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12 aprile 1950
12 aprile 1950
Art. 1. Articolo unico.
Sono considerate valide ad ogni effetto le denunzie dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1943, n. 276 , ma non oltre il 30 giugno 1949.
Sono considerate valide ad ogni effetto le denunzie dei danni di guerra risarcibili ai sensi della legge 26 ottobre 1940, n. 1543 , e successive modificazioni, presentate dopo la scadenza dei termini stabiliti dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 226 e 9 ottobre 1943, n. 276 , ma non oltre il 30 giugno 1949.