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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 06/06/2025, n. 2992 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2992 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 3479/2023
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3479/2023 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO LOMBARDO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in Via Nicolo' C.F._2
Turrisi, n. 13, Palermo;
appellante contro
, C.F. , in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MATTEO CASTIONI, C.F.
, dall'AVV. GIOVANNI BISAZZA, C.F. dall'AVV. C.F._3 C.F._4
FINIZIA LO SAPIO, C.F. , e dall'AVV. GIANFRANCO RODANO, C.F. C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._6
; Email_1
appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo
– compensazione pecuniaria – circostanze eccezionali.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.02.2025, come da verbale che si intende trascritto, ed il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
3218/2022, con cui il Giudice di pace di Catania ha rigettato la richiesta di compensazione pecuniaria, pari ad euro 250,00 (oltre accessori e spese), avanzata dall'odierno appellante in ragione della cancellazione del volo EJU2845 IL-Catania di giorno 08.06.2022.
Nel giudizio di primo grado ha dedotto di aver acquistato un biglietto per il volo Parte_1
EJU2845 del 08.06.2022 tratta IL-Catania, di aver subito – in assenza di congruo preavviso – la cancellazione del volo e di aver, quindi, diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi degli art. 5 e 7
Reg. UE n. 261/2004.
si è costituita, dinanzi al Giudice di pace, eccependo la mancanza NTroparte_1 di responsabilità, in capo alla compagnia aerea, per l'evento dedotto dall'attore, in quanto la cancellazione del volo è dipesa da circostanze eccezionali, nella specie uno sciopero nazionale del
NT personale IL e del personale presso l'aeroporto di IL, protrattosi dalle 0:00 _2
alle 20:00 di giorno 08.06.2022 (all. 3, 4, 5, 7 alla comparsa di costituzione in primo grado), totalmente imprevedibili ed inevitabili, eventi che escludono il diritto alla compenazione pecuniaria per il passeggero.
Il Giudice di pace di Catania, sulla scorta dei documenti allegati dal vettore aereo (comunicati _2
e estratto del sito del Ministero e dei Trasporti, articoli di quotidiani online sullo sciopero, mail CP_4
inviate al passeggero dal customer service , ha rigettato la domanda attorea, ritenendo provata la CP_1
sussistenza delle circostanze eccezionali ed imprevedibili che escludono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria ed ha compensato le spese di lite in ragione della “complessità della materia”.
ha proposto appello e ha censurato la sentenza impugnata lamentando che il Parte_1
Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere la sussistenza di circostanze eccezionali atte ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria, in quanto la compagnia aerea avrebbe dovuto informare i passeggeri dello sciopero con un congruo anticipo e comunque avrebbe dovuto garantire loro un'adeguata assistenza, posto che era a conoscenza della proclamazione dello sciopero già da diverso tempo e comunque almeno 12 giorni prima della partenza.
L'appellante ha quindi chiesto al Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione NTroparte_1
pecuniaria.
si è costituita ed ha argomentato in ordine alla correttezza della NTroparte_1 decisione impugnata, ha richiamato le difese già svolte in primo grado ed ha precisato che l'indizione dello sciopero non era stata comunicata ai vettori, bensì all' e che, posto che gli scioperi possono _2
sempre essere revocati, i vettori aerei devono sempre aspettare una comunicazione ufficiale da parte dell' , che avviene sempre a ridosso dello sciopero stesso. _2
La compagnia appellante ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Infatti, nel caso in esame non è contestato il fatto storico dell'avvenuta cancellazione del volo Con IL-Catania del giorno 08.06.2022 delle ore 11:10 a causa dello sciopero del personale e _2 presso l'aeroporto di IL EN.
La vicenda in fatto va sussunta nelle fattispecie previste dagli artt. 2 par. 1, 5, 7 e 8 del Regolamento
261/2004 CE (recante “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo”), applicabile in quanto trattasi di passeggeri in partenza, su un aeromobile a velatura fissa motorizzata operata da un vettore aereo accreditato, da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'UE (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento medesimo) e si è verificata un'ipotesi di cancellazione, da intendersi quale mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale era stato prenotato almeno un posto.
Tale disciplina, all'art. 7 par. 1, prevede quanto segue:
“in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario
d'arrivo previsto”.
Il par. 3 dello stesso art. 7 prevede altresì che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
La nozione di “circostanza eccezionale”, idonea ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria, si ricava dai considerando nn. 12, 14 e 15 del Regolamento, ove si specifica che tali circostanze possono incorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, scioperi, una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno che provochi un lungo ritardo. Nel caso in esame, la compagnia appellata ha contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione della compensazione pecuniaria, stante il verificarsi di una circostanza del tutto eccezionale (sciopero), in grado di esimere il vettore dall'obbligo di risarcire i passeggeri.
Nella fattispecie in esame lo sciopero è stato proclamato in data 27.04.2022 per il personale ed _2 NT in data 04.05.2022 per il personale (come da doc. 3 allegato comparsa di costituzione primo grado)
e successivamente confermato da parte di in data 02.06.2022 (doc. 4 comparsa di costituzione _2
primo grado) e, quindi, con congruo anticipo rispetto alla data di partenza del volo cancellato.
Sul tema – riprendendo, tra le altre, l'argomentazione contenuta nella sentenza di codesto Ufficio n.
4771/2024 – va ricordato che la CGUE ha interpretato in maniera restrittiva la nozione di circostanza eccezionale di cui all'art. 5 par. 3 in relazione a disservizi dovuti a scioperi del personale e ha individuato la linea di demarcazione nel carattere 'interno' o 'esterno' al vettore della vertenza culminata nello sciopero. In particolare la sentenza della Corte di giustizia del 06.10.2021, causa C-613/20, è stata così individuata la linea di demarcazione: “sono segnatamente idonei a costituire 'circostanze eccezionali', ai sensi dell'art. 5, par. 3, di detto regolamento, movimenti di sciopero indetti e seguiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto. Per contro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale di un vettore aereo operativo costituisce un evento 'interno' a tale impresa, anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati, dato che questi intervengono nell'interesse dei lavoratori di detta impresa. Tuttavia, se un tale sciopero trae origine da rivendicazioni che possono essere soddisfatte solo dalle autorità pubbliche e che sfuggono quindi al controllo effettivo del vettore aereo interessato, esso può costituire una 'circostanza eccezionale' ai sensi dell'art. 5, par. 3, del regolamento n. 261/2004”.
Nel caso di specie trattasi di sciopero indetto dal personale aeroportuale e addetto al controllo del volo, ma tale circostanza, di per sé non è sufficiente ad attribuire il carattere dell'eccezionalità all'evento, e non esime, dunque, la compagnia dall'obbligo di pagamento della compensazione CP_1 pecuniaria, non avendo la stessa dimostrato l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento.
Sul punto la Suprema Corte, in un caso analogo a quella oggetto del presente giudizio. (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 4261 del 10.02.2023), pur prendendo le mosse dall'orientamento espresso dalla CGUE sopra riportato, ha infatti affermato che “l'astratta riconducibilità di un determinato evento a un ambito categoriale di carattere generale, se da un lato vale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostrazione dell'indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hanno determinato la cancellazione di un volo, dall'altro non esonera il vettore dal dovere di allegare tutte le circostanze concrete idonee o utili a confermare l'effettiva insussistenza di residui spazi di intervento o di operatività a tutela dei viaggiatori. Proprio in questa prospettiva si giustifica la distinzione, cui è solita ricorrere la giurisprudenza continentale, tra eventi 'interni' ed 'esterni' alla compagnia aerea e, nel quadro di tale ripartizione, tra scioperi indetti dal proprio personale e scioperi che risalgono all'iniziativa di lavoratori di soggetti terzi (come, nel caso di specie, a proposito del personale dei controllori di volo), apparendo del tutto intuibile come, in presenza di un evento astrattamente riconducibile a tale ultima categoria (quella dei c.d. 'eventi esterni'), l'impegno probatorio della compagnia aerea, quanto alla dimostrazione del ricorso di cause effettive di giustificazione, varrà a porsi in termini di minore severità o rigore. E, tuttavia, pur nel ricorso di simili astratte evenienze, ugualmente occorrerà che la compagnia aerea associ, all'allegazione dell'evento 'esterno' (e, dunque, nel caso di specie, dello sciopero indetto da lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel caso dei controllori di volo) la concreta dimostrazione dell'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera 'nuda' allegazione del ricorso di detto 'evento esterno' in sé astrattamente considerato. In corrispondenza a tale preciso onere probatorio incombente a carico della compagnia aerea, spetterà al giudice del merito dar conto, là dove ritenga sussistere il ricorso di circostanze eccezionali idonee a sollevare la compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria rivendicata dai viaggiatori, dell'insieme delle circostanze concrete nel loro complesso suscettibili di escludere che, in presenza di un evento esterno di tal genere, siano effettivamente residuati spazi di intervento o margini di operatività concretamente sfruttabili dalla compagnia aerea al fine di minimizzare il sacrificio dei propri utenti”.
La Corte di Cassazione ha dunque chiarito che, per liberare la compagnia aerea da responsabilità e ritenere sussistente una 'circostanza eccezionale' rilevante ai fini dell'art. 5 del Regolamento, non è sufficiente il mero richiamo generale e astratto all'avvenuta proclamazione di uno sciopero di lavoratori estranei all'azienda della compagnia aerea, essendo indispensabile che a tale richiamo sia altresì associata la concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco, l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata.
Nel caso in esame, parte attrice, con la documentazione prodotta, ha provato che lo sciopero in esame
è stato proclamato nelle date 27.04.2022 e 04.05.2022 (nei termini sopra esposti) ed è stato successivamente confermato da parte di in data 02.06.2022, con congruo anticipo rispetto alla _2
data di partenza del volo cancellato (08.06.2022).
Di conseguenza, deve ritenersi che la compagnia ha avuto a sua disposizione tutto il tempo utile per approntare le misure necessarie a ridurre al minimo il disagio dei viaggiatori, prima fra tutte un tempestivo avviso della probabile cancellazione, avviso che ben avrebbe potuto e dovuto effettuare giorni prima della data prevista per il volo e non solo a ridosso della data prevista del volo.
La compagnia non ha dunque assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente e non ha CP_1
fornito alcuna prova circa il fatto di aver adottato tutte le misure possibili ed adeguate alla situazione per ovviare alle conseguenze negative sui passeggeri (ad es. offerta di un volo alternativo in condizioni comparabili). La stessa compagnia ha prodotto in giudizio l'estratto dal sito del Ministero dal quale si evince la proclamazione dello sciopero già a partire dal 24.04.2022, articoli di giornale inerenti allo sciopero e la conferma dello sciopero da parte di in data 02.06.2022, tutti elementi che supportato _2 la prospettazione dell'appellante, nel senso della prova del fatto che il vettore era al corrente della circostanza (non avendo negato di aver conosciuto degli scioperi, quantomeno, nel termine minimo di preavviso di 12 giorni previsto per i s.p.e.), e, nonostante ciò, non si è attivata per tutelare il passeggero
(si legge nella comparsa di costituzione in appello: “il volo veniva cancellato a causa dei seguenti scioperi: • sciopero nazionale di 12 ore dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del personale IL _2
(sigle sindacali SA ); • sciopero nazionale di 24 ore AC IL (sigle sindacali CP_5
NT
); • sciopero nazionale di 24 ore del personale della presso aeroporti di IL AT CP_7
e IL EN (sigle sindacali ) (docc. 3, 4, 5, 9, 9a e NTroparte_8
9b)”).
Risulta dunque violato l'art. 5 par. 1, lett. c del Regolamento richiamato, secondo cui per sottrarsi all'obbligo del pagameno della compensazione pecuniaria, oltre ai necessari periodi di preavviso previsti, occorre che il vettore adempia anche all'obbligo di riprotezione su voli alternativi comparabili a quello annullato (“c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'art.
7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”).
In conclusione, non ha fornito prova dell'adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti CP_9
e della sussistenza della causa di esclusione della propria responsabilità; infatti, non ricorre alcuno dei presupposti previsti dall'art. 5, par. 1, lett. c), punti da i) a iii), in quanto la comunicazione di cancellazione del volo da parte della compagnia ai passeggeri non è avvenuta con congruo preavviso, non è stata loro offerta una adeguata riprotezione su altro volo, e non ricorre, come chiarito, la circostanza di carattere eccezionale prevista dall'art. 5, par. 3, nell'interpretazione restrittiva di cui sopra.
Deve dunque applicarsi l'art 7, par. 1, lettera a), del Regolamento UE 261/04 e, pertanto, sussiste il diritto dei passeggeri ad ottenere una compensazione pecuniaria che, stante la lunghezza della tratta, è pari ad euro 250,00 per ciascun passeggero.
In accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve dunque essere annullata e
[...]
deve essere condannata a corrispondere a euro 250,00, oltre NTroparte_1 Parte_1 interessi al tasso legale a decorrere dal 21.06.2022 (data di notifica dell'atto di citazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con riferimento ad entrambi i gradi, in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda, della natura documentale del giudizio, della natura non complessa delle questioni giuridiche esaminate, della limitata attività difensiva svolta e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3479/2023, così decide:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 3218/2022 emessa dal Giudice di pace di
Catania e condanna a corrispondere a euro 250,00, NTroparte_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 21.06.2022;
- condanna a corrispondere all'appellante le spese di lite di NTroparte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 173,00 per il primo grado ed euro 332,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta sezione civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catania, nella persona del Giudice dott.ssa Chiara Salamone, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento civile iscritto al n. R.G. 3479/2023 promosso da
, C.F. , rappresentato e difeso dall'AVV. Parte_1 C.F._1
FRANCESCO LOMBARDO, C.F. , ed elettivamente domiciliato in Via Nicolo' C.F._2
Turrisi, n. 13, Palermo;
appellante contro
, C.F. , in persona del legale NTroparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVV. MATTEO CASTIONI, C.F.
, dall'AVV. GIOVANNI BISAZZA, C.F. dall'AVV. C.F._3 C.F._4
FINIZIA LO SAPIO, C.F. , e dall'AVV. GIANFRANCO RODANO, C.F. C.F._5
, ed elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata: C.F._6
; Email_1
appellata avente ad oggetto: appello nei confronti di sentenza del Giudice di pace – contratto di trasporto aereo
– compensazione pecuniaria – circostanze eccezionali.
Le parti hanno precisato le conclusioni all'udienza del 10.02.2025, come da verbale che si intende trascritto, ed il procedimento è stato assunto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il procedimento ha ad oggetto l'appello proposto da nei confronti della sentenza n. Parte_1
3218/2022, con cui il Giudice di pace di Catania ha rigettato la richiesta di compensazione pecuniaria, pari ad euro 250,00 (oltre accessori e spese), avanzata dall'odierno appellante in ragione della cancellazione del volo EJU2845 IL-Catania di giorno 08.06.2022.
Nel giudizio di primo grado ha dedotto di aver acquistato un biglietto per il volo Parte_1
EJU2845 del 08.06.2022 tratta IL-Catania, di aver subito – in assenza di congruo preavviso – la cancellazione del volo e di aver, quindi, diritto alla compensazione pecuniaria ai sensi degli art. 5 e 7
Reg. UE n. 261/2004.
si è costituita, dinanzi al Giudice di pace, eccependo la mancanza NTroparte_1 di responsabilità, in capo alla compagnia aerea, per l'evento dedotto dall'attore, in quanto la cancellazione del volo è dipesa da circostanze eccezionali, nella specie uno sciopero nazionale del
NT personale IL e del personale presso l'aeroporto di IL, protrattosi dalle 0:00 _2
alle 20:00 di giorno 08.06.2022 (all. 3, 4, 5, 7 alla comparsa di costituzione in primo grado), totalmente imprevedibili ed inevitabili, eventi che escludono il diritto alla compenazione pecuniaria per il passeggero.
Il Giudice di pace di Catania, sulla scorta dei documenti allegati dal vettore aereo (comunicati _2
e estratto del sito del Ministero e dei Trasporti, articoli di quotidiani online sullo sciopero, mail CP_4
inviate al passeggero dal customer service , ha rigettato la domanda attorea, ritenendo provata la CP_1
sussistenza delle circostanze eccezionali ed imprevedibili che escludono il diritto del passeggero alla compensazione pecuniaria ed ha compensato le spese di lite in ragione della “complessità della materia”.
ha proposto appello e ha censurato la sentenza impugnata lamentando che il Parte_1
Giudice di pace avrebbe errato nel ritenere la sussistenza di circostanze eccezionali atte ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria, in quanto la compagnia aerea avrebbe dovuto informare i passeggeri dello sciopero con un congruo anticipo e comunque avrebbe dovuto garantire loro un'adeguata assistenza, posto che era a conoscenza della proclamazione dello sciopero già da diverso tempo e comunque almeno 12 giorni prima della partenza.
L'appellante ha quindi chiesto al Tribunale, in riforma della sentenza impugnata, la condanna di al pagamento della somma di euro 250,00 a titolo di compensazione NTroparte_1
pecuniaria.
si è costituita ed ha argomentato in ordine alla correttezza della NTroparte_1 decisione impugnata, ha richiamato le difese già svolte in primo grado ed ha precisato che l'indizione dello sciopero non era stata comunicata ai vettori, bensì all' e che, posto che gli scioperi possono _2
sempre essere revocati, i vettori aerei devono sempre aspettare una comunicazione ufficiale da parte dell' , che avviene sempre a ridosso dello sciopero stesso. _2
La compagnia appellante ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello.
Tanto premesso, l'appello è fondato.
Infatti, nel caso in esame non è contestato il fatto storico dell'avvenuta cancellazione del volo Con IL-Catania del giorno 08.06.2022 delle ore 11:10 a causa dello sciopero del personale e _2 presso l'aeroporto di IL EN.
La vicenda in fatto va sussunta nelle fattispecie previste dagli artt. 2 par. 1, 5, 7 e 8 del Regolamento
261/2004 CE (recante “regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo”), applicabile in quanto trattasi di passeggeri in partenza, su un aeromobile a velatura fissa motorizzata operata da un vettore aereo accreditato, da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro dell'UE (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento medesimo) e si è verificata un'ipotesi di cancellazione, da intendersi quale mancata effettuazione di un volo originariamente previsto e sul quale era stato prenotato almeno un posto.
Tale disciplina, all'art. 7 par. 1, prevede quanto segue:
“in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri interessati:
a) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 8;
b) è offerta l'assistenza del vettore operativo a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), e dell'articolo 9, paragrafo 2, nonché, in caso di volo alternativo quando l'orario di partenza che si può ragionevolmente prevedere per il nuovo volo è rinviato di almeno un giorno rispetto all'orario di partenza previsto per il volo cancellato, l'assistenza di cui all'articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c);
c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'articolo 7, a meno che:
i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure
iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario
d'arrivo previsto”.
Il par. 3 dello stesso art. 7 prevede altresì che “il vettore aereo operativo non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria a norma dell'articolo 7, se può dimostrare che la cancellazione del volo è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso”.
La nozione di “circostanza eccezionale”, idonea ad escludere il diritto alla compensazione pecuniaria, si ricava dai considerando nn. 12, 14 e 15 del Regolamento, ove si specifica che tali circostanze possono incorrere in caso di instabilità politica, condizioni meteorologiche incompatibili, rischi per la sicurezza, scioperi, una decisione di gestione del traffico aereo in relazione ad un particolare aeromobile in un particolare giorno che provochi un lungo ritardo. Nel caso in esame, la compagnia appellata ha contestato la sussistenza dei presupposti per la concessione della compensazione pecuniaria, stante il verificarsi di una circostanza del tutto eccezionale (sciopero), in grado di esimere il vettore dall'obbligo di risarcire i passeggeri.
Nella fattispecie in esame lo sciopero è stato proclamato in data 27.04.2022 per il personale ed _2 NT in data 04.05.2022 per il personale (come da doc. 3 allegato comparsa di costituzione primo grado)
e successivamente confermato da parte di in data 02.06.2022 (doc. 4 comparsa di costituzione _2
primo grado) e, quindi, con congruo anticipo rispetto alla data di partenza del volo cancellato.
Sul tema – riprendendo, tra le altre, l'argomentazione contenuta nella sentenza di codesto Ufficio n.
4771/2024 – va ricordato che la CGUE ha interpretato in maniera restrittiva la nozione di circostanza eccezionale di cui all'art. 5 par. 3 in relazione a disservizi dovuti a scioperi del personale e ha individuato la linea di demarcazione nel carattere 'interno' o 'esterno' al vettore della vertenza culminata nello sciopero. In particolare la sentenza della Corte di giustizia del 06.10.2021, causa C-613/20, è stata così individuata la linea di demarcazione: “sono segnatamente idonei a costituire 'circostanze eccezionali', ai sensi dell'art. 5, par. 3, di detto regolamento, movimenti di sciopero indetti e seguiti dai controllori di volo o dal personale di un aeroporto. Per contro, uno sciopero indetto e seguito dai membri del personale di un vettore aereo operativo costituisce un evento 'interno' a tale impresa, anche nel caso di uno sciopero proclamato dai sindacati, dato che questi intervengono nell'interesse dei lavoratori di detta impresa. Tuttavia, se un tale sciopero trae origine da rivendicazioni che possono essere soddisfatte solo dalle autorità pubbliche e che sfuggono quindi al controllo effettivo del vettore aereo interessato, esso può costituire una 'circostanza eccezionale' ai sensi dell'art. 5, par. 3, del regolamento n. 261/2004”.
Nel caso di specie trattasi di sciopero indetto dal personale aeroportuale e addetto al controllo del volo, ma tale circostanza, di per sé non è sufficiente ad attribuire il carattere dell'eccezionalità all'evento, e non esime, dunque, la compagnia dall'obbligo di pagamento della compensazione CP_1 pecuniaria, non avendo la stessa dimostrato l'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento.
Sul punto la Suprema Corte, in un caso analogo a quella oggetto del presente giudizio. (Cass. Civ.,
Sez. III, n. 4261 del 10.02.2023), pur prendendo le mosse dall'orientamento espresso dalla CGUE sopra riportato, ha infatti affermato che “l'astratta riconducibilità di un determinato evento a un ambito categoriale di carattere generale, se da un lato vale ad agevolare la compagnia aerea interessata nella dimostrazione dell'indipendenza dalla propria responsabilità delle cause che hanno determinato la cancellazione di un volo, dall'altro non esonera il vettore dal dovere di allegare tutte le circostanze concrete idonee o utili a confermare l'effettiva insussistenza di residui spazi di intervento o di operatività a tutela dei viaggiatori. Proprio in questa prospettiva si giustifica la distinzione, cui è solita ricorrere la giurisprudenza continentale, tra eventi 'interni' ed 'esterni' alla compagnia aerea e, nel quadro di tale ripartizione, tra scioperi indetti dal proprio personale e scioperi che risalgono all'iniziativa di lavoratori di soggetti terzi (come, nel caso di specie, a proposito del personale dei controllori di volo), apparendo del tutto intuibile come, in presenza di un evento astrattamente riconducibile a tale ultima categoria (quella dei c.d. 'eventi esterni'), l'impegno probatorio della compagnia aerea, quanto alla dimostrazione del ricorso di cause effettive di giustificazione, varrà a porsi in termini di minore severità o rigore. E, tuttavia, pur nel ricorso di simili astratte evenienze, ugualmente occorrerà che la compagnia aerea associ, all'allegazione dell'evento 'esterno' (e, dunque, nel caso di specie, dello sciopero indetto da lavoratori riconducibili a terzi soggetti, come nel caso dei controllori di volo) la concreta dimostrazione dell'effettiva insussistenza di alcun residuo potere di intervento, o di alcun margine di operatività ancora utilmente spendibile a fronte della specifica identità della concreta situazione da fronteggiare, non potendo ovviamente valere, al fine di sollevare la compagnia aerea dalla responsabilità connessa alla prestazione della compensazione patrimoniale, la mera 'nuda' allegazione del ricorso di detto 'evento esterno' in sé astrattamente considerato. In corrispondenza a tale preciso onere probatorio incombente a carico della compagnia aerea, spetterà al giudice del merito dar conto, là dove ritenga sussistere il ricorso di circostanze eccezionali idonee a sollevare la compagnia aerea dal dovere di corrispondere la compensazione pecuniaria rivendicata dai viaggiatori, dell'insieme delle circostanze concrete nel loro complesso suscettibili di escludere che, in presenza di un evento esterno di tal genere, siano effettivamente residuati spazi di intervento o margini di operatività concretamente sfruttabili dalla compagnia aerea al fine di minimizzare il sacrificio dei propri utenti”.
La Corte di Cassazione ha dunque chiarito che, per liberare la compagnia aerea da responsabilità e ritenere sussistente una 'circostanza eccezionale' rilevante ai fini dell'art. 5 del Regolamento, non è sufficiente il mero richiamo generale e astratto all'avvenuta proclamazione di uno sciopero di lavoratori estranei all'azienda della compagnia aerea, essendo indispensabile che a tale richiamo sia altresì associata la concreta dimostrazione dell'effettiva impraticabilità di qualunque altra possibilità di intervento residuo da parte della compagnia interessata (ad es. una tempestiva riprogrammazione dei voli nelle c.d. fasce garantite dai lavoratori in astensione;
l'offerta di una soluzione di trasporto sostituiva equivalente), sì da attestare, in modo esauriente, incontestabile ed inequivoco, l'assoluta indipendenza del sacrificio delle ragioni del viaggiatore da qualsiasi impegno contrattuale concretamente esigibile da parte della compagnia interessata.
Nel caso in esame, parte attrice, con la documentazione prodotta, ha provato che lo sciopero in esame
è stato proclamato nelle date 27.04.2022 e 04.05.2022 (nei termini sopra esposti) ed è stato successivamente confermato da parte di in data 02.06.2022, con congruo anticipo rispetto alla _2
data di partenza del volo cancellato (08.06.2022).
Di conseguenza, deve ritenersi che la compagnia ha avuto a sua disposizione tutto il tempo utile per approntare le misure necessarie a ridurre al minimo il disagio dei viaggiatori, prima fra tutte un tempestivo avviso della probabile cancellazione, avviso che ben avrebbe potuto e dovuto effettuare giorni prima della data prevista per il volo e non solo a ridosso della data prevista del volo.
La compagnia non ha dunque assolto l'onere probatorio sulla stessa incombente e non ha CP_1
fornito alcuna prova circa il fatto di aver adottato tutte le misure possibili ed adeguate alla situazione per ovviare alle conseguenze negative sui passeggeri (ad es. offerta di un volo alternativo in condizioni comparabili). La stessa compagnia ha prodotto in giudizio l'estratto dal sito del Ministero dal quale si evince la proclamazione dello sciopero già a partire dal 24.04.2022, articoli di giornale inerenti allo sciopero e la conferma dello sciopero da parte di in data 02.06.2022, tutti elementi che supportato _2 la prospettazione dell'appellante, nel senso della prova del fatto che il vettore era al corrente della circostanza (non avendo negato di aver conosciuto degli scioperi, quantomeno, nel termine minimo di preavviso di 12 giorni previsto per i s.p.e.), e, nonostante ciò, non si è attivata per tutelare il passeggero
(si legge nella comparsa di costituzione in appello: “il volo veniva cancellato a causa dei seguenti scioperi: • sciopero nazionale di 12 ore dalle ore 8.00 alle ore 20.00 del personale IL _2
(sigle sindacali SA ); • sciopero nazionale di 24 ore AC IL (sigle sindacali CP_5
NT
); • sciopero nazionale di 24 ore del personale della presso aeroporti di IL AT CP_7
e IL EN (sigle sindacali ) (docc. 3, 4, 5, 9, 9a e NTroparte_8
9b)”).
Risulta dunque violato l'art. 5 par. 1, lett. c del Regolamento richiamato, secondo cui per sottrarsi all'obbligo del pagameno della compensazione pecuniaria, oltre ai necessari periodi di preavviso previsti, occorre che il vettore adempia anche all'obbligo di riprotezione su voli alternativi comparabili a quello annullato (“c) spetta la compensazione pecuniaria del vettore aereo operativo a norma dell'art.
7, a meno che: i) siano stati informati della cancellazione del volo almeno due settimane prima dell'orario di partenza previsto;
oppure ii) siano stati informati della cancellazione del volo nel periodo compreso tra due settimane e sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di due ore prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di quattro ore dopo l'orario d'arrivo previsto;
oppure iii) siano stati informati della cancellazione del volo meno di sette giorni prima dell'orario di partenza previsto e sia stato loro offerto di partire con un volo alternativo non più di un'ora prima dell'orario di partenza previsto e di raggiungere la destinazione finale meno di due ore dopo l'orario d'arrivo previsto”).
In conclusione, non ha fornito prova dell'adempimento delle obbligazioni sulla stessa gravanti CP_9
e della sussistenza della causa di esclusione della propria responsabilità; infatti, non ricorre alcuno dei presupposti previsti dall'art. 5, par. 1, lett. c), punti da i) a iii), in quanto la comunicazione di cancellazione del volo da parte della compagnia ai passeggeri non è avvenuta con congruo preavviso, non è stata loro offerta una adeguata riprotezione su altro volo, e non ricorre, come chiarito, la circostanza di carattere eccezionale prevista dall'art. 5, par. 3, nell'interpretazione restrittiva di cui sopra.
Deve dunque applicarsi l'art 7, par. 1, lettera a), del Regolamento UE 261/04 e, pertanto, sussiste il diritto dei passeggeri ad ottenere una compensazione pecuniaria che, stante la lunghezza della tratta, è pari ad euro 250,00 per ciascun passeggero.
In accoglimento dell'appello, la sentenza di primo grado deve dunque essere annullata e
[...]
deve essere condannata a corrispondere a euro 250,00, oltre NTroparte_1 Parte_1 interessi al tasso legale a decorrere dal 21.06.2022 (data di notifica dell'atto di citazione).
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo, con riferimento ad entrambi i gradi, in misura pari ai parametri minimi ai sensi del D.M. 55/2014 per tutte le fasi, tenuto conto del valore della domanda, della natura documentale del giudizio, della natura non complessa delle questioni giuridiche esaminate, della limitata attività difensiva svolta e delle modalità di assunzione della decisione.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 3479/2023, così decide:
- in accoglimento dell'appello, annulla la sentenza n. 3218/2022 emessa dal Giudice di pace di
Catania e condanna a corrispondere a euro 250,00, NTroparte_1 Parte_1
oltre interessi al tasso legale a decorrere dal 21.06.2022;
- condanna a corrispondere all'appellante le spese di lite di NTroparte_1
entrambi i gradi di giudizio, liquidate in 173,00 per il primo grado ed euro 332,00 per il presente grado di appello, ciascun importo oltre il 15% per spese generali, IVA e CPA se dovute per legge.
Catania, 05/06/2025
Il Giudice dott.ssa Chiara Salamone