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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Chieti, sez. II, sentenza 15/01/2026, n. 14 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Chieti |
| Numero : | 14 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 14/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TA ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Al Mare - Corso Roma 7 66023 Francavilla Al Mare CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
SC Srl - 02174950697
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23995/A IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 435/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 marzo 2025 Ricorrente_1, residente in Luogo_1, ha promosso azione contenziosa per l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento IMU 2019 N. 23995/a emesso dalla RISCO, società di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Francavilla al Mare, a recupero della imposta evasa oltre sanzioni, interessi di mora e spese di notifica per complessivi € 2.037,00.
Evidenziava in punto di fatto che la estensione dell'area fabbricabile identificata al foglio 21 con il mappale
5444 di categoria 7, non era pari a metri quadri 1.174,00 ma bensì a metri quadri 600 come risultante dalla planimetria prodotta nel fascicolo telematico. Conseguentemente deduceva carenza di motivazione e violazione delle norme del regolamento comunale in materia di liquidazione della IUC e dell'IMU con particolare riferimento alla mancata indicazione delle ragioni tecniche per le quali la valutazione del terreno in esame corrispondesse, secondo l'Ente ed ai fini dell'IMU, ad € 152.620,00, pur a fronte di una documentata valutazione di parte che infrenava il valore dell'immobile ad € 97,00 per metro quadrato.
Concludeva per dichiararsi la nullità dell'avviso con favore delle spese e distrazione delle stesse ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario.
La SC si è costituita in giudizio e, resistendo a tutti i rilievi sollevati dal ricorrente, evidenziava che, che, con provvedimento al Prot. Rett. Nr.2197 del 03/04/2025, previa rideterminazione della superficie dell'area edificabile in metri quadri 630, l'avviso di accertamento era stato rettificato nel senso della riduzione dell'IMU ad € 786,00 oltre le corrispondenti sanzioni ed interessi di mora, in tutto € 1.098,00.
Concludeva affinché, attesa la intervenuta rettifica, il ricorso fosse respinto nel resto, con condanna del ricorrente nelle spese di lite.
Nella udienza del 14 maggio 2025 la Corte ha accolto la richiesta di sospensione dell'avviso ed ha rinviato a nuovo ruolo indi, nella successiva udienza del 22 ottobre 2025 la controversia è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Con provvedimento di rettifica adottato in data 3 aprile 2025, in epoca immediatamente successiva alla notifica del ricorso introduttivo del 6 marzo 2025, la SC s.r.l., per il Comune di Francavilla al Mare, previa verifica della superficie effettiva della superficie edificabile pari a metri quadri 630 – in luogo degli originari
1.174 erroneamente considerati – ha ridotto l'IMU da € 1.465,00 ad € 786,00 e, di conseguenza, anche le sanzioni e gli interessi mora.
La sollecita attività di verifica ed adozione del relativo provvedimento correttivo della liquidazione dell'imposta e dei relativi accessori per sanzioni ed interessi di mora posta in essere dalla SC s.r.l., per conto del
Comune di Francavilla al Mare, ha comportato la risoluzione della controversia in tempi brevi e tale rilievo, in particolare, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, sez. 2, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. R. 149/2025 promosso da Ricorrente_1 per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2019 N. 23995/ a emesso dalla RISCO, società di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Francavilla al Mare, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, verificata la rettifica dell'accertamento IMU
2019 mediante emissione del provvedimento n. 2197 del 03/04/2025, determina, a carico del ricorrente,
l'imposta dovuta in € 786,00, le sanzioni in € 235,80, gli interessi di mora in € €65,97 e le spese di notifica in € 10,00. Compensa tra le parti le spese di lite.
Chieti, 22 ottobre 2025. Il Giudice Antonino Natarella
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CHIETI Sezione 2, riunita in udienza il 22/10/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TA ANTONINO, Giudice monocratico in data 22/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 149/2025 depositato il 20/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Francavilla Al Mare - Corso Roma 7 66023 Francavilla Al Mare CH
elettivamente domiciliato presso Email_2
SC Srl - 02174950697
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 23995/A IMU 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 435/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 6 marzo 2025 Ricorrente_1, residente in Luogo_1, ha promosso azione contenziosa per l'annullamento, previa sospensione, dell'avviso di accertamento IMU 2019 N. 23995/a emesso dalla RISCO, società di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Francavilla al Mare, a recupero della imposta evasa oltre sanzioni, interessi di mora e spese di notifica per complessivi € 2.037,00.
Evidenziava in punto di fatto che la estensione dell'area fabbricabile identificata al foglio 21 con il mappale
5444 di categoria 7, non era pari a metri quadri 1.174,00 ma bensì a metri quadri 600 come risultante dalla planimetria prodotta nel fascicolo telematico. Conseguentemente deduceva carenza di motivazione e violazione delle norme del regolamento comunale in materia di liquidazione della IUC e dell'IMU con particolare riferimento alla mancata indicazione delle ragioni tecniche per le quali la valutazione del terreno in esame corrispondesse, secondo l'Ente ed ai fini dell'IMU, ad € 152.620,00, pur a fronte di una documentata valutazione di parte che infrenava il valore dell'immobile ad € 97,00 per metro quadrato.
Concludeva per dichiararsi la nullità dell'avviso con favore delle spese e distrazione delle stesse ex art. 93
c.p.c. in favore del difensore antistatario.
La SC si è costituita in giudizio e, resistendo a tutti i rilievi sollevati dal ricorrente, evidenziava che, che, con provvedimento al Prot. Rett. Nr.2197 del 03/04/2025, previa rideterminazione della superficie dell'area edificabile in metri quadri 630, l'avviso di accertamento era stato rettificato nel senso della riduzione dell'IMU ad € 786,00 oltre le corrispondenti sanzioni ed interessi di mora, in tutto € 1.098,00.
Concludeva affinché, attesa la intervenuta rettifica, il ricorso fosse respinto nel resto, con condanna del ricorrente nelle spese di lite.
Nella udienza del 14 maggio 2025 la Corte ha accolto la richiesta di sospensione dell'avviso ed ha rinviato a nuovo ruolo indi, nella successiva udienza del 22 ottobre 2025 la controversia è stata trattenuta a sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto nei limiti di cui alla motivazione che segue.
Con provvedimento di rettifica adottato in data 3 aprile 2025, in epoca immediatamente successiva alla notifica del ricorso introduttivo del 6 marzo 2025, la SC s.r.l., per il Comune di Francavilla al Mare, previa verifica della superficie effettiva della superficie edificabile pari a metri quadri 630 – in luogo degli originari
1.174 erroneamente considerati – ha ridotto l'IMU da € 1.465,00 ad € 786,00 e, di conseguenza, anche le sanzioni e gli interessi mora.
La sollecita attività di verifica ed adozione del relativo provvedimento correttivo della liquidazione dell'imposta e dei relativi accessori per sanzioni ed interessi di mora posta in essere dalla SC s.r.l., per conto del
Comune di Francavilla al Mare, ha comportato la risoluzione della controversia in tempi brevi e tale rilievo, in particolare, costituisce giusto motivo di compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Chieti, sez. 2, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. R. 149/2025 promosso da Ricorrente_1 per l'annullamento dell'avviso di accertamento IMU 2019 N. 23995/ a emesso dalla RISCO, società di accertamento e riscossione dei tributi locali per il Comune di Francavilla al Mare, così provvede: in parziale accoglimento del ricorso, verificata la rettifica dell'accertamento IMU
2019 mediante emissione del provvedimento n. 2197 del 03/04/2025, determina, a carico del ricorrente,
l'imposta dovuta in € 786,00, le sanzioni in € 235,80, gli interessi di mora in € €65,97 e le spese di notifica in € 10,00. Compensa tra le parti le spese di lite.
Chieti, 22 ottobre 2025. Il Giudice Antonino Natarella