TRIB
Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/09/2025, n. 4565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4565 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2518/2022
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2518/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
Parte_2
CONVENUTO/I incorporante ) Controparte_2 Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'Avv. Bartolo Salvatore. Parte_1
Per l'avv. MILANA GIOVANNI. CP_1
Per nessuno è comparso. Parte_2
Per l'Avv. Santo Spagnolo. Controparte_2
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente verbale. Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott.ssa Assunta Massaro
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2518/2022 promossa da:
(C.F.) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. BATTIATO FILADELFO ( ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Via Federico Confalonieri, 5 95123 Catania
ATTORE/I contro
(C.F. , rappresentata e difesa dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MILANA GIOVANNI ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata in Via Conte Ruggero ,6 - 95129 Catania
(c.f. ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_4
difeso dall'Avv. Salvatore Bartolo (C.F. ), ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato in Catania, Via Perugia n.10
pagina 3 di 19 CONVENUTO/I
(P.IVA , quale società Controparte_2 P.IVA_2
incorporante la rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliata in Corso Italia n° 244
TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. adiva questo Tribunale Parte_1
premettendo che:
- in data 22/09/15, alle 17:00 circa, il motociclo Honda SH targato
ED39559 di proprietà del sig. e condotto dall'attore Controparte_5
percorreva la via Pezzani di Aci Sant'Antonio, in direzione di marcia Aci
Sant'Antonio- Acireale ad andatura moderata, quando veniva investito dall'autovettura Fiat Punto, targata DP598EY, di proprietà e condotta dal sig. che, proveniente da un autolavaggio sito in una Parte_2
traversa di via Pezzani gravata di segnale di stop, si immetteva nella via senza fermarsi al segnale e senza dare la precedenza al motociclo;
- per effetto dell'urto ricevuto, il motociclo veniva sbalzato sul selciato cadendo insieme al suo conducente;
- nell'occorso il riportava lesioni;
Pt_1
- il sinistro veniva rilevato dai carabinieri di Aci Sant'Antonio;
- accompagnato con autoambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, al sig. Pt_1
pagina 4 di 19 veniva diagnosticata frattura scomposta radio e ulna sinistra, Parte_1
con prognosi di guarigione di 30 giorni senza complicazioni e quindi, dopo consulenze ortopediche ed immobilizzazione, gli veniva proposto il ricovero presso l'ospedale che egli rifiutava;
- in data 23/09/15 veniva ricoverato presso la Casa di cura Per_1
con diagnosi frattura esposta ossea avambraccio sinistro, dove
[...]
veniva sottoposto a intervento chirurgico di riduzione delle fratture, osteosintesi con due fili di K e apposizione di apparecchio gessato BAM;
- in data 25/09/15 veniva dimesso con diagnosi frattura esposta biossea avambraccio sinistro, con prescrizione di terapia farmacologica e 30 giorni di convalescenza e riposo;
- in data 26/10/15 era rimosso il gesso e prescritta fisioterapia;
- il 18/11/15 si sottoponeva ad esame rx dell'avambraccio che evidenziava postumi di frattura scomposta diafisaria distale di radio e ulna, sintetizzata con fili di K, presente disallineamento con Coni di frattura con spostamento ventrale dei monconi distali e ad latus di quello radiale, iniziale callo osseo periostale;
- in data 7/12/15, sottopostosi a controllo ortopedico, gli veniva prescritto ulteriore ciclo di fisiochinesiterapia a fini riabilitativi;
- il sig. si sottoponeva a tre cicli di fisiochinesiterapia presso Pt_1
Benefits therapy;
- in data 2/02/16 l'ortopedico lo giudicava guarito clinicamente ma con residui postumi invalidanti permanenti;
- sottopostosi a visita specialistica medico legale, il medico riconosceva un pagina 5 di 19 periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 35, di parziale al 50% di 30 giorni;
postumi invalidanti permanenti nella misura del 10%, danni che potevano essere quantificati in € 3.465,00 per l'invalidità temporanea assoluta, in € 1.485,00 per la parziale al 50% mentre per i 10 punti di invalidità dovevano essere liquidati € 25.064,00 oltre una maggiorazione del 50% per personalizzazione del danno, conseguente alla particolarità del caso, per la gravità delle lesioni riportate in termini di aspetti anatomo funzionali e relazionali, in quanto il sinistro aveva comportato una deformazione del profilo dell'avambraccio che si presentava gonfio e tumefatto che, unitamente al resto, comportava una limitazione irreversibili nei movimenti dell'arto, con conseguenti forti limitazioni nei quotidiani atti della vita e dell'attività lavorativa;
- evidenziava inoltre l'esistenza di 756,43 € di spese mediche relative alle cure e di 500 € per l'assistenza medico legale di parte richiedendo quindi una liquidazione complessiva di € 43.551,79.
Ritenendo evidente la responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Punto, inviava richiesta di risarcitoria alla propria assicurazione, , presso la CP_1
quale era assicurato per la r.c.a. al momento del sinistro, nonché alla
[...]
presso cui era assicurata l'autovettura Fiat Punto investitrice. CP_4
Istruita la pratica e sottoposto il a visita medico legale, Parte_1
l inviava la somma di €16.000,00, di cui €14.500,00 per risarcimento CP_1
del danno ed €1.500,00 per spese legali.
Con pec del 2/04/16 il comunicava all di accettare l'offerta a Pt_1 CP_1
solo titolo di acconto, con richiesta di integrazione del risarcimento ma senza pagina 6 di 19 riscontri.
Con pec dell'01/08/17 invitava l' alla stipula di una convenzione di CP_1
negoziazione assistita, cui l' rispondeva non essere disposta in quanto CP_1
aveva già risarcito.
Chiedeva:
- ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si era verificato per fatto e colpa del sig. , proprietario conducente dell'autovettura Parte_2
Fiat Punto targata DP598EY;
- condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire al tutti i Pt_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali per il danno alla persona, conseguenti alle lesioni subite, da determinarsi nella somma di euro
43.551,79, da cui detrarre la somma di euro 14.500 già ricevuta in acconto e così, al netto, euro 29.051,79 oltre altre somme determinate ai sensi dell'art. 1226 c.c. per i danni non provabili e quant'altro per legge o la somma maggiore o minore che il tribunale avesse determinato in base alle risultanze processuali, oltre alla rivalutazione monetaria del credito ed agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, dal dì dell'occorso al soddisfo.
- Spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre a favore del procuratore.
Si costituiva in giudizio impugnando quanto dedotto e chiesto con CP_1
l'atto di citazione e sostenendo:
- preliminarmente la prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento dell'altrettanto preteso danno: il sinistro, difatti, si era verificato il pagina 7 di 19 22/09/15 e l'ultimo atto di messa in mora era costituito dalla lettera inviata alla compagnia in data 01/08/19 e prodotta da parte attrice all'allegato 10; dal 2019 alla data della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 9/02/22, nessun altro atto interruttivo della prescrizione era stato inviato da parte attrice nei termini di cui all'art. 2952, comma due c.c., con la ovvia conseguenza che doveva essere dichiarato prescritto il presunto diritto dell'attore essere risarcito dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva nei confronti dell a chiedere risarcimento del preteso danno e CP_1
conseguentemente la carenza di legittimazione passiva della compagnia nei confronti della richiesta risarcitoria proposta da parte attrice in relazione ai presunti asseriti danni subiti in conseguenza del sinistro;
difatti, come risultava dal rapporto di un incidente prodotto da parte attrice (allegato 13), l'incidente si era verificato tra l'autovettura Fiat
Punto assicurata con ed il motociclo di parte Controparte_4
attrice assicurato con;
parte attrice, con l'atto di citazione, agiva CP_1
nei confronti della propria compagnia assicuratrice con procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 139 decreto legislativo
209/2005, ma il comma due dell'art. 149 disponeva che la procedura di risarcimento diretto riguardava i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato del conducente per lesioni di lieve entità pari o inferiori al 9%; per questa ragione non si poteva applicare la procedura di risarcimento diretto in quanto parte attrice lamentava danni pagina 8 di 19 nella misura del 10%;
- riteneva comunque eccessivi i danni richiesti, assolutamente non provati;
inoltre, in relazione al presunto sinistro, non vi era prova che la responsabilità fosse attribuibile alla colpa esclusiva del conducente dell'autovettura perché, come si notava nel rapporto redatto dai carabinieri, il motociclo aveva attinto l'autovettura nella parte posteriore, circostanza che dimostrava che l'autovettura si era quasi totalmente immessa nel flusso veicolare quando era stata investita dal motociclo;
- in ogni caso la responsabilità andava eventualmente attribuita in misura concorrente per la violazione del disposto degli artt. 140 e 141 codice della strada, nonché 143 per non aver tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada;
- in ogni caso , ricevuta la richiesta, aveva fatto verificare al proprio CP_1
consulente medico legale i danni riportati da parte attrice, che erano stati quantificati nel 7% di invalidità permanente, ITP al 75% di giorni 30; ITP al 50% giorni 30, spese euro 600; sulla base di tale relazione aveva inviato all'attore un risarcimento danni di euro 16.000 di cui 14.500 per risarcimento ed € 1500 per spese legali, somma congrua e pienamente risarcitoria di tutti i danni patiti;
difatti, poiché l'attore al momento del sinistro aveva 24 anni e 5 mesi, per cui andava considerata l'età di 25 anni, ai fini del calcolo, il risarcimento totale per il danno era pari ad €
12.098,16, avendo riconosciuto la compagnia anche euro 2500 quale presunto danno morale, somma congrua e pienamente satisfattiva dei danni patiti dall'attore;
pagina 9 di 19 - in ogni caso non poteva essere tenuta al risarcimento se non nei CP_1
limiti dei massimali di polizza e con le franchigie ivi previste.
Chiedeva:
- dichiararsi la prescrizione;
- dichiararsi la carenza di legittimazione dell'attiva dell'attore;
- rigettare la domanda perché i danni erano richiesti in misura enormemente esagerata;
- dichiarare che non vi era prova della responsabilità del sinistro fosse addebitabile alla colpa esclusiva dell'autovettura;
- ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente del sinistro, sottraendo in ogni caso la somma pagata.
- Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale eccepiva Parte_2
preliminarmente l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita: non avendo controparte dato avvio a tale procedura la domanda era improcedibile.
Nei fatti sosteneva che il 22 settembre 2015, alle 17 circa, mentre si trovava alla guida del mezzo Fiat Punto in Aci Sant'Antonio, uscendo da una proprietà privata ed immessosi a sinistra sulla via Pezzani con direzione via Aldo Moro, veniva violentemente colliso dal mezzo Honda SH 300; il conducente dello scooter, transitando ad alta velocità sulla detta via Pezzani, andava a impattare la Fiat Punto sulla parte laterale posteriore sinistra, con conseguenti danni allo sportello dell'auto, al vetro, al piantone ed alla carrozzeria interessata dall'urto; alla luce dell'effettiva dinamica dell'evento, era evidente la sussistenza della pagina 10 di 19 responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, attesa la sua imprudenza e negligenza nella condotta di guida;
la collocazione dei danni riportata dal veicolo Fiat testimoniava l'addebitabilità del fatto esclusivamente all'attore, avendo lo stesso tenuto un contegno difforme alla normativa vigente in tema di circolazione stradale;
a ciò si aggiungeva che l'attore aveva chiesto e ottenuto da risarcimento dei danni materiali patiti, Controparte_4
circostanza incompatibile con un'asserita responsabilità dello stesso nella causazione dell'evento lesivo.
Poiché il sig. intendeva essere manlevato da Pt_2 Controparte_4
nella qualità di compagnia assicurativa che, giusta polizza numero
212733415535 garantiva per la r.ca la Fiat Punto, chiedeva:
- preliminarmente ritenere la domanda improcedibile per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita;
- in caso di mancato accoglimento dell'eccezione, concedere termine allo scopo di consentirgli di citare in giudizio Controparte_4
affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, garantisse e tenesse indenne il convenuto dall'eventuale condanna;
- nel merito rigettare la domanda attorea per le motivazioni esposte;
- in via subordinata, in caso in cui il decidente avesse accolto anche parzialmente la domanda attrice, condannare in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il convenuto dottor da qualsiasi conseguenza Pt_2
negativa derivante da detto accoglimento.
- Vittoria di spese e compensi.
pagina 11 di 19 Nelle note scritte per la prima udienza di trattazione l'attore, alla luce delle eccezioni sollevate dal convenuto chiedeva Parte_2
preliminarmente il termine per invitare il convenuto alla Parte_2
stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
in relazione all'eccezione di , che aveva eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'attore CP_1
ad agire per il risarcimento dei danni in regime di risarcimento diretto nei confronti di , effettuava un'emendatio libelli, limitando la richiesta di CP_1
risarcimento del danno alla persona al 9%, in modo da rientrare nell'ambito dell'azione diretta e conservare la legittimità attiva ad agire nei confronti di
; in conseguenza limitava il petitum nella sua globalità la somma di euro CP_1
29.635 e, al netto della somma già ricevuta e accettata in acconto, in euro 15.135
o la somma minore o maggiore che il tribunale avesse determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ordine alla richiesta del convenuto di essere autorizzato a chiamare in giudizio Parte_2 [...]
per essere eventualmente manlevato, poiché con l'emendatio CP_4
libelli l'attore aveva conservato la legittimità attiva nei confronti di , in CP_1
caso di soccombenza sarebbe stata tenuta a risarcire l'attore, essendo il CP_1
convenuto solo un litisconsorte necessario, per cui la richiesta del Pt_2
convenuto doveva essere rigettata;
in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da riteneva che si applicasse il terzo comma dell'art. 2947 c.c., CP_1
secondo il quale se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile e, trattandosi di lesioni colpose stradali gravi (art. 590 terzo comma c. p.), per il quale la prescrizione ex art.157 era di 7 anni, comunque interrotta più volte, tale pagina 12 di 19 prescrizione non si era ancora maturata.
La causa veniva rinviata per discutere sulle eccezioni preliminari e, alla successiva udienza, , pur prendendo atto dell'emendatio libelli effettuata CP_1
dall'attore, riteneva la stessa non fosse sufficiente nel caso il danno fosse stato valutato in misura superiore al 9% e, pertanto, insisteva nella propria eccezione di difetto di legittimazione attiva;
l'attore ribadiva la propria rinuncia all'eventuale percentuale di danno superiore al 9% e insisteva nella richiesta di rigetto dell'eccezione di;
si opponeva alla richiesta di parte convenuta CP_1
di chiamare in causa della propria società assicuratrice mentre il vi Pt_2
insisteva.
Disposta la negoziazione assistita e rinviata la causa, con successiva istanza il dott. reiterava la richiesta di chiamata in causa del terzo, a Parte_2
fronte della quale venivano convocate le parti per la comparizione;
all'esito, stante l'insistenza di parte convenuta alla chiamata del terzo in causa, Pt_2
la chiamata era autorizzata.
Si costituiva in giudizio , quale società incorporante di Controparte_2
, contestando l'atto di citazione per chiamata in Controparte_4
causa del terzo ed eccependo:
- in via preliminare l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'attore per essere decorsi oltre 7 anni e 9 mesi tra la data di verificazione dell'evento e quella di notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo;
- nel merito eccepiva la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e per essa di , chiedendone CP_4 Controparte_2
pagina 13 di 19 l'estromissione, in quanto le lesioni fisiche riportate dal non Pt_1
avevano comportato sulla sua persona una invalidità superiore al 9%, soglia oltre la quale la procedura di indennizzo diretto non era utilmente esperibile;
- Dichiarava di non accettare il contraddittorio con l'attore
[...]
e chiedeva l'estromissione dal giudizio, ponendo le spese di Parte_1
lite a carico di;
Parte_2
- Sull'an debeatur si associava alle contestazioni e deduzioni svolte dal convenuto proprio assicurato , facendole proprie;
Parte_2
- riteneva la domanda dovesse essere rigettata ovvero accolta nei limiti del concorso colposo ascrivibile in capo al convenuto , da Parte_2
ciò discendendo che il pagamento già liquidato doveva ritenersi del tutto sufficiente a risarcire integralmente i pregiudizi lamentati;
- in subordine si sarebbe potuto fare applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 2054 sul quantum debeatur riteneva le lesioni sicuramente inferiori al 9% e, pertanto, oggetto di indennizzo diretto;
- in ultimo eccepiva la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in quanto il saggio di interessi legali copriva il maggior danno da svalutazione monetaria;
- si opponeva alla prova per testi, alla CTU medico legale richiesta e chiedeva, in via preliminare, dichiarare, in mancanza di prova documentale del contrario, l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art 2947 commi secondo e terzo c.c.;
- nel merito, ritenuta la carenza di legittimazione passiva di CP_4
pagina 14 di 19 e per essa di ad esser parte del presente CP_4 Controparte_2
giudizio, rigettare in ogni caso la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
- in via gradata, ridurre la domanda in esito alle risultanze istruttorie;
- in ogni caso ritenere non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione;
- vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma CPC, all'esito veniva disposto l'interrogatorio formale del e la prova per testi. Pt_2
Disposta la CTU e precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari:
1)Prescrizione: ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_1
risarcimento per essere intervenuto l'ultimo atto interruttivo utile l'1/08/19 e la notifica della citazione il 09/02/22. La stessa eccezione è stata ripresa da
Controparte_2
L'eccezione è priva di pregio. Quando dal sinistro derivano lesioni colpose da ritenersi gravi per il tempo necessario alla loro guarigione, come nel caso che ci occupa, la prescrizione è quella relativa al reato. “In tema di risarcimento del danno da lesioni colpose che costituiscono reato il termine di prescrizione è quello previsto per il reato medesimo anche se l'azione penale non sia iniziata per difetto di querela. (Nel caso di specie, si trattava di una lesione da incidente stradale che aveva comportato una invalidità per più
pagina 15 di 19 di 40 giorni con la conseguenza che trattandosi di lesione grave, l'azione si prescriveva in anni sei).” Tribunale, Brindisi , 21/10/2020 , n. 1264
2)Difetto di legittimazione passiva di : ha eccepito il proprio CP_1 CP_1
difetto di legittimazione passiva rispetto al risarcimento del sinistro, dal momento che la richiesta risarcitoria era relativa ad un danno quantificato dall'attore nella misura del 10%, ovvero oltre i limiti dettati dalla normativa in tema di risarcimento diretto.
L'eccezione era inizialmente corretta ma è stata superata dall'emendatio libelli effettuata dall'attore alla prima udienza, quando ha dichiarato di ridurre la propria richiesta nei limiti del 9% di invalidità permanente, rientrando così nei limiti del risarcimento diretto.
3)Improcedibilità per mancato invito alla negoziazione assistita effettuata dal
: l'eccezione è stata superata dal termine concesso in corso di giudizio Pt_2
e dall'invito inviato dall'attore.
Nel merito del giudizio:
L'attore ha dimostrato la responsabilità esclusiva del conducente la Fiat Punto nel verificarsi dell'evento. Sia la testimonianza del teste , il Testimone_1
quale ha dichiarato: “ricordo che il è caduto a terra, non è stato Pt_1
sbalzato… posso dire che la strada è ad una corsia per senso di marcia e, per quanto posso ricordare, il paraurti posteriore era ancora a livello dell'uscita del lavaggio”, sia le foto del sinistro, prodotte dall'attore e non contestate, testimoniano che la velocità dello scooter non doveva essere eccessiva, dal momento che lo scooter è caduto a pochissima distanza dall'auto. Ciò conferma che il mezzo transitava a velocità moderata, perché in caso contrario lo scooter,
pagina 16 di 19 a causa dell'impatto, si sarebbe allontanato molto di più dal veicolo, per cui la testimonianza resa risulta attendibile ed il sinistro è stato causato dall'uscita incongrua dell'auto sulla carreggiata e non il contrario. Pertanto la responsabilità del sinistro è interamente da attribuire al conducente della vettura, sig. . Pt_2
Passando alla quantificazione dei danni, il CTU, con valutazione che la sottoscritta fa propria, ha valutato il danno alla salute nella misura complessiva del 7% e un danno biologico temporaneo parziale al 75% per giorni 30 e al 50% per giorni 30; ha, inoltre, ritenuto congrue le spese mediche sostenute pari a euro 710,29.
Poiché il sinistro si è verificato il 22/09/15 ed il danneggiato aveva all'epoca 24 anni, la valutazione del danno può essere effettuata come segue, utilizzando le tabelle di Milano del 2015:
Danno biologico permanente € 9.815,05
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.041,53
Invalidità temporanea parziale al 50% € 694,35
Totale danno biologico temporaneo € 1.735,88
Danno morale (33,33%) € 3.849,92
Spese mediche € 710,00
TOTALE GENERALE: € 16.110,85
Il totale generale, al cui pagamento va condannata ed il CP_1 Pt_2
in solido, va rivalutato fino alla data della presente sentenza e, sul totale, vanno pagina 17 di 19 calcolati gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Tuttavia, poiché CP_1
ha già risarcito la somma di € 14.500,00, il risarcimento residuo va calcolato come segue: rivalutazione del totale generale, come sopra determinato, dalla data del sinistro al primo pagamento, decurtazione della somma corrisposta dal totale rivalutato, rivalutazione della differenza fino alla presente sentenza e, sulla somma così determinata, calcolo degli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Il condannatorio dei convenuti produce conseguente condanna alle spese, a carico di entrambi in solido, nella misura di € 545,00 per spese ed € 1500,00 per compensi (stante la modestia dell'importo liquidato), oltre spese generali,
IVA e CPA.
Quanto alla chiamata in causa di essa si palesava fin Controparte_2
dall'origine priva di motivazione, stante la riduzione della pretesa da parte dell'attore. Per questa ragione la va estromessa dal giudizio Controparte_2
ed il va condannato al pagamento delle spese legali in favore di Pt_2
che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le eccezioni preliminari;
2) Dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivamente ascrivibili al conducente della Fiat Punto, Sig. ; Parte_2
3) Conseguentemente condanna il ed , in solido, al Pt_2 CP_1
pagina 18 di 19 risarcimento del danno che si quantifica in € 16.110,85, somma che va rivalutata dalla data del sinistro al primo pagamento, decurtata la somma corrisposta di € 14.500,00 dal totale rivalutato e successiva rivalutazione della differenza fino alla presente sentenza;
sulla somma così determinata vanno corrisposti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
4) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
5) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese in favore dell'attore che liquida in € 545,00 per spese ed € 1500,00 per compensi
(stante la modestia dell'importo liquidato), oltre spese generali, IVA e
CPA, somme che vanno distratte al procuratore costituito.
6) Condanna il al pagamento delle spese legali in favore Parte_2
di che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre Controparte_2
spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 16/09/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
pagina 19 di 19
Tribunale di Catania
Quinta
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2518/2022 tra
Parte_1
ATTORE/I
e
CP_1
Parte_2
CONVENUTO/I incorporante ) Controparte_2 Controparte_3
TERZO CHIAMATO
Oggi 16 settembre 2025, innanzi al dott. Assunta Massaro, sono comparsi in forma cartolare:
Per l'Avv. Bartolo Salvatore. Parte_1
Per l'avv. MILANA GIOVANNI. CP_1
Per nessuno è comparso. Parte_2
Per l'Avv. Santo Spagnolo. Controparte_2
I procuratori delle parti hanno precisato le conclusioni come da depositi separati che costituiscono parte integrante del presente verbale. Dopo la loro lettura, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. depositandola telematicamente.
Il GOT
dott.ssa Assunta Massaro
pagina 2 di 19 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CATANIA
SEZIONE Quinta CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Onorario dott.ssa Assunta Massaro ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2518/2022 promossa da:
(C.F.) rappresentato e Parte_1 C.F._1
difeso dall'avv. BATTIATO FILADELFO ( ) ed CodiceFiscale_2
elettivamente domiciliato in Via Federico Confalonieri, 5 95123 Catania
ATTORE/I contro
(C.F. , rappresentata e difesa dell'avv. CP_1 P.IVA_1
MILANA GIOVANNI ( ) ed elettivamente CodiceFiscale_3
domiciliata in Via Conte Ruggero ,6 - 95129 Catania
(c.f. ), rappresentato e Parte_2 CodiceFiscale_4
difeso dall'Avv. Salvatore Bartolo (C.F. ), ed CodiceFiscale_5
elettivamente domiciliato in Catania, Via Perugia n.10
pagina 3 di 19 CONVENUTO/I
(P.IVA , quale società Controparte_2 P.IVA_2
incorporante la rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_4
Santo Spagnolo del Foro di Catania (C.F. ) ed C.F._6
elettivamente domiciliata in Corso Italia n° 244
TERZO CHIAMATO
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione il sig. adiva questo Tribunale Parte_1
premettendo che:
- in data 22/09/15, alle 17:00 circa, il motociclo Honda SH targato
ED39559 di proprietà del sig. e condotto dall'attore Controparte_5
percorreva la via Pezzani di Aci Sant'Antonio, in direzione di marcia Aci
Sant'Antonio- Acireale ad andatura moderata, quando veniva investito dall'autovettura Fiat Punto, targata DP598EY, di proprietà e condotta dal sig. che, proveniente da un autolavaggio sito in una Parte_2
traversa di via Pezzani gravata di segnale di stop, si immetteva nella via senza fermarsi al segnale e senza dare la precedenza al motociclo;
- per effetto dell'urto ricevuto, il motociclo veniva sbalzato sul selciato cadendo insieme al suo conducente;
- nell'occorso il riportava lesioni;
Pt_1
- il sinistro veniva rilevato dai carabinieri di Aci Sant'Antonio;
- accompagnato con autoambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Marta e Santa Venera di Acireale, al sig. Pt_1
pagina 4 di 19 veniva diagnosticata frattura scomposta radio e ulna sinistra, Parte_1
con prognosi di guarigione di 30 giorni senza complicazioni e quindi, dopo consulenze ortopediche ed immobilizzazione, gli veniva proposto il ricovero presso l'ospedale che egli rifiutava;
- in data 23/09/15 veniva ricoverato presso la Casa di cura Per_1
con diagnosi frattura esposta ossea avambraccio sinistro, dove
[...]
veniva sottoposto a intervento chirurgico di riduzione delle fratture, osteosintesi con due fili di K e apposizione di apparecchio gessato BAM;
- in data 25/09/15 veniva dimesso con diagnosi frattura esposta biossea avambraccio sinistro, con prescrizione di terapia farmacologica e 30 giorni di convalescenza e riposo;
- in data 26/10/15 era rimosso il gesso e prescritta fisioterapia;
- il 18/11/15 si sottoponeva ad esame rx dell'avambraccio che evidenziava postumi di frattura scomposta diafisaria distale di radio e ulna, sintetizzata con fili di K, presente disallineamento con Coni di frattura con spostamento ventrale dei monconi distali e ad latus di quello radiale, iniziale callo osseo periostale;
- in data 7/12/15, sottopostosi a controllo ortopedico, gli veniva prescritto ulteriore ciclo di fisiochinesiterapia a fini riabilitativi;
- il sig. si sottoponeva a tre cicli di fisiochinesiterapia presso Pt_1
Benefits therapy;
- in data 2/02/16 l'ortopedico lo giudicava guarito clinicamente ma con residui postumi invalidanti permanenti;
- sottopostosi a visita specialistica medico legale, il medico riconosceva un pagina 5 di 19 periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 35, di parziale al 50% di 30 giorni;
postumi invalidanti permanenti nella misura del 10%, danni che potevano essere quantificati in € 3.465,00 per l'invalidità temporanea assoluta, in € 1.485,00 per la parziale al 50% mentre per i 10 punti di invalidità dovevano essere liquidati € 25.064,00 oltre una maggiorazione del 50% per personalizzazione del danno, conseguente alla particolarità del caso, per la gravità delle lesioni riportate in termini di aspetti anatomo funzionali e relazionali, in quanto il sinistro aveva comportato una deformazione del profilo dell'avambraccio che si presentava gonfio e tumefatto che, unitamente al resto, comportava una limitazione irreversibili nei movimenti dell'arto, con conseguenti forti limitazioni nei quotidiani atti della vita e dell'attività lavorativa;
- evidenziava inoltre l'esistenza di 756,43 € di spese mediche relative alle cure e di 500 € per l'assistenza medico legale di parte richiedendo quindi una liquidazione complessiva di € 43.551,79.
Ritenendo evidente la responsabilità del conducente dell'autovettura Fiat Punto, inviava richiesta di risarcitoria alla propria assicurazione, , presso la CP_1
quale era assicurato per la r.c.a. al momento del sinistro, nonché alla
[...]
presso cui era assicurata l'autovettura Fiat Punto investitrice. CP_4
Istruita la pratica e sottoposto il a visita medico legale, Parte_1
l inviava la somma di €16.000,00, di cui €14.500,00 per risarcimento CP_1
del danno ed €1.500,00 per spese legali.
Con pec del 2/04/16 il comunicava all di accettare l'offerta a Pt_1 CP_1
solo titolo di acconto, con richiesta di integrazione del risarcimento ma senza pagina 6 di 19 riscontri.
Con pec dell'01/08/17 invitava l' alla stipula di una convenzione di CP_1
negoziazione assistita, cui l' rispondeva non essere disposta in quanto CP_1
aveva già risarcito.
Chiedeva:
- ritenere e dichiarare che il sinistro de quo si era verificato per fatto e colpa del sig. , proprietario conducente dell'autovettura Parte_2
Fiat Punto targata DP598EY;
- condannare i convenuti in solido tra loro a risarcire al tutti i Pt_1
danni, patrimoniali e non patrimoniali per il danno alla persona, conseguenti alle lesioni subite, da determinarsi nella somma di euro
43.551,79, da cui detrarre la somma di euro 14.500 già ricevuta in acconto e così, al netto, euro 29.051,79 oltre altre somme determinate ai sensi dell'art. 1226 c.c. per i danni non provabili e quant'altro per legge o la somma maggiore o minore che il tribunale avesse determinato in base alle risultanze processuali, oltre alla rivalutazione monetaria del credito ed agli interessi legali sulla somma rivalutata di anno in anno, dal dì dell'occorso al soddisfo.
- Spese, competenze e onorari di giudizio da distrarre a favore del procuratore.
Si costituiva in giudizio impugnando quanto dedotto e chiesto con CP_1
l'atto di citazione e sostenendo:
- preliminarmente la prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento dell'altrettanto preteso danno: il sinistro, difatti, si era verificato il pagina 7 di 19 22/09/15 e l'ultimo atto di messa in mora era costituito dalla lettera inviata alla compagnia in data 01/08/19 e prodotta da parte attrice all'allegato 10; dal 2019 alla data della notifica dell'atto di citazione, avvenuta il 9/02/22, nessun altro atto interruttivo della prescrizione era stato inviato da parte attrice nei termini di cui all'art. 2952, comma due c.c., con la ovvia conseguenza che doveva essere dichiarato prescritto il presunto diritto dell'attore essere risarcito dei danni subiti in conseguenza del sinistro per cui è causa;
- Eccepiva, inoltre, la carenza di legittimazione attiva nei confronti dell a chiedere risarcimento del preteso danno e CP_1
conseguentemente la carenza di legittimazione passiva della compagnia nei confronti della richiesta risarcitoria proposta da parte attrice in relazione ai presunti asseriti danni subiti in conseguenza del sinistro;
difatti, come risultava dal rapporto di un incidente prodotto da parte attrice (allegato 13), l'incidente si era verificato tra l'autovettura Fiat
Punto assicurata con ed il motociclo di parte Controparte_4
attrice assicurato con;
parte attrice, con l'atto di citazione, agiva CP_1
nei confronti della propria compagnia assicuratrice con procedura di risarcimento diretto prevista dagli artt. 149 e 139 decreto legislativo
209/2005, ma il comma due dell'art. 149 disponeva che la procedura di risarcimento diretto riguardava i danni al veicolo nonché i danni alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato del conducente per lesioni di lieve entità pari o inferiori al 9%; per questa ragione non si poteva applicare la procedura di risarcimento diretto in quanto parte attrice lamentava danni pagina 8 di 19 nella misura del 10%;
- riteneva comunque eccessivi i danni richiesti, assolutamente non provati;
inoltre, in relazione al presunto sinistro, non vi era prova che la responsabilità fosse attribuibile alla colpa esclusiva del conducente dell'autovettura perché, come si notava nel rapporto redatto dai carabinieri, il motociclo aveva attinto l'autovettura nella parte posteriore, circostanza che dimostrava che l'autovettura si era quasi totalmente immessa nel flusso veicolare quando era stata investita dal motociclo;
- in ogni caso la responsabilità andava eventualmente attribuita in misura concorrente per la violazione del disposto degli artt. 140 e 141 codice della strada, nonché 143 per non aver tenuto una velocità adeguata alle condizioni della strada;
- in ogni caso , ricevuta la richiesta, aveva fatto verificare al proprio CP_1
consulente medico legale i danni riportati da parte attrice, che erano stati quantificati nel 7% di invalidità permanente, ITP al 75% di giorni 30; ITP al 50% giorni 30, spese euro 600; sulla base di tale relazione aveva inviato all'attore un risarcimento danni di euro 16.000 di cui 14.500 per risarcimento ed € 1500 per spese legali, somma congrua e pienamente risarcitoria di tutti i danni patiti;
difatti, poiché l'attore al momento del sinistro aveva 24 anni e 5 mesi, per cui andava considerata l'età di 25 anni, ai fini del calcolo, il risarcimento totale per il danno era pari ad €
12.098,16, avendo riconosciuto la compagnia anche euro 2500 quale presunto danno morale, somma congrua e pienamente satisfattiva dei danni patiti dall'attore;
pagina 9 di 19 - in ogni caso non poteva essere tenuta al risarcimento se non nei CP_1
limiti dei massimali di polizza e con le franchigie ivi previste.
Chiedeva:
- dichiararsi la prescrizione;
- dichiararsi la carenza di legittimazione dell'attiva dell'attore;
- rigettare la domanda perché i danni erano richiesti in misura enormemente esagerata;
- dichiarare che non vi era prova della responsabilità del sinistro fosse addebitabile alla colpa esclusiva dell'autovettura;
- ritenere e dichiarare la responsabilità concorrente del sinistro, sottraendo in ogni caso la somma pagata.
- Vittoria di spese.
Si costituiva in giudizio il sig. il quale eccepiva Parte_2
preliminarmente l'omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita: non avendo controparte dato avvio a tale procedura la domanda era improcedibile.
Nei fatti sosteneva che il 22 settembre 2015, alle 17 circa, mentre si trovava alla guida del mezzo Fiat Punto in Aci Sant'Antonio, uscendo da una proprietà privata ed immessosi a sinistra sulla via Pezzani con direzione via Aldo Moro, veniva violentemente colliso dal mezzo Honda SH 300; il conducente dello scooter, transitando ad alta velocità sulla detta via Pezzani, andava a impattare la Fiat Punto sulla parte laterale posteriore sinistra, con conseguenti danni allo sportello dell'auto, al vetro, al piantone ed alla carrozzeria interessata dall'urto; alla luce dell'effettiva dinamica dell'evento, era evidente la sussistenza della pagina 10 di 19 responsabilità esclusiva dell'attore nella causazione del sinistro, attesa la sua imprudenza e negligenza nella condotta di guida;
la collocazione dei danni riportata dal veicolo Fiat testimoniava l'addebitabilità del fatto esclusivamente all'attore, avendo lo stesso tenuto un contegno difforme alla normativa vigente in tema di circolazione stradale;
a ciò si aggiungeva che l'attore aveva chiesto e ottenuto da risarcimento dei danni materiali patiti, Controparte_4
circostanza incompatibile con un'asserita responsabilità dello stesso nella causazione dell'evento lesivo.
Poiché il sig. intendeva essere manlevato da Pt_2 Controparte_4
nella qualità di compagnia assicurativa che, giusta polizza numero
212733415535 garantiva per la r.ca la Fiat Punto, chiedeva:
- preliminarmente ritenere la domanda improcedibile per omesso esperimento della procedura di negoziazione assistita;
- in caso di mancato accoglimento dell'eccezione, concedere termine allo scopo di consentirgli di citare in giudizio Controparte_4
affinché, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, garantisse e tenesse indenne il convenuto dall'eventuale condanna;
- nel merito rigettare la domanda attorea per le motivazioni esposte;
- in via subordinata, in caso in cui il decidente avesse accolto anche parzialmente la domanda attrice, condannare in Controparte_4
persona del legale rappresentante pro tempore, a tenere indenne e manlevare il convenuto dottor da qualsiasi conseguenza Pt_2
negativa derivante da detto accoglimento.
- Vittoria di spese e compensi.
pagina 11 di 19 Nelle note scritte per la prima udienza di trattazione l'attore, alla luce delle eccezioni sollevate dal convenuto chiedeva Parte_2
preliminarmente il termine per invitare il convenuto alla Parte_2
stipula di una convenzione di negoziazione assistita;
in relazione all'eccezione di , che aveva eccepito la mancanza di legittimazione attiva dell'attore CP_1
ad agire per il risarcimento dei danni in regime di risarcimento diretto nei confronti di , effettuava un'emendatio libelli, limitando la richiesta di CP_1
risarcimento del danno alla persona al 9%, in modo da rientrare nell'ambito dell'azione diretta e conservare la legittimità attiva ad agire nei confronti di
; in conseguenza limitava il petitum nella sua globalità la somma di euro CP_1
29.635 e, al netto della somma già ricevuta e accettata in acconto, in euro 15.135
o la somma minore o maggiore che il tribunale avesse determinato, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria. In ordine alla richiesta del convenuto di essere autorizzato a chiamare in giudizio Parte_2 [...]
per essere eventualmente manlevato, poiché con l'emendatio CP_4
libelli l'attore aveva conservato la legittimità attiva nei confronti di , in CP_1
caso di soccombenza sarebbe stata tenuta a risarcire l'attore, essendo il CP_1
convenuto solo un litisconsorte necessario, per cui la richiesta del Pt_2
convenuto doveva essere rigettata;
in ordine all'eccezione di prescrizione sollevata da riteneva che si applicasse il terzo comma dell'art. 2947 c.c., CP_1
secondo il quale se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga questa si applica anche all'azione civile e, trattandosi di lesioni colpose stradali gravi (art. 590 terzo comma c. p.), per il quale la prescrizione ex art.157 era di 7 anni, comunque interrotta più volte, tale pagina 12 di 19 prescrizione non si era ancora maturata.
La causa veniva rinviata per discutere sulle eccezioni preliminari e, alla successiva udienza, , pur prendendo atto dell'emendatio libelli effettuata CP_1
dall'attore, riteneva la stessa non fosse sufficiente nel caso il danno fosse stato valutato in misura superiore al 9% e, pertanto, insisteva nella propria eccezione di difetto di legittimazione attiva;
l'attore ribadiva la propria rinuncia all'eventuale percentuale di danno superiore al 9% e insisteva nella richiesta di rigetto dell'eccezione di;
si opponeva alla richiesta di parte convenuta CP_1
di chiamare in causa della propria società assicuratrice mentre il vi Pt_2
insisteva.
Disposta la negoziazione assistita e rinviata la causa, con successiva istanza il dott. reiterava la richiesta di chiamata in causa del terzo, a Parte_2
fronte della quale venivano convocate le parti per la comparizione;
all'esito, stante l'insistenza di parte convenuta alla chiamata del terzo in causa, Pt_2
la chiamata era autorizzata.
Si costituiva in giudizio , quale società incorporante di Controparte_2
, contestando l'atto di citazione per chiamata in Controparte_4
causa del terzo ed eccependo:
- in via preliminare l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto dell'attore per essere decorsi oltre 7 anni e 9 mesi tra la data di verificazione dell'evento e quella di notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo;
- nel merito eccepiva la carenza di legittimazione passiva di
[...]
e per essa di , chiedendone CP_4 Controparte_2
pagina 13 di 19 l'estromissione, in quanto le lesioni fisiche riportate dal non Pt_1
avevano comportato sulla sua persona una invalidità superiore al 9%, soglia oltre la quale la procedura di indennizzo diretto non era utilmente esperibile;
- Dichiarava di non accettare il contraddittorio con l'attore
[...]
e chiedeva l'estromissione dal giudizio, ponendo le spese di Parte_1
lite a carico di;
Parte_2
- Sull'an debeatur si associava alle contestazioni e deduzioni svolte dal convenuto proprio assicurato , facendole proprie;
Parte_2
- riteneva la domanda dovesse essere rigettata ovvero accolta nei limiti del concorso colposo ascrivibile in capo al convenuto , da Parte_2
ciò discendendo che il pagamento già liquidato doveva ritenersi del tutto sufficiente a risarcire integralmente i pregiudizi lamentati;
- in subordine si sarebbe potuto fare applicazione del disposto di cui al secondo comma dell'art. 2054 sul quantum debeatur riteneva le lesioni sicuramente inferiori al 9% e, pertanto, oggetto di indennizzo diretto;
- in ultimo eccepiva la non cumulabilità degli interessi legali con la rivalutazione monetaria, in quanto il saggio di interessi legali copriva il maggior danno da svalutazione monetaria;
- si opponeva alla prova per testi, alla CTU medico legale richiesta e chiedeva, in via preliminare, dichiarare, in mancanza di prova documentale del contrario, l'intervenuta estinzione per prescrizione del diritto al risarcimento del danno ex art 2947 commi secondo e terzo c.c.;
- nel merito, ritenuta la carenza di legittimazione passiva di CP_4
pagina 14 di 19 e per essa di ad esser parte del presente CP_4 Controparte_2
giudizio, rigettare in ogni caso la domanda siccome infondata in fatto e in diritto;
- in via gradata, ridurre la domanda in esito alle risultanze istruttorie;
- in ogni caso ritenere non dovuto il cumulo tra interessi legali e rivalutazione;
- vittoria di spese e compensi.
Concessi i termini ex art. 183 sesto comma CPC, all'esito veniva disposto l'interrogatorio formale del e la prova per testi. Pt_2
Disposta la CTU e precisate le conclusioni, la causa era rinviata alla data odierna per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulle eccezioni preliminari:
1)Prescrizione: ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto al CP_1
risarcimento per essere intervenuto l'ultimo atto interruttivo utile l'1/08/19 e la notifica della citazione il 09/02/22. La stessa eccezione è stata ripresa da
Controparte_2
L'eccezione è priva di pregio. Quando dal sinistro derivano lesioni colpose da ritenersi gravi per il tempo necessario alla loro guarigione, come nel caso che ci occupa, la prescrizione è quella relativa al reato. “In tema di risarcimento del danno da lesioni colpose che costituiscono reato il termine di prescrizione è quello previsto per il reato medesimo anche se l'azione penale non sia iniziata per difetto di querela. (Nel caso di specie, si trattava di una lesione da incidente stradale che aveva comportato una invalidità per più
pagina 15 di 19 di 40 giorni con la conseguenza che trattandosi di lesione grave, l'azione si prescriveva in anni sei).” Tribunale, Brindisi , 21/10/2020 , n. 1264
2)Difetto di legittimazione passiva di : ha eccepito il proprio CP_1 CP_1
difetto di legittimazione passiva rispetto al risarcimento del sinistro, dal momento che la richiesta risarcitoria era relativa ad un danno quantificato dall'attore nella misura del 10%, ovvero oltre i limiti dettati dalla normativa in tema di risarcimento diretto.
L'eccezione era inizialmente corretta ma è stata superata dall'emendatio libelli effettuata dall'attore alla prima udienza, quando ha dichiarato di ridurre la propria richiesta nei limiti del 9% di invalidità permanente, rientrando così nei limiti del risarcimento diretto.
3)Improcedibilità per mancato invito alla negoziazione assistita effettuata dal
: l'eccezione è stata superata dal termine concesso in corso di giudizio Pt_2
e dall'invito inviato dall'attore.
Nel merito del giudizio:
L'attore ha dimostrato la responsabilità esclusiva del conducente la Fiat Punto nel verificarsi dell'evento. Sia la testimonianza del teste , il Testimone_1
quale ha dichiarato: “ricordo che il è caduto a terra, non è stato Pt_1
sbalzato… posso dire che la strada è ad una corsia per senso di marcia e, per quanto posso ricordare, il paraurti posteriore era ancora a livello dell'uscita del lavaggio”, sia le foto del sinistro, prodotte dall'attore e non contestate, testimoniano che la velocità dello scooter non doveva essere eccessiva, dal momento che lo scooter è caduto a pochissima distanza dall'auto. Ciò conferma che il mezzo transitava a velocità moderata, perché in caso contrario lo scooter,
pagina 16 di 19 a causa dell'impatto, si sarebbe allontanato molto di più dal veicolo, per cui la testimonianza resa risulta attendibile ed il sinistro è stato causato dall'uscita incongrua dell'auto sulla carreggiata e non il contrario. Pertanto la responsabilità del sinistro è interamente da attribuire al conducente della vettura, sig. . Pt_2
Passando alla quantificazione dei danni, il CTU, con valutazione che la sottoscritta fa propria, ha valutato il danno alla salute nella misura complessiva del 7% e un danno biologico temporaneo parziale al 75% per giorni 30 e al 50% per giorni 30; ha, inoltre, ritenuto congrue le spese mediche sostenute pari a euro 710,29.
Poiché il sinistro si è verificato il 22/09/15 ed il danneggiato aveva all'epoca 24 anni, la valutazione del danno può essere effettuata come segue, utilizzando le tabelle di Milano del 2015:
Danno biologico permanente € 9.815,05
Invalidità temporanea parziale al 75% € 1.041,53
Invalidità temporanea parziale al 50% € 694,35
Totale danno biologico temporaneo € 1.735,88
Danno morale (33,33%) € 3.849,92
Spese mediche € 710,00
TOTALE GENERALE: € 16.110,85
Il totale generale, al cui pagamento va condannata ed il CP_1 Pt_2
in solido, va rivalutato fino alla data della presente sentenza e, sul totale, vanno pagina 17 di 19 calcolati gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo. Tuttavia, poiché CP_1
ha già risarcito la somma di € 14.500,00, il risarcimento residuo va calcolato come segue: rivalutazione del totale generale, come sopra determinato, dalla data del sinistro al primo pagamento, decurtazione della somma corrisposta dal totale rivalutato, rivalutazione della differenza fino alla presente sentenza e, sulla somma così determinata, calcolo degli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Il condannatorio dei convenuti produce conseguente condanna alle spese, a carico di entrambi in solido, nella misura di € 545,00 per spese ed € 1500,00 per compensi (stante la modestia dell'importo liquidato), oltre spese generali,
IVA e CPA.
Quanto alla chiamata in causa di essa si palesava fin Controparte_2
dall'origine priva di motivazione, stante la riduzione della pretesa da parte dell'attore. Per questa ragione la va estromessa dal giudizio Controparte_2
ed il va condannato al pagamento delle spese legali in favore di Pt_2
che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre spese Controparte_2
generali, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta le eccezioni preliminari;
2) Dichiara che il sinistro si è verificato per fatto e colpa esclusivamente ascrivibili al conducente della Fiat Punto, Sig. ; Parte_2
3) Conseguentemente condanna il ed , in solido, al Pt_2 CP_1
pagina 18 di 19 risarcimento del danno che si quantifica in € 16.110,85, somma che va rivalutata dalla data del sinistro al primo pagamento, decurtata la somma corrisposta di € 14.500,00 dal totale rivalutato e successiva rivalutazione della differenza fino alla presente sentenza;
sulla somma così determinata vanno corrisposti gli interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
4) Dichiara il difetto di legittimazione passiva di Controparte_2
5) Condanna i convenuti, in solido, al pagamento delle spese in favore dell'attore che liquida in € 545,00 per spese ed € 1500,00 per compensi
(stante la modestia dell'importo liquidato), oltre spese generali, IVA e
CPA, somme che vanno distratte al procuratore costituito.
6) Condanna il al pagamento delle spese legali in favore Parte_2
di che si liquidano in € 1.000,00 per compensi, oltre Controparte_2
spese generali, IVA e CPA.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante deposito telematico ed allegazione al verbale.
Catania, 16/09/2025
Il Giudice dott.ssa Assunta Massaro
pagina 19 di 19