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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Asti, sentenza 28/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Asti |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ASTI
Il Giudice Ivana Lo Bello ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429 c.p.c. all'udienza del 28/05/2025 nel procedimento portante il n. 841 dell'anno 2024 promosso da
Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv.to Valentina Peracchia parte ricorrente
CONTRO
Controparte_1
parte convenuta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 2/7/2024 la ricorrente in epigrafe indicata deduceva di avere lavorato, senza alcuna regolarizzazione sotto il profilo mutualistico-previdenziale, alle dipendenze del convenuto, gerente l'omonima ditta individuale, dal 02/09/2022 al 23/04/2023, espletando mansioni di responsabile di sala, profilo “qualificato” del C.C.N.L. lavoratori agricoli a tempo indeterminato alternativamente il giovedì ed il venerdì, per 6 ore, per due sabati al mese, dalle 9.00 alle 24.00, e per tre domeniche al mese, dalle 9.00 alle 24.00, e ne chiedeva la condanna alla corresponsione della somma lorda di € 15.878,98, a titolo di differenze retributive e TFR.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, parte convenuta non si costituiva in giudizio benchè regolarmente vocata in ius.
1 La controversia veniva istruita con l'esame dei testi indotti dal ricorrente;
indi all'odierna udienza il procuratore di parte istante discuteva la causa, richiamando le conclusioni di cui al proprio atto defensionale.
* * * * * * *
1. Tanto sopra premesso in fatto, l'esistenza del rapporto di lavoro allegato da parte ricorrente, la sua durata e le mansioni svolte risultano adeguatamente provati in base alla valutazione congiunta delle dichiarazioni testimoniali e della mancata comparizione del convenuto a rendere l'interrogatorio formale nonostante regolare (ed effettiva) notifica del verbale ammissivo dello stesso in base alla quale, ai sensi dell'art. 232 c.p.c., considerati gli altri elementi di prova presenti in atti, i fatti dedotti da parte ricorrente possono ritenersi ammessi.
1.1. Segnatamente dall'istruttoria testimoniale è emerso in maniera univoca che la ricorrente ha svolto attività lavorativa costante ed esclusiva in favore dell'agriturismo gestito da parte convenuta a far data dagli inizi del mese di settembre 2022 fino al 25 aprile 2023, disimpegnando mansioni di responsabile di sala, che possono essere ricondotte all'area 2°, profilo “qualificati” del C.C.N.L. lavoratori agricoli a tempo indeterminato, senza che tra le parti sia stato sottoscritto formalmente alcun contratto di lavoro.
1.2. Dall'esame congiunto delle emergenze processuali è, inoltre, possibile ricostruire l'orario di lavoro osservato dall'istante, seppure in termini difformi da quelli dedotti in ricorso, posto che la prestazione di lavoro era articolata su 8 ore giornaliere, dalle 9:00 alle 17:00, il sabato e domenica e 6 ore il venerdì sulla base della turnazione descritta in ricorso, senza il godimento della pausa pranzo.
Non risulta, al contrario, provato in maniera univoca che la ricorrente abbia prestato attività lavorativa il giovedì ovvero sempre e continuativamente fino alle
24:00 il sabato e la domenica: detta circostanza è stata, infatti, riferita come del tutto eccezionale e comunque secondo cadenze non meglio precisate (cfr. deposizione testi e ). Tes_1 Tes_2
2 1.3. Né giova alla ricorrente la deposizione del teste , le cui dichiarazioni Tes_3
contraddicono quanto riferito dagli altri testi e sulla cui affidabilità è lecito dubitare, dato il rapporto di coniugio sussistente con la parte.
2. Sulla base di tali elementi di fatto appare evidente la natura subordinata dell'attività lavorativa svolta dalla in favore di parte convenuta, essendo Pt_1
sufficiente all'uopo evidenziare che la predetta era stabilmente inserita nell'organizzazione imprenditoriale dell'agriturismo, osservava un orario di lavoro costante e seguiva le indicazioni impartite dal datore di lavoro (teste
“gli orari di lavoro erano decisi dal Sig. ” e ancora “Dopo che Tes_1 CP_1
era stata ricevuta la prenotazione, la Sig.ra dava indicazioni alla Sig.ra Tes_4
per la preparazione della sala”). In sostanza l'attività, che non era regolata Pt_1
da valido titolo negoziale, si svolgeva in via di mero fatto e aveva ad oggetto mansioni meramente esecutive e prive di alea economica e di qualunque tipo di autonomia professionale.
3. Nulla può, invece, essere riconosciuta alla ricorrente a titolo di indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Giova a tale riguardo rammentare che per il pacifico indirizzo della giurisprudenza di legittimità che non si ha motivo di disattendere, il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie e dei permessi non goduti il lavoratore “l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che
l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento” (cfr. Cass. civ. n. 8521/2015).
Nella specie parte istante non ha fornito la prova delle circostanze sopra enunciate, di talché il ricorso non può trovare sul punto accoglimento.
4. Merita altresì accoglimento la domanda diretta a ottenere il pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, dovendosi ritenere – sulla scorta del consolidato indirizzo del Supremo Collegio – che l'omessa regolarizzazione
3 contributiva e la mancata corresponsione della retribuzione configuri, in concreto, grave inadempimento del datore di lavoro, tale da giustificare la risoluzione del contratto secondo i principi generali in tema di risoluzione per inadempimento dei contratti a prestazioni corrispettive, e costituisca giusta causa di recesso del lavoratore ai sensi dell'art. 2119 c.c.
5. In ordine al quantum deve osservarsi come il conteggio depositato nel corso del giudizio sulla scorta delle indicazioni del decidente appaia correttamente redatto in relazione alla durata del rapporto e alla articolazione oraria della prestazione siccome accertate in giudizio, escluse le somme originariamente pretese a titolo di quattordicesima mensilità, che non possono essere riconosciute a favore dell'istante in quanto, trattandosi di istituto della contrattazione collettiva, il relativo trattamento economico può essere riconosciuto soltanto qualora la parte che li invoca fornisca la prova della iscrizione alla associazione sindacale contraente o, almeno, che ad opera del soggetto non iscritto vi sia stata una adesione esplicita oppure implicita alla disciplina da essi stabilita. Mancando detta prova la disciplina collettiva può, infatti, servire al giudicante solo come parametro di determinazione della retribuzione proporzionata e sufficiente quale
è dovuta ai sensi dell'art. 36 della Costituzione e, quindi, con esclusione dell'automatica applicazione degli istituti convenzionali.
Poiché parte convenuta, scegliendo di rimanere contumace, non ha provato di aver pagato in tutto o in parte alla ricorrente le spettanze in questione, come era suo onere in base alla generale regola sull'onere della prova di cui all'art. 2697
c.c., essa va in definitiva condannata a corrispondere alla lavoratrice la somma lorda di € 6.182,68, di cui € 308 a titolo di TFR, a cui, dal giorno di maturazione del diritto devono aggiungersi gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e precisamente la rivalutazione monetaria sul capitale sopra indicato e gli interessi al tasso legale calcolati sul capitale annualmente rivalutato.
6. In ragione della prevalente soccombenza parte convenuta va, infine, condannata alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte ricorrente, liquidate come in dispositivo sulla scorta dei valori minimi previsti dal DM n.
4 55/14, avuto riguardo alla moderata complessità delle questioni di diritto e dell'attività istruttoria svolta.
P.Q.M.
Udito il procuratore di parte ricorrente e nella contumacia del convenuto, definitivamente pronunciando, dichiara la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato fra e dal 02/09/2022 al Parte_1 Controparte_1
23/04/2023 con l'espletamento di mansioni riconducibili all'area 2°, profilo
“qualificati” del C.C.N.L. lavoratori agricoli a tempo indeterminato.
Condanna il convenuto a corrispondere al ricorrente, per le causali di cui in motivazione, la somma lorda di € 6.182,68, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla loro maturazione al saldo.
Condanna parte convenuta alla rifusione in favore del ricorrente delle spese processuali, complessivamente liquidate in € 2.700, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario delle spese generali nelle misure di legge.
Così deciso in Asti, 28/05/2025
Il Giudice
Ivana Lo Bello
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