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Sentenza 14 agosto 2025
Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 14/08/2025, n. 3055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3055 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5714/2014 R.G. proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Cutrone, domiciliataria, Parte_1 giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Orofino, domiciliataria, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 06/02/2025, che qui si intende integralmente trascritto.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- L' , quale appaltatrice, ha agito in Controparte_1 sede monitoria nei confronti di committente, per ottenere il saldo, pari Parte_1
a €20.540,00, del corrispettivo maturato a fronte dell'esecuzione, in regime di appalto, di opere di ristrutturazione e di isolamento termico effettuate dalla stessa su un immobile di proprietà del committente (fatture n. 09 del 16/04/2013 e n. 10 del
10/06/2013).
1 TRIBUNALE DI BARI
I.2.- Richiesta e ottenuta dalla parte opposta l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 3833/2013 emesso da questo Tribunale in data 12-30/12/2013), la parte ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando la sussistenza della pretesa monitoria al cospetto di lavori ineseguiti.
In fatto, ha dedotto a sostegno:
- di aver affidato nell'anno 2012 all'impresa opposta l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e isolamento termico a fronte del corrispettivo di €66.000,00 (oltre Iva), da corrispondersi nella misura del 30% alla conclusione del contratto e, quanto al residuo ammontare, agli stati di avanzamento dei lavori, giusta preventivo proposto dall'appaltatrice;
- che in data 24/11/2012 l'appaltatrice aveva proposto un ulteriore preventivo per lavori extracontrattuali, per l'ammontare di €10.000,00 (oltre Iva), con conseguente aumento dell'importo complessivo dei lavori pattuiti, divenuto pari a €79.000,00 (Iva inclusa);
- di aver versato in favore dell'impresa opposta, a seguito dell'avvio dei lavori, la somma complessiva di €60.500,00 (di cui €5.000,00 a mezzo bonifico a saldo della fattura n. 6 bis del 27/08/2012, €2.000,00 a mezzo bonifico del 30/04/2013 ed €300,00 in contanti), attendendo il termine dei lavori per il versamento del saldo;
- che tuttavia l'appaltatrice non aveva terminato le opere, senza giustificato motivo (e in assenza di spiegazioni a riguardo da parte del direttore dei lavori, Ing.
[...]
, complessivamente omettendo l'esecuzione di numerosi interventi pattizi CP_2
(“realizzazione del sottofondo per rampa carrabile di accesso al locale interrato;
posa in opera di pavimentazione sul solaio di copertura della cabina armadio completa della relativa sigillatura dei giunti;
realizzazione della sigillatura dei giunti alla pavimentazione del terrazzino del primo piano e della zoccolatura dello stesso piano;
posa in opera della zoccolatura esterna al primo piano;
completamento della posa in opera della zoccolatura interna a piano terra e primo piano;
realizzazione di una tettoia in legno a primo piano composta da travi e perline in legno e ferramenta necessaria;
posa in opera di scossaline in alluminio per realizzazione di colmi di giunzione tra le coperture in pannelli coibentati site sul torrino vano scala;
completamento della pitturazione dei balconi a piano rialzato e piano primo”); ciò, pur essendo i materiali necessari all'ultimazione dei lavori nella disponibilità dell'appaltatrice, avendo il committente medesimo provveduto a depositarli presso il locale dell'immobile adibito a garage.
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In diritto, ha perciò eccepito l'avverso inadempimento, correlato alla mancata ingiustificata ultimazione dei lavori pattizi, e ha altresì lamentato l'inesatta esecuzione delle opere espletate, foriera di notevoli danni (per “macchie di umidità rivenienti da infiltrazioni d'acqua derivate dal terrazzino di copertura, fughe del pavimento distaccate, umidità nelle pareti perimetrali della cabina armadio, macchie di umidità nel vano stireria derivanti da una mancata coibentazione del terrazzino sovrastante, ristagno di acqua sul pavimento, intonaci irregolari in tutta la casa”), quantificati in
€22.552,04 (di cui €15.052,04, come da perizia di parte espletata dal Geom. CP_3
ed €7.500,00 per distacco e intonacatura di tutte le superfici).
[...]
Ha dunque concluso per la revoca del provvedimento monitorio, spiegando inoltre domanda riconvenzionale risarcitoria per il complessivo ammontare di €22.552,04 (atto di citazione notificato il 01/04/2014).
I.3.- L' , costituendosi in giudizio Controparte_1 Controparte_1
(comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/10/2014), ha contestato l'avversa prospettazione, rilevando: la non contestazione di controparte in ordine all'esistenza del titolo contrattuale e all'ammontare del corrispettivo pattuito, nonché in ordine alla morosità differenziale di saldo;
di aver eseguito “pressochè tutti” i lavori pattuiti, tranne
“qualcosa di irrilevante”, non ultimato a causa del comportamento del committente, il quale aveva impedito il montaggio del battiscopa poiché in attesa dell'installazione di una porta da parte di terzi, come anche avvenuto “per altre parti dell'edificio” (non meglio circostanziate); che la stessa CTP versata in atti dall'opponente attestava in appena €6.412,15 il valore dei lavori non eseguiti;
che l'opponente giammai aveva mosso contestazioni in via stragiudiziale (risultando perciò “decaduto” dalla proposizione dell'azione), anzi rifiutando il completamento dei lavori da parte dell'impresa in occasione dell'incontro del 20/04/2013 (e invitandola a “evitare di presentarsi per eseguire altri lavori”), con la conseguente ascrivibilità del danno asseritamente a interventi eseguiti da terzi.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la condanna di parte opponente al pagamento della diversa minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I.4.- Con ord. 21/10/2014 è stata disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. (“ragioni di opportunità sconsigliano, alla stregua della produzione documentale in atti, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”).
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I.5.- La causa è stata istruita con prove orali (v. ord. 24/01/2017 e 17/10/2017) e
CTU a mezzo dell'Ing. “al fine di accertare i lavori realizzati alla Persona_1 stregua della disciplina contrattuale” (v. ord. 20/10/2015); con ord. 26/02/2019 sono stati formulati al CTU i seguenti quesiti integrativi: “1) dica il CTU qual è il valore delle opere eseguite;
2) dica se sussistono i vizi e difetti dell'opera indicati dall'opponente, nonché quali sono le opere non realizzate e se risultano confermate le voci di danno esposte da parte opponente e qual è il valore, indicando se sussiste prova documentale” (la prima relazione è stata depositata il 18/05/2016; l'elaborato integrativo è stato depositato il 29/07/2019).
La causa, dopo plurimi rinvii in altro ruolo, anche per bonario componimento, è stata riassegnata a questo giudice solo in data 13/09/2024, per essere prontamente riservata in decisione all'ud. 06/02/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Va sin d'ora rilevato che non consta agli atti il fascicolo della fase monitoria
(interamente cartaceo), il cui deposito costituisce onere di parte opposta.
E difatti, stante la natura non impugnatoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e l'assenza di norme che pongano in capo alla Cancelleria l'obbligo di trasmettere al giudice dell'opposizione il fascicolo del procedimento sommario (con accluso il fascicolo di parte contenente i documenti posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c.), l'onere di produrre nella fase a cognizione piena il fascicolo contenente le prove per l'emissione dell'ingiunzione rimane a carico del ricorrente. Deve dunque darsi continuità all'orientamento della Suprema Corte in base al quale “La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione;
ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (Cass., 18/04/2006, n.
8955; v. anche Cass., 18/07/2013, n. 17603), salva la ricavabilità aliunde ossia in base alle complessive emergenze del giudizio oppositivo.
In secondo luogo, in atti non è stato rinvenuto il fascicolo di parte opponente (anch'esso di origine cartacea), ritirato giusta autorizzazione di questo giudice resa all'ud.
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06/02/2025: la parte non ne ha curato, dopo il ritiro, il rideposito;
in proposito va osservato che, in difetto di risultanze di segno contrario, il comportamento omissivo deve essere considerato espressione di un atto volontario della parte, la quale è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o dei documenti in esso contenuti, coi conseguenti effetti probatori, con la conseguenza che il giudice è tenuto a disporre la ricerca o la ricostruzione del fascicolo soltanto ove risulti, di contro,
l'involontarietà della mancanza, dovendo altrimenti decidere allo stato degli atti (v.
Cass., n. 10224/2017). E “qualora una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio”
(Cass. n. 12317/2004),
Dunque, la menzionata assenza dei fascicoli preclude al giudicante la valutazione di tutte le produzioni che non trovino puntuale riscontro, documentale o assertivo
(ammissione o non contestazione di fatti), nelle ulteriori emergenze di causa (se del caso, anche per il tramite del veicolo accertativo di cui alla CTU, condotta sulla base dei documenti ritualmente versati in atti all'epoca dell'espletamento).
II.1.- Tanto premesso, preliminarmente giova riportare le coordinate pretorie applicabili alla fattispecie.
Va a riguardo richiamato il consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento
(ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, l'esistenza del contratto) e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010,
n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
A tale regola va associata, nella fattispecie, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, posto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
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ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”.
E ancora, costituisce noto corollario del fondamentale criterio distributivo dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale la regola giurisprudenziale in forza della quale “in tema di obbligazioni, il principio secondo cui anche quando sia dedotto
l'inesatto adempimento è sufficiente al creditore la mera allegazione dell'inesattezza della prestazione gravando sul debitore l'onere della prova contraria, non trova deroga nel caso in cui l'inesatto adempimento sia posto a fondamento dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ.” (Cass., n. 9439/2008).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, le regole appena enunciate, come anzidetto, non subiscono certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
Deve inoltre richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito
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oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Va infine puntualizzato che la mancata ultimazione delle opere oggetto dell'appalto, dedotta dall'odierna parte opponente, determina l'applicabilità al caso di specie delle norme generali in materia di inadempimento (cfr., ex multis, Cass. n. 11950/1990:
“secondo il più volte ribadito orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v. sentenze nn. 6406 del 3-12-81, 2573 del 12-4-83, 4120 del 13-7-84, 49 dell'11-1-88), le disposizioni specifiche in tema di inadempimento del contratto di appalto (sent. 1667 -
1669 cod. civ.) integrano ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili - questi ultimi - quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. In particolare, la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., sorge allorquando egli non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla (o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito), mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668, ricorre quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Di tal che, "in caso di omesso completamento dell'opera, ed anche se quest'ultima - per la parte eseguita - risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per l'inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, in quanto presupponente necessariamente il totale compimento dell'opera"
(cfr. sent. 2573-83)”).
Detto altrimenti, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata (e tanto è stato eccepito dal committente ingiunto), restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.
1453 e 1455 c.c., poichè la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera, che presenti vizi, difformità o difetti, sia stata portata a termine. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (v. Cass. n. 10255/1998;
8103/2006; 13983/2011; 1186/2015; 9198/2018; 4511/2019).
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E' poi utile premettere come sia devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove e il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (tra le molte, Cass., n. 9121/2007). In dettaglio va richiamato, in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, il consolidato orientamento pretorio per il quale “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass., nn. 17097/2010; 16056/2016;
19011/2017).
II.2.- Ebbene, risultano pacifici in causa la conclusione del contratto di appalto fondante la pretesa monitoria, la portata delle lavorazioni da effettuarsi, il quantum del corrispettivo pattuito per l'esecuzione integrale (€79.000,00) e la dazione da parte del committente, nel corso dei lavori, dell'importo di €60.500,00; del pari è pacifica, nella sua storicità, la non integrale esecuzione dell'appalto medesimo (anche i testi escussi hanno confermato che le lavorazioni risultavano incomplete;
in ordine all'effettiva consistenza delle omissioni, v. infra).
Tra le parti è invece controverso il profilo, oggetto dell'attività peritale (vedasi i quesiti integrati), dell'effettiva consistenza ed esatta esecuzione delle lavorazioni espletate dall'impresa appaltatrice.
II.3.- Ciò posto, l'opposizione merita le sorti dell'accoglimento, avendo la parte opposta azionato in sede monitoria un credito non sussistente, in quanto afferente a opere mai realizzate.
Nell'atto di opposizione la parte opponente, nell'assolvimento del proprio onere precipuamente allegatorio dell'inadempimento altrui, ha dedotto, anche con supporto peritale di parte (l'esistenza e il contenuto della CTP risultano non contestati),
l'inosservanza del regolamento negoziale da parte dell'appaltatrice, enumerando
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analiticamente nell'atto introduttivo del giudizio le opere non ultimate (e segnatamente le mancata esecuzione degli interventi di “realizzazione del sottofondo per rampa carrabile di accesso al locale interrato;
posa in opera di pavimentazione sul solaio di copertura della cabina armadio completa della relativa sigillatura dei giunti;
realizzazione della sigillatura dei giunti alla pavimentazione del terrazzino del primo piano e della zoccolatura dello stesso piano;
posa in opera della zoccolatura esterna al primo piano;
completamento della posa in opera della zoccolatura interna a piano terra e primo piano;
realizzazione di una tettoia in legno a primo piano composta da travi e perline in legno e ferramenta necessaria;
posa in opera di scossaline in alluminio per realizzazione di colmi di giunzione tra le coperture in pannelli coibentati site sul torrino vano scala;
completamento della pitturazione dei balconi a piano rialzato e piano primo”).
La non compiuta esecuzione delle opere è stata oggetto, anche in riferimento al quantum, della CTU (v. deposito del 29/07/2019), le cui conclusioni ricostruttive, pure in relazione alla mancata esecuzione a regola d'arte, risultano condivisibili anche in quanto non superate da più convincenti prospettazioni peritali di parte (consta in atti la replica alle osservazioni;
all'esito, il consulente ha confermato le proprie posizioni); è rimasta meramente assertiva la (pure) generica prospettazione afferente a interventi eseguiti da terzi.
In particolare, l'esame peritale ha consentito di accertare quanto segue:
- “dall'analisi dei lavori eseguiti è stato stimato il valore pari ad importo di
€49.214,70”;
- “i lavori non eseguiti ad opera d'arte ed incompleti sono stati la causa dei danni esposti da parte opponente il cui valore è di €23.182,00”.
A fronte di tali emergenze e dell'assolvimento dell'onere (meramente) allegatorio dell'eccipiente, la parte opposta nulla ha convincentemente dedotto, e men che meno provato, al fine di dimostrare, come era suo onere, il proprio adempimento e/o la non imputabilità a sé dell'inadempimento, non avanzando istanze di prova orale e finanche depositando le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., depositate dalla sola parte opponente.
Meramente assertivo e generico (come, per vero, l'intero impianto di difesa della parte opponente) è rimasto l'assunto in base al quale l'appaltatrice sarebbe stata costretta a interrompere l'esecuzione dei lavori a causa del comportamento ostativo del committente.
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Peraltro, il committente ha più volte intimato verbalmente all'appaltatrice la prosecuzione dei lavori, come emergente dalle deposizioni dei testi e Testimone_1
i quali hanno affermato che in più occasioni il committente faceva Testimone_2 presente all'impresa il mancato completamento dei lavori, invitandola al prosieguo;
in secondo luogo, dal canto suo, l'eccipiente ha regolarmente adempiuto, fino all'interruzione altrui dei lavori nel maggio del 2013, alle obbligazioni pattizie di pertinenza, procedendo al versamento del corrispettivo sino al 30/04/2013, per la complessiva e consistente somma di €60.500,00 (pari a circa l'80% dell'intero corrispettivo pacificamente pattuito).
Sulla base delle emergenze di causa, può dunque affermarsi l'infondatezza della pretesa di credito azionata in sede monitoria, poiché la parte opponente ha versato all'appaltatrice un importo (€60.500,00) maggiore rispetto a quello dovuto in base all'effettiva consistenza dei lavori eseguiti.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va poi rilevato, in relazione all'esito quantitativo degli esposti accertamenti, che la parte opponente non ha avanzato istanze restitutorie.
II.4.- Sulla base delle ricostruzioni peritali, va accolta la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dall'opponente per i vizi esecutivi accertati (a monte sorretti da perizia di parte atta a cristallizzare anche lo stato dei luoghi, risultando perciò superabili le contestazioni, sollevate dall'appaltatrice, di incongruità delle valutazioni del CTU per decorso del tempo;
la perizia di parte è stata originariamente versata, come rilevabile dalle stesse considerazioni svolte a riguardo dalla parte opposta in sede di costituzione), nei limiti dell'importo di €22.552,04 (di poco inferiore agli accertamenti del CTU), indicato dal committente nella domanda in misura secca (ossia, senza clausole relative all'eventuale diversa somma di giustizia); il tutto, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al soddisfo, pure in assenza di formale richiesta in ordine a tali ultime due voci (Cass., n. 8705/2015: “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. 30 settembre 2009, n. 20943)”).
III.- Le spese legali e peritali seguono la soccombenza della parte opposta.
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Alla liquidazione del compenso difensivo deve provvedersi come in dispositivo, in assenza di notula e secondo le evidenze disponibili, secondo i parametri fissati dal d.m.
10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m.
147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore (coincidente con l'importo del credito riconosciuto fondato) e della difficoltà delle questioni trattate.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
01/04/2014, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dalla parte opponente e, per l'effetto, CONDANNA la parte opposta, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento, in favore della parte opponente, della somma di €22.552,04, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
3) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in €343,27 per esborsi ed €5.077,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., IVA e CPA come per legge;
4) PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del 13/07/2016 e del 22/10/2019, definitivamente a carico della parte opposta, condannando quest'ultima a rifondere controparte di quanto eventualmente versato dalla stessa a tale titolo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 14/08/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5714/2014 R.G. proposta da rappresentato e difeso dall'Avv. Anna Cutrone, domiciliataria, Parte_1 giusta mandato in atti
- parte opponente - nei confronti di
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Orofino, domiciliataria, giusta mandato in atti
- parte opposta -
Oggetto: opposizione ex art. 645 c.p.c. con domanda riconvenzionale.
Conclusioni: come da verbale d'udienza del 06/02/2025, che qui si intende integralmente trascritto.
MOTIVI
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.
I.1.- L' , quale appaltatrice, ha agito in Controparte_1 sede monitoria nei confronti di committente, per ottenere il saldo, pari Parte_1
a €20.540,00, del corrispettivo maturato a fronte dell'esecuzione, in regime di appalto, di opere di ristrutturazione e di isolamento termico effettuate dalla stessa su un immobile di proprietà del committente (fatture n. 09 del 16/04/2013 e n. 10 del
10/06/2013).
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I.2.- Richiesta e ottenuta dalla parte opposta l'ingiunzione di pagamento (decr. ing. n. 3833/2013 emesso da questo Tribunale in data 12-30/12/2013), la parte ingiunta ha spiegato opposizione ex art. 645 c.p.c., contestando la sussistenza della pretesa monitoria al cospetto di lavori ineseguiti.
In fatto, ha dedotto a sostegno:
- di aver affidato nell'anno 2012 all'impresa opposta l'esecuzione di lavori di ristrutturazione e isolamento termico a fronte del corrispettivo di €66.000,00 (oltre Iva), da corrispondersi nella misura del 30% alla conclusione del contratto e, quanto al residuo ammontare, agli stati di avanzamento dei lavori, giusta preventivo proposto dall'appaltatrice;
- che in data 24/11/2012 l'appaltatrice aveva proposto un ulteriore preventivo per lavori extracontrattuali, per l'ammontare di €10.000,00 (oltre Iva), con conseguente aumento dell'importo complessivo dei lavori pattuiti, divenuto pari a €79.000,00 (Iva inclusa);
- di aver versato in favore dell'impresa opposta, a seguito dell'avvio dei lavori, la somma complessiva di €60.500,00 (di cui €5.000,00 a mezzo bonifico a saldo della fattura n. 6 bis del 27/08/2012, €2.000,00 a mezzo bonifico del 30/04/2013 ed €300,00 in contanti), attendendo il termine dei lavori per il versamento del saldo;
- che tuttavia l'appaltatrice non aveva terminato le opere, senza giustificato motivo (e in assenza di spiegazioni a riguardo da parte del direttore dei lavori, Ing.
[...]
, complessivamente omettendo l'esecuzione di numerosi interventi pattizi CP_2
(“realizzazione del sottofondo per rampa carrabile di accesso al locale interrato;
posa in opera di pavimentazione sul solaio di copertura della cabina armadio completa della relativa sigillatura dei giunti;
realizzazione della sigillatura dei giunti alla pavimentazione del terrazzino del primo piano e della zoccolatura dello stesso piano;
posa in opera della zoccolatura esterna al primo piano;
completamento della posa in opera della zoccolatura interna a piano terra e primo piano;
realizzazione di una tettoia in legno a primo piano composta da travi e perline in legno e ferramenta necessaria;
posa in opera di scossaline in alluminio per realizzazione di colmi di giunzione tra le coperture in pannelli coibentati site sul torrino vano scala;
completamento della pitturazione dei balconi a piano rialzato e piano primo”); ciò, pur essendo i materiali necessari all'ultimazione dei lavori nella disponibilità dell'appaltatrice, avendo il committente medesimo provveduto a depositarli presso il locale dell'immobile adibito a garage.
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In diritto, ha perciò eccepito l'avverso inadempimento, correlato alla mancata ingiustificata ultimazione dei lavori pattizi, e ha altresì lamentato l'inesatta esecuzione delle opere espletate, foriera di notevoli danni (per “macchie di umidità rivenienti da infiltrazioni d'acqua derivate dal terrazzino di copertura, fughe del pavimento distaccate, umidità nelle pareti perimetrali della cabina armadio, macchie di umidità nel vano stireria derivanti da una mancata coibentazione del terrazzino sovrastante, ristagno di acqua sul pavimento, intonaci irregolari in tutta la casa”), quantificati in
€22.552,04 (di cui €15.052,04, come da perizia di parte espletata dal Geom. CP_3
ed €7.500,00 per distacco e intonacatura di tutte le superfici).
[...]
Ha dunque concluso per la revoca del provvedimento monitorio, spiegando inoltre domanda riconvenzionale risarcitoria per il complessivo ammontare di €22.552,04 (atto di citazione notificato il 01/04/2014).
I.3.- L' , costituendosi in giudizio Controparte_1 Controparte_1
(comparsa di costituzione e risposta depositata il 17/10/2014), ha contestato l'avversa prospettazione, rilevando: la non contestazione di controparte in ordine all'esistenza del titolo contrattuale e all'ammontare del corrispettivo pattuito, nonché in ordine alla morosità differenziale di saldo;
di aver eseguito “pressochè tutti” i lavori pattuiti, tranne
“qualcosa di irrilevante”, non ultimato a causa del comportamento del committente, il quale aveva impedito il montaggio del battiscopa poiché in attesa dell'installazione di una porta da parte di terzi, come anche avvenuto “per altre parti dell'edificio” (non meglio circostanziate); che la stessa CTP versata in atti dall'opponente attestava in appena €6.412,15 il valore dei lavori non eseguiti;
che l'opponente giammai aveva mosso contestazioni in via stragiudiziale (risultando perciò “decaduto” dalla proposizione dell'azione), anzi rifiutando il completamento dei lavori da parte dell'impresa in occasione dell'incontro del 20/04/2013 (e invitandola a “evitare di presentarsi per eseguire altri lavori”), con la conseguente ascrivibilità del danno asseritamente a interventi eseguiti da terzi.
Ha quindi concluso per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per la condanna di parte opponente al pagamento della diversa minore somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
I.4.- Con ord. 21/10/2014 è stata disattesa l'istanza ex art. 648 c.p.c. (“ragioni di opportunità sconsigliano, alla stregua della produzione documentale in atti, la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto”).
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I.5.- La causa è stata istruita con prove orali (v. ord. 24/01/2017 e 17/10/2017) e
CTU a mezzo dell'Ing. “al fine di accertare i lavori realizzati alla Persona_1 stregua della disciplina contrattuale” (v. ord. 20/10/2015); con ord. 26/02/2019 sono stati formulati al CTU i seguenti quesiti integrativi: “1) dica il CTU qual è il valore delle opere eseguite;
2) dica se sussistono i vizi e difetti dell'opera indicati dall'opponente, nonché quali sono le opere non realizzate e se risultano confermate le voci di danno esposte da parte opponente e qual è il valore, indicando se sussiste prova documentale” (la prima relazione è stata depositata il 18/05/2016; l'elaborato integrativo è stato depositato il 29/07/2019).
La causa, dopo plurimi rinvii in altro ruolo, anche per bonario componimento, è stata riassegnata a questo giudice solo in data 13/09/2024, per essere prontamente riservata in decisione all'ud. 06/02/2025, sulle conclusioni precisate dalle parti come in epigrafe e con l'assegnazione dei termini per le memorie conclusive ai sensi dell'art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio devono essere esaminate secondo l'ordine logico-giuridico.
Va sin d'ora rilevato che non consta agli atti il fascicolo della fase monitoria
(interamente cartaceo), il cui deposito costituisce onere di parte opposta.
E difatti, stante la natura non impugnatoria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e l'assenza di norme che pongano in capo alla Cancelleria l'obbligo di trasmettere al giudice dell'opposizione il fascicolo del procedimento sommario (con accluso il fascicolo di parte contenente i documenti posti a fondamento del ricorso ex art. 633 c.p.c.), l'onere di produrre nella fase a cognizione piena il fascicolo contenente le prove per l'emissione dell'ingiunzione rimane a carico del ricorrente. Deve dunque darsi continuità all'orientamento della Suprema Corte in base al quale “La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione;
ne consegue che, in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto” (Cass., 18/04/2006, n.
8955; v. anche Cass., 18/07/2013, n. 17603), salva la ricavabilità aliunde ossia in base alle complessive emergenze del giudizio oppositivo.
In secondo luogo, in atti non è stato rinvenuto il fascicolo di parte opponente (anch'esso di origine cartacea), ritirato giusta autorizzazione di questo giudice resa all'ud.
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06/02/2025: la parte non ne ha curato, dopo il ritiro, il rideposito;
in proposito va osservato che, in difetto di risultanze di segno contrario, il comportamento omissivo deve essere considerato espressione di un atto volontario della parte, la quale è libera di ritirare il proprio fascicolo e di omettere la restituzione di esso o dei documenti in esso contenuti, coi conseguenti effetti probatori, con la conseguenza che il giudice è tenuto a disporre la ricerca o la ricostruzione del fascicolo soltanto ove risulti, di contro,
l'involontarietà della mancanza, dovendo altrimenti decidere allo stato degli atti (v.
Cass., n. 10224/2017). E “qualora una delle parti ometta di depositare il proprio fascicolo, precedentemente ritirato, il giudice non resta esonerato dal dovere di pronunciare nel merito della causa sulla base delle risultanze istruttorie ritualmente acquisite e degli atti riscontrabili nel fascicolo dell'altra parte ed in quello di ufficio”
(Cass. n. 12317/2004),
Dunque, la menzionata assenza dei fascicoli preclude al giudicante la valutazione di tutte le produzioni che non trovino puntuale riscontro, documentale o assertivo
(ammissione o non contestazione di fatti), nelle ulteriori emergenze di causa (se del caso, anche per il tramite del veicolo accertativo di cui alla CTU, condotta sulla base dei documenti ritualmente versati in atti all'epoca dell'espletamento).
II.1.- Tanto premesso, preliminarmente giova riportare le coordinate pretorie applicabili alla fattispecie.
Va a riguardo richiamato il consolidato principio nella giurisprudenza di legittimità in tema di responsabilità contrattuale, per il quale colui che agisce per l'adempimento
(ovvero per la risoluzione o per il risarcimento del danno) deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto (nella specie, l'esistenza del contratto) e il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte (debitore convenuto o, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, opponente), sulla quale incombe l'onere di dare la prova del fatto estintivo, costituito (in primis) dall'avvenuto adempimento, ovvero del fatto impeditivo o modificativo, in altri termini dimostrando che l'inadempimento non esiste o che esso si è verificato per causa ad essa non imputabile (cfr. Cass., Sez. Un., 30/10/2001, n.
13533 e successive conformi, per tutte, Cass., 15/07/2011, n. 15659; Cass., 12/02/2010,
n. 3373; Cass., 25/10/2007, n. 22361).
A tale regola va associata, nella fattispecie, quella, altrettanto pacifica in giurisprudenza, secondo cui, posto che “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno,
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ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento”, “eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 cod. civ. risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione”.
E ancora, costituisce noto corollario del fondamentale criterio distributivo dell'onere probatorio in materia di inadempimento contrattuale la regola giurisprudenziale in forza della quale “in tema di obbligazioni, il principio secondo cui anche quando sia dedotto
l'inesatto adempimento è sufficiente al creditore la mera allegazione dell'inesattezza della prestazione gravando sul debitore l'onere della prova contraria, non trova deroga nel caso in cui l'inesatto adempimento sia posto a fondamento dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ.” (Cass., n. 9439/2008).
Con specifico riferimento al procedimento monitorio, le regole appena enunciate, come anzidetto, non subiscono certo deroghe in ragione della natura del procedimento e della meramente apparente inversione delle posizioni processuali.
Deve inoltre richiamarsi l'ormai consolidato il principio giurisprudenziale secondo cui
“l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria;
pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione” (Cass., n. 3649/2012; nello stesso senso, tra le molte, Cass., n. 6663/2002 e Cass, n. 5311/2004).
Di conseguenza, la conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata non tanto a un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto, piuttosto, a un giudizio di piena cognizione in ordine al credito
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oggetto della domanda monitoria, dovendosi pertanto escludere un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento.
Va infine puntualizzato che la mancata ultimazione delle opere oggetto dell'appalto, dedotta dall'odierna parte opponente, determina l'applicabilità al caso di specie delle norme generali in materia di inadempimento (cfr., ex multis, Cass. n. 11950/1990:
“secondo il più volte ribadito orientamento giurisprudenziale di questa Corte (v. sentenze nn. 6406 del 3-12-81, 2573 del 12-4-83, 4120 del 13-7-84, 49 dell'11-1-88), le disposizioni specifiche in tema di inadempimento del contratto di appalto (sent. 1667 -
1669 cod. civ.) integrano ma non escludono i principi generali in tema di inadempimento contrattuale, applicabili - questi ultimi - quando non ricorrano i presupposti delle norme speciali. In particolare, la comune responsabilità dell'appaltatore ex artt. 1453 e 1455 cod. civ., sorge allorquando egli non esegua integralmente l'opera o, avendola eseguita, si rifiuti di consegnarla (o vi proceda con ritardo rispetto al termine di esecuzione pattuito), mentre la differente responsabilità dell'appaltatore inerente alla garanzia per vizi o difformità dell'opera, prevista dagli artt. 1667 e 1668, ricorre quando il suddetto abbia consegnato un'opera completa, ma affetta da vizi o non conforme a quella pattuita. Di tal che, "in caso di omesso completamento dell'opera, ed anche se quest'ultima - per la parte eseguita - risulti difettosa o difforme, non è consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per l'inesatto adempimento, far ricorso alla disciplina della suindicata garanzia, in quanto presupponente necessariamente il totale compimento dell'opera"
(cfr. sent. 2573-83)”).
Detto altrimenti, nel caso in cui l'appaltatore non abbia portato a termine l'esecuzione dell'opera commissionata (e tanto è stato eccepito dal committente ingiunto), restando inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto, la disciplina applicabile nei suoi confronti è quella generale in materia di inadempimento contrattuale, dettata dagli artt.
1453 e 1455 c.c., poichè la speciale garanzia prevista dagli artt. 1667 e 1668 c.c. trova applicazione nella diversa ipotesi in cui l'opera, che presenti vizi, difformità o difetti, sia stata portata a termine. Ne consegue che, in caso di omesso completamento dell'opera, anche se questa per la parte eseguita risulti difettosa o difforme, non è comunque consentito, al fine di accertare la responsabilità dell'appaltatore per inesatto adempimento, fare ricorso alla disciplina dell'anzidetta garanzia che, per l'appunto, richiede necessariamente il totale compimento dell'opera (v. Cass. n. 10255/1998;
8103/2006; 13983/2011; 1186/2015; 9198/2018; 4511/2019).
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E' poi utile premettere come sia devoluta al giudice di merito la scelta, nell'ambito delle risultanze istruttorie, di quelle ritenute idonee ad accertare i fatti oggetto della controversia, nonché la valutazione delle prove e il controllo della loro rilevanza, attendibilità e concludenza (tra le molte, Cass., n. 9121/2007). In dettaglio va richiamato, in punto di valutazione delle risultanze istruttorie, il consolidato orientamento pretorio per il quale “l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata” (cfr. Cass., nn. 17097/2010; 16056/2016;
19011/2017).
II.2.- Ebbene, risultano pacifici in causa la conclusione del contratto di appalto fondante la pretesa monitoria, la portata delle lavorazioni da effettuarsi, il quantum del corrispettivo pattuito per l'esecuzione integrale (€79.000,00) e la dazione da parte del committente, nel corso dei lavori, dell'importo di €60.500,00; del pari è pacifica, nella sua storicità, la non integrale esecuzione dell'appalto medesimo (anche i testi escussi hanno confermato che le lavorazioni risultavano incomplete;
in ordine all'effettiva consistenza delle omissioni, v. infra).
Tra le parti è invece controverso il profilo, oggetto dell'attività peritale (vedasi i quesiti integrati), dell'effettiva consistenza ed esatta esecuzione delle lavorazioni espletate dall'impresa appaltatrice.
II.3.- Ciò posto, l'opposizione merita le sorti dell'accoglimento, avendo la parte opposta azionato in sede monitoria un credito non sussistente, in quanto afferente a opere mai realizzate.
Nell'atto di opposizione la parte opponente, nell'assolvimento del proprio onere precipuamente allegatorio dell'inadempimento altrui, ha dedotto, anche con supporto peritale di parte (l'esistenza e il contenuto della CTP risultano non contestati),
l'inosservanza del regolamento negoziale da parte dell'appaltatrice, enumerando
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analiticamente nell'atto introduttivo del giudizio le opere non ultimate (e segnatamente le mancata esecuzione degli interventi di “realizzazione del sottofondo per rampa carrabile di accesso al locale interrato;
posa in opera di pavimentazione sul solaio di copertura della cabina armadio completa della relativa sigillatura dei giunti;
realizzazione della sigillatura dei giunti alla pavimentazione del terrazzino del primo piano e della zoccolatura dello stesso piano;
posa in opera della zoccolatura esterna al primo piano;
completamento della posa in opera della zoccolatura interna a piano terra e primo piano;
realizzazione di una tettoia in legno a primo piano composta da travi e perline in legno e ferramenta necessaria;
posa in opera di scossaline in alluminio per realizzazione di colmi di giunzione tra le coperture in pannelli coibentati site sul torrino vano scala;
completamento della pitturazione dei balconi a piano rialzato e piano primo”).
La non compiuta esecuzione delle opere è stata oggetto, anche in riferimento al quantum, della CTU (v. deposito del 29/07/2019), le cui conclusioni ricostruttive, pure in relazione alla mancata esecuzione a regola d'arte, risultano condivisibili anche in quanto non superate da più convincenti prospettazioni peritali di parte (consta in atti la replica alle osservazioni;
all'esito, il consulente ha confermato le proprie posizioni); è rimasta meramente assertiva la (pure) generica prospettazione afferente a interventi eseguiti da terzi.
In particolare, l'esame peritale ha consentito di accertare quanto segue:
- “dall'analisi dei lavori eseguiti è stato stimato il valore pari ad importo di
€49.214,70”;
- “i lavori non eseguiti ad opera d'arte ed incompleti sono stati la causa dei danni esposti da parte opponente il cui valore è di €23.182,00”.
A fronte di tali emergenze e dell'assolvimento dell'onere (meramente) allegatorio dell'eccipiente, la parte opposta nulla ha convincentemente dedotto, e men che meno provato, al fine di dimostrare, come era suo onere, il proprio adempimento e/o la non imputabilità a sé dell'inadempimento, non avanzando istanze di prova orale e finanche depositando le memorie di cui all'art. 183, co. 6, c.p.c., depositate dalla sola parte opponente.
Meramente assertivo e generico (come, per vero, l'intero impianto di difesa della parte opponente) è rimasto l'assunto in base al quale l'appaltatrice sarebbe stata costretta a interrompere l'esecuzione dei lavori a causa del comportamento ostativo del committente.
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Peraltro, il committente ha più volte intimato verbalmente all'appaltatrice la prosecuzione dei lavori, come emergente dalle deposizioni dei testi e Testimone_1
i quali hanno affermato che in più occasioni il committente faceva Testimone_2 presente all'impresa il mancato completamento dei lavori, invitandola al prosieguo;
in secondo luogo, dal canto suo, l'eccipiente ha regolarmente adempiuto, fino all'interruzione altrui dei lavori nel maggio del 2013, alle obbligazioni pattizie di pertinenza, procedendo al versamento del corrispettivo sino al 30/04/2013, per la complessiva e consistente somma di €60.500,00 (pari a circa l'80% dell'intero corrispettivo pacificamente pattuito).
Sulla base delle emergenze di causa, può dunque affermarsi l'infondatezza della pretesa di credito azionata in sede monitoria, poiché la parte opponente ha versato all'appaltatrice un importo (€60.500,00) maggiore rispetto a quello dovuto in base all'effettiva consistenza dei lavori eseguiti.
Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e la conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Va poi rilevato, in relazione all'esito quantitativo degli esposti accertamenti, che la parte opponente non ha avanzato istanze restitutorie.
II.4.- Sulla base delle ricostruzioni peritali, va accolta la domanda riconvenzionale risarcitoria formulata dall'opponente per i vizi esecutivi accertati (a monte sorretti da perizia di parte atta a cristallizzare anche lo stato dei luoghi, risultando perciò superabili le contestazioni, sollevate dall'appaltatrice, di incongruità delle valutazioni del CTU per decorso del tempo;
la perizia di parte è stata originariamente versata, come rilevabile dalle stesse considerazioni svolte a riguardo dalla parte opposta in sede di costituzione), nei limiti dell'importo di €22.552,04 (di poco inferiore agli accertamenti del CTU), indicato dal committente nella domanda in misura secca (ossia, senza clausole relative all'eventuale diversa somma di giustizia); il tutto, oltre rivalutazione e interessi legali dalla domanda al soddisfo, pure in assenza di formale richiesta in ordine a tali ultime due voci (Cass., n. 8705/2015: “la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi (Cass. 30 settembre 2009, n. 20943)”).
III.- Le spese legali e peritali seguono la soccombenza della parte opposta.
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Alla liquidazione del compenso difensivo deve provvedersi come in dispositivo, in assenza di notula e secondo le evidenze disponibili, secondo i parametri fissati dal d.m.
10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m.
147/2022), tenendo conto della natura della causa, dell'effettivo valore (coincidente con l'importo del credito riconosciuto fondato) e della difficoltà delle questioni trattate.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il
01/04/2014, da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
[...]
1) ACCOGLIE l'opposizione e, per l'effetto, REVOCA il decreto ingiuntivo opposto;
2) ACCOGLIE la domanda riconvenzionale risarcitoria avanzata dalla parte opponente e, per l'effetto, CONDANNA la parte opposta, per le causali di cui in parte motiva, al pagamento, in favore della parte opponente, della somma di €22.552,04, oltre interessi e rivalutazione come da parte motiva;
3) CONDANNA la parte opposta al pagamento, in favore della parte opponente, delle spese processuali del presente giudizio di opposizione, che liquida in €343,27 per esborsi ed €5.077,00 per compensi, oltre a rimborso spese forf., IVA e CPA come per legge;
4) PONE le spese di CTU, come liquidate con decreto del 13/07/2016 e del 22/10/2019, definitivamente a carico della parte opposta, condannando quest'ultima a rifondere controparte di quanto eventualmente versato dalla stessa a tale titolo.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti.
Bari, 14/08/2025
Il Giudice
Chiara Cutolo
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