Articolo 55 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 54Articolo 56
Versione
19 maggio 1981
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Versione
1 maggio 1982
Art. 55. (Piani urbanistici dei comuni danneggiati dal terremoto). ((Per sopperire alle esigenze di ricostruzione, i comuni gravemente danneggiati e, tra i danneggiati, quelli dichiarati sismici con decreto del 7 marzo 1981 emesso dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 14-undecies del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874, possono adottare o confermare i piani esecutivi di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma del precedente articolo 28.
Sono esclusi dai benefici previsti dalla presente legge gli immobili, quand'anche inclusi nei piani di recupero, la cui ristrutturazione o ricostruzione, in tutto o in parte, non sia ricollegabile con l'evento sismico.
Ai piani di cui al primo comma si applicano le norme del precedente articolo 28, ma i termini di approvazione della regione sono fissati in tre mesi.
Nei comuni che non si avvalgono della facolta' di adozione dei piani di recupero, la ricostruzione o la riparazione degli edifici distrutti o danneggiati dal terremoto resta disciplinata dalle norme vigenti:
Le spese per l'elaborazione dei piani di cui al presente articolo sono a carico del fondo di cui al precedente articolo 3))
Entrata in vigore il 1 maggio 1982
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