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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 04/12/2025, n. 418 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 418 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R. G. 167/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, CE AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 167/2024 R.G.L., avente a oggetto “indebito assistenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Fabio Bennici;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2024, premettendo che di Parte_1
essere figlio del defunto il quale era titolare di pensione INPS Parte_2
categoria IO n. 15012401, ha esposto di aver ricevuto provvedimento di recupero indebito per l'importo di € 7.056,3, a causa di maggior somme percepite a tale titolo nel periodo intercorrente tra il 2001 al 2007.
Ciò posto, il ricorrente chiede sia dichiarata l'irripetibilità delle somme in oggetto, atteso il limite al diritto alla ripetizione delle prestazioni previdenziali stabilito dall'art. 52 co. 2 l. n. 88/89, il quale dispone che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto decennale a ottenere l'eventuale indebito ricevuto.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo, preliminarmente, l'incompetenza CP_1
territoriale del giudice adito;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 9 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata.
L'art. 444 c.p.c., per come modificato dall'art. 46, comma 23, della L. 18 giugno
2009, n. 6, per quanto qui d'interesse, stabilisce che “quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza” (art. 444, comma 1 c.p.c.).
Ebbene, la richiesta avanzata dall' ha ad oggetto somme indebitamente CP_1
percepite da il quale, al momento del decesso, era residente a Parte_2
Niscemi.
3. Merito.
Il ricorso è fondato, trovando accoglimento l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e che è dunque assorbente.
Nella propria memoria di costituzione, l'ente convenuto afferma: “Quanto all'eccepita prescrizione, questa avvocatura ha chiesto all'Ufficio amministrativo CP_ l'invio degli atti interruttivi del relativo termine che, nella comunicazione dell' citata dallo stesso ricorrente, sono costituiti da una prima richiesta di pagamento del
15.5.2007 nonché dalla successiva comunicazione del 25.8.2014, contenente il piano di recupero dell'indebito in questione”. Tuttavia, non è stato prodotto alcuno degli atti citati, sicché, attenendo l'indebito al periodo 2001/2007, il primo atto documentato è quello oggi opposto, quindi a prescrizione ormai compiuta e spirata, che per l'indebito previdenziale è di anni dieci. Infatti, trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. valido per tutti i diritti per i quali
(esattamente come per il caso inverso del diritto dell' alla restituzione dell'indebito CP_1
2 nascente dall'illegittima fruizione degli sgravi contributivi) non è stabilito espressamente dalla legge un termine più breve ovvero l'imprescrittibilità.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto dei provvedimenti dell' impugnati;
CP_1 condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.865,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gela, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
CE AR
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE - LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Gela, CE AR, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 167/2024 R.G.L., avente a oggetto “indebito assistenziale”,
PROMOSSA DA
, con l'avv. Fabio Bennici;
Parte_1
- Ricorrente -
CONTRO
in persona del suo presidente Controparte_1
pro tempore, con gli avv.ti Carmelo Russo e Stefano Dolce;
- Resistente –
***********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premessa.
Con ricorso depositato il 7 febbraio 2024, premettendo che di Parte_1
essere figlio del defunto il quale era titolare di pensione INPS Parte_2
categoria IO n. 15012401, ha esposto di aver ricevuto provvedimento di recupero indebito per l'importo di € 7.056,3, a causa di maggior somme percepite a tale titolo nel periodo intercorrente tra il 2001 al 2007.
Ciò posto, il ricorrente chiede sia dichiarata l'irripetibilità delle somme in oggetto, atteso il limite al diritto alla ripetizione delle prestazioni previdenziali stabilito dall'art. 52 co. 2 l. n. 88/89, il quale dispone che “Nel caso in cui, in conseguenza del provvedimento modificato, siano state riscosse rate di pensione risultanti non dovute, non si fa luogo a recupero delle somme corrisposte, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a dolo dell'interessato. Il mancato recupero delle somme predette può essere addebitato al funzionario responsabile soltanto in caso di dolo o colpa grave”. Inoltre, ha eccepito l'intervenuta prescrizione del diritto decennale a ottenere l'eventuale indebito ricevuto.
Si è costituita in giudizio l' , eccependo, preliminarmente, l'incompetenza CP_1
territoriale del giudice adito;
nel merito, ha chiesto il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita mediante produzione documentale.
L'udienza del 9 ottobre 2025 è stata sostituita, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte. Quindi, a seguito del loro deposito, la causa è decisa con la presente sentenza.
2. Sull'eccezione di incompetenza territoriale.
L'eccezione di incompetenza territoriale è manifestamente infondata.
L'art. 444 c.p.c., per come modificato dall'art. 46, comma 23, della L. 18 giugno
2009, n. 6, per quanto qui d'interesse, stabilisce che “quando la prestazione è chiesta dagli eredi, nella cui circoscrizione il defunto aveva la sua ultima residenza” (art. 444, comma 1 c.p.c.).
Ebbene, la richiesta avanzata dall' ha ad oggetto somme indebitamente CP_1
percepite da il quale, al momento del decesso, era residente a Parte_2
Niscemi.
3. Merito.
Il ricorso è fondato, trovando accoglimento l'eccezione di prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito e che è dunque assorbente.
Nella propria memoria di costituzione, l'ente convenuto afferma: “Quanto all'eccepita prescrizione, questa avvocatura ha chiesto all'Ufficio amministrativo CP_ l'invio degli atti interruttivi del relativo termine che, nella comunicazione dell' citata dallo stesso ricorrente, sono costituiti da una prima richiesta di pagamento del
15.5.2007 nonché dalla successiva comunicazione del 25.8.2014, contenente il piano di recupero dell'indebito in questione”. Tuttavia, non è stato prodotto alcuno degli atti citati, sicché, attenendo l'indebito al periodo 2001/2007, il primo atto documentato è quello oggi opposto, quindi a prescrizione ormai compiuta e spirata, che per l'indebito previdenziale è di anni dieci. Infatti, trova applicazione l'ordinario termine di prescrizione decennale stabilito dall'art. 2946 c.c. valido per tutti i diritti per i quali
(esattamente come per il caso inverso del diritto dell' alla restituzione dell'indebito CP_1
2 nascente dall'illegittima fruizione degli sgravi contributivi) non è stabilito espressamente dalla legge un termine più breve ovvero l'imprescrittibilità.
4. Conclusioni e spese.
Alla luce delle motivazioni che precedono, il ricorso deve esser accolto.
Le spese di lite, seguono la soccombenza e sono liquidate tenuto conto delle fasi di giudizio espletate, del valore della controversia e della difficoltà delle questioni di diritto affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Gela, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce: accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara irripetibili le somme oggetto dei provvedimenti dell' impugnati;
CP_1 condanna l' al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese CP_1 processuali, che si liquidano in complessivi € 1.865,00, per compensi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie al 15%, come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Gela, 4 dicembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
CE AR
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