Art. 1. Articolo unico.
Sono considerate valide ad ogni effetto le denunzie dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1943, n. 276 , ma non oltre il 30 giugno 1949.
Sono considerate valide ad ogni effetto le denunzie dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1943, n. 276 , ma non oltre il 30 giugno 1949.