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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 30/05/2025, n. 64 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 64 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 287/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
GIURISDIZIONE CIVILE nella seguente composizione
Dott.ssa Tiziana Longu Presidente
Dott. Salvatore Falzoi Giudice
Dott. Cosimo Gabbani Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di 1° grado iscritta al n. 287 del ruolo generale volontaria giurisdizione dell'anno
2025 avente ad oggetto: Separazione consensuale nato a [...] il [...], C.F. , con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dall'Avv. CLAUDIO SOGGIU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, sito a Siniscola in Via Giovanni Maria Angioi n. 4, e Parte_2
nata a [...] il [...], C.F. , con il patrocinio
[...] C.F._2 dell'Avv. MARISA COSTAGGIU, giusta procura in atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima, sito a Posada alla Trav. ; Persona_1
Ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni per entrambe le parti come rassegnate nel ricorso congiunto depositato il
28.03.2025:
«1) I coniugi vivranno separati nel mutuo e civile rispetto;
2) i figli minori saranno affidati congiuntamente a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre, nel nuovo domicilio in Torpè (NU), Via IV Novembre, mentre il signor Pt_1
continuerà ad abitare la casa coniugale, sita in Torpè, Loc. Multaditana;
3) i beni mobili personali presenti nella casa coniugale sono stati già individuati e suddivisi tra le parti che sul punto nulla hanno reciprocamente da pretendere;
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a) per quanto attiene alle autovetture in uso al nucleo familiare, sebbene entrambe intestate al sig.
le stesse, di comune accordo, vengono così suddivise tra i coniugi: - quanto alla Parte_1
Fiat punto TG AN897 YP, la stessa rimarrà in uso al sig. la Peugeot 206, TG. EH105ZP, Pt_1
invece, viene assegnata alla signora la quale si impegna a formalizzare, a sue cure e Parte_2
spese, il passaggio di proprietà in suo favore, nei termini indicati nell'accordo di separazione;
b) quanto al rapporto di C/C n. 78570344789, acceso presso il Banco di Sardegna – Filiale di Torpè, cointestato fra i coniugi, lo stesso verrà estinto;
c) quanto al contratto di finanziamento/prestito personale n. 25676225, contratto dal sig. Pt_1
con la società COMPASS – Gruppo Mediobanca in data 11.04.2022 per far fronte alle esigenze del nucleo familiare, lo stesso continuerà ad essere corrisposto ed estinto dal sig. Pt_1
4) il padre avrà la facoltà di vedere liberamente e tenere i figli con sé, d'accordo con la madre, senza che siano definiti giorni e orari prestabiliti, nel rispetto degli impegni scolastici e di studio dei minori e, comunque, secondo i periodi di seguito indicati che i coniugi riconoscono quale contenuto minimo del diritto di visita: il padre, infatti, potrà vederli e tenerli con se:
a) due giorni infrasettimanali dopo la fine dell'orario lavorativo fino alle ore 20.00/21.00 e tenerli con sé, anche la notte, previo accordo con la madre e alla condizione che sia lo stesso a Pt_1
riaccompagnarli a scuola il giorno seguente o, se impossibilitato, a riaccompagnarli il mattino presto a casa della madre;
b) il fine settimana, alternativamente alla madre, dalle ore 10:00 del sabato sino alle 21:00 della domenica;
c) in estate per 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto. In ogni caso, detti periodi saranno concordati tra i coniugi annualmente entro il mese di maggio e nel rispetto degli impegni lavorativi di entrambi;
d) quanto alle vacanze Natalizie e pasquali, i termini saranno concordati di volta in volta tra i coniugi.
5) Il padre si impegna a corrispondere un assegno mensile di complessivi € 400,00 (€. quattrocento/00/00), quale contributo per il mantenimento di entrambi i figli (€. 200,00 per ciascuno); detta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 20 (venti) di ogni mese alla signora mediante bonifico bancario/postale, su Postepay alla stessa intestata e avete coordinate Parte_2
IBAN: [...];
6) le spese straordinarie c.d. “necessarie”, che di seguito si elencano, saranno divise tra i coniugi per metà ciascuno: le spese mediche-sanitarie non mutuabili, le spese sportive (retta e abbigliamento), scolastiche (mensa, libri di testo, trasporto, con esenzione della cancelleria
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ordinaria) e vestiario. Quelle non incluse nel presente elenco, da ritenersi non necessarie, saranno affrontate previo accordo dei coniugi e saranno di competenza per metà ciascuno.
7) per ciò che concerne l'assegno unico, lo stesso di comune accordo, verrà corrisposto integralmente alla signora sul proprio conto corrente;
Parte_2
8) la rinuncia alla corresponsione di alcuna somma a titolo di mantenimento;
Parte_2
9)i coniugi si danno reciproco assenso per il rilascio e/o rinnovo del passaporto e/o di documenti di identità dei figli;
10) ordinando all'Ufficiale dello Stato civile del comune di Torpè le conseguenti annotazioni».
Conclusioni del PM:
«V°, esprime parere favorevole per l'omologa della separazione consensuale».
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 28.03.2025, e Parte_1 Parte_2
hanno esposto di aver contratto matrimonio in Torpè il 10.05.2008; che dall'unione
[...]
sono nati due figli: il g. 11.12.2008, e il g. 19.02.2013; che il da maggio Per_2 Per_3 Pt_1
2024 è assunto alle dipendenze della Ditta “Costruzioni Edili di Puggioni Bardilio” con contratto di lavoro part – time, mentre la svolge lavoro stagionale ed è allo stato inoccupata;
che nel Parte_2
tempo è venuta meno la solidità del rapporto e la comunione d'intenti, tanto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Ciò premesso, i ricorrenti hanno chiesto la pronuncia della separazione alle condizioni riportate in epigrafe.
All'udienza del g. 8.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte, le parti hanno confermato il ricorso congiunto alle condizioni riportate in epigrafe e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
***
2. La domanda di separazione avanzata dalle parti va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti per la dichiarazione di separazione, nonché ad accertare che le condizioni dell'accordo non siano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e all'esame delle condizioni concernenti i figli della coppia, i cui preminenti interessi vanno tutelati.
Secondo quanto dichiarato nel ricorso, è venuta meno l'affectio coniugalis. Tale situazione rende evidente l'esistenza di una frattura irreversibile e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza coniugale. Di conseguenza, va accolta la domanda volta a dichiarare la separazione dei coniugi.
3. Le condizioni di separazione indicate nel ricorso, non appaiono manifestamente contrarie a norme imperative o d'ordine pubblico, pertanto, va omologato l'accordo intervenuto tra le parti.
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3. Per quanto concerne le condizioni relative ai figli minori, considerata l'età degli stessi, si ritiene che le condizioni indicate nell'accordo corrispondano al loro interesse e che la disciplina concordata per il mantenimento sia congrua.
Visto l'accordo fra i genitori, si ritiene non necessario procedere all'ascolto dei figli minori ultradodicenni ex art. 473 bis.4 c.p.c.
4. Le spese di lite, stante la natura della causa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nuoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe così giudica:
1) omologa la separazione dei coniugi nato a [...] il [...] Parte_1
e nata a [...] il [...] (matrimonio contratto il Parte_2
10.05.2008 in Torpè e trascritto nel registro dello Stato Civile del Comune di Torpè, atto n. 2, parte
II, serie A, anno 2008) alle condizioni di cui al ricorso congiunto, riportate in epigrafe;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di provvedere all'annotazione della presente sentenza;
3) compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 27.5.2025.
Il giudice relatore dott. Cosimo Gabbani
Il Presidente dott.ssa Tiziana Longu
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