Articolo 1 della Legge 23 febbraio 1950, n. 96
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12 aprile 1950
Art. 1. Articolo unico.

Sono considerate valide ad ogni effetto le denunzie dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1943, n. 276 , ma non oltre il 30 giugno 1949.

Entrata in vigore il 12 aprile 1950