TRIB
Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/10/2025, n. 8116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 8116 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 46082/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46082/2021 promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore, con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 13 20122 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 MARGIOTTA GERMANO, elettivamente domiciliato in VIALE SABOTINO, 19/2 20135 MILANO presso il difensore
CONVENUTO
e (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARINO DAVID MARIA e dell'avv. BIANCHI LEILA ( , elettivamente domiciliata in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO presso C.F._2 i difensori
ER TA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 9.11.2021 il Parte_1 conviene in giudizio esponendo, in sintesi, che: Controparte_1
- con sentenza depositata il 13.5.2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di
[...]
nominando curatore fallimentare Parte_1 Controparte_1
- la dichiarazione è avvenuta su istanza di AL OR, in forza di crediti derivanti da maggiori imponibili IRES e IVA risultanti da più avvisi di accertamento;
- tali avvisi erano stati impugnati;
i ricorsi, oggetto di riunione, erano stati respinti nei gradi di merito e, alla data della dichiarazione di fallimento, era pendente il giudizio avanti la Corte di Cassazione;
- AL OR veniva ammessa al passivo fallimentare con riserva, essendo pendente il contenzioso tributario, per la somma di € 198.707.931,00 e in via definitiva per l'ulteriore somma di € 407.897,52, per altri crediti tributari;
- a fronte di tali passività il curatore non assumeva alcuna iniziativa reintegratoria della garanzia patrimoniale dei creditori, né dava seguito a una richiesta di chiarimenti del giudice delegato;
- non veniva esercitata l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali;
- tre anni dopo la sua nomina il convenuto si dimetteva e il Tribunale nominava un nuovo curatore;
- prima della cessazione dalla carica si era prescritta l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali ed erano scaduti i termini per impugnare gli atti di disposizione dei loro beni, atti compiuti in frode ai creditori sociali;
- il giudice delegato non approvava quindi il rendiconto che lo stesso convenuto aveva presentato;
- con sentenza depositata il 17.11.2020 la Corte di Cassazione rigettava l'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano;
il giudice delegato ammetteva quindi definitivamente le domande di insinuazione già ammesse con riserva;
- i profili di responsabilità che si addebitano al convenuto consistono nella mancata instaurazione di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico, del procuratore, dei sindaci e della società di revisione dei conti;
nella mancata impugnazione degli atti di costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili di proprietà compiuti dall'amministratore unico;
- a causa dell'inerzia del curatore si sono prescritte l'azione di responsabilità verso gli organi sociali e quella revocatoria di due atti di costituzione del fondo patrimoniale. pagina 2 di 11 Il conclude chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto per i danni recati Parte_1 alla procedura fallimentare e la sua condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di €
2.000.000,00.
Si costituisce in giudizio evidenziando che le domande di parte attrice Controparte_1 presuppongono, nella loro quantificazione, il riconoscimento integrale del fondamento di tutte le azioni che ipoteticamente avrebbero dovuto essere avviate, in modo da superare qualunque linea difensiva adottata da tutti gli eventuali convenuti;
quanto meno con riferimento alla posizione dei sindaci i profili di responsabilità non sarebbero stati affatto pacifici. Non era decorso il termine prescrizionale ex art. 146 L.F., tenuto conto della successione dell'amministratore unico nel ruolo di liquidatore e dell'orientamento giurisprudenziale che individua il dies a quo per il calcolo della prescrizione dell'azione del curatore ex art. 146 L.F. nel momento della oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
tale data può essere individuata in quella della dichiarazione di fallimento. Contesta la quantificazione del danno operata dall'attore. Conclude chiedendo il rigetto delle domande del e, in subordine, la riduzione della somma pretesa. Parte_1
Chiede inoltre, previa autorizzazione ex art. 269 c.p.c., di chiamare in causa a fini di manleva
[...]
Controparte_2 si costituisce in giudizio, evidenziando l'inapplicabilità della polizza al caso di Controparte_2 specie e, in subordine, i limiti di operatività della medesima. Si riporta nl merito alle difese dell'assicurato.
***
avendo ricevuto più avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Parte_2
Entrate a seguito di una verifica fiscale, impugna gli stessi, ricorrendo avanti la Commissione
Tributaria Provinciale.
La sentenza del 12.11.2012 della Commissione Tributaria Provinciale fa riferimento al fatto “che abbia preso parte ad una complessa operazione rivelatasi essere una frode fiscale attuata Pt_1 mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti tenuto conto che tutti i contratti, atti e vari documenti ad essi connessi, sono stati considerati dall'ufficio una mera finzione giuridica. Le fatture emesse in relazione alle suddette operazioni inesistenti hanno fatto sì che la società ottenesse un indebito credito d'imposta IVA”.
pagina 3 di 11 La sentenza del 21.11.2013 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che conferma la decisione di primo grado, rileva che “Dai rapporti, intrattenuti dalla con le altre società coinvolte Pt_1 nell'attività fraudolenta, si evidenzia che la … abbia effettuato un bonifico di € 5.727.000,00 a Pt_1 favore della società americana risultata senza numero identificativo per il fisco e che non aveva CP_3 presentato dichiarazioni fiscali in America, senza avere una specifica delega di pagamento”, aggiungendo come “la società fosse consapevole delle operazioni che venivano compiute anche Pt_1 dalle altre società e che essa sia stata parte attiva di dette operazioni fin dall'origine, il cui unico scopo era quello della frode fiscale”.
Avverso tale decisione viene proposto ricorso per Cassazione.
Nel frattempo, a seguito di ricorso di AL OR s.p.a., con sentenza del 13.5.2015 il Tribunale di
Milano dichiara il fallimento di e nomina curatore il Dott. Parte_1
Controparte_1
AL OR s.p.a. viene ammessa al passivo fallimentare per l'importo di € 407.871,18, nonché con riserva per l'importo di € 198.680.092,61; ciò “in quanto oggetto di giudizio pendente presso la suprema corte di cassazione”.
Con istanza del 16.12.2016 il curatore chiede al Giudice Delegato l'autorizzazione ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli “amministratori”, dei sindaci, del revisore legale della società, in quanto “vi è la possibilità” che gli stessi “fossero a conoscenza di questa condotta”; condotta consistente nell'omissione del versamento dell'IVA.
Data la genericità della domanda, il G.D. chiede che “si specifichino quali indagini patrimoniali siano state compiute”.
A tale richiesta non segue una risposta da parte del curatore.
Con decreto di data 11.1.2018 il Tribunale, “vista la nota con cui il curatore Controparte_1 ha dichiarato di rinunciare all'incarico “per motivi personali e inderogabili””, nomina in sua sostituzione un diverso curatore.
Il curatore presenta successivamente il rendiconto del 27.2.2018, la cui pubblicazione viene poi disposta con provvedimento del 6.3.2018.
All'udienza del 9.4.2018 l'odierno convenuto non si presenta;
il curatore subentrato “rappresenta che attualmente allo stato passivo del fallimento risultano crediti erariali ammessi con riserva per circa €
pagina 4 di 11 200 mln afferenti a sanzioni per una serie di operazioni ritenute elusive;
il dott. rappresenta CP_4 che per quanto la questione sia stata impugnata con ricorso per Cassazione dalla società, il curatore avrebbe dovuto promuovere quanto meno un atto interruttivo della prescrizione nei confronti degli amministratori e dei sindaci, anche impugnando gli atti costitutivi di fondo patrimoniale realizzati dall'Amministratore, , risalenti al 2011. Il mancato compimento di tali atti potrebbe Persona_1 determinare un pregiudizio in capo alla società fallita ove il ricorso per Cassazione come intrapreso non restituisse gli esiti sperati”; è lo stesso Curatore a chiedere che il rendiconto non venga approvato;
il
Giudice Delegato, condivise le osservazioni del Curatore, non approva il rendiconto.
Con sentenza del 25.2.2020 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Parte_1
, con conseguente passaggio in giudicato della decisione della CTR.
[...]
Conseguentemente il 18.12.2020 il curatore, premesso che “con sentenza n.26168/20 del 25.2.2020 depositata in data 17.11.2020, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva respinto la richiesta di annullamento di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento relativamente ad IRES, IVA ed IRAP per gli anni 2005 e 2006”, dichiara essere “venuta meno la causa che ha determinato l'accoglimento con riserva delle domande”.
Le domande di insinuazione originariamente ammesse con riserva vengono dunque definitivamente accolte.
Nella relazione ex art. 33 L.F. l'allora curatore precisa che l'istanza di fallimento “è stata presentata da
AL OR SP … azionando un credito pari ad € 173.529.145,41 … le cause del fallimento della società sono da ricercare in alcune operazioni finanziarie altamente speculative”; vi è inoltre un riferimento all'indagine della Procura della Repubblica di Prato e a “due operazioni finanziarie di
“Trade on Stock” poste in essere dalla Finanziaria” relative agli anni di imposta 2005 e 2006; Pt_1 richiama gli esiti della verifica fiscale e la riscontrata fittizietà delle operazioni, nonché il contenuto delle sentenze della CTP e della CTR precedentemente menzionate;
dopo avere distinto i profili di responsabilità penale tributaria (definiti con sentenza di assoluzione degli imputati) da quelli di responsabilità penale fallimentare, ritiene – per quanto concerne gli aspetti relativi al contenzioso tributario - che sia “di tutta evidenza che in caso di accoglimento del ricorso per cassazione con il conseguente annullamento degli avvisi di accertamento verrebbero a mancare i presupposti pagina 5 di 11 dell'insolvenza e la relativa responsabilità sul fallimento della società”. Il convenuto, tuttavia, pur ipotizzando l'accoglimento del ricorso per Cassazione, non esplicita sulla base di quali argomenti e valutazioni debba essere presa in considerazione tali ipotesi in luogo di quella – statisticamente più probabile, dato lo svolgimento di due gradi di giudizio di merito con il medesimo esito - di conferma della decisione della CTR. La relazione conferma inoltre la piena consapevolezza, da parte del curatore, quanto meno della estrema criticità della posizione della società in sede di contenzioso tributario, a fronte di due istanze di insinuazione al passivo fallimentare, una delle quali proveniente da
AL, per l'importo di € 173.529.145,41.
***
Da quanto sopra esposto si può dunque evincere che:
- le sentenze del 12.11.2012 della Commissione Tributaria Provinciale e del 21.11.2013 della
Commissione Tributaria Regionale fanno espresso riferimento alla messa in atto di una frode fiscale alla quale ha consapevolmente preso parte, con la conseguente formazione di un indebito credito Pt_1
d'imposta;
- con sentenza del 13.5.2015 il Tribunale di Milano dichiara il fallimento di Parte_1
e nomina curatore l'odierno convenuto, che è a conoscenza del contenuto delle citate
[...] sentenze e delle valutazioni in esse espresse;
- AL OR s.p.a. viene ammessa al passivo fallimentare anche per l'importo di € 198.680.092,61, con riserva in considerazione della pendenza del ricorso per Cassazione;
- l'istanza del 16.12.2016 con cui il curatore chiede al Giudice Delegato l'autorizzazione ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti di “amministratori”, sindaci e revisore legale fa riferimento alla
“possibilità” che gli stessi fossero a conoscenza delle condotte illecite;
non viene fornita dallo stesso curatore alcuna risposta alle richieste di chiarimenti del Giudice Delegato;
- il Curatore rinuncia successivamente all'incarico e viene sostituito con provvedimento del Tribunale dell'11.1.2018;
- fino a tale data, non svolge alcuna attività finalizzata a tutelare il patrimonio, pur essendo perfettamente a conoscenza dell'entità dei crediti erariali e dell'esito probabilmente infausto del giudizio pendente in Cassazione;
nessuna allegazione viene svolta nel presente giudizio al fine di pagina 6 di 11 dimostrare, quanto meno sul piano probabilistico, se e quali possibilità vi fossero di ritenere verosimile l'accoglimento del ricorso;
- nel frattempo, l'amministratore di costituisce un fondo Parte_1 patrimoniale con due atti separati di conferimento, pregiudicando ogni possibilità di intervento utile da parte del . Parte_1
È pertanto dimostrata la responsabilità professionale del curatore fallimentare, per non essersi tempestivamente attivato sia per proporre l'azione di responsabilità nei confronti quanto meno dell'amministratore (che è unico, diversamente da quanto esposto dal convenuto nell'istanza di agire in sede giudiziale rivolta al G.D.), sia per promuovere l'azione revocatoria relativamente alla costituzione, da parte dello stesso amministratore, dei due fondi patrimoniali.
La prima delle censure mosse dal nel presente del giudizio è quella relativa al mancato Parte_1 esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, del procuratore, dei sindaci e della società di revisione.
Le parti hanno discusso in merito alla configurabilità o meno della prescrizione dell'azione di responsabilità al momento in cui il convenuto è stato sostituito nel suo ruolo di curatore, assunto da un soggetto terzo.
Ferma restando, per i motivi già indicati, la responsabilità del predetto per non avere esercitato tale azione nei confronti quanto meno dell'amministratore, la questione relativa al momento in cui è intervenuta la prescrizione di tale diritto è assorbita dal fatto che, alla data della sostituzione del curatore fallimentare da parte del Tribunale e in epoca prossima ad essa, le garanzie patrimoniali di cui il avrebbe potuto trarre beneficio non erano più disponibili, essendo stati costituiti due fondi Parte_1 patrimoniali da parte dell'amministratore. In particolare:
- con atti trascritti in data 22.9.2011 e 18.1.2013 (docc. 26, 27 attore) l'amministratore unico
[...]
costituisce un fondo patrimoniale, dotato di numerose proprietà immobiliari (oggetto di Per_1 valutazione in sede di CTU nel presente giudizio);
- la trascrizione del 22.9.2011 dell'atto di costituzione del primo e più importante fondo patrimoniale precede immediatamente la pubblicazione sul registro delle imprese del bilancio sociale di
[...] al 31.12.2010 (doc. 21), approvato dall'assemblea dei soci il 20.7.2011; nella nota Parte_2 integrativa si dà atto che “è pervenuto l'avviso di accertamento per il 2005 in merito all'operazione pagina 7 di 11 finanziaria ampiamente descritta nella relazione del 2009. Nell'avviso di accertamento viene contestata l'operazione, così come evidenziato nel processo verbale di constatazione, con un addebito di circa 18 milioni di euro di imposta e di circa 89 milioni di sanzioni”; si informa inoltre che non è stato raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate;
si fa riferimento – anche in conseguenza di tale accertamento –
a una “perdita di bilancio di Euro 35.389.228 e ad un patrimonio netto negativo per Euro 21.555.371.
Occorrerà pertanto, una volta approvato il bilancio, convocare, senza indugio l'assemblea dei soci per le decisioni previste dagli articoli 2446 e 2447 codice civile”;
- l'assemblea dei soci del 20.7.2011 delibera lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione, nominando liquidatore lo stesso il verbale viene registrato il 25.10.2011; Per_1
- come sopra indicato, la trascrizione del primo e più consistente atto di costituzione di fondo patrimoniale risale al 22.9.2011, in data immediatamente precedente alla pubblicazione sul registro delle imprese del citato bilancio sociale, avvenuta il 21.9.2011 (cfr. visura camerale storica, doc. 24 attore);
- l'atto di costituzione del secondo fondo patrimoniale avviene nelle more del procedimento penale pendente anche nei confronti di (doc. 19 attore); Persona_1
- era pertanto evidente la sottrazione dei beni confluiti nel fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori sociali;
- ciò non ha tuttavia portato all'esercizio dell'azione revocatoria da parte dell'odierno curatore;
- con riferimento al primo atto di costituzione del fondo patrimoniale l'inerzia di quest'ultimo ha determinato nel 2016 la prescrizione del relativo diritto, ampiamente prima del provvedimento di nomina del nuovo curatore, con conseguente dispersione della consistente garanzia integrata dal relativo patrimonio immobiliare, oggetto di valutazione da parte del CTU;
- la trascrizione del secondo atto di costituzione di fondo patrimoniale avviene il 18.1.2013; nel gennaio 2018 si prescrive dunque il diritto connesso alla relativa azione revocatoria;
- in data 11.1.2018 il Tribunale nomina un nuovo curatore in sostituzione del convenuto;
- si deve dunque tenere conto di tale dato temporale, dunque dell'assoluta imminenza del termine prescrizionale rispetto alla nomina del nuovo curatore, associata alla carenza di informazioni di cui il precedente curatore si era già reso responsabile (non rispondendo alla richiesta del Giudice Delegato) e della conseguente presentazione del rendiconto in data 27.2.2018, a termine ormai decorso.
pagina 8 di 11 I dati sopra riportati consentono di ritenere dimostrata:
- la responsabilità del curatore fallimentare, odierno convenuto, nella mancata tutela dei creditori sociali;
- l'impossibilità di pervenire a un altrimenti ragionevole riconoscimento, sul piano prognostico – data la stretta connessione temporale tra gli atti di sottrazione dei beni e il manifestarsi delle criticità in ambito societario - del diritto alla revocatoria degli atti di costituzione del fondo patrimoniale effettuati dall'amministratore unico della società che avrebbero consentito un concreto Persona_1 soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
***
Deve essere quindi determinata la misura del danno generato dalla condotta omissiva del convenuto.
A tale proposito è stata espletata una CTU, da ritenersi esaustivamente motivata e in relazione alla quale nessuna osservazione è stata formalizzata in sede di operazioni peritali. Dall'elaborato emerge che:
- il CTU ha esplicitato il metodo seguito per eseguire la relazione di stima, indicando i dati rilevati presso gli uffici del Catasto, quelli derivanti dalle immagini satellitari, nonché dalla propria esperienza professionale e dai listini disponibili;
- l'insieme dei dati ricavati ha consentito la determinazione di valori parametrici medi;
- la circostanza che non siano stati effettuati accessi ai singoli immobili – che non era possibile eseguire, trattandosi di immobili di proprietà di soggetti terzi – non è dirimente, trattandosi di valori ricavati dall'insieme di dati sopra riportati e confluiti in valori medi, senza specifiche osservazioni in merito all'eventuale particolare deterioramento delle condizioni di alcuni dei cespiti considerati;
- è stata inoltre valutata anche una fascia di “tolleranza estimale”;
- sulla base dei criteri sopra indicati – analiticamente esposti dal CTU con riferimento agli immobili conferiti nel fondo patrimoniale – la professionista incaricata ha determinato il valore di mercato degli immobili nella misura complessiva di € 2.453.350,10 al momento della costituzione del fondo patrimoniale e di € 2.045.721,85 al settembre 2016 e gennaio 2018 (periodi in cui si è verificata la perdita definitiva della possibilità di esercitare l'azione revocatoria).
Deve dunque essere accolta la domanda formulata dal Fallimento attore, come risultante dai propri atti, nella misura di € 2.000.000,00, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
pagina 9 di 11 ***
Il convenuto ha proposto una eccezione riconvenzionale fondata sul mancato riconoscimento delle proprie competenze per l'attività professionale esercitata.
Si rileva che l'eccezione non è accoglibile, non essendo stato approvato il rendiconto dallo stesso presentato e non potendo il compenso essere accertato e liquidato nella presente sede, tenuto conto del disposto dell'art. 39 L.F..
***
Il convenuto ha chiesto, in caso di ritenuta responsabilità, di essere manlevato da Controparte_2 sulla base della polizza n. 40077612000080. Si rileva in proposito che:
[...]
- il rapporto assicurativo cessa nel marzo 2018;
- il primo atto con cui il convenuto chiede applicarsi la polizza non è anteriore al settembre 2021, quando l'operatività della polizza è cessata;
- il predetto fonda la sua domanda sull'applicazione della clausola di cui alle Appendici di polizza che produce sub doc. 3 (rubricata “Estensione visto leggero”), che prevede che “La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'ASSICURATO derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni … la garanzia è operante per l'attività di apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a € 15.000 nonché per l'attività di apposizione del visto di conformità sui rimborsi crediti IVA”;
- si tratta di attività diverse dall'oggetto del presente giudizio e pertanto ininfluenti rispetto ad esso.
Si deve pertanto concludere per l'inoperatività della polizza, con conseguente rigetto della domanda di manleva.
***
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande dell'attore e del valore della controversia;
- del rigetto della domanda di manleva del convenuto nei confronti dell'assicurazione e dell'attività processuale svolta.
pagina 10 di 11 Non vi sono motivi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c, trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 2.000.000,00.
[...]
2) Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in € 1.713,00 per spese, € 37.951,00 per compensi, Parte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 25.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese Controparte_2 generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Milano, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicola Di Plotti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 46082/2021 promossa da:
(C.F. ) in Parte_1 P.IVA_1 persona del curatore, con il patrocinio dell'avv. PELLEGRINI FABRIZIO, elettivamente domiciliato in VIA SERBELLONI, 13 20122 MILANO presso il difensore
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 C.F._1 MARGIOTTA GERMANO, elettivamente domiciliato in VIALE SABOTINO, 19/2 20135 MILANO presso il difensore
CONVENUTO
e (C.F. ) in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, rappresentato e difeso dall'avv. MARINO DAVID MARIA e dell'avv. BIANCHI LEILA ( , elettivamente domiciliata in VIA DELLA POSTA, 7 20123 MILANO presso C.F._2 i difensori
ER TA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da atti telematicamente depositati.
pagina 1 di 11 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione di data 9.11.2021 il Parte_1 conviene in giudizio esponendo, in sintesi, che: Controparte_1
- con sentenza depositata il 13.5.2015 il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento di
[...]
nominando curatore fallimentare Parte_1 Controparte_1
- la dichiarazione è avvenuta su istanza di AL OR, in forza di crediti derivanti da maggiori imponibili IRES e IVA risultanti da più avvisi di accertamento;
- tali avvisi erano stati impugnati;
i ricorsi, oggetto di riunione, erano stati respinti nei gradi di merito e, alla data della dichiarazione di fallimento, era pendente il giudizio avanti la Corte di Cassazione;
- AL OR veniva ammessa al passivo fallimentare con riserva, essendo pendente il contenzioso tributario, per la somma di € 198.707.931,00 e in via definitiva per l'ulteriore somma di € 407.897,52, per altri crediti tributari;
- a fronte di tali passività il curatore non assumeva alcuna iniziativa reintegratoria della garanzia patrimoniale dei creditori, né dava seguito a una richiesta di chiarimenti del giudice delegato;
- non veniva esercitata l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali;
- tre anni dopo la sua nomina il convenuto si dimetteva e il Tribunale nominava un nuovo curatore;
- prima della cessazione dalla carica si era prescritta l'azione di responsabilità nei confronti degli organi sociali ed erano scaduti i termini per impugnare gli atti di disposizione dei loro beni, atti compiuti in frode ai creditori sociali;
- il giudice delegato non approvava quindi il rendiconto che lo stesso convenuto aveva presentato;
- con sentenza depositata il 17.11.2020 la Corte di Cassazione rigettava l'impugnazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano;
il giudice delegato ammetteva quindi definitivamente le domande di insinuazione già ammesse con riserva;
- i profili di responsabilità che si addebitano al convenuto consistono nella mancata instaurazione di un'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore unico, del procuratore, dei sindaci e della società di revisione dei conti;
nella mancata impugnazione degli atti di costituzione in fondo patrimoniale dei beni immobili di proprietà compiuti dall'amministratore unico;
- a causa dell'inerzia del curatore si sono prescritte l'azione di responsabilità verso gli organi sociali e quella revocatoria di due atti di costituzione del fondo patrimoniale. pagina 2 di 11 Il conclude chiedendo l'accertamento della responsabilità del convenuto per i danni recati Parte_1 alla procedura fallimentare e la sua condanna al pagamento, a titolo risarcitorio, dell'importo di €
2.000.000,00.
Si costituisce in giudizio evidenziando che le domande di parte attrice Controparte_1 presuppongono, nella loro quantificazione, il riconoscimento integrale del fondamento di tutte le azioni che ipoteticamente avrebbero dovuto essere avviate, in modo da superare qualunque linea difensiva adottata da tutti gli eventuali convenuti;
quanto meno con riferimento alla posizione dei sindaci i profili di responsabilità non sarebbero stati affatto pacifici. Non era decorso il termine prescrizionale ex art. 146 L.F., tenuto conto della successione dell'amministratore unico nel ruolo di liquidatore e dell'orientamento giurisprudenziale che individua il dies a quo per il calcolo della prescrizione dell'azione del curatore ex art. 146 L.F. nel momento della oggettiva percepibilità da parte dei creditori dell'insufficienza dell'attivo a soddisfare i debiti;
tale data può essere individuata in quella della dichiarazione di fallimento. Contesta la quantificazione del danno operata dall'attore. Conclude chiedendo il rigetto delle domande del e, in subordine, la riduzione della somma pretesa. Parte_1
Chiede inoltre, previa autorizzazione ex art. 269 c.p.c., di chiamare in causa a fini di manleva
[...]
Controparte_2 si costituisce in giudizio, evidenziando l'inapplicabilità della polizza al caso di Controparte_2 specie e, in subordine, i limiti di operatività della medesima. Si riporta nl merito alle difese dell'assicurato.
***
avendo ricevuto più avvisi di accertamento da parte dell'Agenzia delle Parte_2
Entrate a seguito di una verifica fiscale, impugna gli stessi, ricorrendo avanti la Commissione
Tributaria Provinciale.
La sentenza del 12.11.2012 della Commissione Tributaria Provinciale fa riferimento al fatto “che abbia preso parte ad una complessa operazione rivelatasi essere una frode fiscale attuata Pt_1 mediante l'emissione di fatture per operazioni inesistenti tenuto conto che tutti i contratti, atti e vari documenti ad essi connessi, sono stati considerati dall'ufficio una mera finzione giuridica. Le fatture emesse in relazione alle suddette operazioni inesistenti hanno fatto sì che la società ottenesse un indebito credito d'imposta IVA”.
pagina 3 di 11 La sentenza del 21.11.2013 emessa dalla Commissione Tributaria Regionale, che conferma la decisione di primo grado, rileva che “Dai rapporti, intrattenuti dalla con le altre società coinvolte Pt_1 nell'attività fraudolenta, si evidenzia che la … abbia effettuato un bonifico di € 5.727.000,00 a Pt_1 favore della società americana risultata senza numero identificativo per il fisco e che non aveva CP_3 presentato dichiarazioni fiscali in America, senza avere una specifica delega di pagamento”, aggiungendo come “la società fosse consapevole delle operazioni che venivano compiute anche Pt_1 dalle altre società e che essa sia stata parte attiva di dette operazioni fin dall'origine, il cui unico scopo era quello della frode fiscale”.
Avverso tale decisione viene proposto ricorso per Cassazione.
Nel frattempo, a seguito di ricorso di AL OR s.p.a., con sentenza del 13.5.2015 il Tribunale di
Milano dichiara il fallimento di e nomina curatore il Dott. Parte_1
Controparte_1
AL OR s.p.a. viene ammessa al passivo fallimentare per l'importo di € 407.871,18, nonché con riserva per l'importo di € 198.680.092,61; ciò “in quanto oggetto di giudizio pendente presso la suprema corte di cassazione”.
Con istanza del 16.12.2016 il curatore chiede al Giudice Delegato l'autorizzazione ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli “amministratori”, dei sindaci, del revisore legale della società, in quanto “vi è la possibilità” che gli stessi “fossero a conoscenza di questa condotta”; condotta consistente nell'omissione del versamento dell'IVA.
Data la genericità della domanda, il G.D. chiede che “si specifichino quali indagini patrimoniali siano state compiute”.
A tale richiesta non segue una risposta da parte del curatore.
Con decreto di data 11.1.2018 il Tribunale, “vista la nota con cui il curatore Controparte_1 ha dichiarato di rinunciare all'incarico “per motivi personali e inderogabili””, nomina in sua sostituzione un diverso curatore.
Il curatore presenta successivamente il rendiconto del 27.2.2018, la cui pubblicazione viene poi disposta con provvedimento del 6.3.2018.
All'udienza del 9.4.2018 l'odierno convenuto non si presenta;
il curatore subentrato “rappresenta che attualmente allo stato passivo del fallimento risultano crediti erariali ammessi con riserva per circa €
pagina 4 di 11 200 mln afferenti a sanzioni per una serie di operazioni ritenute elusive;
il dott. rappresenta CP_4 che per quanto la questione sia stata impugnata con ricorso per Cassazione dalla società, il curatore avrebbe dovuto promuovere quanto meno un atto interruttivo della prescrizione nei confronti degli amministratori e dei sindaci, anche impugnando gli atti costitutivi di fondo patrimoniale realizzati dall'Amministratore, , risalenti al 2011. Il mancato compimento di tali atti potrebbe Persona_1 determinare un pregiudizio in capo alla società fallita ove il ricorso per Cassazione come intrapreso non restituisse gli esiti sperati”; è lo stesso Curatore a chiedere che il rendiconto non venga approvato;
il
Giudice Delegato, condivise le osservazioni del Curatore, non approva il rendiconto.
Con sentenza del 25.2.2020 la Corte di Cassazione rigetta il ricorso di Parte_1
, con conseguente passaggio in giudicato della decisione della CTR.
[...]
Conseguentemente il 18.12.2020 il curatore, premesso che “con sentenza n.26168/20 del 25.2.2020 depositata in data 17.11.2020, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso della Società avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale di Milano che aveva respinto la richiesta di annullamento di avvisi di accertamento e cartelle di pagamento relativamente ad IRES, IVA ed IRAP per gli anni 2005 e 2006”, dichiara essere “venuta meno la causa che ha determinato l'accoglimento con riserva delle domande”.
Le domande di insinuazione originariamente ammesse con riserva vengono dunque definitivamente accolte.
Nella relazione ex art. 33 L.F. l'allora curatore precisa che l'istanza di fallimento “è stata presentata da
AL OR SP … azionando un credito pari ad € 173.529.145,41 … le cause del fallimento della società sono da ricercare in alcune operazioni finanziarie altamente speculative”; vi è inoltre un riferimento all'indagine della Procura della Repubblica di Prato e a “due operazioni finanziarie di
“Trade on Stock” poste in essere dalla Finanziaria” relative agli anni di imposta 2005 e 2006; Pt_1 richiama gli esiti della verifica fiscale e la riscontrata fittizietà delle operazioni, nonché il contenuto delle sentenze della CTP e della CTR precedentemente menzionate;
dopo avere distinto i profili di responsabilità penale tributaria (definiti con sentenza di assoluzione degli imputati) da quelli di responsabilità penale fallimentare, ritiene – per quanto concerne gli aspetti relativi al contenzioso tributario - che sia “di tutta evidenza che in caso di accoglimento del ricorso per cassazione con il conseguente annullamento degli avvisi di accertamento verrebbero a mancare i presupposti pagina 5 di 11 dell'insolvenza e la relativa responsabilità sul fallimento della società”. Il convenuto, tuttavia, pur ipotizzando l'accoglimento del ricorso per Cassazione, non esplicita sulla base di quali argomenti e valutazioni debba essere presa in considerazione tali ipotesi in luogo di quella – statisticamente più probabile, dato lo svolgimento di due gradi di giudizio di merito con il medesimo esito - di conferma della decisione della CTR. La relazione conferma inoltre la piena consapevolezza, da parte del curatore, quanto meno della estrema criticità della posizione della società in sede di contenzioso tributario, a fronte di due istanze di insinuazione al passivo fallimentare, una delle quali proveniente da
AL, per l'importo di € 173.529.145,41.
***
Da quanto sopra esposto si può dunque evincere che:
- le sentenze del 12.11.2012 della Commissione Tributaria Provinciale e del 21.11.2013 della
Commissione Tributaria Regionale fanno espresso riferimento alla messa in atto di una frode fiscale alla quale ha consapevolmente preso parte, con la conseguente formazione di un indebito credito Pt_1
d'imposta;
- con sentenza del 13.5.2015 il Tribunale di Milano dichiara il fallimento di Parte_1
e nomina curatore l'odierno convenuto, che è a conoscenza del contenuto delle citate
[...] sentenze e delle valutazioni in esse espresse;
- AL OR s.p.a. viene ammessa al passivo fallimentare anche per l'importo di € 198.680.092,61, con riserva in considerazione della pendenza del ricorso per Cassazione;
- l'istanza del 16.12.2016 con cui il curatore chiede al Giudice Delegato l'autorizzazione ad esercitare l'azione di responsabilità nei confronti di “amministratori”, sindaci e revisore legale fa riferimento alla
“possibilità” che gli stessi fossero a conoscenza delle condotte illecite;
non viene fornita dallo stesso curatore alcuna risposta alle richieste di chiarimenti del Giudice Delegato;
- il Curatore rinuncia successivamente all'incarico e viene sostituito con provvedimento del Tribunale dell'11.1.2018;
- fino a tale data, non svolge alcuna attività finalizzata a tutelare il patrimonio, pur essendo perfettamente a conoscenza dell'entità dei crediti erariali e dell'esito probabilmente infausto del giudizio pendente in Cassazione;
nessuna allegazione viene svolta nel presente giudizio al fine di pagina 6 di 11 dimostrare, quanto meno sul piano probabilistico, se e quali possibilità vi fossero di ritenere verosimile l'accoglimento del ricorso;
- nel frattempo, l'amministratore di costituisce un fondo Parte_1 patrimoniale con due atti separati di conferimento, pregiudicando ogni possibilità di intervento utile da parte del . Parte_1
È pertanto dimostrata la responsabilità professionale del curatore fallimentare, per non essersi tempestivamente attivato sia per proporre l'azione di responsabilità nei confronti quanto meno dell'amministratore (che è unico, diversamente da quanto esposto dal convenuto nell'istanza di agire in sede giudiziale rivolta al G.D.), sia per promuovere l'azione revocatoria relativamente alla costituzione, da parte dello stesso amministratore, dei due fondi patrimoniali.
La prima delle censure mosse dal nel presente del giudizio è quella relativa al mancato Parte_1 esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dell'amministratore, del procuratore, dei sindaci e della società di revisione.
Le parti hanno discusso in merito alla configurabilità o meno della prescrizione dell'azione di responsabilità al momento in cui il convenuto è stato sostituito nel suo ruolo di curatore, assunto da un soggetto terzo.
Ferma restando, per i motivi già indicati, la responsabilità del predetto per non avere esercitato tale azione nei confronti quanto meno dell'amministratore, la questione relativa al momento in cui è intervenuta la prescrizione di tale diritto è assorbita dal fatto che, alla data della sostituzione del curatore fallimentare da parte del Tribunale e in epoca prossima ad essa, le garanzie patrimoniali di cui il avrebbe potuto trarre beneficio non erano più disponibili, essendo stati costituiti due fondi Parte_1 patrimoniali da parte dell'amministratore. In particolare:
- con atti trascritti in data 22.9.2011 e 18.1.2013 (docc. 26, 27 attore) l'amministratore unico
[...]
costituisce un fondo patrimoniale, dotato di numerose proprietà immobiliari (oggetto di Per_1 valutazione in sede di CTU nel presente giudizio);
- la trascrizione del 22.9.2011 dell'atto di costituzione del primo e più importante fondo patrimoniale precede immediatamente la pubblicazione sul registro delle imprese del bilancio sociale di
[...] al 31.12.2010 (doc. 21), approvato dall'assemblea dei soci il 20.7.2011; nella nota Parte_2 integrativa si dà atto che “è pervenuto l'avviso di accertamento per il 2005 in merito all'operazione pagina 7 di 11 finanziaria ampiamente descritta nella relazione del 2009. Nell'avviso di accertamento viene contestata l'operazione, così come evidenziato nel processo verbale di constatazione, con un addebito di circa 18 milioni di euro di imposta e di circa 89 milioni di sanzioni”; si informa inoltre che non è stato raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate;
si fa riferimento – anche in conseguenza di tale accertamento –
a una “perdita di bilancio di Euro 35.389.228 e ad un patrimonio netto negativo per Euro 21.555.371.
Occorrerà pertanto, una volta approvato il bilancio, convocare, senza indugio l'assemblea dei soci per le decisioni previste dagli articoli 2446 e 2447 codice civile”;
- l'assemblea dei soci del 20.7.2011 delibera lo scioglimento della società e la sua messa in liquidazione, nominando liquidatore lo stesso il verbale viene registrato il 25.10.2011; Per_1
- come sopra indicato, la trascrizione del primo e più consistente atto di costituzione di fondo patrimoniale risale al 22.9.2011, in data immediatamente precedente alla pubblicazione sul registro delle imprese del citato bilancio sociale, avvenuta il 21.9.2011 (cfr. visura camerale storica, doc. 24 attore);
- l'atto di costituzione del secondo fondo patrimoniale avviene nelle more del procedimento penale pendente anche nei confronti di (doc. 19 attore); Persona_1
- era pertanto evidente la sottrazione dei beni confluiti nel fondo patrimoniale alla garanzia dei creditori sociali;
- ciò non ha tuttavia portato all'esercizio dell'azione revocatoria da parte dell'odierno curatore;
- con riferimento al primo atto di costituzione del fondo patrimoniale l'inerzia di quest'ultimo ha determinato nel 2016 la prescrizione del relativo diritto, ampiamente prima del provvedimento di nomina del nuovo curatore, con conseguente dispersione della consistente garanzia integrata dal relativo patrimonio immobiliare, oggetto di valutazione da parte del CTU;
- la trascrizione del secondo atto di costituzione di fondo patrimoniale avviene il 18.1.2013; nel gennaio 2018 si prescrive dunque il diritto connesso alla relativa azione revocatoria;
- in data 11.1.2018 il Tribunale nomina un nuovo curatore in sostituzione del convenuto;
- si deve dunque tenere conto di tale dato temporale, dunque dell'assoluta imminenza del termine prescrizionale rispetto alla nomina del nuovo curatore, associata alla carenza di informazioni di cui il precedente curatore si era già reso responsabile (non rispondendo alla richiesta del Giudice Delegato) e della conseguente presentazione del rendiconto in data 27.2.2018, a termine ormai decorso.
pagina 8 di 11 I dati sopra riportati consentono di ritenere dimostrata:
- la responsabilità del curatore fallimentare, odierno convenuto, nella mancata tutela dei creditori sociali;
- l'impossibilità di pervenire a un altrimenti ragionevole riconoscimento, sul piano prognostico – data la stretta connessione temporale tra gli atti di sottrazione dei beni e il manifestarsi delle criticità in ambito societario - del diritto alla revocatoria degli atti di costituzione del fondo patrimoniale effettuati dall'amministratore unico della società che avrebbero consentito un concreto Persona_1 soddisfacimento delle ragioni dei creditori.
***
Deve essere quindi determinata la misura del danno generato dalla condotta omissiva del convenuto.
A tale proposito è stata espletata una CTU, da ritenersi esaustivamente motivata e in relazione alla quale nessuna osservazione è stata formalizzata in sede di operazioni peritali. Dall'elaborato emerge che:
- il CTU ha esplicitato il metodo seguito per eseguire la relazione di stima, indicando i dati rilevati presso gli uffici del Catasto, quelli derivanti dalle immagini satellitari, nonché dalla propria esperienza professionale e dai listini disponibili;
- l'insieme dei dati ricavati ha consentito la determinazione di valori parametrici medi;
- la circostanza che non siano stati effettuati accessi ai singoli immobili – che non era possibile eseguire, trattandosi di immobili di proprietà di soggetti terzi – non è dirimente, trattandosi di valori ricavati dall'insieme di dati sopra riportati e confluiti in valori medi, senza specifiche osservazioni in merito all'eventuale particolare deterioramento delle condizioni di alcuni dei cespiti considerati;
- è stata inoltre valutata anche una fascia di “tolleranza estimale”;
- sulla base dei criteri sopra indicati – analiticamente esposti dal CTU con riferimento agli immobili conferiti nel fondo patrimoniale – la professionista incaricata ha determinato il valore di mercato degli immobili nella misura complessiva di € 2.453.350,10 al momento della costituzione del fondo patrimoniale e di € 2.045.721,85 al settembre 2016 e gennaio 2018 (periodi in cui si è verificata la perdita definitiva della possibilità di esercitare l'azione revocatoria).
Deve dunque essere accolta la domanda formulata dal Fallimento attore, come risultante dai propri atti, nella misura di € 2.000.000,00, con assorbimento degli ulteriori profili dedotti in giudizio dalle parti.
pagina 9 di 11 ***
Il convenuto ha proposto una eccezione riconvenzionale fondata sul mancato riconoscimento delle proprie competenze per l'attività professionale esercitata.
Si rileva che l'eccezione non è accoglibile, non essendo stato approvato il rendiconto dallo stesso presentato e non potendo il compenso essere accertato e liquidato nella presente sede, tenuto conto del disposto dell'art. 39 L.F..
***
Il convenuto ha chiesto, in caso di ritenuta responsabilità, di essere manlevato da Controparte_2 sulla base della polizza n. 40077612000080. Si rileva in proposito che:
[...]
- il rapporto assicurativo cessa nel marzo 2018;
- il primo atto con cui il convenuto chiede applicarsi la polizza non è anteriore al settembre 2021, quando l'operatività della polizza è cessata;
- il predetto fonda la sua domanda sull'applicazione della clausola di cui alle Appendici di polizza che produce sub doc. 3 (rubricata “Estensione visto leggero”), che prevede che “La copertura è estesa alla responsabilità civile dell'ASSICURATO derivante dall'attività di assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni … la garanzia è operante per l'attività di apposizione del visto di conformità in relazione all'utilizzo in compensazione da parte del contribuente di crediti Iva, crediti relativi alle imposte sui redditi e relative addizionali, Irap, ritenute alla fonte di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta regionale sulle attività produttive per importi superiori a € 15.000 nonché per l'attività di apposizione del visto di conformità sui rimborsi crediti IVA”;
- si tratta di attività diverse dall'oggetto del presente giudizio e pertanto ininfluenti rispetto ad esso.
Si deve pertanto concludere per l'inoperatività della polizza, con conseguente rigetto della domanda di manleva.
***
Le decisioni in tema di spese processuali e di CTU tengono conto:
- dell'accoglimento delle domande dell'attore e del valore della controversia;
- del rigetto della domanda di manleva del convenuto nei confronti dell'assicurazione e dell'attività processuale svolta.
pagina 10 di 11 Non vi sono motivi per l'applicazione dell'art. 96 c.p.c, trattandosi di procedimento svoltosi nell'ambito della normale dialettica processuale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) Condanna al pagamento in favore del Controparte_1 Parte_1
dell'importo di € 2.000.000,00.
[...]
2) Rigetta la domanda di manleva formulata da nei confronti di Controparte_1 [...]
Controparte_2
3) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore del Controparte_1 [...]
, liquidate in € 1.713,00 per spese, € 37.951,00 per compensi, Parte_1 oltre al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
4) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore di Controparte_1 [...]
liquidate in € 25.000,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario delle spese Controparte_2 generali nella misura del 15%; IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU definitivamente a carico di Controparte_1
Milano, 27 ottobre 2025
Il Giudice
dott. Nicola Di Plotti
pagina 11 di 11