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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 27/10/2025, n. 9666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9666 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa RA AN
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°8885 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla Via Giovanni Giolitti 4, presso lo studio dell'avv. Roberto Tommasini, ; C.F._1
APPELLANTE
E
, CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
, elettivamente dom.to in in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'avv. Irene Iacovella, ; C.F._3
APPELLATO
E
, in persona del Prefetto Controparte_3 P.IVA_3
p.t.;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.10.2025 il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2
n. 20729/2024 emessa dal Giudice di Pace di il 17.10.2024 e CP_2 pubblicata in pari data, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. CP_1
07120200029014459000, condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per l'erronea valutazione del Giudice riguardo il decorso del termine prescrizionale, precisando che la prescrizione non sarebbe maturata a causa della sospensione emergenziale dei termini nel periodo COVID.
Per questo motivo, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare non prescritto il credito portato dalla cartella esattoriale n. 07120200029014459000, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Tommasi dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellato eccependo la propria carenza Controparte_2 di legittimazione passiva e chiedendo il rimborso di spese ed onorari del doppio grado di giudizio
Benché regolarmente citati, sceglievano di restare contumaci la e . Controparte_3 CP_1
All'udienza del 07.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
---
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Nel merito, la parte appellante con il primo ed unico motivo di doglianza ha dedotto l'erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo il decorso del termine prescrizionale.
Il motivo è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Va premesso che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale.
Sul punto, è il caso di richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito CP_4 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_5
2010)” (Cass., S. U., sent. 17 novembre 2016, n. 23397, conf., da ultimo, Cass., sez.
6-lav., ord. 27 gennaio 2020).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso di violazione del codice della strada. Anche in tale caso, infatti, non è dato ravvisare alcuna conversione del termine di prescrizione breve (art. 28, l. n.
689/81) in termine decennale in conseguenza della mancata opposizione avverso la cartella di pagamento, poiché una simile mancata opposizione non comporta la formazione di un titolo giudiziale passato in giudicato (al quale, solo, si applica l'art. 2953 c.c.).
Proseguendo, va rilevato che a causa della pandemia COVID con il D.L.
n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, è stata introdotta la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
Segnatamente, l'art. 67 del predetto decreto dispone che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”; successivamente, il D.L. n.
73/2021, convertito in L. n. 106/2021, ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, Pt_1 ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione.
Al riguardo, giova rilevare che l'applicazione della predetta normativa non è stata univoca in seno alla giurisprudenza di merito: il contrasto è sorto riguardo alla questione se la sospensione dovesse applicarsi soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, o anche con riguardo alle altre attività, determinando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, secondo cui
“l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del
2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15.01.2025 - Rv.
673835 - 01)
La Corte di Cassazione, quindi, si è mostrata orientata in favore della tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Orbene, tanto premesso, va rilevato che i verbali di accertamento venivano notificati a marzo 2016 e che la cartella impugnata veniva notificata in data 10.05.2022; tenendo conto della predetta sospensione
(dall'08.03.2020 al 01.09.2021), il termine di prescrizione sarebbe spirato 01.09.2022, sicché, la cartella oggetto di giudizio risulta tempestivamente notificata ai fini interruttivi della prescrizione.
In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'appello va accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione all'esecuzione spiegata dal contribuente per non essendo decorsa la prescrizione dei crediti di cui alla cartella esattoriale n.
07120200029014459000.
Per quanto riguarda le spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle stesse, da individuarsi nelle incertezze interpretative derivanti dalla applicazione della normativa emergenziale, superate solo dalla recente pronuncia della Suprema
Corte, che ha avuto carattere dirimente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
RA AN definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 8885/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc spiegata da;
CP_1
2. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa RA AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NAPOLI – XIV Sezione Civile in persona del giudice dott.ssa RA AN
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n°8885 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi dell'anno 2025 avente ad
OGGETTO: Appello avverso sentenza giudice di pace
TRA
, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Casoria (Na) alla Via Giovanni Giolitti 4, presso lo studio dell'avv. Roberto Tommasini, ; C.F._1
APPELLANTE
E
, CP_1 C.F._2
APPELLATO CONTUMACE
E
, elettivamente dom.to in in Controparte_2 P.IVA_2 CP_2
Palazzo San Giacomo presso l'Avvocatura Municipale, che lo rapp.ta e difende a mezzo dell'avv. Irene Iacovella, ; C.F._3
APPELLATO
E
, in persona del Prefetto Controparte_3 P.IVA_3
p.t.;
APPELLATO CONTUMACE
CONCLUSIONI
All'udienza del 07.10.2025 il procuratore dell'appellante si riportava alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in appello regolarmente notificato alle parti appellate, l' impugnava la sentenza Parte_2
n. 20729/2024 emessa dal Giudice di Pace di il 17.10.2024 e CP_2 pubblicata in pari data, con la quale veniva accolta l'opposizione proposta da avverso la cartella esattoriale n. CP_1
07120200029014459000, condannando l'odierna appellante alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente.
L'appellante impugnava la predetta sentenza per l'erronea valutazione del Giudice riguardo il decorso del termine prescrizionale, precisando che la prescrizione non sarebbe maturata a causa della sospensione emergenziale dei termini nel periodo COVID.
Per questo motivo, in riforma della sentenza gravata, chiedeva di accogliere l'appello e per l'effetto dichiarare non prescritto il credito portato dalla cartella esattoriale n. 07120200029014459000, con vittoria di spese processuali del doppio grado di giudizio, da attribuirsi all'avv. Tommasi dichiaratosi antistatario.
Si costituiva l'appellato eccependo la propria carenza Controparte_2 di legittimazione passiva e chiedendo il rimborso di spese ed onorari del doppio grado di giudizio
Benché regolarmente citati, sceglievano di restare contumaci la e . Controparte_3 CP_1
All'udienza del 07.10.2025 la causa veniva assegnata in decisione.
---
L'appello è fondato e va accolto per le motivazioni di seguito esposte.
Preliminarmente deve riscontrarsi l'ammissibilità del gravame così come proposto. Ed infatti i motivi di impugnazione non collidono con le prescrizioni dell'art. 342 c.p.c., dal momento che, sia pure in una forma discorsiva, consentono una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa a confutazione degli argomenti posti dal primo giudice a sostegno della decisione.
Nel merito, la parte appellante con il primo ed unico motivo di doglianza ha dedotto l'erronea valutazione del Giudice di Pace riguardo il decorso del termine prescrizionale.
Il motivo è fondato per le motivazioni di seguito esposte.
Va premesso che il termine di prescrizione applicabile è quello quinquennale.
Sul punto, è il caso di richiamare il condiviso orientamento giurisprudenziale secondo il quale “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per
l'avviso di addebito dell' , che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito CP_4 la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto
(art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del CP_5
2010)” (Cass., S. U., sent. 17 novembre 2016, n. 23397, conf., da ultimo, Cass., sez.
6-lav., ord. 27 gennaio 2020).
Tale principio deve ritenersi applicabile anche nel caso di violazione del codice della strada. Anche in tale caso, infatti, non è dato ravvisare alcuna conversione del termine di prescrizione breve (art. 28, l. n.
689/81) in termine decennale in conseguenza della mancata opposizione avverso la cartella di pagamento, poiché una simile mancata opposizione non comporta la formazione di un titolo giudiziale passato in giudicato (al quale, solo, si applica l'art. 2953 c.c.).
Proseguendo, va rilevato che a causa della pandemia COVID con il D.L.
n. 18 del 17.03.2020 (Decreto Cura Italia), convertito in L. n. 27 del
24.04.2020, è stata introdotta la sospensione dei termini per la notifica di nuove cartelle esattoriali nonché la proroga dei termini di prescrizione e decadenza relativi alle attività degli enti impositori, ai sensi dell'art. 12 del D.lgs. n. 159/2015, per tutto il periodo corrispondente alla predetta sospensione.
Segnatamente, l'art. 67 del predetto decreto dispone che “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi all'attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”; successivamente, il D.L. n.
73/2021, convertito in L. n. 106/2021, ha prorogato i termini di cui sopra al 30 agosto 2021.
Pertanto, alla luce delle succitate disposizioni, durante tutto l'arco temporale in esame, ovvero dall'8 marzo 2020 fino al 31 agosto 2021 tutta l'attività di riscossione facente capo all' è rimasta sospesa, Pt_1 ivi compresa l'attività di notificazione di nuove cartelle esattoriali e, conseguentemente, sono stati sospesi e prorogati i relativi termini di prescrizione.
Al riguardo, giova rilevare che l'applicazione della predetta normativa non è stata univoca in seno alla giurisprudenza di merito: il contrasto è sorto riguardo alla questione se la sospensione dovesse applicarsi soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, o anche con riguardo alle altre attività, determinando uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione.
Sul punto, è recentemente intervenuta la Suprema Corte, secondo cui
“l'art. 67, D.L. n. 18 del 2020 (cd. Decreto "Cura Italia", emanato per fronteggiare l'emergenza pandemica da COVID 19) ha disposto la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori;
ha, altresì, sospeso per il medesimo periodo i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, ivi comprese quelle da rendere a seguito della presentazione della documentazione integrativa, di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, all'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
128, e all'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147.
Inoltre, il comma 4 del sopra citato art. 67 ha stabilito che, con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, l'articolo 12, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159. L'art. 68 del D.L. n. 18 del
2020 si correla a tale generalizzata sospensione anche per quanto attiene ai termini di versamento dei carichi affidati all' . Controparte_6
Occorre pertanto interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione. In tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, D.Lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212” (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 960 del 15.01.2025 - Rv.
673835 - 01)
La Corte di Cassazione, quindi, si è mostrata orientata in favore della tesi interpretativa di favore per gli enti impositori, affermando che in presenza di una norma che sospende il termine di versamento dei tributi a beneficio del contribuente, parallelamente, devono considerarsi sospesi anche i termini per gli adempimenti processuali nonché i termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo ed accertamento.
Orbene, tanto premesso, va rilevato che i verbali di accertamento venivano notificati a marzo 2016 e che la cartella impugnata veniva notificata in data 10.05.2022; tenendo conto della predetta sospensione
(dall'08.03.2020 al 01.09.2021), il termine di prescrizione sarebbe spirato 01.09.2022, sicché, la cartella oggetto di giudizio risulta tempestivamente notificata ai fini interruttivi della prescrizione.
In definitiva, per le ragioni appena esposte, l'appello va accolto ed, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata l'opposizione all'esecuzione spiegata dal contribuente per non essendo decorsa la prescrizione dei crediti di cui alla cartella esattoriale n.
07120200029014459000.
Per quanto riguarda le spese processuali, ricorrono gravi ed eccezionali motivi per l'integrale compensazione delle stesse, da individuarsi nelle incertezze interpretative derivanti dalla applicazione della normativa emergenziale, superate solo dalla recente pronuncia della Suprema
Corte, che ha avuto carattere dirimente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, sezione XIV, in persona del Giudice dott.ssa
RA AN definitivamente pronunziando sull'appello iscritto al n.
R.G. 8885/2025, ogni altra domanda, eccezione e/o deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma la sentenza di primo grado, rigetta l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 cpc spiegata da;
CP_1
2. Compensa le spese per entrambi i gradi di giudizio.
Napoli, 23.10.2025 Il Giudice
dott.ssa RA AN