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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/05/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 8731/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Simona Merra,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8731/2024 di RG promossa da rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Bari alla p.zza Parte_1
A. Moro n. 22;
- opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato in Barletta alla via Controparte_1
Municipio n. 33 e rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente Controparte_2 Controparte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Barletta alla via Municipio n. 33;
- opposti –
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore;
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_7
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_10
- terzi pignorati contumaci -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.04.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.08.2024 introduceva il giudizio di CP_11 merito all'opposizione al pignoramento presso terzi proposto da nel Parte_2
procedimento di esecuzione mobiliare R.G.E. n. 2520/2021, eccependo l'inammissibilità,
l'improcedibilità e/o l'inefficacia, e/o l'infondatezza dell'azione esecutiva e degli interventi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2024 si costituivano in giudizio e eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della notifica dell'atto Controparte_1 Controparte_2 di citazione per aver l'opponente notificato la citazione a mezzo pec al domiciliatario e non all'avvocato costituito e istando, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Invero, deducevano gli opposti, che nell'atto di pignoramento l'elezione di domicilio presso l'avv.
Francesco Bovio con studio in Bari alla via Putignani n. 141 è solo fisica e non digitale, atteso che l'unico indirizzo PEC indicato è quello del procuratore costituito avv. Michele Stagnì, ossia
, mentre non risulta indicato l'indirizzo digitale dell'avv. Email_1
Bovio.
Parte opponente, tuttavia, ha notificato la citazione esclusivamente all'indirizzo PEC dell'avv.
Bovio, e non all'indirizzo PEC del procuratore costituito Email_2
Email_3
Alla prima udienza del 20.01.2025 apparendo l'eccezione di inesistenza della notifica sollevata da parte convenuta opposta dotata di fumus di fondatezza, la causa veniva rinviata all'udienza del
24.04.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, nel richiamare il principio espresso da Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza,
22/08/2018, n. 20946, deve essere dichiarata l'inesistenza della notifica effettuata dall'opponente al domicilio digitale – non indicato - del domiciliatario, anziché a quello del procuratore costituito come risultante dall'atto di pignoramento.
Simona Merra Con la succitata ordinanza la Suprema Corte ha statuito che: “Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto". La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare”.
Dunque, con tale pronuncia, la Suprema Corte evidenzia che la virtualità del domicilio digitale, se vale a superare i limiti territoriali della domiciliazione, non permette tuttavia di prescindere dal rispetto delle altre norme processuali dettate in tema di patrocinio e domiciliazione;
tra queste, in primis, va ricordato l'art. 84 c.p.c., secondo cui è solo il difensore, munito di procura alle liti, che ha il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del processo non riservati alla parte, salva la facoltà di delegare un altro avvocato (ai sensi dell'art. 14 L.247/2012) o di eleggere domicilio presso questi (nel qual caso, però, occorre distinguere tra domicilio fisico e domicilio digitale).
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inesistenza della notifica agli opposti.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n.
147/2022 con i valori medi previsti per la fase introduttiva e di studio delle controversie rientranti nello scaglione da €. 26.001,00 a €. 52.000,00 (valore della controversia pari a €. 30.757,00), ridotti al 50% per l'estrema semplicità della questione trattata e la vicinanza del valore della controversia al minimo dello scaglione considerato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione introdotta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 20.08.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA l'inesistenza della notifica effettuata ai convenuti opposti;
2) CONDANNA al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 1.452,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, per ciascuno.
Così deciso in Bari il 22.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
Simona Merra Simona Merra
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
Il Tribunale di Bari, Seconda Civile, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa
Simona Merra,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 24.04.2025 celebrata con le modalità di cui all'art. 127 ult. co. e 127 ter c.p.c., ovvero con trattazione scritta sostitutiva del verbale, come disposto con precedente decreto, regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
letto e applicato l'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 8731/2024 di RG promossa da rappresentato e difeso in proprio ed elettivamente domiciliato in Bari alla p.zza Parte_1
A. Moro n. 22;
- opponente -
CONTRO
rappresentato e difeso in proprio, elettivamente domiciliato in Barletta alla via Controparte_1
Municipio n. 33 e rappresentato e difeso dall'avv. ed elettivamente Controparte_2 Controparte_1
domiciliato presso il suo studio sito in Barletta alla via Municipio n. 33;
- opposti –
NONCHE' CONTRO
, in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore;
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
CP_4
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_5
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_6
in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_7
[...] , in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_8
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_9
, in persona del legale rappresentante pro tempore;
Controparte_10
- terzi pignorati contumaci -
OGGETTO: opposizione all'esecuzione (art. 615 co. 2 c.p.c.) mobiliare.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate nelle note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 24.04.2025 e nei rispettivi scritti difensivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 20.08.2024 introduceva il giudizio di CP_11 merito all'opposizione al pignoramento presso terzi proposto da nel Parte_2
procedimento di esecuzione mobiliare R.G.E. n. 2520/2021, eccependo l'inammissibilità,
l'improcedibilità e/o l'inefficacia, e/o l'infondatezza dell'azione esecutiva e degli interventi.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 29.10.2024 si costituivano in giudizio e eccependo, in via preliminare, l'inesistenza della notifica dell'atto Controparte_1 Controparte_2 di citazione per aver l'opponente notificato la citazione a mezzo pec al domiciliatario e non all'avvocato costituito e istando, nel merito, per il rigetto dell'opposizione.
Invero, deducevano gli opposti, che nell'atto di pignoramento l'elezione di domicilio presso l'avv.
Francesco Bovio con studio in Bari alla via Putignani n. 141 è solo fisica e non digitale, atteso che l'unico indirizzo PEC indicato è quello del procuratore costituito avv. Michele Stagnì, ossia
, mentre non risulta indicato l'indirizzo digitale dell'avv. Email_1
Bovio.
Parte opponente, tuttavia, ha notificato la citazione esclusivamente all'indirizzo PEC dell'avv.
Bovio, e non all'indirizzo PEC del procuratore costituito Email_2
Email_3
Alla prima udienza del 20.01.2025 apparendo l'eccezione di inesistenza della notifica sollevata da parte convenuta opposta dotata di fumus di fondatezza, la causa veniva rinviata all'udienza del
24.04.2025 per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, nel richiamare il principio espresso da Cass. Civ., Sez. I, Ordinanza,
22/08/2018, n. 20946, deve essere dichiarata l'inesistenza della notifica effettuata dall'opponente al domicilio digitale – non indicato - del domiciliatario, anziché a quello del procuratore costituito come risultante dall'atto di pignoramento.
Simona Merra Con la succitata ordinanza la Suprema Corte ha statuito che: “Il procuratore che sia domiciliatario in senso fisico, in mancanza di elezione del proprio indirizzo PEC quale domicilio digitale della parte, non è abilitato alla ricezione della notifica telematica di un provvedimento impugnabile, risultando una simile notifica inesistente, e pertanto insuscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo, prevista dall'art. 156 c.p.c., soltanto per i soli casi di nullità dell'atto". La legittimazione a ricevere la notificazione dell'atto impugnabile, in assenza di elezione di domicilio, che sia stata effettuata anche in considerazione della concreta modalità di trasmissione, spetta al solo difensore nominato, cui compete pure porre in essere tutti gli atti di impulso processuale da promuovere nell'interesse della parte, sulla base della conoscenza, effettiva e tempestiva, degli atti da impugnare”.
Dunque, con tale pronuncia, la Suprema Corte evidenzia che la virtualità del domicilio digitale, se vale a superare i limiti territoriali della domiciliazione, non permette tuttavia di prescindere dal rispetto delle altre norme processuali dettate in tema di patrocinio e domiciliazione;
tra queste, in primis, va ricordato l'art. 84 c.p.c., secondo cui è solo il difensore, munito di procura alle liti, che ha il potere di compiere e ricevere tutti gli atti del processo non riservati alla parte, salva la facoltà di delegare un altro avvocato (ai sensi dell'art. 14 L.247/2012) o di eleggere domicilio presso questi (nel qual caso, però, occorre distinguere tra domicilio fisico e domicilio digitale).
Dalle suesposte considerazioni consegue l'accoglimento dell'eccezione preliminare di inesistenza della notifica agli opposti.
Le spese di lite sono liquidate come in dispositivo in applicazione delle tabelle di cui al D.M. n.
147/2022 con i valori medi previsti per la fase introduttiva e di studio delle controversie rientranti nello scaglione da €. 26.001,00 a €. 52.000,00 (valore della controversia pari a €. 30.757,00), ridotti al 50% per l'estrema semplicità della questione trattata e la vicinanza del valore della controversia al minimo dello scaglione considerato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione all'esecuzione introdotta da con atto di citazione Parte_1
notificato in data 20.08.2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, cosi' provvede:
1) DICHIARA l'inesistenza della notifica effettuata ai convenuti opposti;
2) CONDANNA al pagamento in favore di e Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 delle spese del presente giudizio che si liquidano in complessivi €. 1.452,50 per compensi, oltre esborsi, rimborso forfettario, spese generali del 15% e accessori come per legge, per ciascuno.
Così deciso in Bari il 22.05.2025.
Il Giudice dott.ssa Simona Merra
Simona Merra Simona Merra