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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 970 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 970 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.V.G. n. 465/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 465/2025 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Marino Alessandra, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Cavallo Giuliano Antonio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 16.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 465/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.02.2025 i coniugi [nata a Parte_1
ZO (Polonia) in data 01.06.1978 (C.F. )] e C.F._1 [...]
[nato a [...] in data [...] (C.F. CP_1
] hanno allegato: C.F._2
1) di aver contratto matrimonio in Capaccio (SA) in data 19.03.2013 (trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2013, parte II, Serie A, n. 2);
2) che dal matrimonio non sono nati figli;
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, con conferma di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro relativamente alle questioni patrimoniali e dichiarandosi ognuno economicamente autosufficiente, fermi restando i reciproci obblighi di legge”.
Con sentenza n. 289/2025 emessa in data 08.04.2025 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 16.12.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
2 Proc. R.V.G. n. 465/2025
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1 in data 08.10.1971 (C.F. ] in data 19.03.2013 in Capaccio C.F._2
(SA) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Capaccio (SA) dell'anno 2013, parte II, Serie A, n. 2;
3 Proc. R.V.G. n. 465/2025
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
4
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 465/2025 R.V.G. avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come Parte_1 C.F._1 in atti dall'Avv. Marino Alessandra, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Cavallo Giuliano Antonio, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del giorno 16.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.V.G. n. 465/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 25.02.2025 i coniugi [nata a Parte_1
ZO (Polonia) in data 01.06.1978 (C.F. )] e C.F._1 [...]
[nato a [...] in data [...] (C.F. CP_1
] hanno allegato: C.F._2
1) di aver contratto matrimonio in Capaccio (SA) in data 19.03.2013 (trascritto nei
Registri dello Stato Civile di quel Comune dell'anno 2013, parte II, Serie A, n. 2);
2) che dal matrimonio non sono nati figli;
3) che è venuta meno la comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Le parti, pertanto, chiedevano di dichiarare la separazione consensuale e – trascorso il termine di legge – la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
“1) Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, con conferma di non avere nulla a pretendere l'uno dall'altro relativamente alle questioni patrimoniali e dichiarandosi ognuno economicamente autosufficiente, fermi restando i reciproci obblighi di legge”.
Con sentenza n. 289/2025 emessa in data 08.04.2025 il Tribunale di Salerno dichiarava la separazione personale dei coniugi omologando le condizioni dai medesimi concordate e fissava una successiva udienza per l'esame della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Alla udienza del giorno 16.12.2025 – svoltasi mediante trattazione scritta – le parti nelle proprie note di udienza confermavano la volontà di divorziare alle condizioni concordate e depositavano l'attestazione del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Il Giudice relatore, preso atto, riservava la decisione al Collegio.
Giova preliminarmente evidenziare che la Cassazione – a seguito di rinvio pregiudiziale ex art. 363-bis c.p.c. – ha ritenuto ammissibile, nell'ambito del procedimento di cui all'art. 473-bis.51 c.p.c., il ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (cfr. Cass. civ., sez. I, 16/10/2023, n. 28727).
2 Proc. R.V.G. n. 465/2025
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Nella fattispecie ricorre, invero, l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) L.
1.12.70 n.
898, come modificata dalla L.
6.3.87 n. 74 e dall'art. 6 della legge 55/2015, atteso che è decorso il termine di legge dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione consensuale e che da tale data è perdurato, ininterrotto (alcuna eccezione al riguardo risulta sollevata), lo stato di separazione tra i medesimi ricorrenti.
Le parti hanno, inoltre, fornito prova del passaggio in giudicato della sentenza di separazione consensuale.
Alla stregua delle riferite circostanze, avendo altresì i coniugi espressamente ribadito la concorde volontà di ottenere il divorzio, deve dunque reputarsi definitivamente venuta meno e perciò non più ripristinabile quella comunione materiale e spirituale che del matrimonio costituisce l'essenza.
Vanno, quindi, disposte le formalità previste dall'art. 10 della legge citata.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dai ricorrenti non sono contrari a norme imperative e rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c., il
Tribunale ritiene di poterli recepire interamente e porre a base della presente decisione.
Quanto alle spese trattandosi di procedura su ricorso congiunto in cui esse sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra
[nata a [...] in data [...] (C.F. Parte_1
)] e [nato a [...] C.F._1 Controparte_1 in data 08.10.1971 (C.F. ] in data 19.03.2013 in Capaccio C.F._2
(SA) regolarmente trascritto nel Registro degli atti di Matrimonio del Comune di
Capaccio (SA) dell'anno 2013, parte II, Serie A, n. 2;
3 Proc. R.V.G. n. 465/2025
- RECEPISCE integralmente le condizioni concordate tra le parti in ricorso e riportate in motivazione;
- nulla per le spese;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Capaccio (SA) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile).
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16/12/2025.
Il Giudice estensore dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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