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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/12/2025, n. 232 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 232 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 426/2017 + 428/2017 + 430/2017 + 432/2017 + 440/2017 + 442/2017 + 444/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito della udienza di discussione ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 426/2017, cui sono riuniti i giudizi 428/2017, 430/2017, 432/2017, 440/2017, 442/2017, 444/2017 R.G.L.; TRA
nata in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 ne del ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO G domicilia, come in atti;
nata in [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_2 C.F._2 rso introduttivo, dall'avv. TOLINO t.te domicilia, come in atti;
, nata in [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_3 C.F._3
del ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO G t.te domicilia, come in atti;
, nata in [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_4 C.F._4 el ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO GE domicilia, come in atti;
, nata in [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_5 C.F._5 e del ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO tt.te domicilia, come in atti;
, nata in [...] il [...], c.f. , rapp.ta e difesa, giusta CP_1 C.F._6 icorso introduttivo, dall'avv. TOLINO GE e domicilia, come in atti;
nata in [...] il [...], C.F. , rapp.ta e difesa, Parte_6 C.F._7 l ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO G te domicilia, come in atti;
RICORRENTI E
, in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso, Controparte_3 P.IVA_1 a difensiva, dall'avv. MARANO MAURIZ mente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n. 148;
RESISTENTI Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale Parte_1 di Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire le spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da alleg a che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di aiuto cuoco ed inquadramento nel livello V, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla Controparte_3 medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art.
6. In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento della complessiva somma pari ad € 1.225,33 lor ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Controparte_2 Con vittoria delle competenze di c o procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione Controparte_3 dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 1.225,33 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il Controparte_3
alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa,
[...] itto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_2 p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.t. a, in solido tra loro ex art. Controparte_3 1676 c.c., del ad € 1.225,33 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
2. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Parte_2 Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento de spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da allegato conteggio analitico. Deduceva che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di addetta alla mensa ed inquadramento nel livello V, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante Controparte_3 chiedendo alla medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 3 . In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma pari ad € 1.661,71 lordi ovvero alla maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della Controparte_2 posizione contributiva della ricorrente. Con vittoria delle competenze tto procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Controparte_3 Sindaco p.t., per l'omessa attuazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR t. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad
€ 1.661,71 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento Controparte_3 delle competenze di cau ritto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.
[...] Controparte_3 a, in solido tra loro ex art. 1676 c.c., dell € 1.661,71 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
3. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Lagonegro, Parte_3 sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del suo dirit ettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto già percepito, Controparte_2 come da allegato e con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il
[...]
affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza 14.09.2015, il se Controparte_3 refezione scolastica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava di aver lavorato alle Controparte_2
.2015, data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di addetta alla mensa ed inquadramento nel livello 6S, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 14.30. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla medesima di attivare Controparte_3 il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 30, n subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_2 complessiva somma pari ad € 785,14 lo ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Con vittoria delle Controparte_2 competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione dell'intervento Controparte_3 sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 785,14 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il alla Controparte_3 regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di caus ritto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 nonché il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della stessa, in solido tra loro ex art. 1676 Controparte_3 c.c., della € 1.661,71 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2
[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato. 4 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Parte_4 Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da alleg a che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di addetta alla mensa ed inquadramento nel livello V, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e nel TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante Controparte_3 chiedendo alla medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 3 . In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma pari ad € 1.872,45lord a meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della Controparte_2 posizione contributiva della ricorrente. Con vittoria delle competenze tto procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Controparte_3 Sindaco p.t., per l'omessa attuazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR t. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad
€ 1.872,45 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento Controparte_3 delle competenze di cau ritto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.
[...] Controparte_3 a, in solido tra loro ex art. 1676 c.c., dell d € 1.872,45lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
5. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Lagonegro, Parte_5 sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire le spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto già percepito, Controparte_2 come da allegato e con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il
[...]
affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza 14.09.2015, il s Controparte_3 ca per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava di aver lavorato alle Controparte_2
.2015, data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di addetta alla mensa ed inquadramento nel livello 6S, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla medesima di attivare Controparte_3 il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 30, n subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_2 complessiva somma pari ad € 907,73 lo ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Con vittoria delle Controparte_2 competenze di itto procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione dell'intervento Controparte_3 sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 907,73 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il alla Controparte_3 regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 nonché il , in persona del Sindaco p a, in solido tra loro ex art. 1676 Controparte_3 c.c., della € 907,73lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2
[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva al giudice adito di ordinare al l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
6. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di CP_1 Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del s le spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da alleg a che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di autista ed inquadramento nel livello 5, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla Controparte_3 medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art.
6. In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento della complessiva somma pari ad € 1.445,90 lor ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Controparte_2 Con vittoria delle competenze di c o procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione Controparte_3 dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 1.445,90 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il Controparte_3
alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa,
[...] itto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_2 p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.t. a, in solido tra loro ex art. Controparte_3 1676 c.c., del ad € 1.445,90 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 Consorzio Stabile a r.l., o di altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
7. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Parte_6 Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento de spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da alleg a che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di cuoca ed inquadramento nel livello 4, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio, giugno e luglio 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla Controparte_3 medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 30, comma 6, d. lgs. 50/2016. In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento della complessiva somma pari ad € 3.665,20 lor ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Controparte_2 Con vittoria delle competenze di c o procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione Controparte_3 dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 3.665,20 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il Controparte_3
alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa,
[...] itto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_2 p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.t. a, in solido tra loro ex art. Controparte_3 1676 c.c., della somma complessiva pari ad € 3.665,20 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
8. A seguito della notifica dei proposti ricorsi, si costituiva in giudizio, a mezzo del suo procuratore, il
[...]
, il quale, deducendo l'omessa notifica del ricorso anche nei confronti della Società CP_3 CP_4
aggiudicataria del servizio di appalto di refezione delle mense comunali, chiedeva di essere
[...] autorizzato alla chiamata in causa del Consorzio. Sul punto, riferiva di non aver avuto rapporti di alcun tipo con la società , della cui esistenza veniva a conoscenza solo a seguito delle azioni dei lavoratori. CP_2 Evidenziava, inoltre, di aver correttamente pagato il corrispettivo all'appaltatore e, tuttavia, il consorzio non era intervenuto per sanare la situazione e impedire la chiamata in giudizio dell'Ente. Pertanto, previa valutazione della sussistenza di comportamenti illeciti penalmente rilevanti posti in essere tra il consorzio e la socia-consorziata, cui veniva affidato il servizio, chiedeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, atteso che, pur avendo affidato l'appalto al Consorzio, il servizio veniva a sua volta da questi delegato per l'esecuzione alla società consorziata, in violazione della legge e del contratto di appalto e senza il consenso dell'Ente. Pertanto, chiedeva di essere estromesso dal giudizio. Da ultimo, eccepiva l'inammissibilità nonché l'infondatezza nel merito del ricorso introduttivo, stante la sussistenza del rapporto obbligatorio tra il consorzio e la società consorziata, cui il committente deve rimanere estraneo, non avendo assunto obblighi ed essendo l'intervento sostitutivo stato chiesto successivamente alla scadenza ed alla cessazione del contratto di appalto. Inoltre, limitatamente al TFR, evidenziava che, nell'ipotesi di inadempimento del datore di lavoro ed esperita infruttuosamente la procedura di recupero forzoso delle somme, il relativo trattamento dovesse essere richiesto all'istituto previdenziale. I giudizi di cui sopra sono stati chiamati alle medesima udienza. In particolare, all'udienza celebratasi in data 13.02.2019, il procuratore costituitosi per i ricorrenti chiedeva al Giudice adito, innanzitutto, di dichiarare la contumacia della convenuta “ , stante la mancata costituzione in giudizio. In secondo luogo, si CP_2 opponeva alla richiesta di chia l Consorzio P & C formulata dall'Ente convenuto, deducendo, sul punto, che il fosse, invero, a conoscenza dell'affidamento, da parte del Consorzio Controparte_3 aggiudicatario ata “ per l'esecuzione dello stesso e ciò sulla base CP_2 dell'accordo sottoscritto in data 05.12.2014 tra e l' . CP_3 CP_2 Controparte_5 La parte resistente, tu o uz do (redatto in Controparte_3 data 05.12.2014), ri lo stesso emergeva che il legale rappresentante del Consorzio Stabile fosse il medesimo della soc. ” e reiterava la richiesta di trasmissione degli atti Controparte_2 alla Procura della Repubblica eventuali reati. Il Giudice invitava i ricorrenti a depositare prova dell'avvenuta rituale notifica del ricorso al fine di verificare l'integrità del contraddittorio. Alla successiva udienza del 27 maggio 2019, la parte resistente dava atto del fallimento della “ Controparte_2
”, dichiarato, in data 18.04.2018, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 14/2
[...] con successiva cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza dal 23.01.2019. Pertanto, chiedeva dichiararsi l'interruzione dei processi, stante l'intervenuto fallimento della ” ovvero Controparte_2 di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo sia del “ Controparte_4 [...]
”, in virtù di un contratto di affitto di azienda datato 22.04.2010. Chiedeva, altresì, Controparte_6 amente iscritti ai nn. R.G. 428/2017, 430/2017, 432/2017, 440/2017, 442/2017, 444/2017, a quello anteriormente iscritto al n. R.G. 426/2017, stante la sussistenza di ragioni di connessione parzialmente soggettiva e oggettiva. Il procuratore costituitosi per i ricorrenti prendeva atto del dedotto fallimento e chiedeva la interruzione del processo soltanto nei confronti della società fallita e non nei confronti del convenuto costituito, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Si opponeva, inoltre, sia alla chiamata in causa del “ Controparte_6
” poiché tardiva e, pertanto, inammissibile, sia alla richiesta di r
[...] Controparte_6 prima enumerati. Con provvedimento del 02.04.2019 veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. I ricorrenti provvedevano tempestivamente, in data 21.06.2019, al deposito dei ricorsi in riassunzione dei giudizi, ex art. 303 c.p.c., riproponendo quanto già precedentemente dedotto e chiesto. Per la prosecuzione dei processi riassunti veniva, dunque, fissata l'udienza del 17.12.2019 durante la quale il difensore delle parti ricorrenti reiterava l'opposizione alla richiesta di chiamata in causa del terzo “ ” perché tardiva, in Controparte_6 quanto richiesta per la prima volta all'udienza del 27.03.2019 bilità del
[...]
, in qualità di stazione appaltante. CP_3 La parte resistente deduceva il difetto di integrazione del contraddittorio, avendo i ricorrenti riassunto i giudizi soltanto nei confronti del presso il procuratore costituito, nonché la mancata Controparte_3 insinuazione, da parte dei ric ento “ ” (circostanza da considerarsi Controparte_2 irrilevante ai fini del giudizio, ad avviso dei ricorrenti, stante la s abilità solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c.). Stante il mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, alla udienza del 04.02.2020 veniva disposta la riunione dei giudizi nn. R.G. 428/2017, 430/2017, 432/2017, 440/2017, 442/2017, 444/2017 a quello anteriormente iscritto al n. R.G. 426/2017. Alla medesima udienza veniva, altresì, ascoltato il Sindaco del
[...]
, avv. Francesco Cavallone, il quale ha reso la seguente dichiarazione: “…Noi abbiamo provveduto al Controparte_3
fatture fino al 31/7/2016 nei confronti del Agli atti del Comune Controparte_7 non risulta alcun rapporto con la Abbiamo ric denti: non le so dire il CP_2 periodo preciso;
è stato richiesto il uffici non hanno applicato, da quanto mi risulta, il potere sostitutivo in quanto il contratto fatto con il Consorzio era antecedente al 19/04/2016, data di entrata in vigore della nuova normativa D.Lgs. 50/2016. Avendo già pagato, se paghiamo nuovamente ci esponiamo responsabilità contabile.” Con successivo provvedimento del 20.04.2020, a scioglimento della riserva assunta, lo scrivente giudicante rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dal convenuto, ordinando, altresì, al costituito di CP_3 depositare in giudizio la determina di liquidazione n. 13 del 12.01.2017. La documentazione richiesta veniva allegata alle note per l'udienza del 13.10.2020. Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata in ragione del carico di ruolo. Allorquando la scrivente subentrava sul ruolo pendevano circa 2990 fascicoli, ridotti alla attualità a circa 1700, nonostante le sopravvenienze. Inoltre, la scrivente sostituisce la dott.ssa – titolare CP_8 dell'altro ruolo – continuativamente sin dal 9.01.2025 gestione Controparte_9 contemporanea di due ruoli, alla celebrazione delle udienze, alla trattazione dei fascicoli ed alla definizione dei fascicoli connotati da urgenza sul ruolo Quanto precede ha determinato un enorme aggravio di lavoro. Il CP_8 fascicolo riunente ed i riuniti venivano ti telematicamente in data 1.12.2025 e, quindi, la causa era decisa come da sentenza depositata ex art. 127 c.p.c.. 9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nella fattispecie in esame è documentato il credito vantato dai ricorrenti relativamente al TFR ed alle retribuzioni di maggio e giugno 2016 ( nonché luglio 2016 per ), fondato su prova scritta per la quale alcuna specifica Pt_6 contestazione è stata sollevata. La datrice di lavor provato il pagamento al quale era tenuto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. 9.1. Per quanto concerne la eccezione proposta dal convenuto in relazione alla improcedibilità della azione CP_3 per intervenuto fallimento del datore di lavoro ( , va rimarcato Controparte_2 che in materia di appalto, l'apertura del procedi non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio di insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione “diretta”, incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata. – cfr. Tribunale Roma sez. lav., 03/03/2020, n.2179; Cassazione civile sez. lav., 05/03/2019, n.6333- . 9.2. Ciò posto va esaminata la questione della carenza di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_3
, con la motivazione che tra il datore di lavoro, e
[...] CP_2 Controparte_2 ltante sia interposto un soggetto giuridico auto il Controparte_10
[...] Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che la società convenuta in giudizio è società consorziata del
[...] d il detto Consorzio aveva come oggetto sociale proprio “ri Controparte_11 ito dei loro settori di intervento fornendo, altresì, servizi amministrativi per la gestione del personale…”- cfr. visura allegata-. Giudicando in una fattispecie nella quale si discuteva dell'applicazione dell'art. 1676 c.c., la Corte di Cassazione ha riconosciuto (sentenza n. 6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto), a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice nei confronti del committente, giusta il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante;
sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass.n. 12048/2003; Cass. n. 24369/17). Secondo la Suprema Corte non può, al contrario, ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori;
posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un sub- committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche dell'art. 29 L. 276/2003). Il Legislatore ha, in tal modo, inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi. Tracciato in tal modo il quadro normativo, emerge che ai sensi dell'art. 1676 c.c. la committenza pubblica risponde degli obblighi del subappaltatore nei confronti dei dipendenti: la disposizione dell'art. 1676 cod. civ. in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno azione diretta verso il committente, fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore, per conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata nell'esecuzione dell'appalto, si applica anche al subappalto sia perché il subappalto è un vero e proprio contratto di appalto, seppure caratterizzato da derivazione da altro contratto di appalto, sia perché, nell'appalto e nel subappalto, ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori, onde preservarli dal rischio di inadempimento del datore di lavoro (massima tratta ex multis da Cass. n. 10439/2012). Il assume, inoltre, che solo a seguito dell'iniziativa giudiziale intrapresa dai ricorrenti Controparte_3 l'Ente sarebbe venuto a conoscenza del fatto che il Consorzio Stabile aveva affidato il servizio mensa appaltato alla consorziata in assenza “di ogni comunicazione e di ogni norma autorizzativa” (cfr. pag. 3 Controparte_2 della memoria). Le evidenze documentali sconfessano, tuttavia, le difese del All'udienza del 13 febbraio 2019 la parte CP_3 ricorrente ha prodotto in giudizio il verbale di accordo sottos ata 05.12.2014 innanzi alla DTL di Salerno dal da e dall . Detto documento comprova, in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_12 ma era scenza del fatto che il Consorzio Controparte_3 aggiudicatario della gara di sa avesse affidato l'esecuzione dello stesso alla società consorziata A ciò aggiungasi che la circostanza era stata dedotta dalle parti ricorrenti anche Controparte_2 nella più v unicazione pec del 22.11.2016 (cfr. in atti) senza che la stessa fosse stata mai contestata dall'Ente appaltante, neppure in sede di pagamento del saldo del contratto di appalto. Sono, quindi, fondate le domande proposte in via subordinata dai ricorrenti nei confronti del Controparte_3 ai sensi dell'art. 1676 c.c.. Richiamata l'applicabilità della norma evocata nei confro
[...] CP_3 uanto sopra argomentato, deve anche osservarsi che siffatta applicazione non è preclusa dalla stragiudiziale rivolta dai lavoratori all'Amministrazione locale resistente ai sensi dell'art. 5 D.p.r. n. 207/2010 ovvero ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione ex art. 1676 c.c., pacificamente ammissibile anche nel settore dei contratti pubblici, è residuale rispetto alla richiesta di intervento sostitutivo prevista dal citato art. 5 (Cass. lav., 07/07/2014, n. 15432: “per i contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del relativo codice, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dal codice citato, le cui modalità di utilizzazione sono determinate, in particolare, dagli artt. 4 (per i contributi) e 5 (per le retribuzioni) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice). Tale disciplina che, peraltro, consente agli interessati di recuperare - anche in corso d'opera - quanto dovuto, è articolata in modo tale da dimostrare che, nell'ambito degli appalti pubblici, il legislatore attribuisce allo scorretto comportamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti un disvalore maggiorato dal fatto di considerarlo anche lesivo degli interessi pubblici al cui migliore perseguimento è preordinata la complessiva disciplina regolatrice degli appalti pubblici. Ne consegue che alla suindicata fattispecie non è applicabile il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, come peraltro stabilisce il precedente art. 1, comma 2, che esclude che il decreto stesso sia applicabile "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale" e come, di recente ha confermato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 9, comma, (convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99). Viceversa nel caso di mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti previsti dalla suindicata normativa speciale, è possibile fare ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 cod. civ., che in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni”). Giacché la parte ricorrente ha domandato l'intervento sostitutivo sia in via stragiudiziale che in via di domanda giudiziale, è ammissibile l'azione ex art. 1676 c.c., dovendosene riscontrare la residualità nei termini tracciati dalla Suprema Corte, ossia in senso concreto. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha sollecitato in via stragiudiziale l'esercizio del potere sostitutivo in questione, senza ottenere riscontro dalla P.A. committente;
ciò è sufficiente a consentire l'attivazione del rimedio ex art. 1676 c.c. sussistendone la residualità, nel senso che la richiesta di intervento sostitutivo si è già rivelata vana. 9.3. La parte istante ha, altresì, dimostrato la sussistenza dei presupposti fondanti la corresponsabilità del CP_3 ex art. 1676 c.c. Pacifica la stipula del contratto di appalto con la società consortile ( di cui la Controparte_2 è consorziata) e la rispondenza delle prestazioni lavorative a quelle attività strettamente necessarie
[...]
dei servizi previsti nell'appalto, è stata dimostrata l'attualità del credito, quale elemento costitutivo della responsabilità solidale del committente. In particolare, l'attualità del credito sussiste alla luce della delibera n. 13 del 12.01.2017. Con ordinanza resa fuori udienza in data 20.04.2020 il Giudice del Lavoro, in accoglimento dell'istanza istruttoria formulata dalla difesa dei ricorrenti, ha ordinato al la esibizione della determina di liquidazione n. 13 del 12.01.2017. CP_3 Controparte_3 Il convenuto Ente ha p ne all'ordine giudiziale in data 06.10.2020 depositando agli atti del fascicolo informatico il documento. Ebbene, la determina assume valore probatorio dirimente ai fini dell'accoglimento delle domande attoree. Dal documento in esame emerge, infatti, la prova del fatto che l'Ente appaltante, alla data di notifica (22.11.2016) dell'atto stragiudiziale di costituzione in mora (espressamente formulato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c.) risultava ancora debitore, nei confronti della ditta esecutrice del servizio appaltato, dell'importo pari ad € 18.506,54. Si legge a pagina 3 della determina: “Ritenuto di 1. Liquidare e pagare alla ditta Parte_7 [...] lessiva somma di €18.506,54 I Controparte_13
del 30/6/2016 di €16.021,20 + €640,65 per IVA [Reg. 2016-2- 984] per pasti servizi nelle scuole nel periodo 1 giugno – 30 giugno 2016 e n. 16/03 del 31/7/2016 di €1.773,550 + € 70,94 per IVA [reg. 2016-2-1227] per pasti serviti nelle scuole nel mese di luglio, con pagamento a mezzo bonifico bancario ….” Segue, in calce alla delibera, il mandato attestante l'effettivo pagamento dell'importo. Dalla lettura della premessa - ultimo capoverso di pag.
2- emerge: “Considerato che quanto comunicato con le sopra citate note della ditta in merito all'impegno a corrispondere quanto richiesto dal proprio Controparte_10 personale dipen prescritto dai commi 5 e 6 dell'art. 30 del D. lgs. n. 50/2016 formulate con pec del 22/11.2016 dallo studio legale avv. Gerardo Tolino …. In quanto la ditta si è impegnata, esonerando l'Ente da ogni responsabilità, al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente”. Il ha erroneamente ritenuto di essere liberato dall'obbligo (solidale) di pagamento delle Controparte_3 re ai ricorrenti a fronte dell' “impegno” assunto, in tal senso, dalla società appaltatrice. Nel disporre il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatrice il ha tralasciato di considerare CP_3 che la missiva pervenutagli in data 22.11.2016 lo costituiva formalmente in he ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. A fronte della formale costituzione in mora ex art. 1676 c.c., pacificamente notificata in data 22.11.2016, il giammai avrebbe potuto destinare il saldo del corrispettivo del servizio Controparte_3 appaltato (€ 1 atrice;
al contrario, l'Ente avrebbe dovuto finalizzare detta posta debitoria al pagamento (fino a concorrenza) delle spettanze rivendicate dalle maestranze impiegate sull'appalto. In termini generali, la fondatezza della domanda ex art. 1676 c.c. deve riscontrarsi in presenza degli elementi prescritti dalla norma, ossia la sussistenza di un contratto di appalto e la permanenza di un diritto di credito dell'appaltatore nei confronti del committente, oltre, ovviamente, alla spettanza del credito vantato dal lavoratore. Dunque, la corresponsabilità del committente ai sensi della norma citata può dirsi sussistente intra vires, ossia contenuta entro i limiti del debito ancora esistente nei confronti dell'appaltatore quale prezzo dell'opera. Venendo al caso di specie, il pagamento del saldo prezzo dell'appalto è avvenuto in data successiva alla richiesta di pagamento avanzata il 22.11.2016. Lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 cod. civ. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente. Con ciò, è provata la sussistenza del diritto di credito della società nei confronti del resistente, di consistenza più che sufficiente a soddisfare ogni credito CP_3 vantato dai ricorrenti, il che ren a l'azione ex art. 1676 c.c. In ordine al quantum il credito dedotto relativo alle retribuzioni di maggio e giugno 2016 è pienamente provato dalla documentazione prodotta, ossia dai prospetti paga depositati in atti. Del pari è provato il credito per TFR, risultante da un semplice calcolo allegato da ciascun ricorrente. Il va condannato, quale responsabile solidale, a CP_3 pagare ai ricorrenti le somme di cui infra a titolo di ni ( maggio e giugno per tutti i ricorrenti, e maggio/giugno/ luglio 2016 in relazione al ricorrente ) e Trattamento di Fine Rapporto Parte_6 ( desumibile da un semplice calcolo aritmetico) o .c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalle scadenze mensili per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto (6.10.2016) per il TFR, al saldo. Le somme di cui infra sono al lordo di ritenute fiscali e previdenziali. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nel caso di specie, le spese di lite vanno calcolate come se i ricorsi fossero stati cumulativamente proposti sin dall'inizio, tenuto conto che le posizioni processuali delle parti sono esattamente sovrapponibili, come emerge dallo svolgimento del processo sopra riportato e non hanno richiesto l'esame di specifiche questioni. Come chiarito da Cass., Sez. 3, 31/1/2024, n. 2956, l'aumento previsto dalla tariffa ha lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno;
dall'altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista). Nel caso di specie, il giudice ritiene di non dover concedere l'aumento previsto, tenuto conto che sebbene la richiesta sia stata formulata, non appare sussistere un impegno difensivo maggiore, per le ragioni esposte innanzi. Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Va applicato, tuttavia, lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00 sommando i valori delle singole cause e riconoscendo le quattro fasi, compresa la fase istruttoria. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale del che ha ottemperato all'ordine di CP_3 esibizione, si può tenere conto dei valori compresi tra minimo e medio: ed infatti, si osserva che D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento della domanda subordinata proposta nei ricorsi introduttivi, condanna il
[...]
al pagamento in favore di CP_3
della somma lorda di 1.225,33 di cui euro 493,29 a titolo Parte_1 ltre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
2. della somma lorda di 1.661,71 di cui euro 500,69 a titolo di Parte_2 orto oltre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
3. della somma lorda di 785,14 di cui euro 239,79 a titolo di Trattamento di Parte_3 e, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
4. della somma lorda di 1.872,45 di cui euro 500,69 a titolo di Parte_4 porto oltre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
5. della somma lorda di 907,73 di cui euro 248,23 a titolo di Trattamento di Parte_5 ltre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
6. della somma lorda di 1.445,90 di cui euro 501,95 a titolo di Trattamento CP_1 tre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
7. della somma di 3.655,20 di cui euro 901,89 a titolo di Trattamento Parte_6 x art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che Controparte_3 liquida in € l 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo all'esito della udienza di discussione ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 426/2017, cui sono riuniti i giudizi 428/2017, 430/2017, 432/2017, 440/2017, 442/2017, 444/2017 R.G.L.; TRA
nata in [...] il [...], c.f. , Parte_1 C.F._1 ne del ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO G domicilia, come in atti;
nata in [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_2 C.F._2 rso introduttivo, dall'avv. TOLINO t.te domicilia, come in atti;
, nata in [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_3 C.F._3
del ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO G t.te domicilia, come in atti;
, nata in [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa, Parte_4 C.F._4 el ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO GE domicilia, come in atti;
, nata in [...] il [...], C.F.: , rapp.ta e difesa, giusta Parte_5 C.F._5 e del ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO tt.te domicilia, come in atti;
, nata in [...] il [...], c.f. , rapp.ta e difesa, giusta CP_1 C.F._6 icorso introduttivo, dall'avv. TOLINO GE e domicilia, come in atti;
nata in [...] il [...], C.F. , rapp.ta e difesa, Parte_6 C.F._7 l ricorso introduttivo, dall'avv. TOLINO G te domicilia, come in atti;
RICORRENTI E
, in persona del legale rapp.te p.t.; Controparte_2
, in persona del Sindaco pro tempore, C.F.: , rapp.to e difeso, Controparte_3 P.IVA_1 a difensiva, dall'avv. MARANO MAURIZ mente domiciliato in Salerno, Corso Garibaldi n. 148;
RESISTENTI Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale Parte_1 di Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire le spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da alleg a che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di aiuto cuoco ed inquadramento nel livello V, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla Controparte_3 medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art.
6. In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento della complessiva somma pari ad € 1.225,33 lor ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Controparte_2 Con vittoria delle competenze di c o procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione Controparte_3 dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 1.225,33 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il Controparte_3
alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa,
[...] itto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_2 p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.t. a, in solido tra loro ex art. Controparte_3 1676 c.c., del ad € 1.225,33 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.” In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
2. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Parte_2 Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento de spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da allegato conteggio analitico. Deduceva che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di addetta alla mensa ed inquadramento nel livello V, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante Controparte_3 chiedendo alla medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 3 . In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma pari ad € 1.661,71 lordi ovvero alla maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della Controparte_2 posizione contributiva della ricorrente. Con vittoria delle competenze tto procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Controparte_3 Sindaco p.t., per l'omessa attuazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR t. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad
€ 1.661,71 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento Controparte_3 delle competenze di cau ritto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.
[...] Controparte_3 a, in solido tra loro ex art. 1676 c.c., dell € 1.661,71 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
3. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Lagonegro, Parte_3 sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del suo dirit ettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto già percepito, Controparte_2 come da allegato e con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il
[...]
affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza 14.09.2015, il se Controparte_3 refezione scolastica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava di aver lavorato alle Controparte_2
.2015, data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di addetta alla mensa ed inquadramento nel livello 6S, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 12.30 alle ore 14.30. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla medesima di attivare Controparte_3 il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 30, n subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_2 complessiva somma pari ad € 785,14 lo ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Con vittoria delle Controparte_2 competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione dell'intervento Controparte_3 sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 785,14 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il alla Controparte_3 regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di caus ritto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 nonché il , in persona del Sindaco p.t., al pagamento in favore della stessa, in solido tra loro ex art. 1676 Controparte_3 c.c., della € 1.661,71 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2
[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato. 4 Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Parte_4 Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da alleg a che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di addetta alla mensa ed inquadramento nel livello V, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e nel TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante Controparte_3 chiedendo alla medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 3 . In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in Controparte_2 persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della complessiva somma pari ad € 1.872,45lord a meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della Controparte_2 posizione contributiva della ricorrente. Con vittoria delle competenze tto procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Controparte_3 Sindaco p.t., per l'omessa attuazione dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR t. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad
€ 1.872,45 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento Controparte_3 delle competenze di cau ritto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la Controparte_2 in persona del legale rapp.te p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.
[...] Controparte_3 a, in solido tra loro ex art. 1676 c.c., dell d € 1.872,45lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
5. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Lagonegro, Parte_5 sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del suo diritto a percepire le spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto già percepito, Controparte_2 come da allegato e con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il
[...]
affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza 14.09.2015, il s Controparte_3 ca per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava di aver lavorato alle Controparte_2
.2015, data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di addetta alla mensa ed inquadramento nel livello 6S, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 11.30 alle ore 13.30. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla medesima di attivare Controparte_3 il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 30, n subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento della Controparte_2 complessiva somma pari ad € 907,73 lo ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Con vittoria delle Controparte_2 competenze di itto procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione dell'intervento Controparte_3 sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 907,73 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il alla Controparte_3 regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_2 nonché il , in persona del Sindaco p a, in solido tra loro ex art. 1676 Controparte_3 c.c., della € 907,73lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2
[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva al giudice adito di ordinare al l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
6. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di CP_1 Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento del s le spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da alleg a che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di autista ed inquadramento nel livello 5, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09.00 alle ore 13.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio e giugno 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla Controparte_3 medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art.
6. In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento della complessiva somma pari ad € 1.445,90 lor ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Controparte_2 Con vittoria delle competenze di c o procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione Controparte_3 dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 1.445,90 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il Controparte_3
alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa,
[...] itto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_2 p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.t. a, in solido tra loro ex art. Controparte_3 1676 c.c., del ad € 1.445,90 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 Consorzio Stabile a r.l., o di altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
7. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. depositato in data 08.03.2017, adiva il Tribunale di Parte_6 Lagonegro, sezione lavoro, al fine di ottenere l'accertamento de spettanze retributive maturate alle dipendenze della per il periodo di lavoro prestato, al netto di quanto Controparte_2 già percepito, come da alleg a che con deliberazione di Giunta n. 139 del 27.08.2015, il affidava alla ditta P. & C. Consorzio Stabile a r.l., con decorrenza Controparte_3 14.09.2015, il ica per gli istituti scolastici insistenti sul territorio comunale, servizio affidato poi alla consorziata per l'esecuzione del contratto di appalto. Precisava Controparte_2 di aver lavorato alle dipend , data della sua assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, part-time, con qualifica di operaia, mansioni di cuoca ed inquadramento nel livello 4, CCNL Pubblici Servizi, dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.00 alle ore 14.00. Allegava, altresì, che a seguito della scadenza del contratto di appalto, il rapporto di lavoro era cessato (con decorrenza 06.10.2016), senza la integrale corresponsione dei crediti dovuti alla lavoratrice, consistenti nelle retribuzioni relative alle mensilità maggio, giugno e luglio 2016 e del TFR. Dopo una prima diffida ad adempiere, rimasta inevasa, la ricorrente, con messaggio pec del 22.11.2016, compulsava la stazione appaltante ( chiedendo alla Controparte_3 medesima di attivare il procedimento di intervento sostitutivo ex art. 30, comma 6, d. lgs. 50/2016. In subordine, richiedeva il pagamento delle spettanze ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. La medesima comunicazione veniva inviata per il tramite del difensore costituito nel giudizio de quo, senza ottenere alcun riscontro. Formulava, quindi, le seguenti conclusioni: “In via principale: accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze di lavoro per i titoli rivendicati in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te p.t., al Controparte_2 pagamento della complessiva somma pari ad € 3.665,20 lor ma meglio vista in corso di causa. Sempre per l'effetto, condannare la alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente. Controparte_2 Con vittoria delle competenze di c o procuratore antistatario. Sempre in via principale: accertare e dichiarare la responsabilità della stazione appaltante , in persona del Sindaco p.t., per l'omessa attuazione Controparte_3 dell'intervento sostitutivo previsto dall'art. 5 DPR n. 30 comma 6 del d. lgs. N. 50/2016 e, per l'effetto, condannare lo stesso al pagamento, in favore della ricorrente, della complessiva somma pari ad € 3.665,20 lordi per i titoli rubricati ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto, condannare il Controparte_3
alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa,
[...] itto procuratore antistatario. In via subordinata: in ogni caso, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire le spettanze retributive rivendicate in ricorso e, per l'effetto, condannare la in persona del legale rapp.te Controparte_2 p.t., nonché il , in persona del Sindaco p.t. a, in solido tra loro ex art. Controparte_3 1676 c.c., della somma complessiva pari ad € 3.665,20 lordi ovvero al pagamento della maggiore o minore somma meglio vista in corso di causa;
sempre per l'effetto condannare le parti convenute – in solido tra loro – alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente e al pagamento delle competenze di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria, chiedeva ammettersi l'interrogatorio formale del legale rapp.te della Controparte_2[... e prova per testi sulle circostanze articolate. Ai sensi dell'art. 210 c.p.c. chiedeva l'esibizione delle determinazioni di liquidazione dei corrispettivi in favore del P. & C. Controparte_3 i altri aventi causa, relative al contratto di appalto indicato.
8. A seguito della notifica dei proposti ricorsi, si costituiva in giudizio, a mezzo del suo procuratore, il
[...]
, il quale, deducendo l'omessa notifica del ricorso anche nei confronti della Società CP_3 CP_4
aggiudicataria del servizio di appalto di refezione delle mense comunali, chiedeva di essere
[...] autorizzato alla chiamata in causa del Consorzio. Sul punto, riferiva di non aver avuto rapporti di alcun tipo con la società , della cui esistenza veniva a conoscenza solo a seguito delle azioni dei lavoratori. CP_2 Evidenziava, inoltre, di aver correttamente pagato il corrispettivo all'appaltatore e, tuttavia, il consorzio non era intervenuto per sanare la situazione e impedire la chiamata in giudizio dell'Ente. Pertanto, previa valutazione della sussistenza di comportamenti illeciti penalmente rilevanti posti in essere tra il consorzio e la socia-consorziata, cui veniva affidato il servizio, chiedeva trasmettersi gli atti alla Procura della Repubblica competente per territorio. Eccepiva, altresì, il difetto di legittimazione passiva dell'Ente, atteso che, pur avendo affidato l'appalto al Consorzio, il servizio veniva a sua volta da questi delegato per l'esecuzione alla società consorziata, in violazione della legge e del contratto di appalto e senza il consenso dell'Ente. Pertanto, chiedeva di essere estromesso dal giudizio. Da ultimo, eccepiva l'inammissibilità nonché l'infondatezza nel merito del ricorso introduttivo, stante la sussistenza del rapporto obbligatorio tra il consorzio e la società consorziata, cui il committente deve rimanere estraneo, non avendo assunto obblighi ed essendo l'intervento sostitutivo stato chiesto successivamente alla scadenza ed alla cessazione del contratto di appalto. Inoltre, limitatamente al TFR, evidenziava che, nell'ipotesi di inadempimento del datore di lavoro ed esperita infruttuosamente la procedura di recupero forzoso delle somme, il relativo trattamento dovesse essere richiesto all'istituto previdenziale. I giudizi di cui sopra sono stati chiamati alle medesima udienza. In particolare, all'udienza celebratasi in data 13.02.2019, il procuratore costituitosi per i ricorrenti chiedeva al Giudice adito, innanzitutto, di dichiarare la contumacia della convenuta “ , stante la mancata costituzione in giudizio. In secondo luogo, si CP_2 opponeva alla richiesta di chia l Consorzio P & C formulata dall'Ente convenuto, deducendo, sul punto, che il fosse, invero, a conoscenza dell'affidamento, da parte del Consorzio Controparte_3 aggiudicatario ata “ per l'esecuzione dello stesso e ciò sulla base CP_2 dell'accordo sottoscritto in data 05.12.2014 tra e l' . CP_3 CP_2 Controparte_5 La parte resistente, tu o uz do (redatto in Controparte_3 data 05.12.2014), ri lo stesso emergeva che il legale rappresentante del Consorzio Stabile fosse il medesimo della soc. ” e reiterava la richiesta di trasmissione degli atti Controparte_2 alla Procura della Repubblica eventuali reati. Il Giudice invitava i ricorrenti a depositare prova dell'avvenuta rituale notifica del ricorso al fine di verificare l'integrità del contraddittorio. Alla successiva udienza del 27 maggio 2019, la parte resistente dava atto del fallimento della “ Controparte_2
”, dichiarato, in data 18.04.2018, dal Tribunale di Lecce con sentenza n. 14/2
[...] con successiva cancellazione dal Registro delle Imprese con decorrenza dal 23.01.2019. Pertanto, chiedeva dichiararsi l'interruzione dei processi, stante l'intervenuto fallimento della ” ovvero Controparte_2 di essere autorizzato alla chiamata in causa del terzo sia del “ Controparte_4 [...]
”, in virtù di un contratto di affitto di azienda datato 22.04.2010. Chiedeva, altresì, Controparte_6 amente iscritti ai nn. R.G. 428/2017, 430/2017, 432/2017, 440/2017, 442/2017, 444/2017, a quello anteriormente iscritto al n. R.G. 426/2017, stante la sussistenza di ragioni di connessione parzialmente soggettiva e oggettiva. Il procuratore costituitosi per i ricorrenti prendeva atto del dedotto fallimento e chiedeva la interruzione del processo soltanto nei confronti della società fallita e non nei confronti del convenuto costituito, non sussistendo un'ipotesi di litisconsorzio necessario. Si opponeva, inoltre, sia alla chiamata in causa del “ Controparte_6
” poiché tardiva e, pertanto, inammissibile, sia alla richiesta di r
[...] Controparte_6 prima enumerati. Con provvedimento del 02.04.2019 veniva dichiarata l'interruzione del processo ai sensi dell'art. 300 c.p.c. I ricorrenti provvedevano tempestivamente, in data 21.06.2019, al deposito dei ricorsi in riassunzione dei giudizi, ex art. 303 c.p.c., riproponendo quanto già precedentemente dedotto e chiesto. Per la prosecuzione dei processi riassunti veniva, dunque, fissata l'udienza del 17.12.2019 durante la quale il difensore delle parti ricorrenti reiterava l'opposizione alla richiesta di chiamata in causa del terzo “ ” perché tardiva, in Controparte_6 quanto richiesta per la prima volta all'udienza del 27.03.2019 bilità del
[...]
, in qualità di stazione appaltante. CP_3 La parte resistente deduceva il difetto di integrazione del contraddittorio, avendo i ricorrenti riassunto i giudizi soltanto nei confronti del presso il procuratore costituito, nonché la mancata Controparte_3 insinuazione, da parte dei ric ento “ ” (circostanza da considerarsi Controparte_2 irrilevante ai fini del giudizio, ad avviso dei ricorrenti, stante la s abilità solidale ai sensi dell'art. 1676 c.c.). Stante il mancato esito positivo del tentativo di conciliazione, alla udienza del 04.02.2020 veniva disposta la riunione dei giudizi nn. R.G. 428/2017, 430/2017, 432/2017, 440/2017, 442/2017, 444/2017 a quello anteriormente iscritto al n. R.G. 426/2017. Alla medesima udienza veniva, altresì, ascoltato il Sindaco del
[...]
, avv. Francesco Cavallone, il quale ha reso la seguente dichiarazione: “…Noi abbiamo provveduto al Controparte_3
fatture fino al 31/7/2016 nei confronti del Agli atti del Comune Controparte_7 non risulta alcun rapporto con la Abbiamo ric denti: non le so dire il CP_2 periodo preciso;
è stato richiesto il uffici non hanno applicato, da quanto mi risulta, il potere sostitutivo in quanto il contratto fatto con il Consorzio era antecedente al 19/04/2016, data di entrata in vigore della nuova normativa D.Lgs. 50/2016. Avendo già pagato, se paghiamo nuovamente ci esponiamo responsabilità contabile.” Con successivo provvedimento del 20.04.2020, a scioglimento della riserva assunta, lo scrivente giudicante rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo formulata dal convenuto, ordinando, altresì, al costituito di CP_3 depositare in giudizio la determina di liquidazione n. 13 del 12.01.2017. La documentazione richiesta veniva allegata alle note per l'udienza del 13.10.2020. Ritenuta la causa matura per la decisione, la causa veniva rinviata in ragione del carico di ruolo. Allorquando la scrivente subentrava sul ruolo pendevano circa 2990 fascicoli, ridotti alla attualità a circa 1700, nonostante le sopravvenienze. Inoltre, la scrivente sostituisce la dott.ssa – titolare CP_8 dell'altro ruolo – continuativamente sin dal 9.01.2025 gestione Controparte_9 contemporanea di due ruoli, alla celebrazione delle udienze, alla trattazione dei fascicoli ed alla definizione dei fascicoli connotati da urgenza sul ruolo Quanto precede ha determinato un enorme aggravio di lavoro. Il CP_8 fascicolo riunente ed i riuniti venivano ti telematicamente in data 1.12.2025 e, quindi, la causa era decisa come da sentenza depositata ex art. 127 c.p.c.. 9. Il ricorso è fondato e merita accoglimento. Nella fattispecie in esame è documentato il credito vantato dai ricorrenti relativamente al TFR ed alle retribuzioni di maggio e giugno 2016 ( nonché luglio 2016 per ), fondato su prova scritta per la quale alcuna specifica Pt_6 contestazione è stata sollevata. La datrice di lavor provato il pagamento al quale era tenuto all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. 9.1. Per quanto concerne la eccezione proposta dal convenuto in relazione alla improcedibilità della azione CP_3 per intervenuto fallimento del datore di lavoro ( , va rimarcato Controparte_2 che in materia di appalto, l'apertura del procedi non comporta l'improcedibilità dell'azione precedentemente esperita dai dipendenti nei confronti del committente, ai sensi dell'art. 1676 c.c., per il recupero dei loro crediti verso l'appaltatore-datore di lavoro, atteso che la previsione normativa di una tale azione risponde all'esigenza di sottrarre il soddisfacimento dei crediti retributivi al rischio di insolvenza del debitore e, d'altra parte, si tratta di un'azione “diretta”, incidente direttamente sul patrimonio di un terzo (il committente) e solo indirettamente su un credito del debitore fallito, sì da doversi escludere che il conseguimento di una somma, che non fa parte del patrimonio del fallito, possa comportare un nocumento delle ragioni degli altri dipendenti dell'appaltatore, che fanno affidamento sulle somme dovute (ma non ancora corrisposte) dal committente per l'esecuzione dell'opera appaltata. – cfr. Tribunale Roma sez. lav., 03/03/2020, n.2179; Cassazione civile sez. lav., 05/03/2019, n.6333- . 9.2. Ciò posto va esaminata la questione della carenza di legittimazione passiva sollevata dal Controparte_3
, con la motivazione che tra il datore di lavoro, e
[...] CP_2 Controparte_2 ltante sia interposto un soggetto giuridico auto il Controparte_10
[...] Orbene, deve innanzitutto rilevarsi che la società convenuta in giudizio è società consorziata del
[...] d il detto Consorzio aveva come oggetto sociale proprio “ri Controparte_11 ito dei loro settori di intervento fornendo, altresì, servizi amministrativi per la gestione del personale…”- cfr. visura allegata-. Giudicando in una fattispecie nella quale si discuteva dell'applicazione dell'art. 1676 c.c., la Corte di Cassazione ha riconosciuto (sentenza n. 6208/2008) che il negozio di affidamento dei lavori tra consorzio e impresa consorziata deve essere identificato in termini di sub-derivazione dal contratto di appalto (e, dunque, di sub-appalto), a favore dei lavoratori dipendenti dall'impresa dell'appaltatore nei confronti del committente e, quindi, per il caso che qui rileva, dei dipendenti dell'impresa subappaltatrice nei confronti del committente, giusta il condiviso principio, già enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la previsione contenuta nell'art. 1676 c.c., in base alla quale i lavoratori dipendenti dell'appaltatore hanno, nei confronti del committente, un'azione diretta allo scopo di conseguire quanto è loro dovuto con riferimento all'attività lavorativa prestata per eseguire l'opera appaltata, si applica anche ai dipendenti del subappaltatore nei confronti del subcommittente o subappaltante;
sia in base al criterio di interpretazione letterale, in quanto il contratto di subappalto altro non è che un vero e proprio appalto che si caratterizza rispetto al contratto - tipo solo per essere un contratto derivato da altro contratto stipulato a monte, che ne costituisce il presupposto, sia in considerazione della ratio della norma, che è ravvisabile nell'esigenza di assicurare una particolare tutela in favore dei lavoratori ausiliari dell'appaltatore, atta a preservarli dal rischio dell'inadempimento di questi - esigenza che ricorre identica nell'appalto e nel subappalto (cfr. Cass.n. 12048/2003; Cass. n. 24369/17). Secondo la Suprema Corte non può, al contrario, ritenersi fondata, ai fini in discorso, la tesi secondo cui il rapporto tra consorzio e consorziata sia invece da qualificare in termini di mandato, con esclusione di qualsiasi responsabilità del consorzio (mandatario) per le obbligazioni assunte dalla consorziata (mandante) nei confronti dei propri lavoratori;
posto che in relazione ai contratti di appalto stipulati dal consorzio e poi ceduti alle imprese consorziate, ed ai fini del rapporto con i lavoratori subordinati di quest'ultima, il consorzio va considerato alla tregua di un sub- committente e la vicenda contrattuale va riguardata come un caso di sub-derivazione dal contratto di appalto, e, quindi, di subappalto;
che ha una sua specifica disciplina di tutela in relazione ai diritti dei dipendenti dell'appaltatore (o come qui si è trattato dei dipendenti del subappaltatore) ai sensi dell'art. 1676 c.c. (ma anche dell'art. 29 L. 276/2003). Il Legislatore ha, in tal modo, inteso orientare le scelte dei soggetti committenti verso appaltatori affidabili, realizzando una sorta di "codatorialità sostanziale", nell'ambito della quale il lavoratore resta pur sempre alle dipendenze del datore di lavoro ma il committente viene coinvolto nella gestione debitoria del rapporto di lavoro in quanto, in definitiva, l'appalto è diretto alla soddisfazione dei suoi interessi produttivi-organizzativi. Tracciato in tal modo il quadro normativo, emerge che ai sensi dell'art. 1676 c.c. la committenza pubblica risponde degli obblighi del subappaltatore nei confronti dei dipendenti: la disposizione dell'art. 1676 cod. civ. in base alla quale i dipendenti dell'appaltatore hanno azione diretta verso il committente, fino a concorrenza del debito del committente verso l'appaltatore, per conseguire quanto loro dovuto per l'attività prestata nell'esecuzione dell'appalto, si applica anche al subappalto sia perché il subappalto è un vero e proprio contratto di appalto, seppure caratterizzato da derivazione da altro contratto di appalto, sia perché, nell'appalto e nel subappalto, ricorre la stessa esigenza di tutela dei lavoratori, onde preservarli dal rischio di inadempimento del datore di lavoro (massima tratta ex multis da Cass. n. 10439/2012). Il assume, inoltre, che solo a seguito dell'iniziativa giudiziale intrapresa dai ricorrenti Controparte_3 l'Ente sarebbe venuto a conoscenza del fatto che il Consorzio Stabile aveva affidato il servizio mensa appaltato alla consorziata in assenza “di ogni comunicazione e di ogni norma autorizzativa” (cfr. pag. 3 Controparte_2 della memoria). Le evidenze documentali sconfessano, tuttavia, le difese del All'udienza del 13 febbraio 2019 la parte CP_3 ricorrente ha prodotto in giudizio il verbale di accordo sottos ata 05.12.2014 innanzi alla DTL di Salerno dal da e dall . Detto documento comprova, in Controparte_3 Controparte_2 Controparte_12 ma era scenza del fatto che il Consorzio Controparte_3 aggiudicatario della gara di sa avesse affidato l'esecuzione dello stesso alla società consorziata A ciò aggiungasi che la circostanza era stata dedotta dalle parti ricorrenti anche Controparte_2 nella più v unicazione pec del 22.11.2016 (cfr. in atti) senza che la stessa fosse stata mai contestata dall'Ente appaltante, neppure in sede di pagamento del saldo del contratto di appalto. Sono, quindi, fondate le domande proposte in via subordinata dai ricorrenti nei confronti del Controparte_3 ai sensi dell'art. 1676 c.c.. Richiamata l'applicabilità della norma evocata nei confro
[...] CP_3 uanto sopra argomentato, deve anche osservarsi che siffatta applicazione non è preclusa dalla stragiudiziale rivolta dai lavoratori all'Amministrazione locale resistente ai sensi dell'art. 5 D.p.r. n. 207/2010 ovvero ai sensi dell'art. 30 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016. Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'azione ex art. 1676 c.c., pacificamente ammissibile anche nel settore dei contratti pubblici, è residuale rispetto alla richiesta di intervento sostitutivo prevista dal citato art. 5 (Cass. lav., 07/07/2014, n. 15432: “per i contratti pubblici di appalto relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni o dei contributi dovuti al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all'art. 118, comma 8, ultimo periodo, del relativo codice, di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, i lavoratori devono avvalersi degli speciali strumenti di tutela previsti dal codice citato, le cui modalità di utilizzazione sono determinate, in particolare, dagli artt. 4 (per i contributi) e 5 (per le retribuzioni) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del suddetto codice). Tale disciplina che, peraltro, consente agli interessati di recuperare - anche in corso d'opera - quanto dovuto, è articolata in modo tale da dimostrare che, nell'ambito degli appalti pubblici, il legislatore attribuisce allo scorretto comportamento tenuto dal datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti un disvalore maggiorato dal fatto di considerarlo anche lesivo degli interessi pubblici al cui migliore perseguimento è preordinata la complessiva disciplina regolatrice degli appalti pubblici. Ne consegue che alla suindicata fattispecie non è applicabile il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, come peraltro stabilisce il precedente art. 1, comma 2, che esclude che il decreto stesso sia applicabile "per le pubbliche amministrazioni e per il loro personale" e come, di recente ha confermato dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 9, comma, (convertito dalla L. 9 agosto 2013, n. 99). Viceversa nel caso di mancata utilizzazione da parte dei lavoratori degli strumenti previsti dalla suindicata normativa speciale, è possibile fare ricorso, in via residuale, alla tutela di cui all'art. 1676 cod. civ., che in base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, è applicabile anche ai contratti di appalto stipulati con le pubbliche amministrazioni”). Giacché la parte ricorrente ha domandato l'intervento sostitutivo sia in via stragiudiziale che in via di domanda giudiziale, è ammissibile l'azione ex art. 1676 c.c., dovendosene riscontrare la residualità nei termini tracciati dalla Suprema Corte, ossia in senso concreto. Nel caso di specie, la parte ricorrente ha sollecitato in via stragiudiziale l'esercizio del potere sostitutivo in questione, senza ottenere riscontro dalla P.A. committente;
ciò è sufficiente a consentire l'attivazione del rimedio ex art. 1676 c.c. sussistendone la residualità, nel senso che la richiesta di intervento sostitutivo si è già rivelata vana. 9.3. La parte istante ha, altresì, dimostrato la sussistenza dei presupposti fondanti la corresponsabilità del CP_3 ex art. 1676 c.c. Pacifica la stipula del contratto di appalto con la società consortile ( di cui la Controparte_2 è consorziata) e la rispondenza delle prestazioni lavorative a quelle attività strettamente necessarie
[...]
dei servizi previsti nell'appalto, è stata dimostrata l'attualità del credito, quale elemento costitutivo della responsabilità solidale del committente. In particolare, l'attualità del credito sussiste alla luce della delibera n. 13 del 12.01.2017. Con ordinanza resa fuori udienza in data 20.04.2020 il Giudice del Lavoro, in accoglimento dell'istanza istruttoria formulata dalla difesa dei ricorrenti, ha ordinato al la esibizione della determina di liquidazione n. 13 del 12.01.2017. CP_3 Controparte_3 Il convenuto Ente ha p ne all'ordine giudiziale in data 06.10.2020 depositando agli atti del fascicolo informatico il documento. Ebbene, la determina assume valore probatorio dirimente ai fini dell'accoglimento delle domande attoree. Dal documento in esame emerge, infatti, la prova del fatto che l'Ente appaltante, alla data di notifica (22.11.2016) dell'atto stragiudiziale di costituzione in mora (espressamente formulato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c.) risultava ancora debitore, nei confronti della ditta esecutrice del servizio appaltato, dell'importo pari ad € 18.506,54. Si legge a pagina 3 della determina: “Ritenuto di 1. Liquidare e pagare alla ditta Parte_7 [...] lessiva somma di €18.506,54 I Controparte_13
del 30/6/2016 di €16.021,20 + €640,65 per IVA [Reg. 2016-2- 984] per pasti servizi nelle scuole nel periodo 1 giugno – 30 giugno 2016 e n. 16/03 del 31/7/2016 di €1.773,550 + € 70,94 per IVA [reg. 2016-2-1227] per pasti serviti nelle scuole nel mese di luglio, con pagamento a mezzo bonifico bancario ….” Segue, in calce alla delibera, il mandato attestante l'effettivo pagamento dell'importo. Dalla lettura della premessa - ultimo capoverso di pag.
2- emerge: “Considerato che quanto comunicato con le sopra citate note della ditta in merito all'impegno a corrispondere quanto richiesto dal proprio Controparte_10 personale dipen prescritto dai commi 5 e 6 dell'art. 30 del D. lgs. n. 50/2016 formulate con pec del 22/11.2016 dallo studio legale avv. Gerardo Tolino …. In quanto la ditta si è impegnata, esonerando l'Ente da ogni responsabilità, al pagamento delle retribuzioni al personale dipendente”. Il ha erroneamente ritenuto di essere liberato dall'obbligo (solidale) di pagamento delle Controparte_3 re ai ricorrenti a fronte dell' “impegno” assunto, in tal senso, dalla società appaltatrice. Nel disporre il pagamento del saldo del corrispettivo dovuto all'appaltatrice il ha tralasciato di considerare CP_3 che la missiva pervenutagli in data 22.11.2016 lo costituiva formalmente in he ai sensi e per gli effetti dell'art. 1676 c.c. A fronte della formale costituzione in mora ex art. 1676 c.c., pacificamente notificata in data 22.11.2016, il giammai avrebbe potuto destinare il saldo del corrispettivo del servizio Controparte_3 appaltato (€ 1 atrice;
al contrario, l'Ente avrebbe dovuto finalizzare detta posta debitoria al pagamento (fino a concorrenza) delle spettanze rivendicate dalle maestranze impiegate sull'appalto. In termini generali, la fondatezza della domanda ex art. 1676 c.c. deve riscontrarsi in presenza degli elementi prescritti dalla norma, ossia la sussistenza di un contratto di appalto e la permanenza di un diritto di credito dell'appaltatore nei confronti del committente, oltre, ovviamente, alla spettanza del credito vantato dal lavoratore. Dunque, la corresponsabilità del committente ai sensi della norma citata può dirsi sussistente intra vires, ossia contenuta entro i limiti del debito ancora esistente nei confronti dell'appaltatore quale prezzo dell'opera. Venendo al caso di specie, il pagamento del saldo prezzo dell'appalto è avvenuto in data successiva alla richiesta di pagamento avanzata il 22.11.2016. Lo scopo della citata norma di cui all'art. 1676 cod. civ. è proprio quello di determinare l'indisponibilità del credito dell'appaltatore nei confronti del committente, al fine di garantire i lavoratori che hanno prestato la loro attività lavorativa nella realizzazione dell'opera, dal momento in cui le pretese dei lavoratori siano portate a conoscenza del committente. Con ciò, è provata la sussistenza del diritto di credito della società nei confronti del resistente, di consistenza più che sufficiente a soddisfare ogni credito CP_3 vantato dai ricorrenti, il che ren a l'azione ex art. 1676 c.c. In ordine al quantum il credito dedotto relativo alle retribuzioni di maggio e giugno 2016 è pienamente provato dalla documentazione prodotta, ossia dai prospetti paga depositati in atti. Del pari è provato il credito per TFR, risultante da un semplice calcolo allegato da ciascun ricorrente. Il va condannato, quale responsabile solidale, a CP_3 pagare ai ricorrenti le somme di cui infra a titolo di ni ( maggio e giugno per tutti i ricorrenti, e maggio/giugno/ luglio 2016 in relazione al ricorrente ) e Trattamento di Fine Rapporto Parte_6 ( desumibile da un semplice calcolo aritmetico) o .c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalle scadenze mensili per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto (6.10.2016) per il TFR, al saldo. Le somme di cui infra sono al lordo di ritenute fiscali e previdenziali. 10. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Nel caso di specie, le spese di lite vanno calcolate come se i ricorsi fossero stati cumulativamente proposti sin dall'inizio, tenuto conto che le posizioni processuali delle parti sono esattamente sovrapponibili, come emerge dallo svolgimento del processo sopra riportato e non hanno richiesto l'esame di specifiche questioni. Come chiarito da Cass., Sez. 3, 31/1/2024, n. 2956, l'aumento previsto dalla tariffa ha lo scopo di conciliare due esigenze teoricamente opposte: da un lato remunerare l'avvocato in misura maggiore, quando maggiore è stato il suo impegno;
dall'altro evitare una mera duplicazione di compensi a fronte di una attività solo formalmente reiterata, ma sostanzialmente unitaria. Per questa ragione la norma prevede che la difesa di più parti in posizione identica dia luogo ad un solo compenso (per evitare ingiuste duplicazioni), ma maggiorato (per remunerare adeguatamente l'impegno del professionista). Nel caso di specie, il giudice ritiene di non dover concedere l'aumento previsto, tenuto conto che sebbene la richiesta sia stata formulata, non appare sussistere un impegno difensivo maggiore, per le ragioni esposte innanzi. Va fatta applicazione del D.M. n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022 e in vigore dal 23 ottobre 2022. Va applicato, tuttavia, lo scaglione compreso tra euro 5.200,00 e 26.000,00 sommando i valori delle singole cause e riconoscendo le quattro fasi, compresa la fase istruttoria. Sicché, tenuto conto del valore della controversia, della attività difensiva in concreto espletata e del contegno processuale del che ha ottemperato all'ordine di CP_3 esibizione, si può tenere conto dei valori compresi tra minimo e medio: ed infatti, si osserva che D.M. cit. prevede che ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere, di regola, diminuiti fino al 50 per cento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lagonegro, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando così provvede:
- in accoglimento della domanda subordinata proposta nei ricorsi introduttivi, condanna il
[...]
al pagamento in favore di CP_3
della somma lorda di 1.225,33 di cui euro 493,29 a titolo Parte_1 ltre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
2. della somma lorda di 1.661,71 di cui euro 500,69 a titolo di Parte_2 orto oltre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
3. della somma lorda di 785,14 di cui euro 239,79 a titolo di Trattamento di Parte_3 e, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
4. della somma lorda di 1.872,45 di cui euro 500,69 a titolo di Parte_4 porto oltre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
5. della somma lorda di 907,73 di cui euro 248,23 a titolo di Trattamento di Parte_5 ltre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
6. della somma lorda di 1.445,90 di cui euro 501,95 a titolo di Trattamento CP_1 tre, ex art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo;
7. della somma di 3.655,20 di cui euro 901,89 a titolo di Trattamento Parte_6 x art. 429 co. 3 c.p.c., interessi legali sulla somma annualmente rivalutata dalla maturazione del credito per le retribuzioni e dalla cessazione del rapporto di lavoro per il TFR al saldo.
- Condanna il al pagamento delle spese di lite in favore dei ricorrenti che Controparte_3 liquida in € l 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario. Così deciso in data 5.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo