Articolo 84 della Legge 17 luglio 1942, n. 907
Articolo 83Articolo 85
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24 ottobre 1942
Art. 84. Contrabbando professionale.

Chi, dopo aver riportato quattro condanne per delitto di contrabbando preveduto da questa legge o da altra legge speciale, riporta condanna per un altro delitto di contrabbando preveduto da questa legge e' dichiarato delinquente professionale in contrabbando, qualora, avuto riguardo alla condotta e al genere di vita del colpevole ed alle altre circostanze indicate nel capoverso dell' articolo 133 del Codice penale , debba, ritenersi che egli viva abitualmente, anche in parte soltanto, dei proventi del reato.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1942