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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 14/07/2025, n. 1861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1861 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data 14.07.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5850/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , in qualità di genitore e legale rappresentante del Parte_1 C.F._1 figlio minore , c.f. , nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._2 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Fiorentino De Leo;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dai dott.ri Giuseppe D'Angelo, Rosanna Albano, Consolato Neri, Angelo Minutoli e Sara De Rose.
Oggetto: indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 06.11.2024 in qualità di genitore del figlio minore Parte_1
, esponeva: Persona_1
- che con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 2758/2023, aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in favore del figlio minore , del diritto all'indennità di frequenza, di cui alla legge 289/90, a far data dalla Persona_1 revoca della prestazione;
- che il Giudice del Lavoro con Decreto di Omologa del 5 luglio 2024, pubblicato in pari data, aveva riconosciuto il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che il minore Persona_1 si trovava, a decorrere dal 22.11.2022, data della revoca della prestazione, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza;
- che il minore era in possesso dei requisiti reddituali e di frequenza scolastica richiesti dalla legge ai fini dell'erogazione della prestazione invocata;
1 - che copia del decreto di omologa era stata ritualmente notificata all' resistente in data 08.07.2024 CP_2 presso la sede provinciale di Messina e in pari data presso la sede legale di Roma;
CP_
- che, tuttavia, l' non aveva provveduto al ripristino della prestazione e al pagamento della provvidenza economica nei termini di legge.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto del minore all'indennità di frequenza di cui alla legge 289/90, a decorrere dal 1° dicembre 2022; conseguentemente condannare l' CP_2 resistente, alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di frequenza, nella misura di legge, a decorrere dal 1° dicembre 2022, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
provvedere in ordine alle spese e compensi di difesa, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. CP_ 2.- L' costituitosi con memoria del 26.06.2025, chiedeva di ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali.
3.- All'udienza odierna la causa in esito alla discussione orale la causa veniva decisa
4.- Nel merito legittima appare la richiesta di cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità di frequenza stante che non risulta contestato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta.
Tuttavia parte ricorrente ha contestato il mancato pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria e l' sul quale incombe il relativo onere probatorio non ha fornito prova di aver pagato anche gli CP_1 interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 co.6 della L. n. 412/91.
5.- Con riferimento alle spese di lite risulta dai documenti prodotti che il decreto di omologa del 5 luglio CP_ 2024 è stato comunicato all' in data 8 luglio 2024 e che l' resistente non ha provveduto entro CP_2
i termini di legge all'erogazione della prestazione richiesta.
Alla data di proposizione della domanda (6 novembre 2024) era infatti trascorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. per il pagamento delle prestazioni dovute.
Le spese sono pertanto poste a carico dell' anche in virtù del principio di soccombenza virtuale e CP_1 si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi attesa la durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Fiorentino De Leo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da n.q. di genitore e legale Parte_1 rappresentante del figlio minore , con ricorso depositato in data 06.11.2024 contro Persona_1
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così CP_1 provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza;
- condanna l' al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 co.6 CP_1 della L. n. 412/91; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2.695,50 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Fiorentino De Leo.
Messina, 14.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino alla pubblica udienza svolta in data 14.07.2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 5850/2024 R.G. e vertente
TRA
c.f. , in qualità di genitore e legale rappresentante del Parte_1 C.F._1 figlio minore , c.f. , nato a [...] il [...], Persona_1 C.F._2 ricorrente, rappresentata e difesa dall'avv. Fiorentino De Leo;
CONTRO
c.f. in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente, rappresentato e difeso CP_1 P.IVA_1 dai dott.ri Giuseppe D'Angelo, Rosanna Albano, Consolato Neri, Angelo Minutoli e Sara De Rose.
Oggetto: indennità di frequenza
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso depositato in data 06.11.2024 in qualità di genitore del figlio minore Parte_1
, esponeva: Persona_1
- che con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., iscritto al r.g. n. 2758/2023, aveva chiesto l'accertamento tecnico per la verifica preventiva delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento, in favore del figlio minore , del diritto all'indennità di frequenza, di cui alla legge 289/90, a far data dalla Persona_1 revoca della prestazione;
- che il Giudice del Lavoro con Decreto di Omologa del 5 luglio 2024, pubblicato in pari data, aveva riconosciuto il requisito sanitario oggetto del procedimento, dichiarando che il minore Persona_1 si trovava, a decorrere dal 22.11.2022, data della revoca della prestazione, in possesso delle condizioni sanitarie che legittimano il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza;
- che il minore era in possesso dei requisiti reddituali e di frequenza scolastica richiesti dalla legge ai fini dell'erogazione della prestazione invocata;
1 - che copia del decreto di omologa era stata ritualmente notificata all' resistente in data 08.07.2024 CP_2 presso la sede provinciale di Messina e in pari data presso la sede legale di Roma;
CP_
- che, tuttavia, l' non aveva provveduto al ripristino della prestazione e al pagamento della provvidenza economica nei termini di legge.
Premesso ciò, chiedeva, pertanto, di accertare e dichiarare il diritto del minore all'indennità di frequenza di cui alla legge 289/90, a decorrere dal 1° dicembre 2022; conseguentemente condannare l' CP_2 resistente, alla liquidazione ed al pagamento dell'indennità di frequenza, nella misura di legge, a decorrere dal 1° dicembre 2022, con gli interessi legali e rivalutazione monetaria calcolati dalle singole scadenze dei ratei fino all'effettivo soddisfo;
provvedere in ordine alle spese e compensi di difesa, distraendo gli stessi a favore del procuratore dichiaratosi anticipatario. CP_ 2.- L' costituitosi con memoria del 26.06.2025, chiedeva di ritenere e dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese legali.
3.- All'udienza odierna la causa in esito alla discussione orale la causa veniva decisa
4.- Nel merito legittima appare la richiesta di cessazione della materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dell'indennità di frequenza stante che non risulta contestato l'avvenuto pagamento della prestazione richiesta.
Tuttavia parte ricorrente ha contestato il mancato pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria e l' sul quale incombe il relativo onere probatorio non ha fornito prova di aver pagato anche gli CP_1 interessi legali e la rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 co.6 della L. n. 412/91.
5.- Con riferimento alle spese di lite risulta dai documenti prodotti che il decreto di omologa del 5 luglio CP_ 2024 è stato comunicato all' in data 8 luglio 2024 e che l' resistente non ha provveduto entro CP_2
i termini di legge all'erogazione della prestazione richiesta.
Alla data di proposizione della domanda (6 novembre 2024) era infatti trascorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 445-bis, comma 5, c.p.c. per il pagamento delle prestazioni dovute.
Le spese sono pertanto poste a carico dell' anche in virtù del principio di soccombenza virtuale e CP_1 si liquidano come da dispositivo ex D.M. n. 55/2014, modificato dal D.M. n. 147/2022, tenuto conto della natura e del valore della controversia ed applicando i valori tariffari minimi attesa la durata del giudizio. Di esse va concessa la chiesta distrazione ai sensi dell'art. 93 c.p.c. in favore del difensore antistatario avv. Fiorentino De Leo, sussistendo le dichiarazioni di rito.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulle domande proposte da n.q. di genitore e legale Parte_1 rappresentante del figlio minore , con ricorso depositato in data 06.11.2024 contro Persona_1
l' in persona del legale rappresentante pro tempore, disattesa ogni contraria difesa ed eccezione, così CP_1 provvede:
2 - dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla richiesta di pagamento dei ratei dell'indennità di frequenza;
- condanna l' al pagamento degli interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti dell'art. 16 co.6 CP_1 della L. n. 412/91; CP_
- condanna l' alla rifusione delle spese di lite in favore della ricorrente, che liquida in € 2.695,50 oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese generali che distrae ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore anticipatario avv. Fiorentino De Leo.
Messina, 14.07.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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