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Sentenza 5 giugno 2024
Sentenza 5 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 05/06/2024, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3530/2014, vertente tra
(C.F.: , quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Manciano, via Circonvallazione C.F._2
Nord n. 39/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pampanini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Grosseto, via Piave n. 42, presso lo studio dell'avv. Cecilia Dragotta, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
12.3.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il geom. ha evocato la sig.ra Persona_1 innanzi al Tribunale di Grosseto, per ivi sentirla condannare a pagargli Controparte_1
l'importo di € 9.900,00 (oltre accessori e interessi fino al saldo) quale compenso dell'attività professionale resa in suo favore nel 2011 per la costruzione di un annesso agricolo su un terreno ubicato nel Comune di Scansano.
pagina 1 di 6 Si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_1 legittimazione, per non aver conferito alcun incarico all'attore, e chiedendo comunque il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza del 1°.3.2022.
Rimessa sul ruolo con ordinanza del 24.5.2022 per espletare CTU, veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20.2.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea sia fondata e vada accolta.
Nel dettaglio, il geom. ha agito contro la sig.ra per vedersi saldare Parte_1 CP_1
l'importo € 9.900,00 (oltre accessori) a titolo di compenso professionale maturato nell'ambito della costruzione di un annesso agricolo avvenuta nel 2011 su un terreno della convenuta situato nel Comune di Scansano, loc. Sargentino di Poggioferro.
Le prestazioni per cui richiede il pagamento sono elencate nella notula in atti (all. 1 della citazione), la quale non è suddivisa per singole voci, bensì in via forfettaria per la somma di € 7.500,00 comprensiva delle attività di “rilievo dei fabbricati, progetto, computo metrico, deposito sismica, pratica edilizia, autorizzazione vincolo idrogeologico, direzione lavori”, cui si aggiunge un ulteriore importo di € 3.400,00 per incarichi successivamente conferiti di “riconfinazione terreni (€ 300,00), variazione catastale per demolizione di un fabbricato (€ 500,00), variante al progetto per modifiche in corso d'opera (€ 1.400,00) e accatastamento fabbricato costruito (€ 1.200,00”; il tutto con l'applicazione di uno sconto di € 1.000,00.
È appena il caso di osservare che il geom. è deceduto il 2.3.2024, dopo Parte_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni, e s'è costituita in giudizio in qualità di erede la figlia con comparsa di costituzione in prosecuzione ex artt. 110 e 302 Parte_1
c.p.c..
La stessa ha dato sufficiente prova di essere erede legittima del geom. Parte_1 producendo il certificato di morte del de cuius e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'8.3.2024.
pagina 2 di 6 In casi analoghi la Corte di legittimità ha sancito il seguente principio di diritto: "Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta" (cfr. Cass. SS.UU. n.
12065/2014).
Nel caso di specie, la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di è certamente idonea a dimostrare la sua qualità di erede di Parte_1
atteso che la convenuta, con gli atti finali, non ha contestato la qualità Persona_1 di erede della predetta né il rapporto di filiazione con il geom. né il contenuto Parte_1 della dichiarazione allegata dall'interessata, che risulta adeguatamente specifica e particolareggiata.
Volgendo ora al merito della res litigiosa, si evidenzia che la sig.ra pur non CP_1 contestando la realizzazione di un fabbricato sul proprio terreno nell'anno 2011, ha eccepito anzitutto il proprio difetto di legittimazione rispetto alla pretesa avversaria, deducendo di non aver mai conferito incarichi all'attore, ma di essersi limitata a metterlo in contatto con tale sig. , promissario acquirente del terreno con il quale il Persona_2 geom. avrebbe concordato i progetti e la variante. Parte_1
Sul punto, va rimarcato che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le pagina 3 di 6 parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio.
Dai richiamati principi si ricava che l'eccezione preliminare sollevata dalla sig.ra CP_1 essendo stata citata dall'attore quale effettiva titolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, attiene non alla sua legittimazione passiva, bensì al merito, avendo la convenuta contestato, con tale eccezione, di essere titolare di tale rapporto, sostenendo di non aver mai conferito incarichi professionali al geom. e quindi di non Parte_1 dovergli riconoscere alcunché.
Ciò posto, le obiezioni della convenuta risultano comunque infondate nel merito.
Benvero, dalle copie dei contratti preliminari stipulati nel 2008 tra la sig.ra e il CP_1 sig. e poi con la sig.ra , coniuge di quest'ultimo, si legge rispettivamente Per_2 Persona_3 che «…tutte le spese della progettazione fino alla contabilità con sicurezza e direzione dei lavori per la realizzazione finita al rustico sono a carico della parte venditrice…» e che
"…Tutte le spese a livello progettuale direzione dei lavori, e tutta la burocrazia progettuale e quella che serve per costruire il fabbricato è a carico della RA
" (all.ti 5 e 6 dell'attore). Pt_2
Nelle pratiche amministrative presentate agli enti pubblici territoriali competenti, il nominativo del geom. - in qualità di progettista e direttore dei lavori - Parte_1 accompagna quello della proprietaria del terreno e committente delle opere CP_1 autorizzate.
A comprova della circostanza che la si fosse accollata le spese tecniche relative CP_1 agli immobili compromessi in vendita, sta il fatto che proprio ella saldò i compensi professionali di altri tecnici intervenuti per svolgere parte di quelle opere oggetto dei compromessi siglati con i sigg. e (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del Per_2 Persona_3
18.9.2020 dal teste occupatosi della relazione idrogeologica). Testimone_1
Ad abutantiam si richiamano le dichiarazioni rese all'udienza 26.9.2017 dal teste
[...]
- persona indifferente e in buoni rapporti con la convenuta -, il quale ha riferito Tes_2
pagina 4 di 6 che nello svolgimento del “PMA” ebbe contatti con il geom. avendo questi Parte_1 svolto con successo le pratiche successive al Piano, ed era finanche a conoscenza di un accordo tra il geometra e la per le attività che il primo avrebbe dovuto svolgere e CP_1 per il suo compenso professionale, avendoglielo riferito la stessa convenuta.
Gli elementi sopra indicati sono idonei a dimostrare il conferimento di un incarico professionale da parte della al geom. nell'ambito di costruzione CP_1 Parte_1 dell'annesso agricolo sul proprio terreno sino nel Comune di Scansano.
Per quanto concerne il quantum del credito professionale, si rammenta che ai sensi dell'art. 2233 c.c. ove il compenso non sia convenuto dalle parti, può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, o in via residuale dal giudice.
Nel caso concreto, non v'è prova che le parti abbiano pattuito un compenso per l'opera intellettuale che avrebbe dovuto rendere il geom. e la convenuta ha negato la Parte_1 predisposizione da parte del tecnico della relazione idrogeologa e contestato l'eccessività dei compensi riportati della parcella, segnalando che il compenso della direzione lavori debba parametrarsi all'ammontare di quelli realmente eseguiti.
È opportuno, allora, richiamare le risultanze peritali, in quanto meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, poiché immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato iter espositivo.
Nel dettaglio, le evidenti carenze nella documentazione della pratica consegnata all'amministrazione riscontrate dal CTU in occasione dell'accesso agli atti presso gli uffici comunali, non gli hanno tuttavia impedito di riscontrare positivamente le attività elencate nella notula del geom. ora attraverso i documenti reperiti (seppur in via Parte_1 parziale), ora attraverso un ragionamento logico induttivo e deduttivo per cui l'assolvimento di alcune pratiche è propedeutico al buon esito di altre, tanto da non essere in discussione l'intervenuta costruzione sul terreno della di un regolare CP_1 annesso agricolo conforme a quello rappresentato nei progetti acquisiti.
Né può imputarsi al professionista la dispersione dei documenti inerenti alla pratica edilizia da parte dell'amministrazione competente, essendo sufficiente rilevare che il permesso di costruire è un provvedimento che richiede sempre un minimo esercizio di discrezionalità e lo svolgimento di una attività istruttoria complessa, quantomeno in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria per il rilascio dei titoli;
esso è sempre riferito a uno specifico progetto, ragion per cui, una volta riscontrata la conformità dello stesso alla normativa pagina 5 di 6 urbanistica, il suo rilascio ne attesta la conformità e la presunzione di legittimità da cui è assistito ne attesta la validità fino alla sua rimozione (nella specie mai avvenuta) dall'ordinamento medesimo mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente (cfr. ex plurimis Cons. Stato n.
9664/2022).
Orbene, l'unica prestazione indicata in parcella per la quale non v'è alcuna conferma è la redazione del computo metrico, che tuttavia ha un'incidenza minima (€ 554,16) sul compenso stimato dal CTU (€ 11.228,66), il quale è perfino superiore a quello fatturato dal geom. al lordo dello sconto applicato. Parte_1
Alla luce delle considerazioni testé rassegnate, quindi, la domanda attorea dev'essere integralmente accolta, con la condanna della a pagare all'odierna attrice la CP_1 somma di € 9.900,00, oltre IVA e Cassa Geometri al 4%, per un totale di € 12.561,12, su cui decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014.
Le spese di CTU, liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 12.561,12, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
360,00 per esborsi ed € 5.077,00 (salva diversa richiesta della parte) per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge;
3) pone definitivamente a carico della conventa le spese di CTU.
Grosseto, 5 giugno 2024.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Contenzioso CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Mario Venditti ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3530/2014, vertente tra
(C.F.: , quale erede di Parte_1 C.F._1 Persona_1
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Manciano, via Circonvallazione C.F._2
Nord n. 39/B, presso lo studio dell'avv. Alessandro Pampanini, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in atti;
ATTRICE
contro
:
(C.F.: , elettivamente domiciliata in Controparte_1 C.F._3
Grosseto, via Piave n. 42, presso lo studio dell'avv. Cecilia Dragotta, che la rappresenta e difende in giudizio in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
12.3.2024.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il geom. ha evocato la sig.ra Persona_1 innanzi al Tribunale di Grosseto, per ivi sentirla condannare a pagargli Controparte_1
l'importo di € 9.900,00 (oltre accessori e interessi fino al saldo) quale compenso dell'attività professionale resa in suo favore nel 2011 per la costruzione di un annesso agricolo su un terreno ubicato nel Comune di Scansano.
pagina 1 di 6 Si costituiva in giudizio la sig.ra eccependo in via preliminare il proprio difetto di CP_1 legittimazione, per non aver conferito alcun incarico all'attore, e chiedendo comunque il rigetto della domanda avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto.
La causa veniva istruita con l'assunzione delle prove testimoniali ammesse e trattenuta in decisione dal mutato Giudicante all'udienza del 1°.3.2022.
Rimessa sul ruolo con ordinanza del 24.5.2022 per espletare CTU, veniva nuovamente trattenuta in decisione all'udienza cartolare del 20.2.2024, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Tanto premesso in fatto, si ritiene in diritto che la domanda attorea sia fondata e vada accolta.
Nel dettaglio, il geom. ha agito contro la sig.ra per vedersi saldare Parte_1 CP_1
l'importo € 9.900,00 (oltre accessori) a titolo di compenso professionale maturato nell'ambito della costruzione di un annesso agricolo avvenuta nel 2011 su un terreno della convenuta situato nel Comune di Scansano, loc. Sargentino di Poggioferro.
Le prestazioni per cui richiede il pagamento sono elencate nella notula in atti (all. 1 della citazione), la quale non è suddivisa per singole voci, bensì in via forfettaria per la somma di € 7.500,00 comprensiva delle attività di “rilievo dei fabbricati, progetto, computo metrico, deposito sismica, pratica edilizia, autorizzazione vincolo idrogeologico, direzione lavori”, cui si aggiunge un ulteriore importo di € 3.400,00 per incarichi successivamente conferiti di “riconfinazione terreni (€ 300,00), variazione catastale per demolizione di un fabbricato (€ 500,00), variante al progetto per modifiche in corso d'opera (€ 1.400,00) e accatastamento fabbricato costruito (€ 1.200,00”; il tutto con l'applicazione di uno sconto di € 1.000,00.
È appena il caso di osservare che il geom. è deceduto il 2.3.2024, dopo Parte_1
l'udienza di precisazione delle conclusioni, e s'è costituita in giudizio in qualità di erede la figlia con comparsa di costituzione in prosecuzione ex artt. 110 e 302 Parte_1
c.p.c..
La stessa ha dato sufficiente prova di essere erede legittima del geom. Parte_1 producendo il certificato di morte del de cuius e la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà dell'8.3.2024.
pagina 2 di 6 In casi analoghi la Corte di legittimità ha sancito il seguente principio di diritto: "Colui che intervenga in un giudizio civile pendente tra altre persone, ovvero lo riassuma a seguito di interruzione, o proponga impugnazione assumendo di essere erede di una delle parti che hanno partecipato al precedente grado di giudizio, deve fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., oltre che del decesso della parte originaria, anche della sua qualità di erede di quest'ultima; a tale riguardo la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, artt. 46 e 47, non costituisce di per sé prova idonea di tale qualità, esaurendo i sui effetti nell'ambito dei rapporti con la P. A. e nei relativi procedimenti amministrativi;
tuttavia il giudice, in presenza della produzione della suddetta dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, deve adeguatamente valutare, anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 115 c.p.c., come novellato dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 14, in conformità al principio di non contestazione, il comportamento in concreto assunto dalla parte nei cui confronti la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà viene fatta valere, con riferimento alla verifica della contestazione o meno della predetta qualità di erede e, nell'ipotesi affermativa, al grado di specificità di tale contestazione, strettamente correlato e proporzionato al livello di specificità del contenuto della dichiarazione sostitutiva suddetta" (cfr. Cass. SS.UU. n.
12065/2014).
Nel caso di specie, la produzione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte di è certamente idonea a dimostrare la sua qualità di erede di Parte_1
atteso che la convenuta, con gli atti finali, non ha contestato la qualità Persona_1 di erede della predetta né il rapporto di filiazione con il geom. né il contenuto Parte_1 della dichiarazione allegata dall'interessata, che risulta adeguatamente specifica e particolareggiata.
Volgendo ora al merito della res litigiosa, si evidenzia che la sig.ra pur non CP_1 contestando la realizzazione di un fabbricato sul proprio terreno nell'anno 2011, ha eccepito anzitutto il proprio difetto di legittimazione rispetto alla pretesa avversaria, deducendo di non aver mai conferito incarichi all'attore, ma di essersi limitata a metterlo in contatto con tale sig. , promissario acquirente del terreno con il quale il Persona_2 geom. avrebbe concordato i progetti e la variante. Parte_1
Sul punto, va rimarcato che la legittimazione ad agire (legitimatio ad causam), consiste nella titolarità attiva e passiva dell'azione e sorge dalla correlazione configurabile tra i soggetti e il rapporto giuridico dedotto nella domanda, in base alla quale si identificano le pagina 3 di 6 parti fra le quali può essere ammessa la statuizione del giudice, pervenendosi a riconoscerla per il solo fatto dell'affermazione della titolarità del diritto, sicché legittimato attivo è colui che si affermi titolare del diritto e legittimato passivo è colui nei confronti del quale la titolarità del diritto sia affermata.
Viceversa, non riguardano la legittimazione ad agire (attiva e passiva), bensì il merito, tutte le questioni che attengono all'effettiva titolarità del rapporto sostanziale controverso e alla concreta identificazione dei soggetti di tale rapporto, le quali, proprio perché tali, non sono rilevabili ex officio.
Dai richiamati principi si ricava che l'eccezione preliminare sollevata dalla sig.ra CP_1 essendo stata citata dall'attore quale effettiva titolare del rapporto contrattuale dedotto in giudizio, attiene non alla sua legittimazione passiva, bensì al merito, avendo la convenuta contestato, con tale eccezione, di essere titolare di tale rapporto, sostenendo di non aver mai conferito incarichi professionali al geom. e quindi di non Parte_1 dovergli riconoscere alcunché.
Ciò posto, le obiezioni della convenuta risultano comunque infondate nel merito.
Benvero, dalle copie dei contratti preliminari stipulati nel 2008 tra la sig.ra e il CP_1 sig. e poi con la sig.ra , coniuge di quest'ultimo, si legge rispettivamente Per_2 Persona_3 che «…tutte le spese della progettazione fino alla contabilità con sicurezza e direzione dei lavori per la realizzazione finita al rustico sono a carico della parte venditrice…» e che
"…Tutte le spese a livello progettuale direzione dei lavori, e tutta la burocrazia progettuale e quella che serve per costruire il fabbricato è a carico della RA
" (all.ti 5 e 6 dell'attore). Pt_2
Nelle pratiche amministrative presentate agli enti pubblici territoriali competenti, il nominativo del geom. - in qualità di progettista e direttore dei lavori - Parte_1 accompagna quello della proprietaria del terreno e committente delle opere CP_1 autorizzate.
A comprova della circostanza che la si fosse accollata le spese tecniche relative CP_1 agli immobili compromessi in vendita, sta il fatto che proprio ella saldò i compensi professionali di altri tecnici intervenuti per svolgere parte di quelle opere oggetto dei compromessi siglati con i sigg. e (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del Per_2 Persona_3
18.9.2020 dal teste occupatosi della relazione idrogeologica). Testimone_1
Ad abutantiam si richiamano le dichiarazioni rese all'udienza 26.9.2017 dal teste
[...]
- persona indifferente e in buoni rapporti con la convenuta -, il quale ha riferito Tes_2
pagina 4 di 6 che nello svolgimento del “PMA” ebbe contatti con il geom. avendo questi Parte_1 svolto con successo le pratiche successive al Piano, ed era finanche a conoscenza di un accordo tra il geometra e la per le attività che il primo avrebbe dovuto svolgere e CP_1 per il suo compenso professionale, avendoglielo riferito la stessa convenuta.
Gli elementi sopra indicati sono idonei a dimostrare il conferimento di un incarico professionale da parte della al geom. nell'ambito di costruzione CP_1 Parte_1 dell'annesso agricolo sul proprio terreno sino nel Comune di Scansano.
Per quanto concerne il quantum del credito professionale, si rammenta che ai sensi dell'art. 2233 c.c. ove il compenso non sia convenuto dalle parti, può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, o in via residuale dal giudice.
Nel caso concreto, non v'è prova che le parti abbiano pattuito un compenso per l'opera intellettuale che avrebbe dovuto rendere il geom. e la convenuta ha negato la Parte_1 predisposizione da parte del tecnico della relazione idrogeologa e contestato l'eccessività dei compensi riportati della parcella, segnalando che il compenso della direzione lavori debba parametrarsi all'ammontare di quelli realmente eseguiti.
È opportuno, allora, richiamare le risultanze peritali, in quanto meritevoli di essere recepite nel contesto della presente statuizione, poiché immuni da vizi logici e di metodo, oltre che frutto di un congruamente ed ampiamente motivato iter espositivo.
Nel dettaglio, le evidenti carenze nella documentazione della pratica consegnata all'amministrazione riscontrate dal CTU in occasione dell'accesso agli atti presso gli uffici comunali, non gli hanno tuttavia impedito di riscontrare positivamente le attività elencate nella notula del geom. ora attraverso i documenti reperiti (seppur in via Parte_1 parziale), ora attraverso un ragionamento logico induttivo e deduttivo per cui l'assolvimento di alcune pratiche è propedeutico al buon esito di altre, tanto da non essere in discussione l'intervenuta costruzione sul terreno della di un regolare CP_1 annesso agricolo conforme a quello rappresentato nei progetti acquisiti.
Né può imputarsi al professionista la dispersione dei documenti inerenti alla pratica edilizia da parte dell'amministrazione competente, essendo sufficiente rilevare che il permesso di costruire è un provvedimento che richiede sempre un minimo esercizio di discrezionalità e lo svolgimento di una attività istruttoria complessa, quantomeno in ordine all'accertamento dei presupposti di fatto e diritto previsti dalla legge e dalla disciplina pianificatoria per il rilascio dei titoli;
esso è sempre riferito a uno specifico progetto, ragion per cui, una volta riscontrata la conformità dello stesso alla normativa pagina 5 di 6 urbanistica, il suo rilascio ne attesta la conformità e la presunzione di legittimità da cui è assistito ne attesta la validità fino alla sua rimozione (nella specie mai avvenuta) dall'ordinamento medesimo mediante i tipici strumenti previsti dal sistema, ovvero l'annullamento in via giudiziaria, giustiziale, in autotutela espressa oppure, nei soli casi consentiti, straordinaria da parte dell'autorità competente (cfr. ex plurimis Cons. Stato n.
9664/2022).
Orbene, l'unica prestazione indicata in parcella per la quale non v'è alcuna conferma è la redazione del computo metrico, che tuttavia ha un'incidenza minima (€ 554,16) sul compenso stimato dal CTU (€ 11.228,66), il quale è perfino superiore a quello fatturato dal geom. al lordo dello sconto applicato. Parte_1
Alla luce delle considerazioni testé rassegnate, quindi, la domanda attorea dev'essere integralmente accolta, con la condanna della a pagare all'odierna attrice la CP_1 somma di € 9.900,00, oltre IVA e Cassa Geometri al 4%, per un totale di € 12.561,12, su cui decorrono gli interessi legali dalla domanda al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri di cui al DM 55/2014.
Le spese di CTU, liquidate in atti, vengono definitivamente poste a carico della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) condanna la convenuta a pagare all'attrice la somma di € 12.561,12, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
2) condanna la convenuta a rifondere all'attrice le spese di lite, che liquida in €
360,00 per esborsi ed € 5.077,00 (salva diversa richiesta della parte) per compensi, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge;
3) pone definitivamente a carico della conventa le spese di CTU.
Grosseto, 5 giugno 2024.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 6 di 6