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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/06/2025, n. 132 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 132 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma via Pio Molajoni n. 19 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Alessandra SAVOCA che li rappresenta e difende giusta procura allegata con foglio telematico separato allegato al fascicolo telematico, ricorrenti
Con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento per la minore:
Conclusioni:
a) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore per i motivi PEona_1
suesposti con collocamento presso il padre nella casa sita in Fara Sabina in Via Parte_2
dei villini n. 23;
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore
[...]
e la madre secondo il seguente calendario: Per_1 Parte_1
- incontri madre figlia infrasettimanali ogni volta che vorrà compatibilmente con gli impegni della minore e della madre e a week end alternati dal venerdi o dal sabato fino alla domenica sera;
-I genitori potranno raggiungere accordi diversi in caso di necessità. Si specifica che qualora nei giorni di visita dovesse ricadere la frequentazione di uno sport o impegno, il genitore che avrà con sé la minore dovrà provvedere ad accompagnarla all'attività e riprenderla, assicurandone la frequenza. Altresì, si specifica che nel caso in cui la minore sarà ammalata nei giorni di visita della
1 madre, la stessa rimarrà presso l'abitazione del padre con facoltà della mamma di poterla andare a trovare, previo accordo sull'orario con il papà e di concordare con il predetto un giorno in cui poter eventualmente recuperare il diritto di visita, se si ammala durante i giorni di visita dalla madre rimarrà presso l'abitazione materna. Durante le festività natalizie pasquali e i ponti e le festività ulteriori civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza salvo diverso accodo tra le parti.
La minore conserverà, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Modalità e tempi potranno essere oggetto di modifica tra le parti, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno;
PE c) la signora quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore Parte_1 considerata la precaria condizione economica, corrisponderà al signor l'importo Parte_2
mensile pari ad Euro 150,00 entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sul c/c intestato al medesimo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
d) Le spese straordinarie che verranno concordate dalla sottoscrizione del presente accordo saranno divise al 50 % tra i genitori come previste dal Protocollo d'intesta delle spese straordinarie del
Tribunale di Tivoli, qui da interessi pedissequamente riportato a trascritto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Sul punto si specifica che le parti rilasciano contestualmente alla presente già l'autorizzazione per la pratica di uno sport per la figlia.
e) la signora nel caso in cui sia disposto l'affidamento condiviso rinuncia alla sua Parte_1
quota di assegno unico che verrà percepito al 100% dal signor Per_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 e hanno adito Parte_1 Parte_2 il Tribunale di Rieti per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore nata il [...]. PEona_1
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che:
- con ordinanza del 10.07.2014 il Tribunale di Tivoli stabiliva le condizioni di mantenimento e collocamento della minore;
- la detta ordinanza del 10.7.2024 veniva reclamata alla Corte di Appello di Roma su ricorso della e nell'ambito del giudizio le parti formalizzavano poi un accordo trasfuso nel verbale del Pt_1
26.05.2016;
- in data 23/04/2020, dopo una serie di denunce querele reciproche tra le parti, veniva aperto d'ufficio un procedimento dinanzi al Tribunale dei minorenni di Roma avente rg 1100/2020 VG, per la verifica dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 c.c. nei confronti della minore
[...] che si concludeva con un' ordinanza di non luogo a procedere poiché, dalla relazione del Per_1
servizio Sociale in caricato emergeva che, attraverso la mediazione effettuata tra i due avvocati
2 difensori la situazione di conflittualità sembrava essere rientrata e la bambina risultare più serena ( all. 3 ordinanza TM) e si attivava così un progetto di sostegno e monitoraggio e il TSMREE;
- in data 21/10/2021, veniva depositato dinanzi al Tribunale di Tivoli ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento da parte della signora e il tribunale, espletata Parte_1
una CTU, cosi disponeva:
- affida la minore al padre in via esclusiva, il quale potrà adottare anche le scelte di PEona_1
maggiore interesse per la prole;
- la minore avrà il proprio domicilio e residenza prevalente presso quello del padre nella sua attuale abitazione;
- la madre contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo al padre, entro il giorno
5 di ogni mese, la somma di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- la madre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ludico ricreative) concordate con l'altro genitore documentate;
- la madre potrà vedere la figlia in ambiente protetto ed alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Fara in Sabina (RI) ovvero presso idoneo centro convenzionato alla stregua della valutazione dei
Servizi incaricati, da effettuarsi alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto, tre pomeriggi a settimana secondo le modalità e gli orari che saranno indicati dai Servizi Sociali;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Fara in Sabina (RI) prendano in carico il nucleo familiare della minore secondo quanto in premessa indicato (all.4);
- successivamente, il servizio sociale di Fara In Sabina incaricato, provvedeva a fissare incontri che iniziavano il mese di maggio 2023 e terminavano il mese di febbraio 2024 e depositava relazione in data 04/01/2024 che cosi concludeva: “alla luce di quanto sopra, il monitoraggio svolto nell'arco di questi mesi nonché dalla relazione dello Spazio Neutro, emerge non solo un forte e profondo legame madre-figlia, ma altresì una maggior stabilità della minore nel vivere l'esclusivo rapporto con entrambe le figure genitoriali. Quest'ultime, hanno dimostrato di appianare la conflittualità precedentemente, molto accesa, il tutto nel primario interesse dei bisogni affettivi, emotivi e concreti PE di riandando una immagine positiva del reciproco ruolo genitoriale. Pertanto, codesto servizio, ritiene opportuno, richiedere alla S.V: di valutare l'opportunità di revocare la formula degli incontri protetti, liberalizzando la frequentazione madre-figlia, nell'intendo non solo di poter consentire alla sig.ra ed alla minore di vivere totalmente ed integralmente il loro rapporto, ma anche di Pt_1
permettere ai genitori di espletare e concretizzare nella sfera quotidiana,, il ruolo genitoriale (all.7
Relazione SS);
3 - la signora dal 25/01/2023 al 2/10/2024 seguiva un percorso individuale di psicoterapia con Pt_1
la Dott.ssa presso il CSM d GU Montecelio (RM) che nella sua relazione così CP_1 riportava: “ la signora ha partecipato attivamente con grande collaborazione e si rilevano Pt_1
cambiamenti importanti ... omissis ...i tratti Borderline presenti ad inizio percorso sono ad oggi notevolmente rientrati omissis....riesce ad avere un rapporto equilibrato con la figlia e con l'ex compagno , una nuova relazione sentimentale funzionale e ha iniziato un percorso di riqualificazione professionale ..omissis...ha mostrato e mostra una buona compliance rispetto alla terapia farmacologica e all'assunzione di stili di vita sani” ; inoltre la Psichiatra della struttura di salute mentale e delle dipendenze patologiche presso la Asl Roma 5, Dott.ssa certificava PEona_2
nella relazione allegata che la signora era in carica presso di loro dal 2016 al 2020 era seguita Pt_1
dal Dott. che si era trasferito presso altra sede, sostituito dal 2020 dalla Dott.ssa Per_3 CP_2
una volta sola per conclusione percorso, per poi riprendere dal 2022 con la Dott.ssa e poi CP_2
psichiatria e psicologico con la Dott.ssa (all.8 relazione ); Per_2 CP_1
PE
- i genitori di hanno riattivato la comunicazione tra loro e i loro rapporti sono molto buoni di collaborazione, supporto reciproco per il benessere della figlia minore e sono ripresi gli incontri tra PE la madre e la figlia presso la residenza della minore a cadenza settimanale, solitamente durante il week end, con pernotto della signora presso abitazione del Pt_1 Per_1
PE
-la minore ha espresso il desiderio di volersi recare presso l'abitazione della madre in Setteville di GU e poter pernottare, potendo farle visita quando vorrà e il signor non ha nulla in Per_1
contrario, considerato anche la relazione positiva dei S.S. di Fara Sabina e del CSM.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Alla udienza del 17.4.2025 sostituita con il deposito di note scritte le parti hanno insistito nella richiesta di modifica di cui al ricorso e la decisione è state rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che le parti hanno superato le criticità emerse in passato avvalendosi del supporto e dell'ausilio del servizi sociali che hanno dato atto del miglioramento della situazione così come risulta che la ha effettuato un percorso Pt_1
psicoterapeutico e psichiatrico, per cui il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni in essere nel senso concordemente richiesto dalle parti. Va suggerito tuttavia alle parti di proseguire i percorsi avviati e che potranno prevedersi diverse misure anche in merito all'affidamento, nel caso in cui entrambi non dimostrino una gestione matura e consapevole della genitoriale, ricordando che la tensione e la conflittualità tra
4 i genitori è sempre fonte di potenziale rischio evolutivo, oltre che di disagio e sofferenza per i bambini per cui le parti devono impegnarsi a contenere la conflittualità magari facendosi aiutare da personale competente in modo da garantire una serena crescita alla bambina.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c a modifica delle condizioni di affidamento in essere cosi provvede:
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocamento PEona_1
presso il padre nella casa sita in Fara Sabina in Via dei villini n. 23; Parte_2
- recepisce il regime di visite e di incontri tra la minore e la madre PEona_1 Parte_1
concordato riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- pone a carico di quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore Parte_1
PE
considerata la precaria condizione economica, l'obbligo di corrispondere al signor
[...]
l'importo mensile pari ad Euro 150,00 entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario Parte_2
sul c/c intestato al medesimo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie che verranno concordate dalla sottoscrizione del presente accordo saranno divise al 50 % tra i genitori come previste dal Protocollo d'intesta delle spese straordinarie del Tribunale di Tivoli, qui da interessi pedissequamente riportato a trascritto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Sul punto si specifica che le parti rilasciano contestualmente alla presente già l'autorizzazione per la pratica di uno sport per la figlia.;
- dà atto che la signora nel caso in cui sia disposto l'affidamento condiviso rinuncia Parte_1
alla sua quota di assegno unico che verrà percepito al 100% dal signor Per_1
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIETI riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. Costantino De Robbio Presidente dott. Roberto Colonnello Giudice dott.ssa Barbara Vicario Giudice relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
Nel procedimento introdotto con ricorso ex art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c., depositato da
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), elettivamente domiciliati in Roma via Pio Molajoni n. 19 presso lo studio C.F._2 dell'Avv. Alessandra SAVOCA che li rappresenta e difende giusta procura allegata con foglio telematico separato allegato al fascicolo telematico, ricorrenti
Con l'intervento del PM
Oggetto: modifica delle condizioni di affidamento per la minore:
Conclusioni:
a) disporre l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore per i motivi PEona_1
suesposti con collocamento presso il padre nella casa sita in Fara Sabina in Via Parte_2
dei villini n. 23;
b) pronunciare, come in premessa in ordine al regime di visite e di incontri tra la minore
[...]
e la madre secondo il seguente calendario: Per_1 Parte_1
- incontri madre figlia infrasettimanali ogni volta che vorrà compatibilmente con gli impegni della minore e della madre e a week end alternati dal venerdi o dal sabato fino alla domenica sera;
-I genitori potranno raggiungere accordi diversi in caso di necessità. Si specifica che qualora nei giorni di visita dovesse ricadere la frequentazione di uno sport o impegno, il genitore che avrà con sé la minore dovrà provvedere ad accompagnarla all'attività e riprenderla, assicurandone la frequenza. Altresì, si specifica che nel caso in cui la minore sarà ammalata nei giorni di visita della
1 madre, la stessa rimarrà presso l'abitazione del padre con facoltà della mamma di poterla andare a trovare, previo accordo sull'orario con il papà e di concordare con il predetto un giorno in cui poter eventualmente recuperare il diritto di visita, se si ammala durante i giorni di visita dalla madre rimarrà presso l'abitazione materna. Durante le festività natalizie pasquali e i ponti e le festività ulteriori civili e religiose si seguirà il criterio dell'alternanza salvo diverso accodo tra le parti.
La minore conserverà, altresì, rapporti significativi con gli ascendenti e parenti di ciascun ramo genitoriale. Modalità e tempi potranno essere oggetto di modifica tra le parti, allorquando le esigenze della minore lo consentiranno;
PE c) la signora quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore Parte_1 considerata la precaria condizione economica, corrisponderà al signor l'importo Parte_2
mensile pari ad Euro 150,00 entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario sul c/c intestato al medesimo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat.
d) Le spese straordinarie che verranno concordate dalla sottoscrizione del presente accordo saranno divise al 50 % tra i genitori come previste dal Protocollo d'intesta delle spese straordinarie del
Tribunale di Tivoli, qui da interessi pedissequamente riportato a trascritto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Sul punto si specifica che le parti rilasciano contestualmente alla presente già l'autorizzazione per la pratica di uno sport per la figlia.
e) la signora nel caso in cui sia disposto l'affidamento condiviso rinuncia alla sua Parte_1
quota di assegno unico che verrà percepito al 100% dal signor Per_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 10.04.2025 e hanno adito Parte_1 Parte_2 il Tribunale di Rieti per ottenere la modifica delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della minore nata il [...]. PEona_1
A tal fine, i ricorrenti hanno dedotto che:
- con ordinanza del 10.07.2014 il Tribunale di Tivoli stabiliva le condizioni di mantenimento e collocamento della minore;
- la detta ordinanza del 10.7.2024 veniva reclamata alla Corte di Appello di Roma su ricorso della e nell'ambito del giudizio le parti formalizzavano poi un accordo trasfuso nel verbale del Pt_1
26.05.2016;
- in data 23/04/2020, dopo una serie di denunce querele reciproche tra le parti, veniva aperto d'ufficio un procedimento dinanzi al Tribunale dei minorenni di Roma avente rg 1100/2020 VG, per la verifica dell'esercizio della responsabilità genitoriale ex artt. 330 e 333 c.c. nei confronti della minore
[...] che si concludeva con un' ordinanza di non luogo a procedere poiché, dalla relazione del Per_1
servizio Sociale in caricato emergeva che, attraverso la mediazione effettuata tra i due avvocati
2 difensori la situazione di conflittualità sembrava essere rientrata e la bambina risultare più serena ( all. 3 ordinanza TM) e si attivava così un progetto di sostegno e monitoraggio e il TSMREE;
- in data 21/10/2021, veniva depositato dinanzi al Tribunale di Tivoli ricorso per la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento da parte della signora e il tribunale, espletata Parte_1
una CTU, cosi disponeva:
- affida la minore al padre in via esclusiva, il quale potrà adottare anche le scelte di PEona_1
maggiore interesse per la prole;
- la minore avrà il proprio domicilio e residenza prevalente presso quello del padre nella sua attuale abitazione;
- la madre contribuirà al mantenimento della figlia minore corrispondendo al padre, entro il giorno
5 di ogni mese, la somma di euro 150,00 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat;
- la madre contribuirà, altresì, al 50% delle spese straordinarie (sanitarie non coperte dal servizio sanitario nazionale, scolastiche, sportive e ludico ricreative) concordate con l'altro genitore documentate;
- la madre potrà vedere la figlia in ambiente protetto ed alla presenza dei Servizi Sociali del Comune di Fara in Sabina (RI) ovvero presso idoneo centro convenzionato alla stregua della valutazione dei
Servizi incaricati, da effettuarsi alla presenza di persone in grado di valutare la qualità del rapporto, tre pomeriggi a settimana secondo le modalità e gli orari che saranno indicati dai Servizi Sociali;
- dispone che i Servizi Sociali del Comune di Fara in Sabina (RI) prendano in carico il nucleo familiare della minore secondo quanto in premessa indicato (all.4);
- successivamente, il servizio sociale di Fara In Sabina incaricato, provvedeva a fissare incontri che iniziavano il mese di maggio 2023 e terminavano il mese di febbraio 2024 e depositava relazione in data 04/01/2024 che cosi concludeva: “alla luce di quanto sopra, il monitoraggio svolto nell'arco di questi mesi nonché dalla relazione dello Spazio Neutro, emerge non solo un forte e profondo legame madre-figlia, ma altresì una maggior stabilità della minore nel vivere l'esclusivo rapporto con entrambe le figure genitoriali. Quest'ultime, hanno dimostrato di appianare la conflittualità precedentemente, molto accesa, il tutto nel primario interesse dei bisogni affettivi, emotivi e concreti PE di riandando una immagine positiva del reciproco ruolo genitoriale. Pertanto, codesto servizio, ritiene opportuno, richiedere alla S.V: di valutare l'opportunità di revocare la formula degli incontri protetti, liberalizzando la frequentazione madre-figlia, nell'intendo non solo di poter consentire alla sig.ra ed alla minore di vivere totalmente ed integralmente il loro rapporto, ma anche di Pt_1
permettere ai genitori di espletare e concretizzare nella sfera quotidiana,, il ruolo genitoriale (all.7
Relazione SS);
3 - la signora dal 25/01/2023 al 2/10/2024 seguiva un percorso individuale di psicoterapia con Pt_1
la Dott.ssa presso il CSM d GU Montecelio (RM) che nella sua relazione così CP_1 riportava: “ la signora ha partecipato attivamente con grande collaborazione e si rilevano Pt_1
cambiamenti importanti ... omissis ...i tratti Borderline presenti ad inizio percorso sono ad oggi notevolmente rientrati omissis....riesce ad avere un rapporto equilibrato con la figlia e con l'ex compagno , una nuova relazione sentimentale funzionale e ha iniziato un percorso di riqualificazione professionale ..omissis...ha mostrato e mostra una buona compliance rispetto alla terapia farmacologica e all'assunzione di stili di vita sani” ; inoltre la Psichiatra della struttura di salute mentale e delle dipendenze patologiche presso la Asl Roma 5, Dott.ssa certificava PEona_2
nella relazione allegata che la signora era in carica presso di loro dal 2016 al 2020 era seguita Pt_1
dal Dott. che si era trasferito presso altra sede, sostituito dal 2020 dalla Dott.ssa Per_3 CP_2
una volta sola per conclusione percorso, per poi riprendere dal 2022 con la Dott.ssa e poi CP_2
psichiatria e psicologico con la Dott.ssa (all.8 relazione ); Per_2 CP_1
PE
- i genitori di hanno riattivato la comunicazione tra loro e i loro rapporti sono molto buoni di collaborazione, supporto reciproco per il benessere della figlia minore e sono ripresi gli incontri tra PE la madre e la figlia presso la residenza della minore a cadenza settimanale, solitamente durante il week end, con pernotto della signora presso abitazione del Pt_1 Per_1
PE
-la minore ha espresso il desiderio di volersi recare presso l'abitazione della madre in Setteville di GU e poter pernottare, potendo farle visita quando vorrà e il signor non ha nulla in Per_1
contrario, considerato anche la relazione positiva dei S.S. di Fara Sabina e del CSM.
Tanto premesso, i ricorrenti hanno chiesto l'accoglimento delle conclusioni congiunte riportate in epigrafe.
Alla udienza del 17.4.2025 sostituita con il deposito di note scritte le parti hanno insistito nella richiesta di modifica di cui al ricorso e la decisione è state rimessa al Collegio.
Data comunicazione al PM ex artt. 70 e 71 c.p.c.
***
Dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che le parti hanno superato le criticità emerse in passato avvalendosi del supporto e dell'ausilio del servizi sociali che hanno dato atto del miglioramento della situazione così come risulta che la ha effettuato un percorso Pt_1
psicoterapeutico e psichiatrico, per cui il Collegio ritiene congrue le condizioni sopra riportate dovendo disporre conseguentemente la modifica delle condizioni in essere nel senso concordemente richiesto dalle parti. Va suggerito tuttavia alle parti di proseguire i percorsi avviati e che potranno prevedersi diverse misure anche in merito all'affidamento, nel caso in cui entrambi non dimostrino una gestione matura e consapevole della genitoriale, ricordando che la tensione e la conflittualità tra
4 i genitori è sempre fonte di potenziale rischio evolutivo, oltre che di disagio e sofferenza per i bambini per cui le parti devono impegnarsi a contenere la conflittualità magari facendosi aiutare da personale competente in modo da garantire una serena crescita alla bambina.
Le spese di giudizio in considerazione delle ragioni della decisione devono essere compensate.
P.Q.M.
Visto l'art. 473 bis 51, comma 2, c.p.c a modifica delle condizioni di affidamento in essere cosi provvede:
-dispone l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori della minore con collocamento PEona_1
presso il padre nella casa sita in Fara Sabina in Via dei villini n. 23; Parte_2
- recepisce il regime di visite e di incontri tra la minore e la madre PEona_1 Parte_1
concordato riportato in parte motiva da intendersi qui integralmente trascritto;
- pone a carico di quale contributo per il mantenimento ordinario della figlia minore Parte_1
PE
considerata la precaria condizione economica, l'obbligo di corrispondere al signor
[...]
l'importo mensile pari ad Euro 150,00 entro il giorno 15 di ogni mese con bonifico bancario Parte_2
sul c/c intestato al medesimo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat;
- dispone che le spese straordinarie che verranno concordate dalla sottoscrizione del presente accordo saranno divise al 50 % tra i genitori come previste dal Protocollo d'intesta delle spese straordinarie del Tribunale di Tivoli, qui da interessi pedissequamente riportato a trascritto e che le parti dichiarano di conoscere ed accettare. Sul punto si specifica che le parti rilasciano contestualmente alla presente già l'autorizzazione per la pratica di uno sport per la figlia.;
- dà atto che la signora nel caso in cui sia disposto l'affidamento condiviso rinuncia Parte_1
alla sua quota di assegno unico che verrà percepito al 100% dal signor Per_1
- dichiara le spese di lite compensate.
Cosi deciso in Rieti, il 22 maggio 2025
Il giudice relatore dott.ssa Barbara Vicario
Il Presidente
Dott. Costantino De Robbio
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