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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 1/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 10308/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. BANCHETTI FRANCESCA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 il ricorrente ha dedotto di aver lavorato, in qualità di bracciante agricolo, nell'anno 2021 per n. 102 giornate alle
CP_ dipendenze della società agricola La Natura srls. Ha precisato che l' non aveva provveduto all'iscrizione delle ridette giornate negli elenchi bracciantili del Comune di residenza.
Ha dedotto di aver proposto innanzi a questo Tribunale un giudizio avverso la mancata iscrizione delle giornate negli elenchi OTD dell'anno 2021, conclusosi con sentenza n. 3710/2023, dichiarativa della cessazione della materia del contendere, stante il riconoscimento in sede amministrativa, del diritto anelato.
Ha proseguito riferendo di aver ricevuto in data 11.7.2024 un provvedimento di disconoscimento delle 102 giornate lavorate nel settore agricolo nell'anno 2021, alle dipendenze della società agricola La Natura srls. CP_ Il ricorrente ha contestato l'operato dell' in quanto contrario al giudicato intervenuto tra le parti;
ha inoltre chiesto di accertare il proprio diritto all'iscrizione nel elenchi OTD dell'anno 2021 per n. 102 giornate di lavoro.
CP_ L' regolarmente costituitosi ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
All'udienza dell'1.4.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con la presente sentenza.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di iudicato sollevata dal ricorrente.
A tal proposito vale rammentare che: “La pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020) ed ancora, in senso conforme “La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio.” (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1695 del 24/01/2018).
Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011). Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133
(“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del
1993).
Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o delsuo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n.
7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr.
Sentenza n. 853/2021 pubbl. il 15/06/2021 RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n. 5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642;
Cass., 2 agosto 2012, n. 13877; Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno
2011, n. 14296; Cass., 11 gennaio 2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755;
Cass., 19 maggio 2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei CP_ verbali ispettivi dell' - assunti in svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle «prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno 2008, n. 15073;
Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350; Cass., 26 luglio 2000,
n. 9827).
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente, che ne era gravato.
CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
2024002456/DDL del 30/05/2024 riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, (e, quindi, anche all'annualità oggetto del presente giudizio) relativo alla SOCIETA'
AGRICOLA NATURA SRLS (con Sede legale in ORDONA (FG), alla via Irpinia, n.
60, il cui responsabile è . CP_2
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, sono emerse le seguenti circostanze:
- Dalla visura della CCIAA di Foggia, risulta che la società NATURA SRLS,
p. iva , è stata costituita con atto del 28.01.2019, iscritta alla P.IVA_1
R.I. il 14.02.2019 con Numero REA: FGFG311687, data inizio attività il
01.02.2019.
- Il capitale sociale ammonta complessivamente ad € 500,00.
- Socio unico nonché rappresentante legale è il sig. . CP_2
- La suddetta società si occuperebbe della coltivazione di ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietole da zucchero e patate) e risulta ancora attiva.
- Dalle banche dati è stato verificato che in data 18.03.2021 per la CP_1
società Agricola Natu-ra srls è stata trasmessa l'ultima denuncia aziendale
(D.A.) la quale corrisponde anche alla prima approvata dall'Istituto il
13.04.2021.
- Le precedenti denunce aziendali sono state tutte respinte dall' . Pt_2
- Con l'approvazione dell'ultima D.A la società apre una propria posizione agricola n. 071-063-1, con relativo CIDA 455283.
- Dalle visure VigAgri risulta che con la suddetta denuncia è stata dichiarata l'inizio dell'attività in data 20.02.2021, con un fabbisogno complessivo annuo di 100 giornate di lavo-ro. Nei quadri compilati e trasmessi per la società, si rileva che la stessa non dispone di terreni per la conduzione dell'attività, né di bestiame da allevamento e macchine agricole. Infatti, nel quadro P della D.A. è stato dichiarato che l'attività viene svolta senza terra e consiste unicamente nella raccolta di prodotti ortofrutticoli.
- Dall'accesso alle Comunicazioni Obbligatorie di Assunzioni (UNILAV) risultano inoltrate al tantissime pagine di assunzioni e Controparte_3
cessazioni di rapporti di lavoro a partire dall'anno 2019 fino all'anno 2022.
- Nonostante tutte le assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro subordinato inoltrate al Ministero Del Lavoro, soltanto per l'anno 2021 sono stati trasmessi all' i flussi trimestrali DMag con i quali sono state dichiarate il numero CP_1 delle giornate lavorate dai presunti dipendenti e le relative retribuzioni.
- E' stato rilevato anche che erroneamente, i flussi trimestrali DMag attestanti i giorni di presenza, sono stati inviati più volte per alcuni presunti braccianti e per lo stesso trimestre.
- Complessivamente, per l'anno 2021, la società Agricola Natura srls ha denunciato 4.683 giornate di lavoro, dichiarando di aver retribuito le suddette giornate per un totale di € 327.729.
- Il numero appena indicato risulta palesemente sproporzionato rispetto alle 100 giornate di fabbisogno aziendale dichiarate nella denuncia aziendale (D.A.) approvata dall' il 13.04.2021. Pt_2
- Tra l'altro, come innanzi già detto, con l'ultima D.A è stata inviata il 13.04.2021 soltanto la fattura di vendita a blocco di olive, contratta tra le Parte_3
(codice fisca-le e la Le
[...] P.IVA_2 Controparte_4 olive raccolte si sarebbero trovate a Santa Perpetua, in Agro di Trani, foglio 73
p.lle 138,139,140,141. Quest'ultima fattura nel riportare le modalità di pagamento, le coordinate bancarie, la data di scadenza di pagamento al
31.12.2020, registra un importo pari a €. 12.480,00. La somma appena rilevata non è congrua rispetto al numero di assunzioni e cessazioni inoltrate dall'azienda nell'anno 2020 e non è neanche riferibile ad una attività svolta nel
2021.
- Si ribadisce che oltre questa fattura la società Agricola Natura srls, non ha mai prodotto e inviato altro documento probatorio inerente all'attività svolta.
- In data 11.04.2024, è stato effettuato un tentativo di accesso ispettivo presso la sede legale della società all'indirizzo sopra indicato, ma non è stato rinvenuto alcun soggetto o alcuna in-segna relativa alla società agricola Natura srls o ad altri elementi che facciano supporre la sua esistenza sul detto luogo.
Successivamente, i sottoscritti ispettori si sono recati a Stornara (FG) alla Via
Salvator Rosa n. 4, ovvero presso l'indirizzo del socio, nonché amministratore unico p. t., nella persona del sig. . Presso l'indirizzo appena indicato CP_2 non è stato rinvenuto alcuno ma i vicini di casa hanno confermato che il sig.
[...]
risiede in quel condominio. CP_2
- Nella stessa data, si è proceduto a inviare a mezzo posta A/R verbale di primo accesso ispettivo, ricevuto e firmato in data 16.04.2024, dalla sorella del destinatario. Nel verbale si invitava il sig. a recarsi presso la sede CP_2
CP_ di Foggia, informandolo dell'inizio dell'accertamento ispettivo, con annessa richiesta di documentazione aziendale da far pervenire ai funzionari in data 02.05.2024. Alla predetta data il sig. non si è presentato. CP_2
- Dunque, è stato inviato un verbale interlocutorio n. 1 in cui si riconvocava lo stesso richiedendo la documentazione aziendale per il giorno 15 maggio 2024. A seguito di mancata notifica del verbale interlocutorio n. 1, tornato al destinatario ovvero all' di Foggia, per insufficiente indirizzo, gli ispettori hanno CP_1
inviato un secondo verbale interlocutorio chiedendo la documentazione per il giorno 27 maggio 2024. Anche quest'ultimo è tornato al destinatario con la stessa motivazione.
- I funzionari di vigilanza hanno comunque provveduto a convocare presso l' di Foggia tutti i 45 di-pendenti di cui la società NATURA srls ha CP_1 trasmesso i flussi attestanti le giornate di lavoro nell'anno 2021.
- Solo 11 lavoratori hanno rilasciato la deposizione.
CP_
- La società non ha dimostrato alcuna attività aziendale agricola né all' né presso altri enti preposti.
- Il sig. , sebbene a conoscenza dell'inizio dell'accertamento CP_2
ispettivo, non ha prodotto ai sottoscritti ispettori alcun elemento utile per dimostrare l'esistenza di un'attività agricola.
- Facendo riferimento alla documentazione rilevata dalle banche dati , CP_1
Agenzia delle Entrate- Punto Fisco la società Agricola Natura srls non produce redditi e non ha alcun volume d'affari e quindi risulta un'attività del tutto negativa.
- Dalle dichiarazioni acquisite le retribuzioni sarebbero state pagate in contanti e da quanto denunciato all' , per l'anno 2021, ammontano ad un totale di CP_1 € 327.729. Si tratta di un ingente esborso di denaro di cui non è dimostrabile neppure l'esistenza in quanto non tracciabile.
- La società Agricola Natura srls è del tutto insolvente con gli adempimenti obbligatori IVS nei confronti dei presunti braccianti agricoli di cui ha denunciato 4.683 giornate di lavoro nel 2021 totalizzando un debito contributivo IVS di € 70.598,44.
- Dalle dichiarazioni acquisite e riportate nel presente verbale emergono contraddizioni e lacune che non lasciano dubbi sulla falsità dei suddetti rapporti di lavoro.
- Si segnala, peraltro, che tale società è al 100% di proprietà di il CP_2
quale è il figlio di (oggi defunto, presidente del C.d.a. della Persona_1 [...]
e fratello di (altra Controparte_5 Persona_2
amministratrice della ), moglie di Controparte_5 Per_3
(altro amministratore della ).
[...] Controparte_5
- dalla metà del 2019 era totalmente inattiva. Quanto alla CP_5
Agricola Natura, basti pensare che il suo proprietario e amministratore unico
, ha dichiarato che nel 2019 da luglio a novembre era agli arresti CP_2 domiciliari e da novembre a dicembre aveva l'obbligo di firma “senza quindi poter lavorare affatto”, mentre nel precedente periodo fino a giugno. 2019 non ha svolto “alcuna attività imprenditoriale o come dipendente”, avendo sempre obbligo di dimora;
anzi, talmente virtuale è l'essenza della Agricola
Natura che il suo stesso proprietario e amministratore unico ha poi concluso:
“non ho mai avuto o creato alcuna società da me amministrata”.
- Dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni assunte è emersa la natura virtuale dell'azienda e la natura fittizia dei rapporti di lavoro asseritamente instaurati – tutti quelli del 2019 e parte di quelli del 2017-2018
- il tutto finalizzato alla locupletazione degli interessati ai danni dell' CP_1
mediante la fruizione di prestazioni previdenziali non dovute.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti, le allegazioni e le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata. Quanto alla prova documentale (comunicazione di assunzione, buste-paga, e CUD), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo- datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
L'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea, per tal via, può diventare la prova testimoniale;
tuttavia parte ricorrente non ha formulato alcun capitolo di prova orale, sicché la sua prospettazione deve ritenersi priva di un adeguato supporto istruttorio.
Alla luce di quanto premesso, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite gravano sul ricorrente in ossequio alla regola della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10308 /2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.108,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, dopo l'udienza dell'1.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, dopo l'udienza del giorno 1/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 10308/2024 promossa da
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv. BRANDI GIUSEPPE contro
CP_1 rappr. e dif. dall'avv. BANCHETTI FRANCESCA
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 21.11.2024 il ricorrente ha dedotto di aver lavorato, in qualità di bracciante agricolo, nell'anno 2021 per n. 102 giornate alle
CP_ dipendenze della società agricola La Natura srls. Ha precisato che l' non aveva provveduto all'iscrizione delle ridette giornate negli elenchi bracciantili del Comune di residenza.
Ha dedotto di aver proposto innanzi a questo Tribunale un giudizio avverso la mancata iscrizione delle giornate negli elenchi OTD dell'anno 2021, conclusosi con sentenza n. 3710/2023, dichiarativa della cessazione della materia del contendere, stante il riconoscimento in sede amministrativa, del diritto anelato.
Ha proseguito riferendo di aver ricevuto in data 11.7.2024 un provvedimento di disconoscimento delle 102 giornate lavorate nel settore agricolo nell'anno 2021, alle dipendenze della società agricola La Natura srls. CP_ Il ricorrente ha contestato l'operato dell' in quanto contrario al giudicato intervenuto tra le parti;
ha inoltre chiesto di accertare il proprio diritto all'iscrizione nel elenchi OTD dell'anno 2021 per n. 102 giornate di lavoro.
CP_ L' regolarmente costituitosi ha chiesto il rigetto dell'avversa domanda.
All'udienza dell'1.4.2024, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa, previa acquisizione delle note per la trattazione scritta, è stata decisa con la presente sentenza.
Innanzitutto è infondata l'eccezione di iudicato sollevata dal ricorrente.
A tal proposito vale rammentare che: “La pronuncia di
"cessazione della materia del contendere" costituisce una fattispecie di estinzione del processo, contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione dello stesso tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale;
pertanto, alla emanazione di una sentenza di cessazione della materia del contendere, consegue, per un verso, la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata e, per l'altro, la sua assoluta inidoneità ad acquistare efficacia di giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere” (Cass. Sez. 6 - 5,
Ordinanza n. 4167 del 19/02/2020) ed ancora, in senso conforme “La pronuncia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio.” (Cass. Sez. 5 - , Sentenza n. 1695 del 24/01/2018).
Nel merito, le domande attoree sono infondate e devono essere respinte.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.c.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che “L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l' a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del CP_1
rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha
l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011). Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133
(“l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente” sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n. 14296 (“In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l' , a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, CP_1
esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del
1993).
Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio”), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 (“Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o delsuo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa”).
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di Cassazione, n.
7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato : “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione” (cfr.
Sentenza n. 853/2021 pubbl. il 15/06/2021 RG n. 1530/2019).
Pertanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al “tipo” legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n. 5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642;
Cass., 2 agosto 2012, n. 13877; Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno
2011, n. 14296; Cass., 11 gennaio 2011, n. 493; Cass.,24 ottobre 2008, n. 25755;
Cass., 19 maggio 2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei CP_ verbali ispettivi dell' - assunti in svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale - essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle «prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno 2008, n. 15073;
Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350; Cass., 26 luglio 2000,
n. 9827).
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente, che ne era gravato.
CP_ Si osserva, infatti, che l' ha depositato il verbale ispettivo n.
2024002456/DDL del 30/05/2024 riferito al periodo dal 01.01.2021 al 31.12.2021, (e, quindi, anche all'annualità oggetto del presente giudizio) relativo alla SOCIETA'
AGRICOLA NATURA SRLS (con Sede legale in ORDONA (FG), alla via Irpinia, n.
60, il cui responsabile è . CP_2
Dagli accertamenti ispettivi effettuati, sono emerse le seguenti circostanze:
- Dalla visura della CCIAA di Foggia, risulta che la società NATURA SRLS,
p. iva , è stata costituita con atto del 28.01.2019, iscritta alla P.IVA_1
R.I. il 14.02.2019 con Numero REA: FGFG311687, data inizio attività il
01.02.2019.
- Il capitale sociale ammonta complessivamente ad € 500,00.
- Socio unico nonché rappresentante legale è il sig. . CP_2
- La suddetta società si occuperebbe della coltivazione di ortaggi in foglia, a fusto, a frutto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (escluse barbabietole da zucchero e patate) e risulta ancora attiva.
- Dalle banche dati è stato verificato che in data 18.03.2021 per la CP_1
società Agricola Natu-ra srls è stata trasmessa l'ultima denuncia aziendale
(D.A.) la quale corrisponde anche alla prima approvata dall'Istituto il
13.04.2021.
- Le precedenti denunce aziendali sono state tutte respinte dall' . Pt_2
- Con l'approvazione dell'ultima D.A la società apre una propria posizione agricola n. 071-063-1, con relativo CIDA 455283.
- Dalle visure VigAgri risulta che con la suddetta denuncia è stata dichiarata l'inizio dell'attività in data 20.02.2021, con un fabbisogno complessivo annuo di 100 giornate di lavo-ro. Nei quadri compilati e trasmessi per la società, si rileva che la stessa non dispone di terreni per la conduzione dell'attività, né di bestiame da allevamento e macchine agricole. Infatti, nel quadro P della D.A. è stato dichiarato che l'attività viene svolta senza terra e consiste unicamente nella raccolta di prodotti ortofrutticoli.
- Dall'accesso alle Comunicazioni Obbligatorie di Assunzioni (UNILAV) risultano inoltrate al tantissime pagine di assunzioni e Controparte_3
cessazioni di rapporti di lavoro a partire dall'anno 2019 fino all'anno 2022.
- Nonostante tutte le assunzioni e cessazioni dei rapporti di lavoro subordinato inoltrate al Ministero Del Lavoro, soltanto per l'anno 2021 sono stati trasmessi all' i flussi trimestrali DMag con i quali sono state dichiarate il numero CP_1 delle giornate lavorate dai presunti dipendenti e le relative retribuzioni.
- E' stato rilevato anche che erroneamente, i flussi trimestrali DMag attestanti i giorni di presenza, sono stati inviati più volte per alcuni presunti braccianti e per lo stesso trimestre.
- Complessivamente, per l'anno 2021, la società Agricola Natura srls ha denunciato 4.683 giornate di lavoro, dichiarando di aver retribuito le suddette giornate per un totale di € 327.729.
- Il numero appena indicato risulta palesemente sproporzionato rispetto alle 100 giornate di fabbisogno aziendale dichiarate nella denuncia aziendale (D.A.) approvata dall' il 13.04.2021. Pt_2
- Tra l'altro, come innanzi già detto, con l'ultima D.A è stata inviata il 13.04.2021 soltanto la fattura di vendita a blocco di olive, contratta tra le Parte_3
(codice fisca-le e la Le
[...] P.IVA_2 Controparte_4 olive raccolte si sarebbero trovate a Santa Perpetua, in Agro di Trani, foglio 73
p.lle 138,139,140,141. Quest'ultima fattura nel riportare le modalità di pagamento, le coordinate bancarie, la data di scadenza di pagamento al
31.12.2020, registra un importo pari a €. 12.480,00. La somma appena rilevata non è congrua rispetto al numero di assunzioni e cessazioni inoltrate dall'azienda nell'anno 2020 e non è neanche riferibile ad una attività svolta nel
2021.
- Si ribadisce che oltre questa fattura la società Agricola Natura srls, non ha mai prodotto e inviato altro documento probatorio inerente all'attività svolta.
- In data 11.04.2024, è stato effettuato un tentativo di accesso ispettivo presso la sede legale della società all'indirizzo sopra indicato, ma non è stato rinvenuto alcun soggetto o alcuna in-segna relativa alla società agricola Natura srls o ad altri elementi che facciano supporre la sua esistenza sul detto luogo.
Successivamente, i sottoscritti ispettori si sono recati a Stornara (FG) alla Via
Salvator Rosa n. 4, ovvero presso l'indirizzo del socio, nonché amministratore unico p. t., nella persona del sig. . Presso l'indirizzo appena indicato CP_2 non è stato rinvenuto alcuno ma i vicini di casa hanno confermato che il sig.
[...]
risiede in quel condominio. CP_2
- Nella stessa data, si è proceduto a inviare a mezzo posta A/R verbale di primo accesso ispettivo, ricevuto e firmato in data 16.04.2024, dalla sorella del destinatario. Nel verbale si invitava il sig. a recarsi presso la sede CP_2
CP_ di Foggia, informandolo dell'inizio dell'accertamento ispettivo, con annessa richiesta di documentazione aziendale da far pervenire ai funzionari in data 02.05.2024. Alla predetta data il sig. non si è presentato. CP_2
- Dunque, è stato inviato un verbale interlocutorio n. 1 in cui si riconvocava lo stesso richiedendo la documentazione aziendale per il giorno 15 maggio 2024. A seguito di mancata notifica del verbale interlocutorio n. 1, tornato al destinatario ovvero all' di Foggia, per insufficiente indirizzo, gli ispettori hanno CP_1
inviato un secondo verbale interlocutorio chiedendo la documentazione per il giorno 27 maggio 2024. Anche quest'ultimo è tornato al destinatario con la stessa motivazione.
- I funzionari di vigilanza hanno comunque provveduto a convocare presso l' di Foggia tutti i 45 di-pendenti di cui la società NATURA srls ha CP_1 trasmesso i flussi attestanti le giornate di lavoro nell'anno 2021.
- Solo 11 lavoratori hanno rilasciato la deposizione.
CP_
- La società non ha dimostrato alcuna attività aziendale agricola né all' né presso altri enti preposti.
- Il sig. , sebbene a conoscenza dell'inizio dell'accertamento CP_2
ispettivo, non ha prodotto ai sottoscritti ispettori alcun elemento utile per dimostrare l'esistenza di un'attività agricola.
- Facendo riferimento alla documentazione rilevata dalle banche dati , CP_1
Agenzia delle Entrate- Punto Fisco la società Agricola Natura srls non produce redditi e non ha alcun volume d'affari e quindi risulta un'attività del tutto negativa.
- Dalle dichiarazioni acquisite le retribuzioni sarebbero state pagate in contanti e da quanto denunciato all' , per l'anno 2021, ammontano ad un totale di CP_1 € 327.729. Si tratta di un ingente esborso di denaro di cui non è dimostrabile neppure l'esistenza in quanto non tracciabile.
- La società Agricola Natura srls è del tutto insolvente con gli adempimenti obbligatori IVS nei confronti dei presunti braccianti agricoli di cui ha denunciato 4.683 giornate di lavoro nel 2021 totalizzando un debito contributivo IVS di € 70.598,44.
- Dalle dichiarazioni acquisite e riportate nel presente verbale emergono contraddizioni e lacune che non lasciano dubbi sulla falsità dei suddetti rapporti di lavoro.
- Si segnala, peraltro, che tale società è al 100% di proprietà di il CP_2
quale è il figlio di (oggi defunto, presidente del C.d.a. della Persona_1 [...]
e fratello di (altra Controparte_5 Persona_2
amministratrice della ), moglie di Controparte_5 Per_3
(altro amministratore della ).
[...] Controparte_5
- dalla metà del 2019 era totalmente inattiva. Quanto alla CP_5
Agricola Natura, basti pensare che il suo proprietario e amministratore unico
, ha dichiarato che nel 2019 da luglio a novembre era agli arresti CP_2 domiciliari e da novembre a dicembre aveva l'obbligo di firma “senza quindi poter lavorare affatto”, mentre nel precedente periodo fino a giugno. 2019 non ha svolto “alcuna attività imprenditoriale o come dipendente”, avendo sempre obbligo di dimora;
anzi, talmente virtuale è l'essenza della Agricola
Natura che il suo stesso proprietario e amministratore unico ha poi concluso:
“non ho mai avuto o creato alcuna società da me amministrata”.
- Dalla documentazione esaminata e dalle dichiarazioni assunte è emersa la natura virtuale dell'azienda e la natura fittizia dei rapporti di lavoro asseritamente instaurati – tutti quelli del 2019 e parte di quelli del 2017-2018
- il tutto finalizzato alla locupletazione degli interessati ai danni dell' CP_1
mediante la fruizione di prestazioni previdenziali non dovute.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti, le allegazioni e le prove offerte dall'odierno ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata. Quanto alla prova documentale (comunicazione di assunzione, buste-paga, e CUD), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro agricolo.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo- datrice – la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva – e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
L'unico possibile supporto probatorio della domanda attorea, per tal via, può diventare la prova testimoniale;
tuttavia parte ricorrente non ha formulato alcun capitolo di prova orale, sicché la sua prospettazione deve ritenersi priva di un adeguato supporto istruttorio.
Alla luce di quanto premesso, la domanda attorea deve essere integralmente rigettata.
Le spese di lite gravano sul ricorrente in ossequio alla regola della soccombenza.
La relativa liquidazione viene effettuata ex d.m. 147 del 13.08.2022 pubblicato sulla G.U.
n. 236 del 08.10.2022 e in vigore dal 23.10.2022 nella misura di cui all'infrascritto dispositivo, tenendo conto della tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), del valore della controversia, delle fasi effettivamente espletate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 10308 /2024 R.G.L. e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
- rigetta la domanda;
- condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controparte, delle spese di lite, che liquida in complessivi €. 2.108,00 oltre iva, cpa e rimborso spese forfettarie 15%.
Foggia, dopo l'udienza dell'1.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti