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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 10/06/2025, n. 731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 731 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 3497/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 3497/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Alessandro Fischetti, C.F._1
presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO FERRIERO, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale dell'udienza dell'11/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/11/2024, esponeva che: 1) il Parte_1
25/10/1981 contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro unione Controparte_1
nascevano i figli e ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
2) Per_1 Per_2
in data 21/04/2023, il Tribunale di Benevento omologava le condizioni della separazione
1 personale dei coniugi di cui al verbale dell'udienza presidenziale svoltasi il 18/04/2023; 3) la separazione dei coniugi si protraeva ininterrottamente a decorrere da tale ultima data.
Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva all'intestato Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa coniugale sita in Ariano Irpino, alla via Villa Caracciolo n. 56/B.
In data 12/03/2025, si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alle richieste di controparte e ne chiedeva l'accoglimento, previa trasformazione della procedura giudiziale in consensuale.
All'udienza dell'11/04/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato, chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando “[…] di essere
d'accordo sul fatto che la ricorrente rimanga nella ex casa coniugale, il cui mutuo viene corrisposto dalla ricorrente medesima”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 18/04/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 21/04/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo l'accordo in ordine allo status coniugalis, mentre delle altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
2 (atto n. 147, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1981);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ariano Irpino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G.A.C. n. 3497/2024, avente ad oggetto: Divorzio - Cessazione effetti civili
TRA
, nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Gennaro Alessandro Fischetti, C.F._1
presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata
RICORRENTE
E
nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. MARCO FERRIERO, presso il cui C.F._2
studio risulta elettivamente domiciliato
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e verbale dell'udienza dell'11/04/2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19/11/2024, esponeva che: 1) il Parte_1
25/10/1981 contraeva matrimonio concordatario con e dalla loro unione Controparte_1
nascevano i figli e ormai maggiorenni ed economicamente indipendenti;
2) Per_1 Per_2
in data 21/04/2023, il Tribunale di Benevento omologava le condizioni della separazione
1 personale dei coniugi di cui al verbale dell'udienza presidenziale svoltasi il 18/04/2023; 3) la separazione dei coniugi si protraeva ininterrottamente a decorrere da tale ultima data.
Tanto premesso, la ricorrente, a mezzo del proprio procuratore costituito, chiedeva all'intestato Tribunale di voler pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, con assegnazione della casa coniugale sita in Ariano Irpino, alla via Villa Caracciolo n. 56/B.
In data 12/03/2025, si costituiva il resistente, il quale non si opponeva alle richieste di controparte e ne chiedeva l'accoglimento, previa trasformazione della procedura giudiziale in consensuale.
All'udienza dell'11/04/2025, le parti comparivano personalmente dinanzi al Giudice delegato, chiedevano la trasformazione del procedimento da giudiziale in consensuale e la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dichiarando “[…] di essere
d'accordo sul fatto che la ricorrente rimanga nella ex casa coniugale, il cui mutuo viene corrisposto dalla ricorrente medesima”.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, co. 1, n. 2, lett. b) della legge n. 898/1970, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data (quella del 18/04/2023) di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Benevento nel procedimento di separazione consensuale, definito con provvedimento di omologa depositato il 21/04/2023, ed essendo perdurato, da quella data, lo stato di separazione, che è stato ininterrotto in assenza di contestazioni dei medesimi coniugi.
Le condizioni del divorzio -sopra trascritte- raggiunte di comune accordo dalle parti non sono contrarie a norme imperative, per cui il Tribunale ritiene di poterle porre a base della presente decisione.
Al riguardo, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo l'accordo in ordine allo status coniugalis, mentre delle altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Quanto al governo delle spese di lite, se ne dispone l'integrale compensazione, in virtù dell'accordo raggiunto dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da
[...]
, c.f. e , c.f. Parte_1 C.F._1 Controparte_1
2 (atto n. 147, parte II, serie A, Reg. Atti di Matrimonio anno C.F._2
1981);
II. omologa le condizioni necessarie di cui all'accordo raggiunto dalle parti, come riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori pattuizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Ariano Irpino per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 369;
V. dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 22.5.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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