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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3935 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3573/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7387/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Prete, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via Savoia 33;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Freda ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Postumia 3; APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floridia Controparte_2
RT, SA TO, AR SA, OR AL, IN GI, NA OL, ER MA e AU SA ed elettivamente domiciliato in Roma, Via M. Brighenti, 23; APPELLATO – APPELLATO INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con separati ricorsi depositati il 27.10.23 la ricorrente in epigrafe ndr] ha proposto opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 097 2023 90788283 44 000 notificatale il 30.8.23, per la parte relativa, rispettivamente, ciascun ricorso, a cartella esattoriale n. 097 2017 00102050 73 000, ed a cartella esattoriale n. 097 2019 0242699880 000, afferenti sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro dovute alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, di importo, la prima, di € 902,50 per l'anno 2015, e la seconda di € 35.190,31 per l'anno 2018. L'istante, dedotta la non debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento, per mancata previa notifica delle cartelle ivi richiamate e delle ordinanze ad esse sottese, ed in ogni caso per l'infondatezza della richiesta di pagamento perché relativa a crediti prescritti ed a sanzioni ed interessi non dovuti, ha chiesto dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti annullando l'intimazione di pagamento, o in subordine, ridurre gli importi per sanzioni ed interessi. Si è costituita Controparte_3
rilevando l'inammissibilità dell'opposizione, perché tardiva, e comunque
[...]
l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata notifica delle cartelle ed alla prescrizione del credito ivi riportato. Anche l Controparte_2
(già ) si è costituito eccependo l'inammissibilità Controparte_4 della domanda e la sua infondatezza”. I giudizi venivano riuniti e la causa decisa come appresso. Il Tribunale riteneva che dovesse essere “affermata l'ammissibilità delle opposizioni, in cui si fa valere una presunta prescrizione dei crediti, e dei relativi interessi e sanzioni, di cui alle due cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, per asserita mancata notifica delle cartelle su cui l'intimazione si fonda. Trattandosi di prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, i ricorsi vanno qualificati come opposizione all'esecuzione, e non come opposizioni cd.
“recuperatorie”. Ne consegue che essi non sono soggetti ai termini perentori previsti dalla legge per proporre opposizione alle cartelle esattoriali, e vanno dunque esaminati nel merito”. Nel merito rigettava l'opposizione medesima osservando la ritualità delle notifiche di entrambe le cartelle. Con ricorso depositato il 21.12.2024 avverso detta decisione del Tribunale ha proposto appello , la quale censura la medesima per: Parte_1
1) “• SULLA NULLITA' E/O ANNULLABILITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA INTIMAZIONE IMPUGNATA PER DIFETTO DI NOTIFICA DELLA CARTELLA N. 0972019024239988000 DI € 35.190,31”. Deduce l'appellante che “da una attenta analisi degli allegati dell emerge che la notifica della cartella Controparte_3 esattoriale n. 0972019024269988000 non si è mai perfezionata in quanto effettuata in data 28.10.2021 in un indirizzo ove la ricorrente non risiedeva. Infatti dal certificato storico di residenza, depositato in data 17.04.2024 nel rispetto dei termini concessi dall'Ill.mo Giudice adito e che comunque si rideposita anche in tal sede ( cfr. all. 3 certificato storico di residenza), emerge che la signora
in data 28.10.2021, data in cui è stata effettuata la notifica, risiedeva Parte_1
a Via Del Babuino n. 144, p. 3, int. 10 ( all. 3 certificato storico di residenza) mentre la notifica della cartella, come da relata ( cfr. all. 3 comparsa di controparte), è stata effettuata erroneamente a via del Babuino n. 46, scala un. int.
9. Indirizzo ove la signora non risiedeva dal 26.08.2021 … si Parte_1 rileva che in materia di notificazioni viene applicato l'art. 143 c.p.c. unicamente: “… se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario …”. In tal caso l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza. Nel caso che ci occupa il suddetto articolo non potrà trovare applicazione in quanto la signora a far data dal 26.08.2021 ha Parte_1 sempre risieduto a Via del Babuino n. 144.”; 2) “SULLE SPESE LEGALI”. Sostiene l'appellante: “Stante la fondatezza del presente appello si chiede all'Ill.mo Collegio adito di rimodulare le spese legali indicate nella sentenza di primo grado tenendo conto della parziale fondatezza della stessa e cioè accoglimento solo della opposizione inerente all'intimazione di pagamento n. 09720239078828344000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720170010205073000 di € 902,50. Quindi il valore della controversia in I grado per la quantificazione dell'eventuale condanna alle spese legali non sarà equivalente ad € 36.092,81 bensì € 902,50. La condanna alle spese di primo grado in capo alla odierna appellante secondo il DM 147/2022 tenendo conto di un valore della controversia fino a 1.100,00 sarà pari ad € 641,00 (valori minimi) ed € 321,00 (valori minimi). Di contro l'Ill.mo Collegio adito nell'ipotesi di accoglimento del presente appello dovrà liquidare le spese tenendo conto del valore della controversia pari ad € 35.190,31, importo indicato nella cartella esattoriale n. 097201902422699880000 di cui oggi si chiede di dichiarare la nullità con il presente appello. Quindi la condanna alle spese sarà pari: - per il I grado ad € 4.629,00 ( valori minimi) o € 9.257,00 ( valori medi); - per il II grado ad € 4.996,00 ( valori minimi) o € 9.991,00 ( valori medi) ( all. 4 nota spese) … Si ritiene pertanto che le spese legali dovranno essere rimodulate tenendo conto di un minor valore della controversia € 902,50”; Ripropone tutte le eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio. Si è costituita l , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e spiegando, a sua volta, appello incidentale per del D.Lgs Controparte_5
46/1999 … La sentenza di primo grado è certamente censurabile nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato che, a fronte della notifica della intimazione impugnata effettuata in 30.08.2023 (vd all.to 3), il ricorso è stato depositato soltanto in data 30.10.2023. Né vale obiettare che la parte ha intesto agire ex art. 615 cpc, sia perché la intimazione non è un atto della esecuzione (ma semplicemente un atto con il quale eitera la richiesta di pagamento in virtù di titoli rimasti insoluti) sia perché la Parte CP_6 ha contesto il presupposto stesso della pretesa, laddove ha eccepito la omessa notifica della cartella. Se così è, non appare dubbio che l'azione del primo trado deve intendersi come azione recuperatoria avendo la parte espressamente lamentato la omessa notifica della cartella di pagamento sottesa alla impugnazione. Ne deriva che il ricorso doveva essere proposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.”. Si è costituito altresì l' , chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, l'estromissione dal giudizio e, in subordine, di confermare integralmente la sentenza di primo grado opposta. Orbene, da subito occorre precisare che l risulta aver riproposto la CP_2 propria richiesta di estromissione dal giudizio già espressa in primo grado, sulla quale non si è, tuttavia, espressamente pronunciato il Tribunale. Pertanto, va esaminata la medesima ritenendola fondata, in ragione dell'impugnazione da parte della della sola intimazione di pagamento e delle cartelle alla stessa allegate Parte_1 sotto l'esclusivo profilo della notificazione delle medesime. Circa, poi, l'appello incidentale proposto dall va osservato che la CP_6 giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 21658/2023 ha detto che “Non si ha, invero, l'effetto di cristallizzazione della pretesa tributaria azionata per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2015, poiché la pretesa risulta definitivamente fissata nelle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate, oppure confermate con sentenza definitiva”. Va ulteriormente precisato che l'intimazione di pagamento è un atto formale che invita il debitore a saldareun debito entro un termine specifico, prima di intraprendere azioni esecutive. E' poi appena il caso di osservare che “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale”, così Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025, ma che è comunque equiparabile all'avviso di mora (cfr. Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 20476 del 21/07/2025). E' noto che “l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018.
Pertanto, consente, al contribuente, di venire a conoscenza dell'esistenza del credito vantato dall'amministrazione e di esercitare il diritto di impugnazione, che può consistere, come nel caso di specie, in una dedotta presunta omessa notifica delle cartelle ad essa sottostanti. In definitiva, si condivide il percorso logico-argomentativo del giudice di prime cure e deve ritenersi infondato l'appello incidentale proposto dall . CP_6
L'appello principale è, invece, fondato. Preliminarmente va osservato che parte appellante impugna la sentenza di primo grado limitatamente alla cartella esattoriale nr. 097201902439988000 di euro 35.190,32, per difetto di notifica della stessa e nulla oppone rispetto alla rituale notifica della cartella n. 097 2017 00102050 73 000, sì che, al riguardo e sul punto, la gravata sentenza risulta passata in giudicato.
Infatti, fondato è il primo motivo d'appello principale, giacché la notifica della cartella esattoriale nr. 097201902439988000 di euro 35.190,32 non risulta essere stata effettuata nel luogo di residenza dell'appellata come da storico del certificato anagrafico della stessa depositato nei termini consentiti. Vero è che l a dedotto che la CP_6 Cont
nel caso di specie, occorre rilevare che la notifica ex 143 c,pc, è prevista: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede]. Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”.
Contr Invero. non risulta che l'ufficiale giudiziario abbia effettuato ricerche per evidenziare quanto previsto dal comma 1 art. 143 c.p.c. (“Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità)”, così Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27699 del 25/10/2024). Ne consegue la nullità della notifica e l'accoglimento dell'appello principale, nel senso che la sentenza gravata, confermata nel resto, va modificata disponendo che non è dovuto dall'appellante quanto richiesto nella cartella n. 097201902439988000 di euro 35.190,32 con condanna della al pagamento Controparte_8 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, per 4/5 e la compensazione della stesse per il residuo quinto, atteso che la deve Parte_1 essere tenuta pagare solo quanto riportato nella cartella n. 097 2017 00102050 73 000.
P.Q.M.
- In accoglimento dell'appello principale, la sentenza gravata, confermata nel resto, va modificata disponendo che non è dovuto dall'appellante quanto richiesto nella cartella n. 097201902439988000 di euro 35.190,32;
- rigetta l'appello incidentale:
- dichiara l'estromissione dal giudizio dell;
Controparte_2
- condanna l al pagamento di quattro quinti Controparte_8 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero, per il primo grado in € 2.906,00 e per il presente grado in € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. e compensazione delle stesse per il residuo quinto. Roma, 25.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dr. Alberto CELESTE - Presidente dr. ssa Maria Pia DI STEFANO - Consigliere dr. Roberto BONANNI - Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025, nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3573/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 7387/2024, vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Umberto Prete, ed Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in Roma, Via Savoia 33;
APPELLANTE – APPELLATA INCIDENTALE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Valerio Freda ed Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via Postumia 3; APPELLATA – APPELLANTE INCIDENTALE
E
, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Floridia Controparte_2
RT, SA TO, AR SA, OR AL, IN GI, NA OL, ER MA e AU SA ed elettivamente domiciliato in Roma, Via M. Brighenti, 23; APPELLATO – APPELLATO INCIDENTALE
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Così il giudice di primo grado: “Con separati ricorsi depositati il 27.10.23 la ricorrente in epigrafe ndr] ha proposto opposizione avverso l'intimazione Parte_1 di pagamento n. 097 2023 90788283 44 000 notificatale il 30.8.23, per la parte relativa, rispettivamente, ciascun ricorso, a cartella esattoriale n. 097 2017 00102050 73 000, ed a cartella esattoriale n. 097 2019 0242699880 000, afferenti sanzioni amministrative per violazioni in materia di lavoro dovute alla Direzione Provinciale del Lavoro di Roma, di importo, la prima, di € 902,50 per l'anno 2015, e la seconda di € 35.190,31 per l'anno 2018. L'istante, dedotta la non debenza delle somme di cui all'intimazione di pagamento, per mancata previa notifica delle cartelle ivi richiamate e delle ordinanze ad esse sottese, ed in ogni caso per l'infondatezza della richiesta di pagamento perché relativa a crediti prescritti ed a sanzioni ed interessi non dovuti, ha chiesto dichiarare l'intervenuta prescrizione dei crediti annullando l'intimazione di pagamento, o in subordine, ridurre gli importi per sanzioni ed interessi. Si è costituita Controparte_3
rilevando l'inammissibilità dell'opposizione, perché tardiva, e comunque
[...]
l'infondatezza delle doglianze relative alla mancata notifica delle cartelle ed alla prescrizione del credito ivi riportato. Anche l Controparte_2
(già ) si è costituito eccependo l'inammissibilità Controparte_4 della domanda e la sua infondatezza”. I giudizi venivano riuniti e la causa decisa come appresso. Il Tribunale riteneva che dovesse essere “affermata l'ammissibilità delle opposizioni, in cui si fa valere una presunta prescrizione dei crediti, e dei relativi interessi e sanzioni, di cui alle due cartelle esattoriali sottese all'intimazione di pagamento, per asserita mancata notifica delle cartelle su cui l'intimazione si fonda. Trattandosi di prescrizione che sarebbe maturata successivamente alla formazione del titolo esecutivo, i ricorsi vanno qualificati come opposizione all'esecuzione, e non come opposizioni cd.
“recuperatorie”. Ne consegue che essi non sono soggetti ai termini perentori previsti dalla legge per proporre opposizione alle cartelle esattoriali, e vanno dunque esaminati nel merito”. Nel merito rigettava l'opposizione medesima osservando la ritualità delle notifiche di entrambe le cartelle. Con ricorso depositato il 21.12.2024 avverso detta decisione del Tribunale ha proposto appello , la quale censura la medesima per: Parte_1
1) “• SULLA NULLITA' E/O ANNULLABILITA' E/O ILLEGITTIMITA' DELLA INTIMAZIONE IMPUGNATA PER DIFETTO DI NOTIFICA DELLA CARTELLA N. 0972019024239988000 DI € 35.190,31”. Deduce l'appellante che “da una attenta analisi degli allegati dell emerge che la notifica della cartella Controparte_3 esattoriale n. 0972019024269988000 non si è mai perfezionata in quanto effettuata in data 28.10.2021 in un indirizzo ove la ricorrente non risiedeva. Infatti dal certificato storico di residenza, depositato in data 17.04.2024 nel rispetto dei termini concessi dall'Ill.mo Giudice adito e che comunque si rideposita anche in tal sede ( cfr. all. 3 certificato storico di residenza), emerge che la signora
in data 28.10.2021, data in cui è stata effettuata la notifica, risiedeva Parte_1
a Via Del Babuino n. 144, p. 3, int. 10 ( all. 3 certificato storico di residenza) mentre la notifica della cartella, come da relata ( cfr. all. 3 comparsa di controparte), è stata effettuata erroneamente a via del Babuino n. 46, scala un. int.
9. Indirizzo ove la signora non risiedeva dal 26.08.2021 … si Parte_1 rileva che in materia di notificazioni viene applicato l'art. 143 c.p.c. unicamente: “… se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario …”. In tal caso l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza. Nel caso che ci occupa il suddetto articolo non potrà trovare applicazione in quanto la signora a far data dal 26.08.2021 ha Parte_1 sempre risieduto a Via del Babuino n. 144.”; 2) “SULLE SPESE LEGALI”. Sostiene l'appellante: “Stante la fondatezza del presente appello si chiede all'Ill.mo Collegio adito di rimodulare le spese legali indicate nella sentenza di primo grado tenendo conto della parziale fondatezza della stessa e cioè accoglimento solo della opposizione inerente all'intimazione di pagamento n. 09720239078828344000 con riferimento alla cartella esattoriale n. 09720170010205073000 di € 902,50. Quindi il valore della controversia in I grado per la quantificazione dell'eventuale condanna alle spese legali non sarà equivalente ad € 36.092,81 bensì € 902,50. La condanna alle spese di primo grado in capo alla odierna appellante secondo il DM 147/2022 tenendo conto di un valore della controversia fino a 1.100,00 sarà pari ad € 641,00 (valori minimi) ed € 321,00 (valori minimi). Di contro l'Ill.mo Collegio adito nell'ipotesi di accoglimento del presente appello dovrà liquidare le spese tenendo conto del valore della controversia pari ad € 35.190,31, importo indicato nella cartella esattoriale n. 097201902422699880000 di cui oggi si chiede di dichiarare la nullità con il presente appello. Quindi la condanna alle spese sarà pari: - per il I grado ad € 4.629,00 ( valori minimi) o € 9.257,00 ( valori medi); - per il II grado ad € 4.996,00 ( valori minimi) o € 9.991,00 ( valori medi) ( all. 4 nota spese) … Si ritiene pertanto che le spese legali dovranno essere rimodulate tenendo conto di un minor valore della controversia € 902,50”; Ripropone tutte le eccezioni sollevate nel primo grado di giudizio. Si è costituita l , chiedendo il rigetto dell'appello Controparte_1
e spiegando, a sua volta, appello incidentale per del D.Lgs Controparte_5
46/1999 … La sentenza di primo grado è certamente censurabile nella parte in cui il Tribunale non ha rilevato che, a fronte della notifica della intimazione impugnata effettuata in 30.08.2023 (vd all.to 3), il ricorso è stato depositato soltanto in data 30.10.2023. Né vale obiettare che la parte ha intesto agire ex art. 615 cpc, sia perché la intimazione non è un atto della esecuzione (ma semplicemente un atto con il quale eitera la richiesta di pagamento in virtù di titoli rimasti insoluti) sia perché la Parte CP_6 ha contesto il presupposto stesso della pretesa, laddove ha eccepito la omessa notifica della cartella. Se così è, non appare dubbio che l'azione del primo trado deve intendersi come azione recuperatoria avendo la parte espressamente lamentato la omessa notifica della cartella di pagamento sottesa alla impugnazione. Ne deriva che il ricorso doveva essere proposto entro il termine di 40 giorni dalla notifica dell'atto impugnato.”. Si è costituito altresì l' , chiedendo, in via Controparte_2 preliminare, l'estromissione dal giudizio e, in subordine, di confermare integralmente la sentenza di primo grado opposta. Orbene, da subito occorre precisare che l risulta aver riproposto la CP_2 propria richiesta di estromissione dal giudizio già espressa in primo grado, sulla quale non si è, tuttavia, espressamente pronunciato il Tribunale. Pertanto, va esaminata la medesima ritenendola fondata, in ragione dell'impugnazione da parte della della sola intimazione di pagamento e delle cartelle alla stessa allegate Parte_1 sotto l'esclusivo profilo della notificazione delle medesime. Circa, poi, l'appello incidentale proposto dall va osservato che la CP_6 giurisprudenza di legittimità con la sentenza n. 21658/2023 ha detto che “Non si ha, invero, l'effetto di cristallizzazione della pretesa tributaria azionata per la mancata impugnazione dell'intimazione di pagamento notificata nel 2015, poiché la pretesa risulta definitivamente fissata nelle cartelle di pagamento, regolarmente notificate e non impugnate, oppure confermate con sentenza definitiva”. Va ulteriormente precisato che l'intimazione di pagamento è un atto formale che invita il debitore a saldareun debito entro un termine specifico, prima di intraprendere azioni esecutive. E' poi appena il caso di osservare che “L'avviso di intimazione di pagamento non ha natura di atto impositivo in senso sostanziale”, così Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 6288 del 09/03/2025, ma che è comunque equiparabile all'avviso di mora (cfr. Cass. Sez.
5 - Sentenza n. 20476 del 21/07/2025). E' noto che “l'opposizione avverso l'avviso di mora con cui si faccia valere l'omessa notifica della cartella esattoriale, deducendo fatti estintivi relativi alla formazione del titolo (nella specie la prescrizione quinquennale del credito ex art. 3, commi 9 e 10, della l. n. 335 del 1995), ha la funzione di recuperare l'impugnazione non potuta esercitare avverso la cartella, che costituisce presupposto indefettibile dell'avviso, e deve essere pertanto qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi”, così Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 28583 del 08/11/2018.
Pertanto, consente, al contribuente, di venire a conoscenza dell'esistenza del credito vantato dall'amministrazione e di esercitare il diritto di impugnazione, che può consistere, come nel caso di specie, in una dedotta presunta omessa notifica delle cartelle ad essa sottostanti. In definitiva, si condivide il percorso logico-argomentativo del giudice di prime cure e deve ritenersi infondato l'appello incidentale proposto dall . CP_6
L'appello principale è, invece, fondato. Preliminarmente va osservato che parte appellante impugna la sentenza di primo grado limitatamente alla cartella esattoriale nr. 097201902439988000 di euro 35.190,32, per difetto di notifica della stessa e nulla oppone rispetto alla rituale notifica della cartella n. 097 2017 00102050 73 000, sì che, al riguardo e sul punto, la gravata sentenza risulta passata in giudicato.
Infatti, fondato è il primo motivo d'appello principale, giacché la notifica della cartella esattoriale nr. 097201902439988000 di euro 35.190,32 non risulta essere stata effettuata nel luogo di residenza dell'appellata come da storico del certificato anagrafico della stessa depositato nei termini consentiti. Vero è che l a dedotto che la CP_6 Cont
nel caso di specie, occorre rilevare che la notifica ex 143 c,pc, è prevista: “Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario, [e mediante affissione di altra copia nell'albo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede]. Se non sono noti né il luogo della ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero. Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte”.
Contr Invero. non risulta che l'ufficiale giudiziario abbia effettuato ricerche per evidenziare quanto previsto dal comma 1 art. 143 c.p.c. (“Il ricorso alle formalità di notificazione previste dall'art. 143 c.p.c. per le persone irreperibili non può essere affidato alle mere risultanze di una certificazione anagrafica, ma presuppone sempre e comunque che, nel luogo di ultima residenza nota, siano compiute effettive ricerche e che di esse l'ufficiale giudiziario dia espresso conto. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, che aveva ritenuto valida la notifica ex art. 143 c.p.c., sebbene la relata contenesse solo una generica dicitura, senza alcun riferimento al caso concreto e alle ricerche effettuate, essendo così incomprensibili i presupposti della ritenuta irreperibilità)”, così Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 27699 del 25/10/2024). Ne consegue la nullità della notifica e l'accoglimento dell'appello principale, nel senso che la sentenza gravata, confermata nel resto, va modificata disponendo che non è dovuto dall'appellante quanto richiesto nella cartella n. 097201902439988000 di euro 35.190,32 con condanna della al pagamento Controparte_8 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, liquidate come da dispositivo, per 4/5 e la compensazione della stesse per il residuo quinto, atteso che la deve Parte_1 essere tenuta pagare solo quanto riportato nella cartella n. 097 2017 00102050 73 000.
P.Q.M.
- In accoglimento dell'appello principale, la sentenza gravata, confermata nel resto, va modificata disponendo che non è dovuto dall'appellante quanto richiesto nella cartella n. 097201902439988000 di euro 35.190,32;
- rigetta l'appello incidentale:
- dichiara l'estromissione dal giudizio dell;
Controparte_2
- condanna l al pagamento di quattro quinti Controparte_8 delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, che liquida, per l'intero, per il primo grado in € 2.906,00 e per il presente grado in € 3.473,00, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, con distrazione ex art. 93 c.p.c. e compensazione delle stesse per il residuo quinto. Roma, 25.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste