Sentenza 28 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 28/04/2004, n. 8121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8121 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2004 |
Testo completo
4 O 7 L 3 ) L . E O N G B , E 1 A 9 E P 9 I N 1 EPUBBLICA ITALIANA - O D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO08 12 1/ 04 - T S D . I L U G I 9 E 3 G R COR ES REMADI CAS E A 6 D N 4 . E T . T SEZIONE SECONDA CIVILE T ART. 375 cc. S N I T E ( R S E A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Rafaele CORONA - Presidente e Relatore- R.G.N. 25690/01 Consigliere Cron. 15645 Dott. Antonino ELEFANTE - Consigliere Rep. Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Ud. 19/12/03 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere C.C. Dott. Vincenzo MAZZACANE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CONSORZIO DEI PROPRIETARI DI PUNTA SARDEGNA & PORTO RAFAEL, in persona del Presidente e legale rappresentante GIULIANO PAULIN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA RODI 32, presso lo studio dell'avvocato MARTINO U CHIOCCI, che lo difende unitamente all'avvocato ENRICO DIOMEDI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
VALLE FELICE SRL, in persona del legale rappresentante 2003 pro tempore RUGGIO SETTIMO;
1799
- intimato -
1- avverso la sentenza n. 20/01 del Giudice di pace di TEMPIO PAUSANIA, depositata il 02/04/01; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 19/12/03 dal Presidente Dott. Rafaele CORONA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario Giovanni RUSSO chiede che la Suprema Corte, decidendo con ordinanza in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso in epigrafe indicato, con ogni conseguenziale statuizione di legge. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto n° 51/1992, il Pretore di Tempio Pausania ingiunse alla società a r.l. Valle EL di pagare, in favore del Consorzio dei proprietari di Punta Sar- degna e Porto Rafael, la somma di lire 1.824.826, quali contributi consortili relati- vi al bilancio 91-92, che non erano stati pagati. Con citazione 7 luglio 1992, la società a r.l. Valle EL propose opposizio- ne davanti al Pretore di Tempio Pausania e convenne il Consorzio, assumendo il difetto dei requisiti stabiliti dagli artt. 634 c.p.c., nonché la nullità della clausola dell'atto costitutivo del consorzio, che prevedeva l'adesione obbligatoria di tutti i proprietari dei terreni elencati;
in ogni caso, dedusse il recesso dal consorzio. Il Consorzio si costituì, affermò la erogazione dei servizi di pulizia, vigilan- za, controllo e sicurezza, dei quali aveva beneficiato la società. Chiese il rigetto dell'opposizione e, in subordine, la condanna della società per indebito arricchi- mento. Soppresse le Preture, la causa fu assegnata al Giudice di Pace di Tempio Pausania che, con sentenza 26 marzo -2 aprile 2001, respinse l'opposizione e condannò il consorzio al pagamento delle spese processuali. A fondamento della decisione, nella sentenza si osserva che, trattandosi di consorzio volontario, nella specie non risultava la volontà della società di parteci- parvi ed era irrilevante il fatto che essa avesse pagato i contributi, ben potendo a- verlo fatto per semplice errore. Allo stesso tempo non poteva essere accolta la domanda di indebito arricchimento, i cui presupposti non erano stati provati. Ricorre per cassazione il Consorzio dei proprietari di Punta Sardegna e Porto Rafael;
non spiega attività difensiva la società intimata. MOTIVI DELLA DECISIONE A fondamento del ricorso il Consorzio deduce: a) violazione degli artt. 36 ss., 2603 e 2730 c.c., e omessa ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.; b) violazione degli artt. 36 ss. c.c. ed omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia;
c) violazione degli artt. 2730 c.c., 232 e 244 c.p.c, nonché omessa ed insuf- ficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. Deve essere respinto. A seguito della nuova formulazione dell'art. 113 comma 2 c.p.c., il giudice di pace, quando pronunzia in controversie di valore non superiore ai due milioni, non deve procedere alla individuazione della norma di diritto sostanziale astratta- mente applicabile alla fattispecie, né è tenuto al rispetto dei principi regolatori del- la materia e dei principi generali dell'ordinamento, essendo tenuto soltanto all'osservanza delle norme costituzionali e di quelle comunitarie (ove di rango su- periore a quelle ordinarie), nonché, a norma dell'art. 311 c.p.c., di quelle proces- suali e di quelle sostanziali cui le norme processuali facciano rinvio, giacché in ta- li controversie egli deve giudicare facendo applicazione di una equità cosiddetta formativa o sostitutiva, e deve perciò fondarsi su un giudizio di tipo intuitivo e non sillogistico. Segue che le sentenze pronunziate dal giudice di pace in controversie del suddetto valore sentenze da ritenersi sempre pronunziate secondo equità, anche quando il giudice abbia fatto applicazione di una norma di legge, con o senza e- spressa indicazione della sua rispondenza all'equità sono ricorribili per cassa- -- zione per violazione delle norme processuali ai sensi dell'art. 360 comma 1° nu- meri 1, 2 e 4 (in quest'ultimo caso anche con riferimento alle ipotesi di inesistenza della motivazione), nonché ai sensi dell'art. 360 comma 1° n. 5, quando l'enunciazione del criterio di equità adottato sia inficiata da un vizio che, attenen- do ad un punto decisivo della controversia, si risolva in un'ipotesi di mera appa- renza, ovvero di radicale ed insanabile contraddittorietà della motivazione, mentre la censura di violazione di legge sostanziale ai sensi del n. 3 del citato art. 360 è consentita soltanto nel caso di inosservanza o di falsa applicazione della Costitu- zione e delle norme comunitarie se di rango superiore a quelle ordinarie (Cass., S.U., 15 ottobre 1999, n. 716). Nella specie la violazione delle norme sostanziali non può essere presa in considerazione, mentre la motivazione sebbene sintetica è sufficiente da rendere ragione dell'iter logico seguito, ragion per cui non può considerarsi inesistente né meramente apparente. Pronunziando ai sensi dell'art. 375 comma 2 c.p.c., la Corte deve rigettare il ricorso perché manifestamente infondato, ma non pronunziare la condanna della parte soccombente alle spese, non avendo l'intimata società Valle EL svolto attività difensiva.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte: rigetta il ricorso. Roma, 19 dicembre 2001. Il Presidente est. Dott. Rafaele Corona рапта IL CANCELLIERE 01 Paolo Talarico C DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 APR. 2004 Roma TL CANCELLIERE C1