Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/03/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1445/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari – dott. Giordano
Avallone - nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa dell'avv. Marco Parte_1
Naccarato;
e
con l'assistenza e difesa dell'avv. Mirella Arlotta;
CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.5.2021 la ricorrente conveniva in giudizio l' lamentando l'illegittimità della richiesta restitutoria di CP_1
somme indebitamente erogate per indennità di malattia e di maternità per l'anno 2008 (ovvero, più precisamente, per il periodo che va dal
4.4.2008 al 17.5.2008).
In particolare, la ricorrente evidenziava che l'istituto, solo con la comunicazione impugnata del 9.2.2021, le comunicava che a seguito di accertamento della mancanza dei requisiti richiesti per la prestazione doveva restituire la somma di € 559,69. Poneva in evidenza il decorso del termine prescrizionale decennale e, comunque, l'irripetibilità delle somme e la carenza di motivazione del provvedimento notificato dall' . CP_1
Affermava, inoltre, di aver effettuato attività lavorativa nel corso dell'anno 2008 (dal 26 maggio al 30 settembre 2008) presso l'Agricola
Caravetta Società Cooperativa.
Chiedeva, pertanto, che venisse dichiarata l'illegittimità della pretesa restitutoria dell' per intervenuta prescrizione e, CP_1 conseguentemente, dichiarata l'illegittimità dell'impugnato provvedimento.
In proposito, precisava come, con sentenza del 13 agosto 2018, la Corte
d'Appello di Catanzaro avesse definitivamente accertato che la ricorrente non ha prestato - per il periodo di riferimento - alcuna attività lavorativa alle dipendenze dell'azienda agraria Cooperativa
Sant'Andrea.
Nel merito, dunque, l'istituto resistente domandava il rigetto del ricorso.
La controversia veniva istruita mediante acquisizione di documenti.
* * *
Innanzitutto, è da premettere che il presente giudizio è teso all'accertamento dell'indebito, ovvero della somma erogata a titolo di indennità di malattia per l'anno 2008, con riferimento al requisito delle giornate di lavoro prestate nell'anno 2007 per l'Azienda Agricola
Sant'Andrea Soc. Coop. (e non prestata nell'anno 2008 per l'Azienda
Agricola Caravetta Soc. Coop., come sostiene parte ricorrente).
L'oggetto del ricorso è costituito dall'impugnativa del provvedimento del 9.2.2021 con cui è stata comunicata dall' a parte ricorrente, a CP_1
seguito dell'accertamento del venir meno dei requisiti per l'erogazione dell'indennità di malattia, la richiesta di restituzione delle somme erogate in eccedenza nel corso del 2008.
La ricorrente lamenta il superamento del termine prescrizionale decennale previsto per il recupero dell'indebito.
Ebbene, all'esito del vaglio della documentazione prodotta in giudizio, deve ritenersi la fondatezza dell'eccezione di prescrizione del diritto in CP_ capo all' di ripetere le somme erogate poiché il termine decennale, decorrente dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2946 c.c., è decorso e non risultano prodotti in giudizio validi atti interruttivi.
In particolare, la somma asseritamente indebita (relativa alla indennità di malattia erogata nell'anno 2008 e relativa alle giornate lavorate nel 2007 presso l'Azienda Agricola Sant'Andrea Soc. Coop.) è stata erogata in data 1.07.2008, come risulta dal cassetto previdenziale, e non vi sono validi atti interruttivi precedenti alla missiva del 9.2.2021
(contenente la richiesta di indebito con riferimento alla indennità di malattia erogata nell'anno 2008); pertanto, il termine decennale è decorso. Né può ritenersi valido atto interruttivo la comunicazione datata 5.10.2018 prodotta dall'Ente convenuto (inviata dall' il CP_1
17.10.2018 e ricevuta dalla ricorrente in data 30.10.2018) poiché emessa, spedita e ricevuta ben oltre il termine prescrizionale decennale maturato a decorrere dalla data di erogazione del pagamento dell'indennità di malattia.
Sotto altro profilo, l' nulla risulta aver provato in merito CP_1 all'eventuale interruzione dei termini di prescrizione, limitandosi a dedurre, con valutazione afferente al merito della controversia, la formazione del giudicato circa la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2007 (Sentenza della Corte
d'Appello di Catanzaro n. 1170/2018, pubblicata il 13.08.2018 che, in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 652/2016 - emessa a definizione del giudizio ex Tribunale Rossano con R.G. n.
1458/2011- ha accolto l'appello proposto dall' , rigettando il CP_1
ricorso del 16.6.2011 promosso dalla odierna ricorrente, per la reiscrizione per le giornate svolte in agricoltura nell'anno 2007, a causa della cancellazione delle giornate per accertamento ispettivo del
10.11.2009 nella Società Cooperativa a.r.l. Sant'Andrea).
Dunque, deve rilevarsi che la domanda, sulla quale è intervenuta sentenza di riforma in appello, ha riguardato la cancellazione dagli elenchi per l'anno 2007. Diversamente, in questa sede, si controverte della ripetibilità della somma erogata nel 2008 – seppur con riferimento alle giornate lavorate nell'anno 2007 – a titolo di indennità di malattia.
Giova ribadire che, sulla scorta di granitiche indicazioni giurisprudenziali, un atto, per avere efficacia interruttiva della prescrizione, deve contenere, oltre alla chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione o la richiesta scritta di adempimento, che - sebbene non richieda l'uso di formule solenni né l'osservanza di particolari adempimenti - sia idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto, nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora (Cass. 17123/2015. Cfr. anche Cass.
15714/2018, Cass. 15140/2021; sentenze n. 564/2021 e n. 821/2021
Corte d'Appello di Catanzaro).
Ne consegue che il giudizio che abbia ad oggetto la cancellazione dagli elenchi non è idoneo ad interrompere il termine di prescrizione per il recupero di un indebito (indennità di malattia del 2008).
Detta sentenza, infatti, non contiene alcun comando giudiziale di restituzione di somme per indennità di malattia per il 2008.
Quanto alla decorrenza del termine prescrizionale, è pacifico che il dies
a quo debba coincidere - come già esposto - con il momento in cui le prestazioni siano state effettivamente erogate (nel caso di specie l'1.7.2008) e che non possa ravvisarsi alcuna impossibilità giuridica CP_ dell' di esercitare il diritto alla ripetizione dell'indennità di malattia prima del passaggio in giudicato della sentenza che decida sul presupposto di quella (disconoscimento delle giornate lavorate nel
2007).
Costituisce principio consolidato quello per cui l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto.
CP_ Ebbene, l'eventuale ritardo con il quale l' ha provveduto, nell'esercizio del proprio potere di autotutela, al disconoscimento delle giornate agricole, dando poi luogo ad un successivo giudizio di accertamento del relativo diritto del lavoratore all'iscrizione negli elenchi anagrafici (e al riconoscimento delle provvidenze connesse), non può assurgere a impedimento giuridico del decorso del termine di prescrizione ai sensi dell'art. 2935 c.c., essendosi al cospetto di meri
“impedimenti soggettivi o ostacoli di mero fatto” ovvero di "dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o di ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento" (Cass. 26 maggio 2015, n. 10828; Cass. 6 ottobre 2014, n. 21026) che non spiegano alcuna incidenza al fine del decorso prescrizionale. CP_ Nel caso di specie, risulta per tabulas che l' ha provveduto ad inoltrare alla ricorrente la prima richiesta di restituzione dell'importo liquidato per la malattia con nota del 5.10.2018 – cui poi è seguita quella del 21.2.2021 oggetto dell'odierno giudizio - e, dunque, ben oltre il termine decennale di prescrizione previsto per l'azione di indebito.
Di conseguenza, va dichiarato che la ricorrente nulla deve all'ente convenuto in relazione alla richiesta avanzata.
Assorbite tutte le altre doglianze ugualmente formulate dalle parti.
Le spese processuali, da liquidarsi in dispositivo (secondo i valori minimi, scaglione fino a € 1.100, delle cause di previdenza, senza fase istruttoria, previsti nella Tabella allegata al D.M. n. 55/2014, aggiornata dal D.M. n. 147 del 13.08.2022,), andranno regolate facendo applicazione del principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona del dott. Giordano Avallone in funzione di GIUDICE del
LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
CP_
-accerta e dichiara l'estinzione del diritto in capo all' di ripetere l'indebito per cui è causa per maturata prescrizione;
-condanna la parte resistente , in persona del suo legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in € 400,00 oltre Iva e Cpa come per legge;
Castrovillari, 19 marzo 2025 Il
Giudice del Lavoro dott
. Giordano
Avallone
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del dott. Cesare Sanzi - Addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge n.80 del 2021 convertito in legge n.113 del 2021.