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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/11/2025, n. 4830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4830 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14229/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Troia Francesco;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bonifazio Giuseppa;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 10/11/2025.
Conclusioni del P.M.: “nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi, dopo l'introduzione del presente giudizio, hanno raggiunto un accordo, sottoscritto e depositato il 7/11/2025, per la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I figli , nato a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2
1 nato a [...] il [...], verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, con diritto del padre di tenerli con sé per almeno due giorni alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, salvo diverso accordo tra i coniugi e nel rispetto della volontà dei figli medesimi. La casa coniugale è assegnata alla sig.ra . Parte_1
2) Il padre terrà con sé i figli un week end a settimana alterne dal sabato alla domenica con pernottamento presso la casa paterna in entrambe le serate, salvo diverso accordo dei coniugi e nel rispetto della volontà dei figli medesimi.
3) I figli trascorreranno alternativamente presso il padre e la madre le festività natalizie, di fine anno e pasquali (o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e il 1° gennaio;
o Pasqua o Pasquetta); nel periodo estivo il padre potrà tenere i figli con sé per 15 giorni secondo accordi liberamente stretti tra le parti nel rispetto della volontà liberamente manifestata dai figli, fermo rimanendo il consenso dell'altro coniuge in caso di espatrio.
4) Il sig. verserà alla sig. ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli la complessiva somma di eurg trecento/00 mensili
(centocinquanta/00 euro per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese.
5) I coniugi si accollano il pagamento delle spese straordinarie nella misura del cinquanta per cento ciascuno secondo quanto stabilito dal protocollo su spese extra assegno del Tribunale di Palermo del giorno 2 Luglio 2019.
6) L'assegno unico mensile verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
7) I coniugi stabiliscono di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
8) Le parti accettando reciprocamente le rispettive concessioni, rinunziano agli atti e alle azioni proposte nel presente giudizio o in altri incardinati e pendenti anche in sede penale e ad ogni domanda accessoria e/o pretesa comunque connessa o derivante anche implicitamente dalle domande, cosi conciliando il giudizio e compensando tra le stesse le spese di lite;
9) I ditensori delle parti sottoscrivono il presente accordo anche per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale.”
2. All'udienza del 10/11/2025 le parti hanno confermato l'accordo sottoscritto dichiarando che non intendono riconciliarsi e la causa è stata posta in decisione.
3. Deve senz'altro anzitutto accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di comparizione dei coniugi.
4. Le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
5. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e da Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 08.06.2006 a Monreale (PA), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 152, parte II, seria A, anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 27/11/2025 .
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr. Gabriella Giammona Giudice dr. Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 14229/2024 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa Parte_1 per mandato in atti dall'Avv. Troia Francesco;
E
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso Controparte_1 per mandato in atti dall'Avv. Bonifazio Giuseppa;
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Separazione giudiziale
Conclusioni delle parti: si veda verbale dell'udienza del 10/11/2025.
Conclusioni del P.M.: “nulla oppone”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi, dopo l'introduzione del presente giudizio, hanno raggiunto un accordo, sottoscritto e depositato il 7/11/2025, per la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“ 1) I figli , nato a [...] il [...] e , Persona_1 Persona_2
1 nato a [...] il [...], verranno affidati congiuntamente ad entrambi i coniugi, con collocazione prevalente presso il domicilio materno, con diritto del padre di tenerli con sé per almeno due giorni alla settimana dalle ore 16:00 alle ore 21:00, salvo diverso accordo tra i coniugi e nel rispetto della volontà dei figli medesimi. La casa coniugale è assegnata alla sig.ra . Parte_1
2) Il padre terrà con sé i figli un week end a settimana alterne dal sabato alla domenica con pernottamento presso la casa paterna in entrambe le serate, salvo diverso accordo dei coniugi e nel rispetto della volontà dei figli medesimi.
3) I figli trascorreranno alternativamente presso il padre e la madre le festività natalizie, di fine anno e pasquali (o i giorni 24 e 25 dicembre oppure il 31 dicembre e il 1° gennaio;
o Pasqua o Pasquetta); nel periodo estivo il padre potrà tenere i figli con sé per 15 giorni secondo accordi liberamente stretti tra le parti nel rispetto della volontà liberamente manifestata dai figli, fermo rimanendo il consenso dell'altro coniuge in caso di espatrio.
4) Il sig. verserà alla sig. ra a titolo di Controparte_1 Parte_1 mantenimento dei figli la complessiva somma di eurg trecento/00 mensili
(centocinquanta/00 euro per ciascun figlio), da corrispondersi entro il giorno cinque di ogni mese.
5) I coniugi si accollano il pagamento delle spese straordinarie nella misura del cinquanta per cento ciascuno secondo quanto stabilito dal protocollo su spese extra assegno del Tribunale di Palermo del giorno 2 Luglio 2019.
6) L'assegno unico mensile verrà percepito da entrambi i coniugi nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
7) I coniugi stabiliscono di non aver nulla a pretendere reciprocamente a titolo di mantenimento.
8) Le parti accettando reciprocamente le rispettive concessioni, rinunziano agli atti e alle azioni proposte nel presente giudizio o in altri incardinati e pendenti anche in sede penale e ad ogni domanda accessoria e/o pretesa comunque connessa o derivante anche implicitamente dalle domande, cosi conciliando il giudizio e compensando tra le stesse le spese di lite;
9) I ditensori delle parti sottoscrivono il presente accordo anche per rinunzia al vincolo di solidarietà professionale.”
2. All'udienza del 10/11/2025 le parti hanno confermato l'accordo sottoscritto dichiarando che non intendono riconciliarsi e la causa è stata posta in decisione.
3. Deve senz'altro anzitutto accogliersi la domanda principale di separazione, costituendo chiari indicatori del disfacimento del ménage, il contrasto che traspare dalle rispettive difese, nonché il dichiarato intento di non volersi riconciliare manifestato in sede di comparizione dei coniugi.
4. Le condizioni sopra riportate, espressione della concorde volontà delle parti, non sono contrarie a disposizioni imperative di legge e sono conformi all'interesse della prole.
5. In considerazione, infine, dell'esito del giudizio, va disposta la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Palermo, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis.
51 c.p.c.:
1. prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti e pronuncia la separazione dei coniugi , nata a [...] il [...] e da Parte_1
nato a [...] il [...], i quali hanno Controparte_1 contratto matrimonio in data 08.06.2006 a Monreale (PA), trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 152, parte II, seria A, anno 2006, alle condizioni riportate in parte motiva;
2. dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale, il 27/11/2025 .
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice Relatore.