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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 04/12/2024, n. 2000 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 2000 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori Magistrati:
dott.ssa Elena Sollazzo Presidente
dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice
dott. Ludovico Rossi Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa iscritta al n. 256 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024,
promossa da
nata il [...] a [...], residente in Parte_1
Vicenza Via Puccini, n, 25/B (C.F. , rappresentata e difesa C.F._1
dall'avv. Federica PARROZZANI
contro nato il [...] ad [...], residente in Controparte_1
Montegaldella (VI), via Madonnetta 9 (C.F. ), contumace C.F._2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
1 Tribunale di Vicenza.
In punto: scioglimento del matrimonio.
Conclusioni della ricorrente:
Dichiarare in via giudiziale il divorzio tra la Sig.ra e il Sig. Parte_1
, ordinandosi le annotazioni di legge alle seguenti Controparte_1
condizioni:
-affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre;
-disporre che il padre (salvo diverso accordo in base ai turni di lavoro del genitore non collocatario) possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
un week end ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
un pomeriggio infrasettimanale, previo accordo con la madre;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
-assegnare la casa coniugale, sita in Vicenza via Puccini n. 25/b, alla ricorrente;
-fare obbligo al padre di contribuire al mantenimento della figlia con la somma di euro
300,00 (trecento), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare alla madre entro il giorno 15 di ogni mese e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
-la figlia minore potrà espatriare solo con il consenso di entrambi i genitori;
2 -l'assegno unico verrà ripartito al 50%;
-spese di causa rifuse.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 19.1.2024 premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio con in Iran l'1.1.2011; che l'atto Controparte_1
di matrimonio era stato trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Vicenza;
che dall'unione era nata il [...] la figlia che con sentenza n. 228/2023 Per_1
(resa su conclusioni congiunte delle parti), il Tribunale di Vicenza aveva dichiarato la separazione personale dei coniugi;
che le condizioni della separazione prevedevano l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori secondo la regola dell'affido condiviso, con collocamento prevalente presso la madre e facoltà del padre di vederla nei week end secondo la regola dell'alternanza, un pomeriggio durante la settimana,
nonché nelle vacanze estive, natalizie e pasquali;
che il contributo a carico di
[...]
per il mantenimento della figlia era stato concordato in euro Controparte_1
300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie;
chiedeva che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni della separazione.
Benché ritualmente citato non si costituiva in Controparte_1
giudizio, né compariva avanti il Giudice Relatore all'udienza del 18.4.2024 (fissata a fini conciliativi) ed a quella del 17.10.2024 (fissata per gli adempimenti di cui all'art. 473 bis 21 c.p.c.).
A tali udienze compariva invece la ricorrente che rendeva le dichiarazioni riportate a verbale.
Senza alcuna attività istruttoria e nella contumacia del resistente, all'udienza del
3 5.11.2024 la causa era discussa oralmente dal procuratore attoreo e rimessa al
Collegio per la decisione sulle conclusioni in epigrafe riportate.
La domanda di scioglimento del matrimonio avanzata da Parte_1
è meritevole di accoglimento.
[...]
Invero, è decorso il termine di legge tra la data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale di Vicenza nella procedura di separazione giudiziale conclusasi con sentenza n. 228/2023 (irrevocabile l'1.9.2023) e la data di deposito del ricorso.
I certificati allegati al ricorso, attestanti la diversa residenza dei coniugi, e le dichiarazioni rilasciate dalla ricorrente all'udienza del 18.4.2024 dimostrano chiaramente che la separazione si è protratta, senza interruzioni, per tutto il tempo richiesto dalla legge e che è venuta meno ogni possibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra i coniugi stessi.
Risulta dunque verificata una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b) della legge
1° dicembre 1970, n. 898 e successive modificazioni e, per l'effetto, deve pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente Ufficiale
dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
La figlia minore delle parti va affidata ad entrambi i genitori e collocata presso Per_1
la madre, così come concordato dalle parti in occasione della separazione, non essendo state dedotte circostanze sopravvenute che richiedano di modificare tale accordo.
Va altresì confermato l'accordo intercorso tra le parti che prevede l'espatrio della figlia minore solo con il consenso di entrambi i genitori.
4 Quanto al diritto di visita del padre, ritiene il Collegio che le modalità stabilite in occasione della separazione (delle quali ha chiesto la Parte_1
conferma) siano equilibrate e consentano alla minore di mantenere rapporti significativi con il genitore non collocatario nel rispetto del principio della bigenitorialità.
Quanto al contributo dovuto dal padre per il mantenimento della figlia, ritiene il Collegio
che questo debba essere determinato in misura pari a quanto concordato dalle parti in sede di separazione, ovvero in euro 300 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie,
come da Protocollo di questo Tribunale.
La casa coniugale, sita in Vicenza, via Puccini 25/b, va assegnata alla ricorrente che ne ha fatto richiesta, in quanto collocataria della figlia minore Per_1
Nulla va disposto riguardo alle spese di lite, attesa la natura costitutiva della presente pronuncia e la mancata opposizione del convenuto.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a)dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da Parte_1
e in Shiraz (Iran) l'1.1.2011; Controparte_1
b)ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 37, parte II, serie C, anno 2011;
c)affida la figlia ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocamento prevalente presso la madre e dispone che la stessa possa espatriare solo con il consenso di entrambi i genitori;
5 d)dispone che il padre (salvo diverso accordo) possa vedere e tenere con sé la figlia secondo le seguenti modalità:
un week end ogni 15 giorni, dal venerdì all'uscita da scuola fino al lunedì mattina;
un pomeriggio infrasettimanale, previo accordo con la madre;
sette giorni durante le vacanze natalizie, comprendenti ad anni alterni il giorno di
Natale e quello di Capodanno;
tre giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua
ed il Lunedì dell'Angelo;
due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive (con pari diritto della madre) in periodo da concordare entro il 30 Maggio di ogni anno;
e)assegna la casa coniugale, sita in Vicenza via Puccini n. 25/b, ad
[...]
Parte_1
f)fa obbligo a di contribuire al mantenimento della Controparte_1
figlia con la somma di euro 300,00 (trecento), annualmente rivalutabile in base agli indici ISTAT, da versare ad entro il giorno 15 di ogni Parte_1
mese e di farsi carico del 50% delle spese straordinarie relative alla figlia come da protocollo del Tribunale di Vicenza;
g)nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.11.2024.
Il Presidente estensore
Dott.ssa Elena Sollazzo
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