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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/01/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2325/2021 del Tribunale di
Benevento, pubblicata il 15 novembre 2021, iscritto al n. 351/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2024, e pendente
TRA il (c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Giovanni Minauro (c.f. )APPELLANTE C.F._1
E
(c.f. : ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Scetta (c.f. : ), APPELLATAC.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 11.04.2018, Controparte_1
chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il affinché tale Parte_1
ente fosse condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali che l'attrice si era provocata con una caduta su di una strada comunale avvenuta il 25 novembre 2016, di cui riteneva responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il citato ente quale custode della strada.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che:
- il giorno 25 novembre 2016, alle ore 12:30 circa, lungo la strada di collegamento Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
tra i Comuni di e , mentre praticava jogging con “adeguata Pt_1 CP_2
condotta atletica”, era inciampata in un filo di ferro di acciaio presente sull'asfalto, cadendo a terra e riportando gravi lesioni personali;
- il tratto di strada in cui si era verificata la caduta, posto precisamente all'altezza del bivio tra la via Panoramica del Lago e via Fuceta, pur essendo privo di marciapiedi, risultava abbastanza ampio da consentire sia il traffico veicolare che quello pedonale;
ciò nonostante “in più punti era interessato dalla presenza di fili di ferro acciaiosi, utilizzati dai confinanti proprietari terrieri per l'ancoraggio dei vigneti ed ivi dagli stessi abbandonati”;
- in particolare, detti fili di ferro, ancorati all'interno dei muretti di contenimento presenti lungo la sede stradale, non erano visibili né prevedibili sia per la loro conformazione (contorti, quasi ad uncino), sia per il colore (acciaioso), sia perché erano nascosti dall'erba presente sopra il cemento;
- a seguito della caduta, ella veniva trasportata dal servizio del 118 presso il Pronto
Soccorso “S. Alfonso Maria De Liguori” di Sant'Agata de' Goti (BN), ove rimaneva sino al
27 novembre 2016, con diagnosi di “frattura scomposta pluriframmentaria dell'olecrano a sinistra… ferita lacero contusa al naso, contusione gomito sinistro, escoriazioni multiple”, per poi essere trasportata presso la Casa di Cura Ge.P.O.S. di ove le veniva CP_2
riscontrata “frattura del becco dell'olecrano di sinistra in gesso, con diastasi del frammenti” e dove in data 29 novembre 2016 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi;
- per le lesioni riportate il medico legale aveva accertato 21 giorni di invalidità temporanea assoluta, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % ed ulteriori 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, con postumi invalidanti di natura permanente al 9%.
2. Costituitosi in giudizio il contestava la fondatezza della Parte_1
domanda, eccependo che l'evento lesivo occorso all'attrice era attribuibile a fatto di terzi, cioè ai proprietari dei terreni confinanti con la strada, da cui proveniva il filo di ferro in cui era inciampata l'attrice, “essendo stato probabilmente utilizzato, in passato, dai relativi proprietari per il sostegno degli impianti di vigneto ivi esistenti e poi dismessi”.
Contestava, inoltre, la mancanza di prova sul nesso di causalità tra le lesioni lamentate e la caduta descritta in giudizio poiché al momento dell'accettazione in pronto
Proc. n.351/2022 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 9
c. Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
soccorso l'attrice aveva riferito ai sanitari di essere caduta accidentalmente;
in ogni caso, il respingeva ogni addebito formulato nei propri confronti rilevando che la Pt_1
caduta della era stata cagionata esclusivamente dalla sua condotta colposa, e P_
dunque, era attribuibile a caso fortuito, atteso che: a) l'attività di jogging è una pratica sportiva che comporta affaticamento muscolare e riduzione delle capacità di attenzione del soggetto;
b) le particolari condizioni della strada avrebbero dovuto dissuaderla dal praticare jogging, essendo la strada “intuitivamente pericolosa” poiché “priva di marciapiedi e prevalentemente adibita al traffico veicolare, caratterizzata dalla presenza di muretti laterali di contenimento, di vegetazione spontanea sul ciglio stradale e di impianti di vigneto dismesso sui confinanti terreni di proprietà di terzi”.
3. Sicché, espletata la prova orale e c.t.u. medico legale, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale, ritenuta sussistente la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c., così Pt_1
decideva: “dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è processo va attribuita alla colpa del nella misura del 50% e nella restante misura dell'attrice Parte_1
; condanna il , in persona del Sindaco suo Controparte_1 Parte_1
legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di della Controparte_1
complessiva somma di € 8.811,50 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;
condanna, altresì, il al Parte_1
pagamento in favore dell'attrice di ½ delle spese processuali, liquidate complessivamente per intero in € 840,00 per spese comprensive della CTU, € 3600,00 per onorario, oltre iva e
c.p.a. come per legge”.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato telematicamente in data 26 gennaio 2022 a , il ha proposto appello Controparte_1 Parte_1
affidandolo ai motivi di cui si dirà, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di “a. rigettare in toto la domanda proposta dall'attrice, siccome priva di adeguata prova e, in ogni caso, del tutto infondata in fatto ed in diritto;
b. condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
5. Costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha evidenziato come l'attività istruttoria svolta in
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(già Prima Sezione Civile bis)
primo grado era stata correttamente valutata dal Tribunale che aveva ritenuto pienamente provato il fatto storico descritto nell'atto di citazione, la natura insidiosa del filo di ferro che l'aveva fatta cadere al suolo, nonché il nesso di causalità tra i danni subìti
e l'evento in esame.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
6. All'udienza dell'8 ottobre 2024 la Corte ha introitato il processo in decisione, assegnando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, gli ordinari termini di cui all'art. 190, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello, infatti, consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente la parte della sentenza appellata e le censure mosse a tale provvedimento.
II. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
III. Con i suoi due motivi di gravame, l'appellante contesta:
i) che il primo Giudice abbia ritenuto provato il fatto storico descritto dall'attrice ed il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento dannoso, facendo esclusivo riferimento da un lato alle dichiarazioni rese dai testi escussi nel primo grado del giudizio, che viceversa- a dire dell'appellante - dovevano ritenersi inattendibili in quanto essi non erano stati spettatori oculari del sinistro ed erano sopraggiunti solo in seguito alla caduta dell' , e dall'altro lato non abbia invece dato la giusta rilevanza alle contraddizioni P_
dell'attrice, che nel verbale di pronto soccorso del 25.11.2016 aveva dichiarato che le lesioni riportate era state provocate da una “caduta accidentale” mentre in seguito, nella richiesta di risarcimento danni trasmessa al in data 26.01.2017, e cioè oltre due Pt_1
mesi dopo il fatto, aveva fatto accenno al filo di ferro in acciaio presente sul manto stradale;
ii) che il Tribunale non abbia dato la giusta rilevanza al comportamento imprudente dell' al fine di affermarne la sua responsabilità esclusiva nella causazione P_
dell'evento lesivo occorsole, atteso che i medesimi testi, laddove ritenuti attendibili, avevano affermato la perfetta visibilità del pericolo, rappresentato dal filo di ferro sporgente sul manto stradale, definito dai testi “abbastanza doppio” e visibile già da una distanza di 10 mt, sicché tale condotta imprudente doveva considerarsi talmente grave da
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integrare il caso fortuito in considerazione delle condizioni della strada - “intuitivamente” pericolosa - e dell'assenza di marciapiedi che dovevano dissuadere quest'ultima dal praticare attività di jogging lungo quel tratto stradale.
Risulta fondata e meritevole di accoglimento la seconda censura per i seguenti motivi.
III.1. Quanto alla prima, va, in via preliminare, come correttamente evidenziato dal
Tribunale, inquadrato il riparto dell'onere della prova gravante sulle parti, derivante dalla responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c., invocata dalla e ritenuta applicabile P_
al caso in esame: l'attore deve dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato, spettando al custode - rectius al attuale Pt_1
appellante - l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fattori straordinari ed imprevedibili, tra cui la stessa condotta del danneggiato, in grado di interrompere il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia (cfr. Cass.472/2003).
Nella specie, si ritiene che l'attrice abbia pienamente provato il fatto storico rappresentato nella citazione, in quanto le dichiarazioni dei testimoni sentiti in primo grado e la documentazione fotografica da ella prodotta danno piena prova della caduta dell' , cagionata da un filo di ferro, presente sul manto stradale. P_
Quanto all'attendibilità dei testi, è pur vero che i testi e Testimone_1
hanno affermato di essere giunti sul luogo di causa, cioè la strada di Testimone_2
collegamento tra i Comuni di e , qualche minuto dopo il verificarsi Pt_1 CP_2
della caduta, ma hanno comunque riferito di avere visto l'attrice riversa al suolo con un filo di ferro attorcigliato intorno alla sua gamba, e tale circostanza è stata sottolineata dal
Tribunale in sentenza laddove ha affermato che “Seppur è vero che entrambi i testi escussi hanno dichiarato di non aver assistito alla caduta essendo sopraggiunti sul posto quale minuto dopo, è anche vero che hanno confermato che l'attrice aveva del filo di ferro vicino alla gamba, dunque è da ritenere che sia stata questa la causa del sinistro.”
Ne consegue che non vi sono elementi per ritenere i testi inattendibili quanto meno su quella che è stata ritenuta essere la causa della caduta al suolo della . P_
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie e non risulta che il appellante abbia evidenziato profili di illogicità o di inverosimiglianza nelle Pt_1
loro dichiarazioni, limitandosi ad affermare soltanto che il luogo del sinistro era
“prevalentemente” adibito al traffico veicolare, e che tanto - a suo dire - escludeva che
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delle persone potessero fermarsi in quel luogo.
Tale deduzione, tuttavia, non è provata, ed anzi è smentita dal fatto che: a) la teste nella sua dichiarazione ha confermato che la sezione stradale in cui Testimone_1
era avvenuto il sinistro era abbastanza ampia da consentire sia il traffico veicolare che quello pedonale;
b) allo stesso modo, il ha sempre affermato che quel tratto Pt_1
stradale era “prevalentemente adibito al traffico veicolare”, così ammettendo implicitamente che esso poteva essere interessato anche dal transito pedonale;
c) ed ancora, le fotografie prodotte dall'attrice a supporto della propria consulenza di parte provano chiaramente come il luogo della caduta, pur se privo di marciapiedi, era ampio 8 metri e consentiva non solo di praticare footing o jogging ma anche a persone a piedi di poter camminare e fermarsi.
In conclusione, a giudizio della Corte, non vi sono motivi per dubitare dell' attendibilità dei testi escussi.
III.2. Come detto, va invece accolto il secondo motivo di censura del Pt_1
secondo cui il Tribunale erroneamente non ha attribuito all' la responsabilità P_
esclusiva dell'accaduto atteso che il caso fortuito - costituito, nella fattispecie in esame, dalla condotta della danneggiata - rappresentava un fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra res in custodia del e l'evento dannoso. Pt_1
Sostiene il che l'appellata avrebbe potuto evitare il pericolo rappresentato Pt_1
dal filo di ferro, non solo perché esso era visibile, come affermato dai testi escussi, ma anche perché la pratica dello jogging, su una strada priva di marciapiedi e prevalentemente adibita al traffico veicolare, è “intuitivamente pericolosa (per)
l'utilizzazione della stessa a fini ludici e/o sportivi”.
Preliminarmente, va dato atto che il Tribunale nella sentenza impugnata ha affermato - sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi - che il filo di ferro in cui risulta(va) essere inciampata l' era visibile e su tale base ha affermato la P_
responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. dell'attrice; tale fatto non risulta essere oggetto di appello incidentale dell'appellata, idoneo ad escludere la sua concorrente responsabilità, e deve ritenersi pertanto non contestato.
La visibilità del filo di ferro, presente sul manto stradale è sufficiente, a dire del appellante, ad enucleare l'ipotesi di una condotta negligente del danneggiato ed Pt_1
è tale da interrompere il nesso di causalità tra la res pericolosa e l'evento dannoso.
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La tesi va condivisa.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità – condivisa da questa Corte -
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.
12663/2024) ed ancora “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. 34886/2021; nello stesso senso Cass.
2345/2019; Cass. 9315/2019; Cass. 2480/2018 e Cass.2481/2018).
Nella specie, è stato accertato che l'attrice, che praticava abitualmente attività sportiva podistica, anche a livello amatoriale, stava svolgendo il suo allenamento su di una strada di campagna, circondata a destra e sinistra da alberi di viti, ma percorsa da auto.
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(già Prima Sezione Civile bis)
E' stato affermato dal medesimo Comune appellante che lo “jogging (dal verbo inglese to jog, letteralmente “procedere a balzi”), detto anche footing costituisce, difatti, una pratica sportiva amatoriale, solitamente svolta in parchi pubblici ed alberati, che consiste in una corsa prolungata nel tempo, effettuata a balzi (o piccoli salti), a passo lento ed a ritmi vari. Tale pratica sportiva, comporta, quindi, già di per sé, a causa delle suddette sue modalità di svolgimento, affaticamento muscolare e riduzione della capacità di attenzione nel soggetto che la esercita (fatto di cui lo stesso soggetto deve tener conto, al fine di escludere, tenuto anche conto delle caratteristiche del fondo ove l'attività sportiva viene praticata, di sue cadute accidentali dovute alla presenza di pericoli da lui evitabili in condizioni fisiche normali)”.
Ora, le circostanze di luogo (la strada di campagna, e tuttavia percorsa da auto, su cui era avvenuto l'incidente occorso all' ), ovvero quelle soggettive attinenti il P_
soggetto danneggiato (il fatto che svolgesse attività podistica amatoriale) ovvero quelle oggettive inerenti l'attività svolta (la normale situazione di affaticamento e di riduzione di capacità di attenzione dell' nonché il fatto determinante per cui colui che, di P_
regola, svolge tale attività su di una pubblica via aperta al traffico, è attento ad evitare le auto, e, di regola, guarda in avanti e non per terra), portano in senso univoco ad affermare che l' avrebbe potuto adottare cautele maggiori di quelle poste in P_
essere, normalmente attese e prevedibili in rapporto alle dette circostanze, tali da poter impedire l'evento.
Non è un caso d'altronde che - come correttamente evidenziato dal Comune - in un primo momento la aveva affermato, in sede di accettazione al pronto soccorso, P_
di essere caduta accidentalmente, mentre, nella dichiarazione resa nell'atto di citazione, ha affermato di essere caduta per la presenza del filo di ferro. E' pertanto probabile che l'appellata avesse visto solo all'ultimo momento il filo di ferro, pur risultando esso visibile già a 10 metri, e non abbia per sua colpa potuto evitarlo, inciampando in esso.
IV. Per i motivi sopra detti, l'appello va accolto, ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da P_
, sia quella ex art. 2051 c.c., sia, ed a maggior ragione, quella ex art. 2043 c.c. per
[...]
la sussistenza di una colpa esclusiva dell' nella causazione dei danni riportati in P_
seguito alla caduta, idonea da interrompere il nesso di causalità.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite seguono la
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soccombenza e vanno poste a carico dell' , sia quelle di primo grado che quelle P_
d'appello, e vanno liquidate a favore del - in base ai parametri contenuti nelle Pt_1
tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia
147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 5.200,00 € ed 26.000 € - nel complessivo importo di:
- 3.795,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 3.300,00 € per compensi (600,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 1.000,00 € per la fase istruttoria,
1.200,00 € per la fase decisoria), 495,00 € per rimborso spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
- 4.695,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.750,00 € per compensi
(700,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase di trattazione, 1.300,00 € per la fase decisoria), 562,50 € per rimborso spese generali al 15%,
e 382,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione civile quinta, definitivamente pronunziando, sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2325/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 15 novembre 2021, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da;
Controparte_1
2. condanna l'appellata a rifondere al le spese del doppio Parte_1
grado del giudizio, che liquida in 3.795,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 3.300,00
€ per compensi, 495,00 € per rimborso spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, ed in 4.695,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.750,00 € per compensi, 562,50 € per rimborso spese generali al 15%, e 382,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno) (dott.ssa Caterina Molfino)
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LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(GIÀ PRIMA SEZIONE CIVILE BIS ) riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
- dr. Paolo Celentano - Consigliere –
- dr.ssa Giuseppa D'Inverno - Consigliere rel. - ha emesso la presente
S E N T E N Z A nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 2325/2021 del Tribunale di
Benevento, pubblicata il 15 novembre 2021, iscritto al n. 351/2022 del ruolo generale degli affari civili contenziosi, riservato per la decisione all'esito dell'udienza dell'8 ottobre 2024, e pendente
TRA il (c.f.: ), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e Parte_1 P.IVA_1
difeso dall'avv. Giovanni Minauro (c.f. )APPELLANTE C.F._1
E
(c.f. : ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Scetta (c.f. : ), APPELLATAC.F._3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
1. Con atto di citazione notificato in data 11.04.2018, Controparte_1
chiamava in giudizio dinanzi al Tribunale di Benevento il affinché tale Parte_1
ente fosse condannato al risarcimento dei danni non patrimoniali che l'attrice si era provocata con una caduta su di una strada comunale avvenuta il 25 novembre 2016, di cui riteneva responsabile, ai sensi dell'art. 2051 c.c., o in subordine, ai sensi dell'art. 2043 c.c., il citato ente quale custode della strada.
A fondamento della domanda, l'attrice deduceva che:
- il giorno 25 novembre 2016, alle ore 12:30 circa, lungo la strada di collegamento Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
tra i Comuni di e , mentre praticava jogging con “adeguata Pt_1 CP_2
condotta atletica”, era inciampata in un filo di ferro di acciaio presente sull'asfalto, cadendo a terra e riportando gravi lesioni personali;
- il tratto di strada in cui si era verificata la caduta, posto precisamente all'altezza del bivio tra la via Panoramica del Lago e via Fuceta, pur essendo privo di marciapiedi, risultava abbastanza ampio da consentire sia il traffico veicolare che quello pedonale;
ciò nonostante “in più punti era interessato dalla presenza di fili di ferro acciaiosi, utilizzati dai confinanti proprietari terrieri per l'ancoraggio dei vigneti ed ivi dagli stessi abbandonati”;
- in particolare, detti fili di ferro, ancorati all'interno dei muretti di contenimento presenti lungo la sede stradale, non erano visibili né prevedibili sia per la loro conformazione (contorti, quasi ad uncino), sia per il colore (acciaioso), sia perché erano nascosti dall'erba presente sopra il cemento;
- a seguito della caduta, ella veniva trasportata dal servizio del 118 presso il Pronto
Soccorso “S. Alfonso Maria De Liguori” di Sant'Agata de' Goti (BN), ove rimaneva sino al
27 novembre 2016, con diagnosi di “frattura scomposta pluriframmentaria dell'olecrano a sinistra… ferita lacero contusa al naso, contusione gomito sinistro, escoriazioni multiple”, per poi essere trasportata presso la Casa di Cura Ge.P.O.S. di ove le veniva CP_2
riscontrata “frattura del becco dell'olecrano di sinistra in gesso, con diastasi del frammenti” e dove in data 29 novembre 2016 veniva sottoposta ad intervento chirurgico di osteosintesi;
- per le lesioni riportate il medico legale aveva accertato 21 giorni di invalidità temporanea assoluta, 20 giorni di invalidità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di invalidità temporanea parziale al 50 % ed ulteriori 40 giorni di invalidità temporanea parziale al 25%, con postumi invalidanti di natura permanente al 9%.
2. Costituitosi in giudizio il contestava la fondatezza della Parte_1
domanda, eccependo che l'evento lesivo occorso all'attrice era attribuibile a fatto di terzi, cioè ai proprietari dei terreni confinanti con la strada, da cui proveniva il filo di ferro in cui era inciampata l'attrice, “essendo stato probabilmente utilizzato, in passato, dai relativi proprietari per il sostegno degli impianti di vigneto ivi esistenti e poi dismessi”.
Contestava, inoltre, la mancanza di prova sul nesso di causalità tra le lesioni lamentate e la caduta descritta in giudizio poiché al momento dell'accettazione in pronto
Proc. n.351/2022 r.g.aa.cc. Pagina 2 di 9
c. Parte_1 Controparte_1 Corte d'Appello di Napoli
- Quinta Sezione Civile -
(già Prima Sezione Civile bis)
soccorso l'attrice aveva riferito ai sanitari di essere caduta accidentalmente;
in ogni caso, il respingeva ogni addebito formulato nei propri confronti rilevando che la Pt_1
caduta della era stata cagionata esclusivamente dalla sua condotta colposa, e P_
dunque, era attribuibile a caso fortuito, atteso che: a) l'attività di jogging è una pratica sportiva che comporta affaticamento muscolare e riduzione delle capacità di attenzione del soggetto;
b) le particolari condizioni della strada avrebbero dovuto dissuaderla dal praticare jogging, essendo la strada “intuitivamente pericolosa” poiché “priva di marciapiedi e prevalentemente adibita al traffico veicolare, caratterizzata dalla presenza di muretti laterali di contenimento, di vegetazione spontanea sul ciglio stradale e di impianti di vigneto dismesso sui confinanti terreni di proprietà di terzi”.
3. Sicché, espletata la prova orale e c.t.u. medico legale, la causa veniva decisa con la sentenza impugnata, con cui il Tribunale, ritenuta sussistente la responsabilità del ex art. 2051 c.c. e il concorso di colpa della danneggiata ex art. 1227 c.c., così Pt_1
decideva: “dichiara che la responsabilità del sinistro per cui è processo va attribuita alla colpa del nella misura del 50% e nella restante misura dell'attrice Parte_1
; condanna il , in persona del Sindaco suo Controparte_1 Parte_1
legale rapp.te pro tempore, al pagamento in favore di della Controparte_1
complessiva somma di € 8.811,50 a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale e non patrimoniale subito in conseguenza del sinistro per cui è causa, oltre interessi come indicati nella parte motiva della sentenza;
condanna, altresì, il al Parte_1
pagamento in favore dell'attrice di ½ delle spese processuali, liquidate complessivamente per intero in € 840,00 per spese comprensive della CTU, € 3600,00 per onorario, oltre iva e
c.p.a. come per legge”.
4. Avverso tale sentenza, con atto di citazione notificato telematicamente in data 26 gennaio 2022 a , il ha proposto appello Controparte_1 Parte_1
affidandolo ai motivi di cui si dirà, chiedendo, in riforma dell'impugnata sentenza, di “a. rigettare in toto la domanda proposta dall'attrice, siccome priva di adeguata prova e, in ogni caso, del tutto infondata in fatto ed in diritto;
b. condannare l'appellata al pagamento delle spese e dei compensi del doppio grado di giudizio”.
5. Costituitasi in giudizio, ha resistito alla domanda e ne ha Controparte_1
chiesto il rigetto, eccependo, preliminarmente, l'inammissibilità dell'appello ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. Nel merito, ha evidenziato come l'attività istruttoria svolta in
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primo grado era stata correttamente valutata dal Tribunale che aveva ritenuto pienamente provato il fatto storico descritto nell'atto di citazione, la natura insidiosa del filo di ferro che l'aveva fatta cadere al suolo, nonché il nesso di causalità tra i danni subìti
e l'evento in esame.
Ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria di spese.
6. All'udienza dell'8 ottobre 2024 la Corte ha introitato il processo in decisione, assegnando, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, gli ordinari termini di cui all'art. 190, c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In via preliminare, deve rigettarsi l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata ai sensi dell'art. 342 c.p.c. L'atto di appello, infatti, consente d'individuare in modo chiaro ed esauriente la parte della sentenza appellata e le censure mosse a tale provvedimento.
II. Nel merito, l'appello è fondato e va accolto per i seguenti motivi.
III. Con i suoi due motivi di gravame, l'appellante contesta:
i) che il primo Giudice abbia ritenuto provato il fatto storico descritto dall'attrice ed il nesso causale tra le lesioni lamentate e l'evento dannoso, facendo esclusivo riferimento da un lato alle dichiarazioni rese dai testi escussi nel primo grado del giudizio, che viceversa- a dire dell'appellante - dovevano ritenersi inattendibili in quanto essi non erano stati spettatori oculari del sinistro ed erano sopraggiunti solo in seguito alla caduta dell' , e dall'altro lato non abbia invece dato la giusta rilevanza alle contraddizioni P_
dell'attrice, che nel verbale di pronto soccorso del 25.11.2016 aveva dichiarato che le lesioni riportate era state provocate da una “caduta accidentale” mentre in seguito, nella richiesta di risarcimento danni trasmessa al in data 26.01.2017, e cioè oltre due Pt_1
mesi dopo il fatto, aveva fatto accenno al filo di ferro in acciaio presente sul manto stradale;
ii) che il Tribunale non abbia dato la giusta rilevanza al comportamento imprudente dell' al fine di affermarne la sua responsabilità esclusiva nella causazione P_
dell'evento lesivo occorsole, atteso che i medesimi testi, laddove ritenuti attendibili, avevano affermato la perfetta visibilità del pericolo, rappresentato dal filo di ferro sporgente sul manto stradale, definito dai testi “abbastanza doppio” e visibile già da una distanza di 10 mt, sicché tale condotta imprudente doveva considerarsi talmente grave da
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integrare il caso fortuito in considerazione delle condizioni della strada - “intuitivamente” pericolosa - e dell'assenza di marciapiedi che dovevano dissuadere quest'ultima dal praticare attività di jogging lungo quel tratto stradale.
Risulta fondata e meritevole di accoglimento la seconda censura per i seguenti motivi.
III.1. Quanto alla prima, va, in via preliminare, come correttamente evidenziato dal
Tribunale, inquadrato il riparto dell'onere della prova gravante sulle parti, derivante dalla responsabilità risarcitoria ex art. 2051 c.c., invocata dalla e ritenuta applicabile P_
al caso in esame: l'attore deve dimostrare soltanto l'esistenza del nesso di causalità tra la res in custodia ed il danno arrecato, spettando al custode - rectius al attuale Pt_1
appellante - l'onere di provare il fortuito, ossia l'esistenza di fattori straordinari ed imprevedibili, tra cui la stessa condotta del danneggiato, in grado di interrompere il nesso di causalità tra l'evento lesivo e la cosa in custodia (cfr. Cass.472/2003).
Nella specie, si ritiene che l'attrice abbia pienamente provato il fatto storico rappresentato nella citazione, in quanto le dichiarazioni dei testimoni sentiti in primo grado e la documentazione fotografica da ella prodotta danno piena prova della caduta dell' , cagionata da un filo di ferro, presente sul manto stradale. P_
Quanto all'attendibilità dei testi, è pur vero che i testi e Testimone_1
hanno affermato di essere giunti sul luogo di causa, cioè la strada di Testimone_2
collegamento tra i Comuni di e , qualche minuto dopo il verificarsi Pt_1 CP_2
della caduta, ma hanno comunque riferito di avere visto l'attrice riversa al suolo con un filo di ferro attorcigliato intorno alla sua gamba, e tale circostanza è stata sottolineata dal
Tribunale in sentenza laddove ha affermato che “Seppur è vero che entrambi i testi escussi hanno dichiarato di non aver assistito alla caduta essendo sopraggiunti sul posto quale minuto dopo, è anche vero che hanno confermato che l'attrice aveva del filo di ferro vicino alla gamba, dunque è da ritenere che sia stata questa la causa del sinistro.”
Ne consegue che non vi sono elementi per ritenere i testi inattendibili quanto meno su quella che è stata ritenuta essere la causa della caduta al suolo della . P_
Infatti, i testi hanno reso dichiarazioni coerenti e non contraddittorie e non risulta che il appellante abbia evidenziato profili di illogicità o di inverosimiglianza nelle Pt_1
loro dichiarazioni, limitandosi ad affermare soltanto che il luogo del sinistro era
“prevalentemente” adibito al traffico veicolare, e che tanto - a suo dire - escludeva che
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delle persone potessero fermarsi in quel luogo.
Tale deduzione, tuttavia, non è provata, ed anzi è smentita dal fatto che: a) la teste nella sua dichiarazione ha confermato che la sezione stradale in cui Testimone_1
era avvenuto il sinistro era abbastanza ampia da consentire sia il traffico veicolare che quello pedonale;
b) allo stesso modo, il ha sempre affermato che quel tratto Pt_1
stradale era “prevalentemente adibito al traffico veicolare”, così ammettendo implicitamente che esso poteva essere interessato anche dal transito pedonale;
c) ed ancora, le fotografie prodotte dall'attrice a supporto della propria consulenza di parte provano chiaramente come il luogo della caduta, pur se privo di marciapiedi, era ampio 8 metri e consentiva non solo di praticare footing o jogging ma anche a persone a piedi di poter camminare e fermarsi.
In conclusione, a giudizio della Corte, non vi sono motivi per dubitare dell' attendibilità dei testi escussi.
III.2. Come detto, va invece accolto il secondo motivo di censura del Pt_1
secondo cui il Tribunale erroneamente non ha attribuito all' la responsabilità P_
esclusiva dell'accaduto atteso che il caso fortuito - costituito, nella fattispecie in esame, dalla condotta della danneggiata - rappresentava un fattore idoneo ad interrompere il nesso di causalità tra res in custodia del e l'evento dannoso. Pt_1
Sostiene il che l'appellata avrebbe potuto evitare il pericolo rappresentato Pt_1
dal filo di ferro, non solo perché esso era visibile, come affermato dai testi escussi, ma anche perché la pratica dello jogging, su una strada priva di marciapiedi e prevalentemente adibita al traffico veicolare, è “intuitivamente pericolosa (per)
l'utilizzazione della stessa a fini ludici e/o sportivi”.
Preliminarmente, va dato atto che il Tribunale nella sentenza impugnata ha affermato - sulla base delle dichiarazioni rese dai testi escussi - che il filo di ferro in cui risulta(va) essere inciampata l' era visibile e su tale base ha affermato la P_
responsabilità concorrente ai sensi dell'art. 1227, co. 1, c.c. dell'attrice; tale fatto non risulta essere oggetto di appello incidentale dell'appellata, idoneo ad escludere la sua concorrente responsabilità, e deve ritenersi pertanto non contestato.
La visibilità del filo di ferro, presente sul manto stradale è sufficiente, a dire del appellante, ad enucleare l'ipotesi di una condotta negligente del danneggiato ed Pt_1
è tale da interrompere il nesso di causalità tra la res pericolosa e l'evento dannoso.
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La tesi va condivisa.
Secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità – condivisa da questa Corte -
“L'art. 2051 c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe sul danneggiato l'onere di allegare e provare il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o dalle caratteristiche intrinseche della res;
nondimeno, la natura della cosa può rilevare sul piano della prova dell'evenienza del caso fortuito, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere, dunque, la responsabilità del custode” (Cass.
12663/2024) ed ancora “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa - dell'art. 1227, comma 1, c.c., richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (così Cass. 34886/2021; nello stesso senso Cass.
2345/2019; Cass. 9315/2019; Cass. 2480/2018 e Cass.2481/2018).
Nella specie, è stato accertato che l'attrice, che praticava abitualmente attività sportiva podistica, anche a livello amatoriale, stava svolgendo il suo allenamento su di una strada di campagna, circondata a destra e sinistra da alberi di viti, ma percorsa da auto.
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E' stato affermato dal medesimo Comune appellante che lo “jogging (dal verbo inglese to jog, letteralmente “procedere a balzi”), detto anche footing costituisce, difatti, una pratica sportiva amatoriale, solitamente svolta in parchi pubblici ed alberati, che consiste in una corsa prolungata nel tempo, effettuata a balzi (o piccoli salti), a passo lento ed a ritmi vari. Tale pratica sportiva, comporta, quindi, già di per sé, a causa delle suddette sue modalità di svolgimento, affaticamento muscolare e riduzione della capacità di attenzione nel soggetto che la esercita (fatto di cui lo stesso soggetto deve tener conto, al fine di escludere, tenuto anche conto delle caratteristiche del fondo ove l'attività sportiva viene praticata, di sue cadute accidentali dovute alla presenza di pericoli da lui evitabili in condizioni fisiche normali)”.
Ora, le circostanze di luogo (la strada di campagna, e tuttavia percorsa da auto, su cui era avvenuto l'incidente occorso all' ), ovvero quelle soggettive attinenti il P_
soggetto danneggiato (il fatto che svolgesse attività podistica amatoriale) ovvero quelle oggettive inerenti l'attività svolta (la normale situazione di affaticamento e di riduzione di capacità di attenzione dell' nonché il fatto determinante per cui colui che, di P_
regola, svolge tale attività su di una pubblica via aperta al traffico, è attento ad evitare le auto, e, di regola, guarda in avanti e non per terra), portano in senso univoco ad affermare che l' avrebbe potuto adottare cautele maggiori di quelle poste in P_
essere, normalmente attese e prevedibili in rapporto alle dette circostanze, tali da poter impedire l'evento.
Non è un caso d'altronde che - come correttamente evidenziato dal Comune - in un primo momento la aveva affermato, in sede di accettazione al pronto soccorso, P_
di essere caduta accidentalmente, mentre, nella dichiarazione resa nell'atto di citazione, ha affermato di essere caduta per la presenza del filo di ferro. E' pertanto probabile che l'appellata avesse visto solo all'ultimo momento il filo di ferro, pur risultando esso visibile già a 10 metri, e non abbia per sua colpa potuto evitarlo, inciampando in esso.
IV. Per i motivi sopra detti, l'appello va accolto, ed in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda di risarcimento danni proposta da P_
, sia quella ex art. 2051 c.c., sia, ed a maggior ragione, quella ex art. 2043 c.c. per
[...]
la sussistenza di una colpa esclusiva dell' nella causazione dei danni riportati in P_
seguito alla caduta, idonea da interrompere il nesso di causalità.
V. Tenuto conto dell'esito complessivo del giudizio, le spese di lite seguono la
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soccombenza e vanno poste a carico dell' , sia quelle di primo grado che quelle P_
d'appello, e vanno liquidate a favore del - in base ai parametri contenuti nelle Pt_1
tabelle 2 e 12 allegate al d.m. Giustizia 55/2014 (come modificato dal d.m. Giustizia
147/2022) per i giudizi di valore compreso tra 5.200,00 € ed 26.000 € - nel complessivo importo di:
- 3.795,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 3.300,00 € per compensi (600,00 € per la fase di studio, 500,00 € per la fase introduttiva, 1.000,00 € per la fase istruttoria,
1.200,00 € per la fase decisoria), 495,00 € per rimborso spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori;
- 4.695,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.750,00 € per compensi
(700,00 € per la fase di studio, 800,00 € per la fase introduttiva, 950,00 € per la fase di trattazione, 1.300,00 € per la fase decisoria), 562,50 € per rimborso spese generali al 15%,
e 382,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Napoli, sezione civile quinta, definitivamente pronunziando, sull'appello proposto dal nei confronti di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 2325/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata in data 15 novembre 2021, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda di risarcimento dei danni proposta da;
Controparte_1
2. condanna l'appellata a rifondere al le spese del doppio Parte_1
grado del giudizio, che liquida in 3.795,00 € per il primo grado del giudizio, di cui 3.300,00
€ per compensi, 495,00 € per rimborso spese generali al 15%, oltre eventuali ulteriori accessori, ed in 4.695,00 € per il secondo grado del giudizio, di cui 3.750,00 € per compensi, 562,50 € per rimborso spese generali al 15%, e 382,50 € per spese vive, oltre eventuali ulteriori accessori.
Così deciso in Napoli, il 21 gennaio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
(dott.ssa Giuseppa D'Inverno) (dott.ssa Caterina Molfino)
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