Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 27/01/2025, n. 387 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 387 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 9483 /2021 RG
Alla udienza del 24.01.2025, viene aperto il verbale ed il Giudice
accerta la regolare comunicazione alle parti del provvedimento con cui
è stata disposta la trattazione scritta del presente procedimento, e disposto lo scambio in telematico di note scritte ex art 127 ter cpc prima della presente udienza.
Prende atto delle note conclusive nonché del contenuto delle note scritte, depositate dalle parti che valgono come presenza in udienza
IL GOP
provvede come di seguito alle ore 15 e 30
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Valentina
Cimino della 3° Sezione Civile, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento portante il n° 9483 ruolo generale degli affari civili dell'anno 2021
1
LA sig.ra , (CF : ) avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
Giuseppa Saputo
ATTRICE
CONTRO
, (PI: : ) avv. Elvira Anna CP_1 PartitaIVA_1 P.IVA_2
Maria Pellegrino,
CONVENUTO
IL Giudice
Respinta ogni contraria istanza ed eccezione e definitivamente pronunziando;
In parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c., condanna l' in persona del legale rapp.te pro-tempore tempore, al CP_1
risarcimento dei danni subiti dall'istante e quantificati nella complessiva somma pari a 22.385,45 espressa in moneta attuale(di cui 839,22 euro per spese mediche) oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria solo sulle spese mediche.
Pone a carico dell' in persona del legale rapp.te pro- CP_1
tempore, le spese processuali spettanti a parte attrice nella complessiva somma di 5.000,00 euro, oltre rimborso forfettario del
2 15% ex DM giustizia n. 55/2014, IVA, CPA, nonché le spese della espletata c.t.u., così come liquidate da separato decreto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea, alla luce della attività istruttoria espletata, si appalesa meritevole di parziale accoglimento sulla scorta dell'accertato concorso del fatto colposo del danneggiato ai sensi dell'art. 1227 c.c.
Prima di entrare nel merito della fattispecie per cui è causa, necessita premettere che la presente istanza va inquadrata nell'alveo della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., configurandosi nel caso di specie, una carenza di manutenzione presente sulla SS 113 al Km 290
e dal dissesto /anomalia ivi presente, per un certo tratto della sua lunghezza, priva di segnaletica per gli utenti.
E' di tutta evidenza quindi come l' nel caso di specie, risponda CP_1
(seppure non integralmente) del sinistro per la sua precipua funzione di Ente proprietario delle rete viaria e, conseguentemente, custode e manutentore della stessa, alla luce della consolidata applicazione della disciplina di cui all'art. 2051 c.c. inerente i danni provocati dalla P.A. e dalle res in sua custodia.
Specificatamente dalla analisi della deposizione testimoniale resa dalla teste escussa, può ritenersi raggiunta la prova in ordine alla
3 riconducibilità della caduta dell'istante allo stato del tratto della strada statale percorso , considerato che letteralmente la teste, presente ha dichiarato:
“Confermo che il giorno 14/08/2020 ho partecipato alla messa tenutasi
a Cinisi in contrada Bosco Tagliato, ed aggiungo che la messa messa a
cui ho partecipato è terminata alle ore 7/45…...preciso che mia madre
, mentre si incamminava verso la vettura, ad un certo Parte_1
punto, cadeva a terra ed io mi sono avvicinata per aiutarla e la stessa
mi ha riferito che c'era il manto stradale disconnesso, io stesso ho
verificato. Mi sono accorta che non vi era alcuna segnaletica, ma c'era
luminosità naturale. In particolare la anomalia consisteva in un
ispessimento del manto stradale che formava un gradino. Preciso
anche che non vi era un marciapiede sui luoghi, ma si doveva
camminare necessariamente sulla carreggiata. Aggiungo che mia
madre cadendo si è fatta male al braccio destro, e quindi la abbiamo
condotta al P.S di Partinico.
La teste ha altresi confermato e riconosciuto i luoghi del sinistro nonché il dislivello ivi raffigurato, ed ha precisato che sua madre è
proprietaria di una Fiat Panda, che aveva usato quel giorno per andare a messa, ma che non corrisponde alla vettura (tipo mercedes) che risulta ritratta sulla foto mostratale.
4 A questo punto, necessita evidenziare come, a parere di questo
Decidente, la anomalia “ispessimento del manto stradale che formava un gradino”. presente sul SS 113 al Km 290, sebbene privo di segnaletica, avrebbe dovuto essere avvistato dalla in Pt_1
considerazione dell'ora mattutina e della conseguente visibilità dei luoghi, ed anche della della loro estensione , considerato che dalle foto ritratte il gradino risulta esteso lungo il tratto della carreggiata, e conseguentemente visibile ad un utente attento.
Sul punto i giudici di Legittimità, pur ribadendo la responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 c.c., in capo al proprietario per difetto di manutenzione hanno al contempo sottolineato la rilevanza del comportamento del danneggiato utente e la sua incidenza causale nella determinazione dell'occorso:
“L'ente proprietario d'una strada aperta al pubblico transito risponde ai
sensi dell'art. 2051 cod. civ., per difetto di manutenzione, dei sinistri
riconducibili a situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle
pertinenze della strada stessa, salvo che si accerti la concreta
possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con
l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo. Nel compiere tale ultima
valutazione, si dovrà tener conto che quanto più questo è suscettibile
di essere previsto e superato attraverso l'adozione di normali cautele
da parte del danneggiato, tanto più il comportamento della vittima
5 incide nel dinamismo causale del danno, sino ad interrompere il nesso
eziologico tra la condotta attribuibile all'ente e l'evento dannoso. Cfr.
cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 23919 del 22/10/2013
Ed ancora:
“Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità
da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in
base ad un ordine crescente di gravità - o atteggiarsi a concorso
causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod.
civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso,
la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito
rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.), deve a maggiore ragione
valere ove si inquadri la fattispecie del danno da insidia stradale nella
previsione di cui all'art. 2043 cod. civ.). Cfr. Cass. Civ. Sez. 3,
Sentenza n. 999 del 20/01/2014
Ciò posto, è di tutta evidenza come la responsabilità della caduta dell'attrice debba ricondursi in maniera concorrente in capo alla pubblica amministrazione, per non avere provveduto a segnalare,
opportunamente, le anomalie presenti sul tratto della strada statale
113,, ed in capo alla stessa parte attrice per non avere utilizzato una maggiore accortezza e cautela nell'incedere, considerato che trattandosi di orario mattutino avrebbe potuto scorgere la presenza del dislivello ed evitarlo, considerato che appariva esteso, come risulta sulle foto prodotte al fascicolo.
6 Passando alla valutazione del quantum debeatur, ai fini della valutazione dei postumi invalidanti residuati nonché dei giorni di invalidità temporanea ed assoluta si è proceduto alla disposizione di ctu medico legale il quale ha concluso nel senso che l'istante ha riportato, in conseguenza del sinistro per cui è causa, “ “Esiti di frattura terzo prossimale omero destro trattata con osteosintesi con chiodo endomidollare””
Il Ctu ha concluso precisando che l'attrice ha riportato dei postumi invalidanti residuati nella misura del 11%; con un periodo di invalidità
temporanea, di cui 30 gg in termini di I.T.T. ; 20 gg di ITP al 75%, gg
20 di ITP al 50, 20 di ITP al 75%, e gg 20 di ITP al 25%.
In merito alla liquidazione dei suddetti danni necessita premettere che alla luce di una evoluzione maturatasi presso i Giudici di Legittimità,
appare opportuno applicare le Tabelle del Tribunale di Milano ai fini della determinazione.
Sulla scorta delle su esposte argomentazioni, tenuto conto dei postumi permanenti accertati dal CTU in capo alla sig.ra (11%), dell'età Pt_1
della parte lesa all'epoca del sinistro (74 anni), spetterebbe all'istante la somma espressa in moneta attuale pari a 31.140,00 euro comprensiva del danno biologico, dei gg. di I.T.P. e di I.T.T. per il periodo riconosciuto dal ctu nominato nonché della percentuale prevista a titolo di danno morale (inclusa automaticamente nelle
7 tabelle di Milano) oltre interessi legali, da calcolarsi dal fatto fino all'effettivo soddisfo.
Per quanto attiene al danno patrimoniale sono documentati esborsi a titolo di spese mediche, pari a 839,22 euro.
Pertanto, in parziale accoglimento della domanda attorea, accertato il comportamento colposo della danneggiata ex art. 1227 c.c., nella misura del 30%, si condanna l' , in persona del legale rapp.te CP_1
pro-tempore, al risarcimento dei danni subiti dall'attrice e quantificati nel rimanente 70 %, pari alla complessiva somma di 22.385,45 euro espressa in moneta attuale, oltre interessi legali dal fatto all'effettivo soddisfo, e rivalutazione monetaria solo sulle spese mediche.
In merito alle spese legali spettanti a parte attrice, seguendo il criterio della soccombenza, vanno poste a carico di parte convenuta e per la liquidazione si rimanda al dispositivo
Così deciso.
Pa, lì 24.01. 2025 Dr.ssa
Valentina Cimino
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