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Sentenza 23 aprile 2025
Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/04/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
SENT. n.
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 488/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/01/2025 da e da Parte_1 Pt_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. BIFFONI HEIDI, in virtù di
[...]
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 27/05/2006 in
CONCORDIA SAGITTARIA (VE), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte 2, serie A, dell'anno 2006;
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 07.03.2007), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e (07.03.2011), Per_2
minorenne;
- rilevato che, nelle more del procedimento il figlio è divenuto Per_1
maggiorenne e, pertanto, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento del ragazzo, nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_1
PORTOGRUARO (VE) il 10/06/1970, e , nato a Parte_2
PADOVA (PD) il 30/03/1971, uniti in matrimonio in data 27/05/2006 in
CONCORDIA SAGITTARIA (VE), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi sig.ri e a Parte_1 Parte_2
vivere separati;
2) prende atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, specificando che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non saranno, pertanto,
allo stato tenuti a versarsi reciprocamente alcunché a titolo di mantenimento, in base alle pattuizioni sottoscritte ed allegate al ricorso.
3) Dispone l'affido condiviso della figlia;
entrambi i genitori si occuperanno della figlia, dividendosi i compiti o concordando i temi importanti della sua crescita, della scuola, dei suoi impegni, e intendono continuare a farlo. Data l'organizzazione settimanale che prevede una prevalenza del tempo trascorso presso la casa materna, la residenza dei figli sarà insieme alla madre.
4) le spese straordinarie – preventivamente concordate fra i genitori – sono poste a carico di entrambi nella misura del 50 % ciascuno. Le spese universitarie,
invece, sono poste al 60% a carico del padre e al 40% della madre.
Per le spese ordinarie relative ai figli, dispone che il padre versi alla madre 500
euro mensili entro il giorno 5 di ciascun mese. L'importo verrà aggiornato annualmente in base alla rivalutazione dell'ISTAT.
Dà atto che gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla mamma,
mentre per le detrazioni fiscali per figli a carico si fa riferimento alla normativa vigente. Qualora dovessero modificarsi le condizioni economiche dell'uno o dell'altro genitore, prende atto che entrambi si impegnano ad informarsi reciprocamente e a modificare gli accordi precedentemente presi.
5) Dispone che i genitori staranno con la figlia secondo il seguente calendario,
potendo solo dare atto del tempo di permanenza del figlio maggiorenne con i rispettivi genitori. Il programma potrà subire modifiche, concordate tra i genitori, in base a mutate necessità (es. scambio di finesettimana, scambio di giornata di visita infrasettimanale, ecc.).
Per quanto riguarda le festività, dispone che trascorra il Natale con il Per_2
padre, il 26 dicembre e la Pasqua con la mamma;
il Lunedì dell'Angelo con il padre, il primo novembre con il padre.
Durante le vacanze estive, dispone che la minore trascorra un periodo di vacanza con ciascun genitore, in base ai periodi di ferie di entrambi, che andranno comunicati all'altro genitore entro il mese di maggio.
6) Dà atto che i genitori concordano di darsi il consenso firmato al rilascio dei documenti validi per viaggi e soggiorni all'estero per ciascuno e per la figlia minore.
7) Dà atto che, per la questione attinente alla casa in comproprietà, sita in San
Daniele del Friuli, i sig.ri e al fine del definitivo componimento Pt_1 Pt_2
della crisi coniugale, intendono con la presente separazione risolverlo mediante la cessione da parte del signor alla sig.ra , a Parte_2 Parte_1
componimento di ogni residua questione economica tra le parti, della propria quota del 50% dell'immobile catastalmente distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di San Daniele del Friuli foglio 15 part. 1127 sub 27 cat A/2- Classe 2,
vani 7 e sub 47 cat C/6 Classe 2 mq 27, per la somma di € 82.500,00.=. Dà atto che il rogito avverrà entro 3 anni dal dichiarando scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
dà atto che le spese notarili, imposte, tasse e qualsivoglia altro costo afferente alla cessione sarà a carico della sig.ra la quale si riserva Pt_1
sin d'ora di richiedere, nell'atto di cessione, l'esenzione di cui all'art. 19, L.
06.03.1987 dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, parte
2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini
REPUBBLICA ITALIANA R.C.F. n.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Cron. n.
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori
Magistrati:
Dott.ssa Annamaria Antonini - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice rel.
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di I grado iscritta al n. 488/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato il 15/01/2025 da e da Parte_1 Pt_2
, entrambi con il proc. e dom. avv. BIFFONI HEIDI, in virtù di
[...]
mandato allegato al ricorso, avente ad oggetto la separazione consensuale e domanda cumulata di divorzio;
- sentito il Giudice relatore dott.ssa Marta Diamante,
- preso atto della volontà dei coniugi che hanno sottoscritto il ricorso e Oggetto:
chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte;
separazione
- lette le note di trattazione scritta depositate dalle parti;
consensuale
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- dato atto che i ricorrenti si sono uniti in matrimonio in data 27/05/2006 in
CONCORDIA SAGITTARIA (VE), con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune al n. 7, parte 2, serie A, dell'anno 2006;
- rilevato che dal matrimonio sono nati i figli (il 07.03.2007), Per_1
maggiorenne ma non economicamente indipendente, e (07.03.2011), Per_2
minorenne;
- rilevato che, nelle more del procedimento il figlio è divenuto Per_1
maggiorenne e, pertanto, al Tribunale è preclusa qualsiasi statuizione in punto regime di affidamento e collocamento del ragazzo, nonché di diritto di visita del genitore non collocatario;
- dato atto che i ricorrenti dichiarano espressamente di non volersi riconciliare,
in quanto la prosecuzione della convivenza risulta intollerabile;
- dato atto che le condizioni di separazione risultano conformi alla legge, nonché
agli interessi della figlia minore;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- preso atto che le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia;
- rilevato che tale domanda non è procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni;
- precisato che la pronuncia sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
-omologa la separazione dei sig.ri , nata a Parte_1
PORTOGRUARO (VE) il 10/06/1970, e , nato a Parte_2
PADOVA (PD) il 30/03/1971, uniti in matrimonio in data 27/05/2006 in
CONCORDIA SAGITTARIA (VE), alle seguenti condizioni:
1) autorizza i coniugi sig.ri e a Parte_1 Parte_2
vivere separati;
2) prende atto che le parti intendono regolare i loro rapporti, specificando che i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e non saranno, pertanto,
allo stato tenuti a versarsi reciprocamente alcunché a titolo di mantenimento, in base alle pattuizioni sottoscritte ed allegate al ricorso.
3) Dispone l'affido condiviso della figlia;
entrambi i genitori si occuperanno della figlia, dividendosi i compiti o concordando i temi importanti della sua crescita, della scuola, dei suoi impegni, e intendono continuare a farlo. Data l'organizzazione settimanale che prevede una prevalenza del tempo trascorso presso la casa materna, la residenza dei figli sarà insieme alla madre.
4) le spese straordinarie – preventivamente concordate fra i genitori – sono poste a carico di entrambi nella misura del 50 % ciascuno. Le spese universitarie,
invece, sono poste al 60% a carico del padre e al 40% della madre.
Per le spese ordinarie relative ai figli, dispone che il padre versi alla madre 500
euro mensili entro il giorno 5 di ciascun mese. L'importo verrà aggiornato annualmente in base alla rivalutazione dell'ISTAT.
Dà atto che gli assegni familiari verranno percepiti interamente dalla mamma,
mentre per le detrazioni fiscali per figli a carico si fa riferimento alla normativa vigente. Qualora dovessero modificarsi le condizioni economiche dell'uno o dell'altro genitore, prende atto che entrambi si impegnano ad informarsi reciprocamente e a modificare gli accordi precedentemente presi.
5) Dispone che i genitori staranno con la figlia secondo il seguente calendario,
potendo solo dare atto del tempo di permanenza del figlio maggiorenne con i rispettivi genitori. Il programma potrà subire modifiche, concordate tra i genitori, in base a mutate necessità (es. scambio di finesettimana, scambio di giornata di visita infrasettimanale, ecc.).
Per quanto riguarda le festività, dispone che trascorra il Natale con il Per_2
padre, il 26 dicembre e la Pasqua con la mamma;
il Lunedì dell'Angelo con il padre, il primo novembre con il padre.
Durante le vacanze estive, dispone che la minore trascorra un periodo di vacanza con ciascun genitore, in base ai periodi di ferie di entrambi, che andranno comunicati all'altro genitore entro il mese di maggio.
6) Dà atto che i genitori concordano di darsi il consenso firmato al rilascio dei documenti validi per viaggi e soggiorni all'estero per ciascuno e per la figlia minore.
7) Dà atto che, per la questione attinente alla casa in comproprietà, sita in San
Daniele del Friuli, i sig.ri e al fine del definitivo componimento Pt_1 Pt_2
della crisi coniugale, intendono con la presente separazione risolverlo mediante la cessione da parte del signor alla sig.ra , a Parte_2 Parte_1
componimento di ogni residua questione economica tra le parti, della propria quota del 50% dell'immobile catastalmente distinto al Catasto Fabbricati del
Comune di San Daniele del Friuli foglio 15 part. 1127 sub 27 cat A/2- Classe 2,
vani 7 e sub 47 cat C/6 Classe 2 mq 27, per la somma di € 82.500,00.=. Dà atto che il rogito avverrà entro 3 anni dal dichiarando scioglimento degli effetti civili del matrimonio;
dà atto che le spese notarili, imposte, tasse e qualsivoglia altro costo afferente alla cessione sarà a carico della sig.ra la quale si riserva Pt_1
sin d'ora di richiedere, nell'atto di cessione, l'esenzione di cui all'art. 19, L.
06.03.1987 dalle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale e da ogni altra tassa;
- provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del giudice relatore;
- spese di lite al definitivo;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CONCORDIA
SAGITTARIA (VE), di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 7, parte
2, Serie A, del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
Così deciso a Udine nella camera di consiglio del 14/04/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Marta Diamante Dott.ssa Annamaria Antonini