Sentenza 16 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Campobasso, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Campobasso |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00108/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00350/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 350 del 2025, proposto dalla prof.ssa Luciano Di Iorio, rappresentata e difesa dall'avvocato Marcello Angelo Di Iorio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per il Molise, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Campobasso, via Insorti D'Ungheria, n.74;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 343/2024 del 5.12.2024, resa dal Tribunale di Campobasso, in funzione di Giudice del Lavoro, nel giudizio n. 406/2024 R.G..
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero intimato;
Vista la memoria del 2 marzo 2026, con la quale parte ricorrente ha dichiarato l'intervenuta cessazione della materia del contendere insistendo per il favore delle spese;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 il dott. GI LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierna parte ricorrente ha agito dinanzi a questo T.A.R., ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere l’ottemperanza alla sentenza n. n. 343/2024 del Tribunale di Campobasso, Sezione Lavoro, pubblicata in data 5.12.2024, resa nel procedimento R.G. n. 406/2024, con la quale il Tribunale ordinario predetto ha così statuito: “ accerta e dichiara il diritto del ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015 e conseguentemente condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito alla corresponsione in favore del ricorrente della somma di euro 3.000,00 per gli anni scolastici dal 2018/19 al 2023/24, oltre interessi o rivalutazione, ai sensi della L. n. 724 del 1994, art. 22, comma 36 dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”.
2. Il ricorso ha lamentato la mancata esecuzione della sentenza da parte del Ministero, nonostante la stessa non sia stata impugnata ed abbia conseguentemente acquisito autorità di giudicato.
3. Sempre nel ricorso viene dato atto del persistente inadempimento del Ministero che, nonostante la notifica, nelle forme previste dalla legge, della sentenza in data 6 dicembre 2024, non solo non avrebbe corrisposto il bonus attribuito dal Tribunale, ma non avrebbe neppure messo a disposizione del ricorrente la “ Carta Elettronica del Docente ”.
4. Alla stregua di quanto sopra esposto, chiedeva a questo Tribunale di ordinare al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, con conseguente rilascio alla ricorrente della Carta Elettronica del Docente ed accredito nella stessa della somma di € 3.000,00.
5. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con atto di mero stile.
6. La parte ricorrente, con la produzione del 2 marzo 2026, ha depositato un documento dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise nel quale si dava atto dell’avvenuto adempimento della ottemperanda sentenza (cfr. all.ti alla produzione della difesa ricorrente del 2 marzo 2026), deducendo che:
- “ il 16 Gennaio 2026 gli Uffici MIM – senza avviso – approssimandosi la data d’udienza hanno provveduto all’apertura del borsellino e ad accreditare la somma di cui alla sentenza ”;
- “ il ricorrente, significato l’intervenuto pagamento, tenuto conto della cronologia degli eventi e del fatto che sono state riconosciute le somme a coloro che agiscono con ricorso per ottemperanza (ricorso introduttivo notificato e depositato in data 31.10.2025 e pagamento del 16.01.2026), INSISTE per il riconoscimento della soccombenza virtuale e dunque delle spese (€.150 C.U.), diritti ed onorari del presente giudizio da distrarsi in favore del difensore antistatario ” (cfr. la nota di passaggio in decisione senza discussione della parte ricorrente del 2 marzo 2026).
7. Alla camera di consiglio dell’11 marzo 2026, preso atto della dichiarazione di cessazione del contendere precedentemente depositata dalla parte ricorrente, e convergere nello stesso senso la difesa erariale presente, la causa è stata infine trattenuta in decisione.
8. Come dedotto da entrambe le parti, nelle more del presente giudizio, sono stati accreditati, mediante il sistema della “ Carta Elettronica del Docente ”, gli importi di cui alla sentenza della quale viene chiesta l’ottemperanza.
Pertanto, vi sono tutti i presupposti perché sia dichiarata dal Collegio la cessazione della materia del contendere.
Onde va conclusivamente dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, del cod.proc.amm..
9. Le spese processuali del giudizio devono, infine, essere poste a carico del Ministero resistente, in considerazione della manifesta inottemperanza dello stesso sino alla proposizione del ricorso per ottemperanza: ricorso avanzato al fine di ottenere riconoscimento di un beneficio che non richiedeva particolari difficoltà operative, specialmente dopo la formazione di plurimi, analoghi, giudicati civili proposti dai singoli docenti e rimasti ineseguiti a distanza ormai di molto tempo (cfr. Cons. Stato, Sez. VII, 15 gennaio 2026, n. 331).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidandole in € 500,00 oltre agli accessori di legge e al rimborso del contributo unificato versato, con distrazione in favore dell’antescritto procuratore antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Campobasso nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA IB, Presidente
GI LA, Referendario, Estensore
Sergio Occhionero, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI LA | RA IB |
IL SEGRETARIO