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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 2784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2784 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art.127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 3409/2022 R.G. TRA
, nata a [...] il Parte_1
15.03.1971 e residente in [...], alla Via Chiassuolo dei Tessitori, rapp.ta e difesa dall'avv. M. Palmieri con il quale elett.te dom.to come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V, Di Maio CP_1 come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2022, l'epigrafata parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2017 0000451589 000 del 9.5.2017, notificato dall' di CP_1
Caserta a mezzo raccomandata a.r. il 274.2022, avente ad oggetto il mancato versamento di contributi DM10 per il periodo dal 06/2012 al 12/2012, per un importo complessivo di euro 2.042,84 eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale. Adiva, dunque, l'intestato tribunale chiedendo di annullare l'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito delle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si rappresenta che in corso di causa, decedeva il difensore originariamente costituito per parte ricorrente che veniva sostituito dall'avv. Palmieri tempestivamente con la prima difesa utile.
***** Innanzitutto, va rilevata la tempestività della presente opposizione sia ex art. 617 c.p.c., in quanto proposta entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'AVA avvenuta il 27.4.2022 e conseguentemente anche ex art. 24 c. 5 D.lgs. n. 46/1999.
1 Venendo al merito, parte ricorrente ha eccepito esclusivamente la prescrizione dei crediti portati dall'AVA impugnato in quanto risalenti al 2012. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_2
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Tanto premesso, nel caso di specie, l'AVA impugnato riguarda l'omesso versamento dei contributi DM10 (attualmente contributi EM) per il periodo dal 6/2012 al 12/2012. Ebbene, costituendosi in giudizio, l' ha eccepito che in relazione ai contributi in esame CP_1 alcuna prescrizione è maturata atteso che parte opponente ha effettuato vari pagamenti parziali dal giugno 2012 al gennaio 2013, come attestato dai modelli F24 versati in atti, pur senza provvedere a trasmettere i modelli EM, al cui invio è stato sollecitato con comunicazione bidirezionale dell' n. 24209179 del 2.12.2016 notificata a mezzo PEC, alla quale è stato CP_1 dato riscontro in pari data con la Comunicazione Bidirezionale n. 24210353 come si evince dalla videata del cassetto fiscale depositato (cfr. all. n. 2 Com. Bid. con ricevuta PEC, in prod.
, modelli poi stati inoltrati in data 31.3.3017, cui hanno fatto seguito due inviti a CP_1 regolarizzare da parte dell' del 3.11.2017 e del 27.6.2018 via pec CP_1
Orbene, alcuna contestazione vi è stata da parte dell'opponente circa i pagamenti parziali del debito fatti sino alla data del 18.1.2013 (che prova la conoscenza della pretesa creditoria) sia
2 CP_ pure in assenza di trasmissione dei modelli EM (cfr. doc. in atti prod.ne . Tale circostanza trova peraltro conferma nei mod. F24 depositati dall' . CP_2
Successivamente, l' con comunicazione bidirezionale n. 24209179 del 2.12.2016 notificata CP_1 anche a mezzo PEC, ha richiesto la trasmissione dei flussi EM alla quale è stato dato riscontro in pari data con la Comunicazione Bidirezionale n. 24210353 (all. n. 2 Com. Bid. con ricevuta PEC). Tali modelli UNIEMENS sono stati inoltrati in data 31.3.3017. La trasmissione del modello UNIEMENS interrompe la prescrizione dei contributi previdenziali, poiché è un atto ricognitivo con cui il datore di lavoro adempie o regolarizza il proprio obbligo. La comunicazione di tali dati avviene, a decorrere dall'1.1.2010 mediante un unico modello UNIEMENS, ovvero unico documento telematico delle notizie che le aziende datrici di lavoro erano precedentemente tenute a fornire mediante due separati flussi costituiti dai modelli DM10/2 ed EMENS: mediante il primo venivano comunicati dati contributivi in forma aggregata (cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie ed espresso in forma numerica). Mediante il modello EMENS venivano invece comunicati, in forma individuale e nominale, i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore. La fonte normativa dell'Emens e dell' è costituita dall'art. 44 del D.L. n.269 del 30 CP_3 settembre 2003, convertito in legge dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 in base al quale i datori di lavoro devono comunicare mensilmente all' i dati retributivi e le informazioni utili al CP_1 calcolo dei contributi. Il passaggio a regime è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2010 (cfr. messaggio n. 27172 del 25 novembre 2009). L' costituisce, pertanto, CP_3 riconoscimento di debito da parte datore di lavoro dichiarante. Per quanto concerne il pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, l'onere deve essere assolto dal datore di lavoro, versando i contributi il giorno 16 del mese successivo rispetto al periodo di paga. Ciò premesso il mancato versamento della contribuzione e la misura di tale omesso versamento, consegue dalle dichiarazioni inviate dallo stesso datore, né l' è tenuto a CP_1 fornire prova del mancato pagamento, gravando sul datore l'onere di fornire prova di aver effettivamente corrisposto l'imponibile contributivo discendente dai flussi EMINEMS. Nell'odierno giudizio non sono emersi, né sono stati dedotti, elementi idonei a contrastare le risultanze delle denunce che, peraltro, per giurisprudenza costante, costituiscono dichiarazioni di scienza del debitore circa la sussistenza degli obblighi contributivi, di natura similare ai CP_ riconoscimenti di debito (sul punto, Cass., n. 11237 del 2007: 'La presentazione all' da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui modelli DM 10, inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, costituisce riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione' - in tema anche Cass., n. 13582 del 2015; Cass., n. 26231 del 2019). Da ultimo infatti la Cassazione ha precisato che “in tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello EMENS - con il quale il datore di lavoro dichiara all' le retribuzioni CP_1 corrisposte ai dipendenti e i contributi dovuti - costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la
3 consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. (cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e n. 11273 del 2007 con riguardo all'invio dei modelli DM 10 prima previsti e Cass. n. 27122 del 2017 con riguardo all'invio del modello Unico)” (cfr. Cass. ord. n. 30526/2024). La prescrizione è stata poi interrotta nuovamente con la notifica degli inviti a regolarizzate effettuata via pec il 3.11.20217 e il 27.6.2018, atti aventi pieno valore di messa in mora. Sul punto deve ritenersi genericamente formulata, oltre che infondata, la contestazione contenuta nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.10.2023 in merito alla mancata prova della riconducibilità dell'indirizzo pec su cui sono stati notificati i predetti inviti alla opponente in quanto tale indirizzo si rinviene nelle comunicazioni bidirezionali del 2017 effettuate sul cassetto fiscale della ricorrente. E, in ogni caso, tra la trasmissione del modello EM del 31.3.2017 e la notifica dell'avviso di addebito avvenuto il 27.4.2022 non è decorso il termine di prescrizione tenuto conto dei periodi di sospensione previsti da leggi speciali e in quanto tali rilevabili d'ufficio anche in considerazione del rilievo pubblicistico dei crediti contributivi (cfr. Cass. 7 febbraio 2025, n. 739 che richiama Cass., Sez. 2, sent. 15 ottobre 2009, n. 21929; Sez. 2, ord. 31 ottobre 2018, n. 27998). Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Sicché, i contributi DM10 oggetto dell'avviso di addebito in questa sede opposto sono dovuti non avendo parte ricorrente dedotto ulteriori motivi. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione in diritto, determina l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 12.12.2025 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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, nata a [...] il Parte_1
15.03.1971 e residente in [...], alla Via Chiassuolo dei Tessitori, rapp.ta e difesa dall'avv. M. Palmieri con il quale elett.te dom.to come in atti RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V, Di Maio CP_1 come in atti, elettivamente domiciliato in Caserta alla via Arena Loc. san Benedetto RESISTENTE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 12.5.2022, l'epigrafata parte ricorrente proponeva opposizione avverso l'avviso di addebito n. 328 2017 0000451589 000 del 9.5.2017, notificato dall' di CP_1
Caserta a mezzo raccomandata a.r. il 274.2022, avente ad oggetto il mancato versamento di contributi DM10 per il periodo dal 06/2012 al 12/2012, per un importo complessivo di euro 2.042,84 eccependo l'intervenuta prescrizione quinquennale. Adiva, dunque, l'intestato tribunale chiedendo di annullare l'avviso di addebito impugnato;
con vittoria di spese e attribuzione (cfr. conclusioni del ricorso introduttivo). Regolarmente citato in giudizio, si costituiva l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto CP_1 infondato in fatto e in diritto. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, la causa viene decisa all'esito delle note depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione. Si rappresenta che in corso di causa, decedeva il difensore originariamente costituito per parte ricorrente che veniva sostituito dall'avv. Palmieri tempestivamente con la prima difesa utile.
***** Innanzitutto, va rilevata la tempestività della presente opposizione sia ex art. 617 c.p.c., in quanto proposta entro il termine di venti giorni decorrenti dalla notifica dell'AVA avvenuta il 27.4.2022 e conseguentemente anche ex art. 24 c. 5 D.lgs. n. 46/1999.
1 Venendo al merito, parte ricorrente ha eccepito esclusivamente la prescrizione dei crediti portati dall'AVA impugnato in quanto risalenti al 2012. Trova applicazione l'art. 3 della l. 335 del 1995, secondo cui: “
9.Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis , comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria. 10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso ...” Il termine di prescrizione è dunque quello quinquennale. Va infine evidenziato che la notifica della cartella di pagamento/avviso di addebito, così come la scadenza del termine per l'opposizione di cui all'art. 24, non determina la "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' che, dall'1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla 1 n. 122 del CP_2
2010)" (in tali termini, Cass. SSUU n. 23397 del 2016). Tanto premesso, nel caso di specie, l'AVA impugnato riguarda l'omesso versamento dei contributi DM10 (attualmente contributi EM) per il periodo dal 6/2012 al 12/2012. Ebbene, costituendosi in giudizio, l' ha eccepito che in relazione ai contributi in esame CP_1 alcuna prescrizione è maturata atteso che parte opponente ha effettuato vari pagamenti parziali dal giugno 2012 al gennaio 2013, come attestato dai modelli F24 versati in atti, pur senza provvedere a trasmettere i modelli EM, al cui invio è stato sollecitato con comunicazione bidirezionale dell' n. 24209179 del 2.12.2016 notificata a mezzo PEC, alla quale è stato CP_1 dato riscontro in pari data con la Comunicazione Bidirezionale n. 24210353 come si evince dalla videata del cassetto fiscale depositato (cfr. all. n. 2 Com. Bid. con ricevuta PEC, in prod.
, modelli poi stati inoltrati in data 31.3.3017, cui hanno fatto seguito due inviti a CP_1 regolarizzare da parte dell' del 3.11.2017 e del 27.6.2018 via pec CP_1
Orbene, alcuna contestazione vi è stata da parte dell'opponente circa i pagamenti parziali del debito fatti sino alla data del 18.1.2013 (che prova la conoscenza della pretesa creditoria) sia
2 CP_ pure in assenza di trasmissione dei modelli EM (cfr. doc. in atti prod.ne . Tale circostanza trova peraltro conferma nei mod. F24 depositati dall' . CP_2
Successivamente, l' con comunicazione bidirezionale n. 24209179 del 2.12.2016 notificata CP_1 anche a mezzo PEC, ha richiesto la trasmissione dei flussi EM alla quale è stato dato riscontro in pari data con la Comunicazione Bidirezionale n. 24210353 (all. n. 2 Com. Bid. con ricevuta PEC). Tali modelli UNIEMENS sono stati inoltrati in data 31.3.3017. La trasmissione del modello UNIEMENS interrompe la prescrizione dei contributi previdenziali, poiché è un atto ricognitivo con cui il datore di lavoro adempie o regolarizza il proprio obbligo. La comunicazione di tali dati avviene, a decorrere dall'1.1.2010 mediante un unico modello UNIEMENS, ovvero unico documento telematico delle notizie che le aziende datrici di lavoro erano precedentemente tenute a fornire mediante due separati flussi costituiti dai modelli DM10/2 ed EMENS: mediante il primo venivano comunicati dati contributivi in forma aggregata (cioè con riferimento al complesso dei lavoratori presenti in azienda, distinto per categorie ed espresso in forma numerica). Mediante il modello EMENS venivano invece comunicati, in forma individuale e nominale, i dati retributivi riferiti al singolo lavoratore. La fonte normativa dell'Emens e dell' è costituita dall'art. 44 del D.L. n.269 del 30 CP_3 settembre 2003, convertito in legge dalla L. 24 novembre 2003, n. 326 in base al quale i datori di lavoro devono comunicare mensilmente all' i dati retributivi e le informazioni utili al CP_1 calcolo dei contributi. Il passaggio a regime è avvenuto a partire dal 1° gennaio 2010 (cfr. messaggio n. 27172 del 25 novembre 2009). L' costituisce, pertanto, CP_3 riconoscimento di debito da parte datore di lavoro dichiarante. Per quanto concerne il pagamento dei contributi dovuti per i lavoratori dipendenti, l'onere deve essere assolto dal datore di lavoro, versando i contributi il giorno 16 del mese successivo rispetto al periodo di paga. Ciò premesso il mancato versamento della contribuzione e la misura di tale omesso versamento, consegue dalle dichiarazioni inviate dallo stesso datore, né l' è tenuto a CP_1 fornire prova del mancato pagamento, gravando sul datore l'onere di fornire prova di aver effettivamente corrisposto l'imponibile contributivo discendente dai flussi EMINEMS. Nell'odierno giudizio non sono emersi, né sono stati dedotti, elementi idonei a contrastare le risultanze delle denunce che, peraltro, per giurisprudenza costante, costituiscono dichiarazioni di scienza del debitore circa la sussistenza degli obblighi contributivi, di natura similare ai CP_ riconoscimenti di debito (sul punto, Cass., n. 11237 del 2007: 'La presentazione all' da parte del datore di lavoro, delle denunce contributive compilate sui modelli DM 10, inoltrata dal datore di lavoro dopo la scadenza del termine previsto dalla legge, costituisce riconoscimento del debito ed atto idoneo ad interrompere il corso della prescrizione' - in tema anche Cass., n. 13582 del 2015; Cass., n. 26231 del 2019). Da ultimo infatti la Cassazione ha precisato che “in tema di contribuzione previdenziale, la presentazione del modello EMENS - con il quale il datore di lavoro dichiara all' le retribuzioni CP_1 corrisposte ai dipendenti e i contributi dovuti - costituisce adempimento di un obbligo di legge, che presuppone la
3 consapevolezza da parte dell'imprenditore del contenuto di detto atto, nonché la volontà di manifestarlo, con la conseguenza che in relazione all'obbligazione contributiva corrispondente al contenuto del modello, la dichiarazione in esso riportata è atto idoneo ad interrompere la prescrizione. (cfr. Cass. n. 13531 del 2008 e n. 11273 del 2007 con riguardo all'invio dei modelli DM 10 prima previsti e Cass. n. 27122 del 2017 con riguardo all'invio del modello Unico)” (cfr. Cass. ord. n. 30526/2024). La prescrizione è stata poi interrotta nuovamente con la notifica degli inviti a regolarizzate effettuata via pec il 3.11.20217 e il 27.6.2018, atti aventi pieno valore di messa in mora. Sul punto deve ritenersi genericamente formulata, oltre che infondata, la contestazione contenuta nelle note di trattazione scritta depositate in data 11.10.2023 in merito alla mancata prova della riconducibilità dell'indirizzo pec su cui sono stati notificati i predetti inviti alla opponente in quanto tale indirizzo si rinviene nelle comunicazioni bidirezionali del 2017 effettuate sul cassetto fiscale della ricorrente. E, in ogni caso, tra la trasmissione del modello EM del 31.3.2017 e la notifica dell'avviso di addebito avvenuto il 27.4.2022 non è decorso il termine di prescrizione tenuto conto dei periodi di sospensione previsti da leggi speciali e in quanto tali rilevabili d'ufficio anche in considerazione del rilievo pubblicistico dei crediti contributivi (cfr. Cass. 7 febbraio 2025, n. 739 che richiama Cass., Sez. 2, sent. 15 ottobre 2009, n. 21929; Sez. 2, ord. 31 ottobre 2018, n. 27998). Invero, l'art. 37 del d.l. n. 18/2020, convertito dalla legge n. 27/2020, rubricato “Sospensione dei termini per il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici. Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”, dispone, al comma 2: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995 n. 335, sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Tale disposizione ha quindi previsto un periodo di sospensione della durata di 129 giorni. È poi intervenuta ulteriore sospensione dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, cioè per 182 giorni. Invero, l'art. 11 del d.l. 31.12.2020, n. 183, convertito dalla legge 26.2.2021, n. 21, dispone al comma 9: “I termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 8 agosto 1995, n. 335, sono sospesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 30 giugno 2021 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo”. Sicché, i contributi DM10 oggetto dell'avviso di addebito in questa sede opposto sono dovuti non avendo parte ricorrente dedotto ulteriori motivi. Alla luce delle sopraesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere rigettato. Quanto alle spese di lite, la peculiarità della questione in diritto, determina l'integrale compensazione delle stesse tra le parti.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 12.12.2025 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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