del CTU arch. , pari ad euro Per_1
1.985,55, nonché al rimborso delle spese per la consulenza tecnica di parte, pari ad euro 1.335,00.
Così deciso in Milano il 25/10/2025
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