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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 18/03/2025, n. 629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 629 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.1870/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel.
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
ata a VERONA (VR) il 25/12/1975 Parte_1 CodiceFiscale_1
con come da mandato difensivo in atti;
Controparte_1
RICORRENTE
contro pagina 1 di 5 nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
con gli avv TADIELLO ALESSIA e FRANCO ZUMERLE come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 27.02.2025 le parti hanno precisato conclusioni conformi per la pronuncia della separazione personale.
Conclusioni del PM: “Non si oppone”.
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale
[...]
ha chiesto la pronuncia di separazione personale dal Parte_1
coniugeCHRISTIAN e formulato ulteriori domande;
CP_2
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di separazione personale, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione,
formulando proprie domande;
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al
Giudice relatore, tra i coniugi si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far pagina 2 di 5 ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale tra i coniugi si
è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
dato atto che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle altre domande delle parti;
osservato che la decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_2
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA ( ATTO DI MATRIMONIO n.100/p.2/s.A/2010) perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
pagina 3 di 5 4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'11/03/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
pagina 4 di 5 pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Vaccari Presidente e Rel.
Dott.ssa Eugenia Tommasi di Vignano Giudice
Dott.ssa Claudia Dal Martello Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1870/2024
avente ad oggetto: Separazione giudiziale promossa da:
ata a VERONA (VR) il 25/12/1975 Parte_1 CodiceFiscale_1
con come da mandato difensivo in atti;
Controparte_1
RICORRENTE
contro pagina 1 di 5 nato a [...] il [...], Controparte_2 CodiceFiscale_2
con gli avv TADIELLO ALESSIA e FRANCO ZUMERLE come da mandato difensivo in atti;
RESISTENTE
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della
Repubblica.
All'udienza del 27.02.2025 le parti hanno precisato conclusioni conformi per la pronuncia della separazione personale.
Conclusioni del PM: “Non si oppone”.
Richiamato per relationem il contenuto del ricorso con il quale
[...]
ha chiesto la pronuncia di separazione personale dal Parte_1
coniugeCHRISTIAN e formulato ulteriori domande;
CP_2
richiamato per relationem il contenuto della comparsa di costituzione e risposta, con la quale parte convenuta non si è opposta alla domanda di separazione personale, ma ha contestato per il resto l'avversa ricostruzione,
formulando proprie domande;
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale innanzi al
Giudice relatore, tra i coniugi si è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far pagina 2 di 5 ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
osservato che sussistono i presupposti per l'adozione della pronuncia di separazione, tenuto conto che, per quanto riferito dalle parti nei rispettivi atti difensivi ed emerso all'esito della loro comparizione personale tra i coniugi si
è verificata una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente rilevante, tale da far ritenere che sia venuta meno qualsivoglia forma di comunione di vita materiale e spirituale;
dato atto che la causa va rimessa sul ruolo istruttorio con separata ordinanza per l'ulteriore trattazione delle altre domande delle parti;
osservato che la decisione sulle spese di lite va riservata alla sentenza definitiva del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
Controparte_2
2) dispone la trasmissione a cura della Cancelleria di copia autentica della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del Comune di VERONA ( ATTO DI MATRIMONIO n.100/p.2/s.A/2010) perché
proceda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di cui al DPR n. 396/00;
3) rimette la causa sul ruolo del giudice relatore come da separata ordinanza.
pagina 3 di 5 4) spese al definitivo.
Così deciso in Verona nella Camera di Consiglio dell'11/03/2025
Il Presidente Relatore
Dr. Massimo Vaccari
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