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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 24/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.52/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
14 febbraio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MINNELLA VINCENZO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RESCIGNO ANDREA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1042/2021 pubblicata in data 03/06/2021
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 31 gennaio 2025 le parti non sono comparse, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 14 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna del 14 febbraio 2025 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°° Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”, fissando, quindi, “ … un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 21/01/2025 oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza del 14/02/2025.
Posto che la presente causa è stata introdotta dopo il d.l. n.112 del 25.06.08
(convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08) che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione e, trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1042/2021 pubblicata in data 03/06/2021
così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
pag. 2/3 Così deciso, in data 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Antonino Fichera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.52/2022 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del
14 febbraio 2025 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
MINNELLA VINCENZO
APPELLANTE
e
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Controparte_1 P.IVA_1
RESCIGNO ANDREA
APPELLATO
In punto: appello a sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1042/2021 pubblicata in data 03/06/2021
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e diritto della decisione
All'udienza del 31 gennaio 2025 le parti non sono comparse, sicché la causa è stata rinviata all'udienza del 14 febbraio 2025 ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
All'udienza odierna del 14 febbraio 2025 nessuna parte è comparsa e la Corte ha posto la causa in decisione.
°°° Osserva la Corte che il parametro normativo di riferimento, cui rapportare la definizione della presente controversia, è costituito dall'art. 309 c.p.c. Esso stabilisce che “Se nel corso del processo nessuna delle parti si presenta all'udienza, il giudice provvede a norma del primo comma dell'art.181 c.p.c.”, fissando, quindi, “ … un'udienza successiva, di cui il cancelliere dà comunicazione alle parti costituite. Se nessuna delle parti compare alla nuova udienza il giudice ordine che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara
l'estinzione del processo”.
Nel caso a mano, ciò è avvenuto stante la mancata comparizione delle parti all'udienza del 21/01/2025 oggetto di rituale comunicazione da parte della cancelleria) ed alla successiva udienza del 14/02/2025.
Posto che la presente causa è stata introdotta dopo il d.l. n.112 del 25.06.08
(convertito con modificazioni dalla legge n.133 del 6.08.08) che ha modificato il testo dell'art.181 comma primo c.p.c., consegue che del procedimento medesimo dev'essere dichiarata l'estinzione e, trattandosi di provvedimento che definisce il processo promosso davanti a questa Corte, la relativa declaratoria va pronunciata con sentenza.
Non resta, quindi, che ordinare la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare l'estinzione del giudizio, disponendosi la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di avverso la Parte_1 Controparte_1
sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1042/2021 pubblicata in data 03/06/2021
così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 309 c.p.c. e compensa interamente tra le parti le spese processuali.
pag. 2/3 Così deciso, in data 21/03/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 3/3