Articolo 283 bis del Codice delle assicurazioni private
Articolo 292Articolo 335
Versione
28 dicembre 2023
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Versione
12 marzo 2025
Art. 283-bis. (( (Obblighi di informativa a carico del Fondo di garanzia per le vittime della strada). )) ((1. Fatti salvi gli obblighi di cui all'articolo 247, il Fondo di garanzia per le vittime della strada informa tempestivamente i corrispondenti organismi degli Stati membri dell'apertura della procedura di liquidazione di un'impresa avente sede legale nel territorio della Repubblica e autorizzata all'esercizio delle assicurazioni per la responsabilita' civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore.)) ((70)) --------------- AGGIORNAMENTO (70)
Il D.Lgs. 22 novembre 2023, n. 184 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 23 dicembre 2023".
Entrata in vigore il 12 marzo 2025
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