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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Aosta, sentenza 24/11/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Aosta |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 654/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 654/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. BELLOT VIVIANE ed elettivamente domiciliati in LOC CROIX
NOIRE 61 11020 SA PH presso lo studio dell'avv. BELLOT VIVIANE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa comparizione personale dei coniugi dinanzi all'Ill.mo Presidente per i provvedimenti di rito,
Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, senza interferire nella reciproca vita privata, fissando ove meglio credono il proprio domicilio;
2)I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
pagina 1 di 7 3)I figli minori e vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ed esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4)Tenuto conto che il padre è spesso fuori dall'Italia per questioni lavorative e personali, le parti concordano che egli potrà tenere con sé i figli minori ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre.
5)Il signor si impegna a versare tutti i mesi a titolo di Pt_1
mantenimento per i figli la somma di euro 1000,00 e contribuirà nella misura del 100% alle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse dei figli;
6)Il signor provvederà inoltre a sostenere tutte le spese Pt_1
(affitto ed utenze) relative alla casa coniugale in affitto ove al momento risiedono entrambi i coniugi e ove la signora Pt_2
manterrà la propria residenza unitamente ai figli;
7)L'assegno unico per i figli spetterà al 100% alla signora Pt_2
mentre le detrazioni per i figli a carico verranno operate al 50%.
8)Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti ovvero di documenti equipollenti.
9)In merito alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi si precisa che il signor non è tenuto alla presentazione della Pt_1
dichiarazione dei redditi e ciò in quanto, benché egli abbia sempre svolto l'attività di skypper, da qualche tempo non lavora, e si mantiene grazie a delle rendite personali all'estero ed a dei risparmi.
10)i coniugi sono comproprietari al 50% di un bene immobile sito nel comune di Aosta (come meglio infra identificato) ed a definizione dei pagina 2 di 7 reciproci rapporti economici e patrimoniali convengono di effettuare le seguenti attribuzioni: il signor C.F. Parte_1
, trasferisce, con ogni garanzia di legge, nello C.F._1
stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù
attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla signora
C.F. che accetta, la propria Parte_2 C.F._2
quota di comproprietà pari al 50% dei beni immobili come infra identificati.
In relazione al trasferimento degli immobili sopra descritti, come meglio di seguito identificati, le parti, rese edotte delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n.
445/2000, ai sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue:
IDENTIFICAZIONE
Nel comune di Aosta, in piazza Roncas numero 7, nel fabbricato di civile abitazione denominato “Condominio Palazzo Rolla”, elevantesi cinque piani fuori terra (oltre al soppalco infra descritto) più
interrato, entrostante a terreno censito in Catasto Terreni al Foglio
41 numero 420 (in Catasto dei Fabbricati al Foglio 41 numero 44); e precisamente:
- appartamento al piano quarto, composto di soggiorno con angolo cottura, disimpegno e bagno;
con soprastante soffitta in soppalco e annessi ulteriore soffitta, disimpegno e bagno al piano quarto e cantina al piano interrato;
- ulteriore soffitta pertinenziale al piano quarto;
il tutto censito in Catasto dei Fabbricati come segue:
pagina 3 di 7 - Foglio 41 numero 44 subalterno 10, piazza Pierre Leonard Roncas,
piani S1-4, categoria A/3, classe 3, vani tre, rendita catastale euro
333,11; per l'alloggio e i locali annessi;
- Foglio 41 numero 44 subalterno 22, piazza Pierre Leonard Roncas,
piano 4, categoria C/2, classe 1, metri quadrati sette, rendita catastale euro 27,11; per l'ulteriore soffitta.
PLANIMETRIE
I beni immobili sopra descritti sono rappresentati nelle planimetrie e visure catastali come allegate alla relazione notarile.
Il signor cointestatario delle unità Parte_1
immobiliari urbane in oggetto, dichiara che lo stato di fatto delle medesime è conforme ai menzionati dati catastali e alle planimetrie regolarmente depositate in catasto e come allegate alla relazione notarile.
SITUAZIONE URBANISITICA E AGIBILITA'
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, il signor dichiara che la costruzione del fabbricato oggetto del presente Pt_1
atto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che da tale data fino ad oggi non sono intervenute ulteriori opere di edificazione né modifiche richiedenti il rilascio di provvedimenti autorizzativi;
ad eccezione della denuncia di inizio attività
presentata al Comune di Aosta in data 11 ottobre 2006, protocollo numero 36250.
ATTESTAZIONE ENERGETICA
L'immobile oggetto di trasferimento possiede certificazione energetica per classe E rilasciato in data 26.11.2018 n. APE0014848.
In relazione alla citata certificazione il signor dichiara che, Pt_1
dalla data del rilascio a quella odierna, non sono intervenute pagina 4 di 7 modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti.
PROVENIENZA
I descritti beni immobili sono pervenuti ai nominati signori
[...]
e con atto di compravendita Parte_1 Parte_2
a ministero del notaio in data 29.11.2018, Persona_3
registrato a Chatillon il 12.12.2018 al n. 2116 e trascritto ad Aosta
il 13.12.2018 ai numeri 12030 e 9130
ALTRE FORMALITA'
Il signor garantisce che quanto ceduto è di sua piena titolarità Pt_1
e disponibilità, dando atto che sulle unità immobiliari in oggetto alla data odierna non gravano iscrizioni, trascrizioni e/o annotamenti di pregiudizio, privilegi e, in genere altri gravami o formalità comunque pregiudizievoli.
Per i trasferimenti immobiliari qui disciplinati si invoca l'esenzione dall'imposta di registro e da ogni altra tassa, come previsto dalle attuali leggi in materia.
Tutte le formalità per la trascrizione e la voltura catastale dei trasferimenti tutti sopra indicati saranno compiute a cura e spese della signora . Pt_2
Le parti dichiarano di esonerare da qualunque responsabilità inerenti al predetto trasferimento il difensore, i magistrati del Tribunale
nonché il cancelliere ed il conservatore.
11. le spese legali sono compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 7 A seguito del deposito del ricorso in data 17 giugno 2025 e della comparizione, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
e
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 29 marzo 2001 in Sidney (Australia);
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni.
pagina 6 di 7 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AOSTA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Giuseppe Colazingari - Presidente Relatore/estensore Dott. Maurizio D'Abrusco - Giudice Dott.ssa Giulia De Luca - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 654/2025 promossa da:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) Parte_2 C.F._2
Entrambi con il patrocinio dell'avv. BELLOT VIVIANE ed elettivamente domiciliati in LOC CROIX
NOIRE 61 11020 SA PH presso lo studio dell'avv. BELLOT VIVIANE
P.M. C/O PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AOSTA
INTERVENUTO
In punto: OMOLOGA DI SEPARAZIONE CONSENSUALE sulle conclusioni dei coniugi formulate in ricorso e nelle note a verbale come segue:
“Voglia il Tribunale ill.mo, previa comparizione personale dei coniugi dinanzi all'Ill.mo Presidente per i provvedimenti di rito,
Voglia pronunciare la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
I coniugi vivranno separati, senza interferire nella reciproca vita privata, fissando ove meglio credono il proprio domicilio;
2)I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente ad ogni assegno di mantenimento;
pagina 1 di 7 3)I figli minori e vengono affidati in via condivisa Per_1 Per_2
ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso l'abitazione della madre ed esercizio disgiunto della responsabilità
genitoriale sulle questioni di ordinaria amministrazione.
4)Tenuto conto che il padre è spesso fuori dall'Italia per questioni lavorative e personali, le parti concordano che egli potrà tenere con sé i figli minori ogni qual volta lo vorrà, previo accordo con la madre.
5)Il signor si impegna a versare tutti i mesi a titolo di Pt_1
mantenimento per i figli la somma di euro 1000,00 e contribuirà nella misura del 100% alle spese straordinarie sostenute dalla madre nell'interesse dei figli;
6)Il signor provvederà inoltre a sostenere tutte le spese Pt_1
(affitto ed utenze) relative alla casa coniugale in affitto ove al momento risiedono entrambi i coniugi e ove la signora Pt_2
manterrà la propria residenza unitamente ai figli;
7)L'assegno unico per i figli spetterà al 100% alla signora Pt_2
mentre le detrazioni per i figli a carico verranno operate al 50%.
8)Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti ovvero di documenti equipollenti.
9)In merito alla situazione reddituale e patrimoniale dei coniugi si precisa che il signor non è tenuto alla presentazione della Pt_1
dichiarazione dei redditi e ciò in quanto, benché egli abbia sempre svolto l'attività di skypper, da qualche tempo non lavora, e si mantiene grazie a delle rendite personali all'estero ed a dei risparmi.
10)i coniugi sono comproprietari al 50% di un bene immobile sito nel comune di Aosta (come meglio infra identificato) ed a definizione dei pagina 2 di 7 reciproci rapporti economici e patrimoniali convengono di effettuare le seguenti attribuzioni: il signor C.F. Parte_1
, trasferisce, con ogni garanzia di legge, nello C.F._1
stato di fatto e diritto in cui si trovano, ben noti alle parti, con ogni diritto, ragione, accessione, annessione, pertinenza, servitù
attiva e passiva, come fino ad ora praticati, con l'immediato e definitivo trasferimento della proprietà e del possesso alla signora
C.F. che accetta, la propria Parte_2 C.F._2
quota di comproprietà pari al 50% dei beni immobili come infra identificati.
In relazione al trasferimento degli immobili sopra descritti, come meglio di seguito identificati, le parti, rese edotte delle sanzioni in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del T.U. n.
445/2000, ai sensi dell'art 19 D.L. n 78/2010 concordemente dichiarano quanto segue:
IDENTIFICAZIONE
Nel comune di Aosta, in piazza Roncas numero 7, nel fabbricato di civile abitazione denominato “Condominio Palazzo Rolla”, elevantesi cinque piani fuori terra (oltre al soppalco infra descritto) più
interrato, entrostante a terreno censito in Catasto Terreni al Foglio
41 numero 420 (in Catasto dei Fabbricati al Foglio 41 numero 44); e precisamente:
- appartamento al piano quarto, composto di soggiorno con angolo cottura, disimpegno e bagno;
con soprastante soffitta in soppalco e annessi ulteriore soffitta, disimpegno e bagno al piano quarto e cantina al piano interrato;
- ulteriore soffitta pertinenziale al piano quarto;
il tutto censito in Catasto dei Fabbricati come segue:
pagina 3 di 7 - Foglio 41 numero 44 subalterno 10, piazza Pierre Leonard Roncas,
piani S1-4, categoria A/3, classe 3, vani tre, rendita catastale euro
333,11; per l'alloggio e i locali annessi;
- Foglio 41 numero 44 subalterno 22, piazza Pierre Leonard Roncas,
piano 4, categoria C/2, classe 1, metri quadrati sette, rendita catastale euro 27,11; per l'ulteriore soffitta.
PLANIMETRIE
I beni immobili sopra descritti sono rappresentati nelle planimetrie e visure catastali come allegate alla relazione notarile.
Il signor cointestatario delle unità Parte_1
immobiliari urbane in oggetto, dichiara che lo stato di fatto delle medesime è conforme ai menzionati dati catastali e alle planimetrie regolarmente depositate in catasto e come allegate alla relazione notarile.
SITUAZIONE URBANISITICA E AGIBILITA'
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia, il signor dichiara che la costruzione del fabbricato oggetto del presente Pt_1
atto è iniziata in data anteriore al 1° settembre 1967 e che da tale data fino ad oggi non sono intervenute ulteriori opere di edificazione né modifiche richiedenti il rilascio di provvedimenti autorizzativi;
ad eccezione della denuncia di inizio attività
presentata al Comune di Aosta in data 11 ottobre 2006, protocollo numero 36250.
ATTESTAZIONE ENERGETICA
L'immobile oggetto di trasferimento possiede certificazione energetica per classe E rilasciato in data 26.11.2018 n. APE0014848.
In relazione alla citata certificazione il signor dichiara che, Pt_1
dalla data del rilascio a quella odierna, non sono intervenute pagina 4 di 7 modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti.
PROVENIENZA
I descritti beni immobili sono pervenuti ai nominati signori
[...]
e con atto di compravendita Parte_1 Parte_2
a ministero del notaio in data 29.11.2018, Persona_3
registrato a Chatillon il 12.12.2018 al n. 2116 e trascritto ad Aosta
il 13.12.2018 ai numeri 12030 e 9130
ALTRE FORMALITA'
Il signor garantisce che quanto ceduto è di sua piena titolarità Pt_1
e disponibilità, dando atto che sulle unità immobiliari in oggetto alla data odierna non gravano iscrizioni, trascrizioni e/o annotamenti di pregiudizio, privilegi e, in genere altri gravami o formalità comunque pregiudizievoli.
Per i trasferimenti immobiliari qui disciplinati si invoca l'esenzione dall'imposta di registro e da ogni altra tassa, come previsto dalle attuali leggi in materia.
Tutte le formalità per la trascrizione e la voltura catastale dei trasferimenti tutti sopra indicati saranno compiute a cura e spese della signora . Pt_2
Le parti dichiarano di esonerare da qualunque responsabilità inerenti al predetto trasferimento il difensore, i magistrati del Tribunale
nonché il cancelliere ed il conservatore.
11. le spese legali sono compensate tra le parti.”
DELL'UFFICIO DEL P.M.
“visti gli atti, lette le richieste, conclude esprimendo parere favorevole alla pronuncia di separazione con rinuncia ai termini di impugnazione.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
pagina 5 di 7 A seguito del deposito del ricorso in data 17 giugno 2025 e della comparizione, i coniugi dimostravano di non aver alcun interesse affettivo l'uno nei confronti dell'altro e di desiderare con fermezza di porre termine al vincolo matrimoniale.
E' quindi senz'altro venuta meno la comunione materiale e spirituale tra loro.
Le condizioni concordate tra i coniugi appaiono conformi alla legge ed all'interesse dei figli e risultano idonee a consentire una corretta gestione complessiva del rapporto a seguito del venir meno dell'affectio e, per l'effetto, della convivenza.
Appare adeguato compensare tra le parti, che hanno proposto congiuntamente la domanda nel proprio comune interesse, le spese di causa.
P.Q.M.
ogni contraria istanza eccezione e deduzione reietta, definitivamente decidendo;
OMOLOGA le conclusioni, sopra riportate, assunte concordemente da;
nata a [...] il [...], C.F. Parte_2
C.F._2
e
, nato in [...] il [...], C.F. Parte_1
C.F._1
nel presente procedimento di separazione personale.
Matrimonio contratto il 29 marzo 2001 in Sidney (Australia);
M A N D A alla Cancelleria di questo Tribunale di provvedere, alle prescritte comunicazioni.
pagina 6 di 7 Deliberata ad Aosta nella Camera di Consiglio del 20 novembre 2025
Il Presidente
Dr. Giuseppe Colazingari
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