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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 12/06/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1726/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel.
Rossella MILONE Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1726/23 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, N. 136, CECINA (LI), presso lo studio dell'avv. LETIZIA CECCONI, che lo rappresenta e difende, come da delega in atti APPELLANTE
contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliata in CORSO VERCELLI, N. 40, MILANO presso CP_2
rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli avv. ALBERTO
[...]
TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN ROMEO, LUCIANA CIPOLLA, FLORA LETTENMAYER e SIMONA DAMINELLI
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3861/2023 pubblicata in data 12/05/2023 del Tribunale di Milano
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: 'Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi ed in totale riforma della sentenza n. 3861/2023 pubbl. il 12/05/2023 RG n. 25208/2019 Repert. n. 4320/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 12/05/2023 e notificata a mezzo pec in data 15 maggio 2023 tutte le ragioni esplicitate nel corpo dell'atto di appello: Nel merito: a) accertare la mancata pattuizione scritta degli interessi al di sopra del tasso legale, così come disposto dall'art. 117 TUB e 1284 c.c., e per l'effetto rideterminare il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale o in alternativa il tasso minimo dei BOT;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
d) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dell'intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il “saldo zero” del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
e) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'istituto di credito convenuto alla rideterminazione del saldo conto epurato delle somme illegittimamente addebitate così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca. In via subordinata nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 3861/2023 pubbl. il 12/05/2023 RG n. 25208/2019 Repert. n. 4320/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 12/05/2023, di dichiarare e accertare che il saldo del rapporto di conto corrente n. 3833821 alla data della sua chiusura, ossia al 30.09.2018, era pari a zero come da estratto conto prodotto in atti e non € - 166.346,84 come erroneamente riportato nella sentenza di primo grado;
pagina 2 di 14 Con espressa riserva di autonoma azione volta a quantificare il risarcimento del danno patito da parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per i due gradi di giudizio per il quale lo scrivente legale si dichiara antistatario'.
per parte appellata: 'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado (ivi compresa, e soprattutto, quella di prescrizione) così giudicare:
Nel merito:
- rigettare l'appello avversario confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3861/2023 per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione. In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie riproposte dall'appellante. Nel caso di rinnovazione e/o integrazione della CTU, si insiste affinchè l'indagine peritale sulla prescrizione eccepita dalla sia condotta in base al saldo originario risultante dagli estratti conto e, CP_3 quanto agli interessi ultralegali, ove l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse applicabili per tutto il rapporto gli interessi pattuiti nel contratto di c/c, si chiede di applicare i minori tassi debitori risultanti dagli estratti conto quale variazione favorevole per il cliente (come osservato dal CTU “il valore del tan applicato è compreso nel range tra 4,29% e 10,557%”), salve comunque le condizioni pattuite/modificate in data 29.2.2012 e in data 6.6.2014. In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio'.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1 chiedendo che venisse accertata, in relazione al conto corrente n. 3833821(già n.
[...]
54/543/1), la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia, l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e dei tassi usurari e, per l'effetto, che venisse condannata la banca convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati.
La società attrice esponeva:
pagina 3 di 14 - di aver aperto presso la filiale di Pordenone il conto corrente n. CP_1
3833821, utilizzato in modo promiscuo sia quale apertura di credito sia quale anticipo fatture e che tale rapporto era stato estinto in data 30.9.2018 a saldo zero;
- che la banca convenuta, in risposta alla richiesta inviata con raccomandata in data
21.11.2016, aveva messo a disposizione della società attrice gli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni ed alcuni contratti di apertura di credito che nel tempo erano intervenuti;
- che il conto corrente de quo era affidato;
- che dai contratti di conto corrente ed apertura di credito non risultavano determinati né gli interessi debitori né le spese e commissioni addebitate dalla banca convenuta;
- che la società correntista non aveva approvato per iscritto, neppure dopo il giugno
2000, la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca;
- che tutte le somme addebitate, in difetto di chiara determinazione e pattuizione contrattuale scritta e addebitate in forza di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, dovevano essere considerate nulle;
- che al conto corrente oggetto di causa era stato applicato un tasso usurario;
- che la banca aveva utilizzato un TAEG superiore al tasso di soglia per un totale pari ad euro 6.166,16 (nei seguenti periodi: I 2003, II 2003, IV 2003, II 2009);
- che non risultava alcuna pattuizione della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca.
2. Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande attoree e, nel merito, di rigettarle.
deduceva: CP_4
- che, in mancanza dell'evidenza da parte della società attrice delle rimesse ripristinatorie, tutte le rimesse dovevano considerarsi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute prima del 16.4.2009, ovvero oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione;
- che la società attrice non aveva assolto all'onere della prova su di lei gravante e che le condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente pattuite in data 3.9.1993 (all'epoca recante il n. 54/543/1 ed espresse in lire) indicavano sia i tassi di interesse, sia le commissioni di massimo scoperto, sia le spese;
- che secondo giurisprudenza consolidata per il periodo antecedente all'anno 2000, alla decadenza della clausola di capitalizzazione di differente periodicità per gli interessi passivi non doveva conseguire una assenza assoluta di capitalizzazione, ma una capitalizzazione in linea con quella praticata sugli interessi attivi;
per il periodo successivo al 2000 la capitalizzazione degli interessi passivi era da pagina 4 di 14 intendersi pienamente legittima, in quanto in Gazzetta Ufficiale risultava l'adeguamento da parte dell'istituto di credito Cassamarca spa, presso la quale il conto corrente era acceso;
- che l'attrice non aveva fornito alcuna prova della violazione dello ius variandi;
- che era da escludere la rilevanza del fenomeno della cd. usura sopravvenuta;
- che le doglianze in ordine alle commissioni di massimo scoperto risultavano del tutto generiche.
3. Veniva disposta CTU contabile sul contratto di conto corrente. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano ha così deciso: «dichiara che il saldo del conto corrente n. 3833821, già n. 54/543/1, intestato alla società è pari alla data del 30.9.2018 ad euro -166.346,84 a debito della Parte_1 società correntista;
-rigetta le ulteriori domande proposte dalla società Parte_1
-condanna la società a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano nella somma di euro 4.545,00, di cui euro 4.000,00 per compenso ed euro 545,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico della società le spese di CTU come Parte_1 liquidate in corso di causa».
Il Giudice di primo grado:
- ha ritenuto che «la società attrice non abbia ottemperato del tutto all'onere probatorio posto a suo carico», non avendo prodotto il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto;
- ha ritenuto che le doglianze relative all'illegittima applicazione di interessi ultra legali, di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute fossero «svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda»;
- in relazione all'eccezione di nullità per mancanza di causa della clausola di massimo scoperto, ha affermato che «l'istituto risponde alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09»;
pagina 5 di 14 - con riferimento alla doglianza di usurarietà sopravvenuta dei tassi in alcuni trimestri, ha affermato che, al fine della verifica del superamento del tasso-soglia, non si poteva effettuare la sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi e che, al fine del calcolo del tasso soglia, non andavano sommate, essendo stato stipulato il contratto nel 1993, le commissioni di massimo scoperto: per tali ragioni, ha ritenuto «errate le conclusioni della perizia econometrica prodotta dalla società
(v. doc. n. 6 attrice), poiché il perito di parte ha calcolato il TEG Pt_1 sommando agli interessi passivi le CMS». Ha proseguito affermando che «sarebbe, comunque, infondata la doglianza inerente all'asserita usura sopravvenuta in taluni trimestri rispetto al momento della stipula dei contratti, atteso che l'ipotesi dell'usura sopravvenuta deve oggi ritenersi definitivamente superata». Ha infine ritenuto infondata l'allegazione di parte attrice relativa all'usura soggettiva, poiché «l'art. 644 comma 3 secondo periodo c.p. richiede, a tal fine, la ricorrenza di altri requisiti, quali la sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro e la condizione di difficoltà economica o finanziaria di chi li ha promessi, in ordine ai quali nulla di specifico è stato dedotto e provato»;
- con riferimento alla doglianza inerente all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, ha rilevato che «il contratto di conto corrente di corrispondenza n.
54/543/1, oggi n. 3833821, è stato stipulato in data 3.9.1993 e quindi prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.02.00, avvenuta in data 22.4.00. La banca convenuta, in conformità a tale delibera, risulta avere adeguato le condizioni del contratto mediante pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 3 convenuta). Ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 3 della delibera in questione nella fattispecie non occorreva, peraltro, una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente “applicate”». Pertanto, ha ritenuto legittima nella fattispecie in esame l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.7.2000; a contrario, ha ritenuto illegittima l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014, per l'intervenuta modifica dell'art. 120 TUB del 2014;
- ha ritenuto necessario - con riferimento all'applicazione di interessi ultra legali, all'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite, all'applicazione illegittima di interessi anatocistici sino al 30.6.2000 e dopo l'1.1.2014 e alla verifica di rimesse solutorie - l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che fosse necessario integrare il quesito già affidato rilevando, che il CTU non ha calcolato gli interessi debitori al tasso convenzionale,
pagina 6 di 14 risultando gli stessi pattuiti nel 1993”, con richiesta al CTU di “rifare i necessari calcoli applicando i tassi convenzionali”;
- infine, in base alle risultanze della CTU contabile1 e della successiva integrazione, il Giudice di primo grado ha dichiarato che « il saldo del conto corrente n. 3833821, già n. 54/543/1, intestato alla società è pari alla data del Parte_1
30.9.2018 ad euro -166.346,84 a debito della società correntista». 1 Al CTU è stato affidato il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp,
o in difetto con i difensori, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale del c/c n. 3833821 oggetto di causa, per il periodo documentato dagli estratti conto in atti, applicando i seguenti criteri:
1. effettui ogni conteggio secondo data valuta con verifica progressiva e con decorrenza dal saldo risultante alla data del 31.3.2003,
2. espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto (se non concordate),
3. sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione,
4. a decorrere dal primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso convenzionale, ovvero al tasso di cui sub 5 se contestati interessi ultralegali non pattuiti) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca (alla data del primo saldo periodico successivo al
1.7.2000 il saldo sarà comprensivo degli interessi semplici maturati sino a detta data, al tasso convenzionale, o come determinati sub 5),
5. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
1. il tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92 –entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338)
2. il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il
9.7.92 –ex art.11 preleggi e art.161 n.6 TUB) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10), 6. ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori 1. a) al tasso convenzionale (se non contestata pattuizione)
2. b) al tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92) c) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),
7. verifichi, per il periodo anteriore al 16.4.2009 e sulla base del saldo rideterminato, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi –individuabili dal CTU sulla base della documentazione prodotta- in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido), 1. in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e 3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 5) maturati sino a detta data (nonché a pagamento di cms –se le cms, concordate nello specifico, non vengono espunte).
8. all'esito dei conteggi richiesti da 1 a 6, e tenendo conto che -con verifica progressiva- non potranno essere espunte le annotazioni a debito di cui sub 2 e 3 per la parte pagata nei termini di cui sub 7.1, determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla
[...]
2014: a far data dall'1.1.2014 espunga gli interessi anatocistici applicati al contratto di conto corrente sino CP_5 alla chiusura. Qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto.” pagina 7 di 14 4. La società ha interposto appello, affidando il gravame ad una pluralità di Parte_1 motivi. In sintesi: a. ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha valorizzato la CTU integrativa, che ha portato a una rideterminazione negativa del saldo finale del conto corrente;
b. ha prospettato l'erroneità della decisione per aver ritenuto che la società non avesse adempiuto all'onere della prova su di lei gravante;
c. ha lamentato l'erroneità della sentenza per non essersi il Giudice di primo grado pronunciato sulla mancata determinazione degli interessi debitori nei contratti di apertura di credito prodotti;
d. ha censurato la decisione nella parte in cui ha stabilito che, ai sensi della delibera CICR, non fosse necessaria una nuova sottoscrizione del contratto;
e. ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver ritenuto legittime le c.m.s. applicate, nonostante fossero state pattuite in maniera indeterminata;
f. ha lamentato l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di nullità delle variazioni sfavorevoli ex art. 118 TUB.
5. si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello e per CP_1 la conferma della sentenza impugnata. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. I primi due motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi. Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione per aver il Tribunale di Milano valorizzato le risultanze delle indagini peritali integrative, che hanno portato a una rideterminazione negativa del saldo finale del conto corrente nonostante, in tesi, alcuna domanda in tal senso fosse stata proposta dalla Banca convenuta. Per l'appellante il CTU avrebbe provveduto a redigere la seconda ipotesi di ricalcolo ricostruendo «incomprensibilmente» il predetto rapporto di conto corrente e applicando - in sostituzione dell'interesse convenzionale in concreto applicato trimestre per trimestre
- il tasso del 12,00% pattuito nel contratto per l'intero arco temporale oggetto di analisi, senza tenere conto delle modifiche ex art. 118 TUB trimestralmente intercorse. Con il secondo motivo, la società appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non avesse adempiuto all'onere della prova su di lei gravante;
in tesi, dalla mancata documentazione di una parte della pagina 8 di 14 movimentazione del conto non discenderebbe il rigetto della pretesa;
ha affermato di aver prodotto, a seguito della richiesta ex art. 119 TUB, gli estratti conto dal 2003 al 2018 e che il contratto di conto corrente era stato prodotto dall'istituto di credito unitamente ai contratti di apertura di credito. I motivi sono infondati. La Corte, ripercorso l'iter del procedimento di primo grado e valutata la documentazione prodotta, ritiene di non poter condividere la prospettazione offerta dall'appellante. All'udienza del 21.04.2021 il Tribunale di Milano, tenuto conto dei chiarimenti richiesti da dopo il deposito della relazione del CTU2, rilevava «che il CTU non ha CP_1 calcolato gli interessi debitori al tasso convenzionale, risultando gli stessi pattuiti nel 1993» e, per tale ragione, riteneva necessario integrare il quesito già affidato, invitando il consulente «a rifare i necessari calcoli applicando i tassi convenzionali». Il Giudice di primo grado, con rigore, poiché tali tassi erano stati pattuiti nel contratto di conto corrente n. 54/543/1 stipulato dalle parti il 3/09/1993 alla voce «tassi debitori annui nominali»3, ha disposto l'integrazione della consulenza tecnica, chiedendo che se ne tenesse conto nel ricalcolo del saldo. Giova osservare, poi, che il contratto di conto corrente, ove erano stati pattuiti i tassi debitori, non era stato prodotto dalla società nonostante ne fosse onerata4, e Parte_1 che a tale omissione aveva sopperito . CP_1
Il Tribunale di Milano, in ossequio al principio di acquisizione processuale di tutta la documentazione offerta dalle parti nel rispetto del contraddittorio, correttamente ne ha tenuto conto e ha disposto procedersi agli accertamenti tecnici. Per tali ragioni, appaiono prive di pregio le argomentazioni esposte dall'appellante, secondo cui «sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata5». Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata da sulla base Parte_1 delle risultanze della CTU e ha dichiarato che il saldo del conto corrente n. 3833821, già n. 54/543/1, era pari ad euro -166.346,84 a debito della società correntista. Il CTIU nominato - pur avendo ritenuto che la documentazione prodotta ai fini della ricostruzione del saldo dalla cliente società fosse lacunosa6 - ha, tuttavia, Parte_1 ritenuto di poter procedere nelle indagini, nonostante la frammentarietà dei dati in suo possesso, ed è pervenuto a conclusioni attendibili. La metodologia del CTU trova conferma nella giurisprudenza di legittimità per cui se non risultano essere stati depositati tutti gli estratti conto necessari alla piena ricostruzione del conto per tutto il suo sviluppo temporale, l'onere probatorio deve ritenersi insoddisfatto per i periodi temporali caratterizzati da pressoché totale carenza di documentazione, mentre non può ritenersi preclusa la valutazione della pretesa restitutoria azionata con riguardo ai periodi per i quali dovesse risultare completa la documentazione prodotta7.
7. Con il terzo motivo, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per non essersi pronunciata in relazione alla mancata determinazione degli interessi debitori nei contratti di apertura di credito. A dire dell'appellante, la doglianza era stata tempestivamente sollevata in ragione della mancata specificazione delle condizioni economiche in seno ai contratti di apertura di credito, sottoscritti in corso di rapporto. Tale linea difensiva, sempre secondo l'appellante, troverebbe conforto in quanto rilevato dal consulente tecnico nella prima relazione: l'irrilevanza dell'indicazione di tali tassi contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto in data 03/09/1993 in quanto, nelle successive aperture di credito - come previsto per legge - le parti avrebbero dovuto determinare, in forma scritta, l'interesse debitorio ultra legale poi addebitato alla società correntista. Il motivo, nei termini formulati, è infondato. Come già osservato il passaggio della relazione peritale, cui ha fatto riferimento l'appellante, è stato integrato dalla successiva relazione del CTU del 17/12/2021, su espressa delega del Tribunale di Milano. 6 Si legge nella consulenza integrativa del 17.12.2021: «Al fine di determinare il ricalcolo del saldo finale del c/c n.
3833821 oggetto di causa, è stata eseguita una duplice analisi in relazione alla documentazione prodotta dalle parti, per il periodo dal 31/03/2003 al 30/09/2019, data di chiusura del conto corrente. La documentazione a disposizione è costituita dagli estratti conto e riassunti scalari relativi al periodo di analisi del conto corrente. Il conto corrente ordinario, è stato aperto in data 3/09/1993. Sono stati tuttavia, prodotti dalla parte attrice, estratti conto di diversa natura a decorrere dal 31/03/2003. Si rileva che la documentazione è carente o mancante per i seguenti periodi, che quindi non sono stati presi in considerazione nell'analisi: II TRIM. 2006; II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, IV TRIM. 2013; I TRIM. 2014, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014; IV TRIM. 2014; I TRIM. 2015, II TRIM. 2015, III TRIM. 2015; IV TRIM. 2015; I TRIM. 2016, II TRIM.
2016, III TRIM. 2016; IV TRIM. 2016». 7 Cass. civ. n. 14074 del 2018. pagina 10 di 14 Non vi è stata, dunque, alcuna omessa pronuncia in relazione a tali interessi debitori, che sono stati correttamente presi in considerazione dal Tribunale di Milano. I contratti di affidamento prodotti da parte appellante8 prevedono all'art. 1 della sezione
«norme di carattere generale» che «si applicano all'Affidamento, per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto e/o dai moduli relativi alle singole richieste di utilizzo, le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi ad esso connessi, già sottoscritte dal Cliente». La disposizione prevede chiaramente il rinvio al contratto di conto corrente ove, giova ripeterlo, i tassi debitori erano stati pattuiti.
8. Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le condizioni contrattuali derivanti dall'adeguamento non costituivano un peggioramento rispetto a quelle precedenti e, pertanto, non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto. In tesi, a seguito della delibera CICR del 09.02.2000, non aveva CP_1 provveduto a far sottoscrivere alcuna nuova clausola volta a determinare la capitalizzazione degli interessi, considerando erroneamente sufficiente la pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale, relativa a tale nuova determinazione. Secondo l'appellante, essendo pacifica la nullità di tale determinazione - in assenza di una nuova determinazione scritta – il rapporto di conto corrente oggetto del presente contenzioso «dovrà necessariamente essere rideterminato al netto di alcuna capitalizzazione». Conclude l'appellante affermando che «sia per il periodo precedente al luglio 2000 che successivamente a tale data – non essendovi alcuna specifica pattuizione scritta in tal senso, non debba operare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi». Il motivo è infondato. Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte9, secondo cui l'art. 7, commi 2 e 3, della delibera Cicr va letto nel senso che è necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto soltanto se la modifica contrattuale è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza (cfr. da ultimo, ordinanza Cass. n. 5054/2024 e ordinanza n. 5064/2024).
Invero, la condizione prevista dalla delibera Cicr 9 febbraio 2000 quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del Tub è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Nel caso di specie, dal contratto di conto corrente n. 54/543/1 del 3.9.1993 (poi divenuto n. 3833821) è emerso che le parti avevano stabilito la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e, da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e trimestrale per quelli a debito, si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi. Deve dunque ritenersi, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, che le condizioni contrattuali derivanti dall'adeguamento non si sono tradotte in un peggioramento rispetto a quelle precedenti. Si osserva, infine, che aveva adeguato le condizioni del contratto CP_1 mediante pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 3 fasc. primo grado appellante).
9. Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente ritenuto legittime le c.m.s. applicate, nonostante fossero state pattuite in maniera indeterminata. In tesi, poiché non sarebbero stati previsti né i criteri di calcolo, né la periodicità, ma soltanto l'aliquota di addebito, mancherebbero i requisiti della determinatezza o determinabilità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo, a parere della Corte, deve trovare accoglimento. Ed invero, come già osservato da questa Corte, «per poter essere riconosciute valide, le CMS debbono risultare determinate o, comunque determinabili, non solo nel loro ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione (percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito e tempo minimo di durata). In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un consenso consapevole e quindi di un valido accordo tra le parti (C. App. Milano, sent. n. 121/2019». Nel caso di specie, poiché nel contratto di conto corrente n. 54/543/1 del 3.9.1993 tali commissioni sono state indicate solo in misura percentuale (0.125%), va dichiarata la nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 cod. civ.. Si rende, dunque, necessario rideterminare l'importo dovuto dalla società e, a Parte_1 tal fine, è possibile giungere alla relativa quantificazione sulla base dei conteggi contenuti nella consulenza integrativa elaborata dal CTU, il quale ha affermato che «la differenza tra il saldo banca ed il saldo ricalcolato ammonta ad € - 166.346,84. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € - 41.923,25 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 80.816,40. La differenza tra i saldi è scomponibile in: € - 178.730,10 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati;
€ 13.570,12 come Commissioni di Massimo Scoperto;
€ 10.402,05 come spese ed oneri;
€ 0,00 come rettifiche apportate al riconteggio equivalenti alle rimesse solutorie rilevate». Conclusivamente, risulta indebitamente trattenuta la somma di € 13.570,12. pagina 12 di 14 Da ciò, consegue che il saldo del conto corrente n. 3833821, già n. 54/543/1, intestato alla società deve essere rideterminato in - € 152.776,72 ( - € 166.346,84 + € Parte_1
13.570,12) a debito della società correntista.
10. Con il sesto e ultimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia in relazione alla domanda di nullità delle variazioni sfavorevoli ex art. 118 TUB. In tesi, il Tribunale avrebbe dovuto rettificare il saldo di c/c considerando inefficaci le variazioni peggiorative contrarie al disposto di cui all'art. 118 TUB. Il motivo è infondato. Al riguardo, non può non rilevarsi la genericità della censura formulata dalla società correntista, la quale si è limitata a richiamare la normativa applicabile al caso in esame, per poi affermare che «in ragione di quanto sopra il Giudice di prime cure, avrebbe dovuto rettificare il saldo di c/c considerando inefficaci le variazioni peggiorative contrarie al disposto di cui all'art. 118 TUB in quanto non è stata fornita la prova né dell'avvenuta comunicazione preventiva né tantomeno del giustificato motivo richiesto dalla richiamata norma». La non ha circostanziato la doglianza né nel giudizio di primo grado, né in Parte_1 quello di appello, omettendo di allegare e provare quando e in che modo, a prescindere dal normale meccanismo di funzionamento della variabilità del tasso di interesse come contrattualmente previsto, la banca abbia esercitato illegittimamente il proprio ius variandi e come ciò abbia potuto incidere negativamente sulla posizione del cliente.
11. Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla parziale riforma della sentenza impugnata e dell'esito complessivo della lite, sembra opportuno disporre, per entrambi i gradi, una compensazione nella misura di 1/6, ponendo a carico della parte appellante l'ulteriore quota di 5/6. Tale quota va liquidata come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) e dei parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) considerato il decisum: quanto al primo grado in € 11.752,50 per compensi considerate tutte le fasi del giudizio, quanto al secondo grado in € 8.325,83 per compensi esclusa la fase istruttoria non tenutasi e così, complessivamente, in € 20.078,33 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti. Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste in pari quota del 50% a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in pagina 13 di 14 parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 3861/2023, così provvede:
1. accertata la nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto contenute nel contratto di conto corrente n. 54/543/1 del 3.9.1993, ridetermina il saldo a debito della in € - 152.776,72; Parte_1
2. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/6 e condanna alla rifusione in favore di della restante quota, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 20.078,33 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
3. pone definitivamente le spese di CTU in pari misura a carico di entrambe le parti, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29/5/ 2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente
Mariana Galioto
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 con note di trattazione scritta del 22.04.2021, affermava che: « – letta ed esaminata la CTU CP_1 Controparte_1 definitiva nel frattempo depositata – osserva, quanto alle valutazioni peritali in punto di interessi debitori, che gli stessi NON devono essere ricalcolati ai tassi sostitutivi Bot ex art. 117 del TUB per l'intero periodo esaminato (come invece erroneamente effettuato dal CTU), bensì ai tassi convenzionali come previsto al punto 4 del quesito: “a decorrere dal primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso convenzionale, ovvero al tasso di cui sub 5 se contestati interessi ultralegali non pattuiti)”. Il Giudice, quindi, aveva previsto espressamente che il ricalcolo degli interessi debitori dovesse essere effettuato ai tassi convenzionali qualora pattuiti (come nella fattispecie in esame), e, solo in ipotesi residuale, ai tassi sostitutivi Bot. 3 Pag. 1, doc. n. 1, fascicolo di primo grado. CP_1 4 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte «nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto (Cass. Civ.,
n. 4083 del 2023; Cass. Civ., n. 35979 del 2022)». 5 P. 12, atto di appello Parte_1 pagina 9 di 14 8 Doc. n. 3, n. 4, n. 5 fasc. primo grado Parte_1 9 Corte Appello Milano n. 514/25; Corte Appello Milano n. 178/24; Corte Appello Milano n. 2538/21. pagina 11 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI MILANO Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati:
Marianna GALIOTO Presidente Serena BACCOLINI Consigliere rel.
Rossella MILONE Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1726/23 R.G. promossa in grado d'appello da
Parte_1
C.F. P.IVA_1 elettivamente domiciliato in CORSO MATTEOTTI, N. 136, CECINA (LI), presso lo studio dell'avv. LETIZIA CECCONI, che lo rappresenta e difende, come da delega in atti APPELLANTE
contro
Controparte_1
C.F. P.IVA_2 elettivamente domiciliata in CORSO VERCELLI, N. 40, MILANO presso CP_2
rappresentata e difesa, come da delega in atti, dagli avv. ALBERTO
[...]
TOFFOLETTO, MARCO PESENTI, CHRISTIAN ROMEO, LUCIANA CIPOLLA, FLORA LETTENMAYER e SIMONA DAMINELLI
APPELLATA
OGGETTO: Appello avverso sentenza n. 3861/2023 pubblicata in data 12/05/2023 del Tribunale di Milano
pagina 1 di 14 CONCLUSIONI DELLE PARTI
per parte appellante: 'Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis, in accoglimento dei suesposti motivi ed in totale riforma della sentenza n. 3861/2023 pubbl. il 12/05/2023 RG n. 25208/2019 Repert. n. 4320/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 12/05/2023 e notificata a mezzo pec in data 15 maggio 2023 tutte le ragioni esplicitate nel corpo dell'atto di appello: Nel merito: a) accertare la mancata pattuizione scritta degli interessi al di sopra del tasso legale, così come disposto dall'art. 117 TUB e 1284 c.c., e per l'effetto rideterminare il reale dare e avere tra le parti, ricalcolando dalla data di inizio del rapporto il tasso di interesse debitorio sostituendo allo stesso il tasso legale o in alternativa il tasso minimo dei BOT;
b) pronunciarsi sulla illegittimità della applicata capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed sulla applicazione dei tassi passivi con le successive variazioni, nonché sulla prassi della unilaterale variazione dei tassi e delle condizioni contrattuali;
c) Verificare se pattuita e se dovuta la c.m.s., perché non concordata e comunque nulla per mancanza di causa;
d) rideterminare il "dare ed avere" tra le parti in costanza dell'intero rapporto dedotto in narrativa dalla data originaria di apertura, in caso di mancata produzione di tutti gli estratti scalari considerare il “saldo zero” del primo estratto in atti, ordinando il ricalcolo secondo legge, senza anatocismo (in subordine su base annuale), con esclusione del conteggio trimestrale degli interessi e del tasso ultralegale ed usurario, della commissione di massimo scoperto, della valuta, delle condizioni e come in narrativa;
e) con la emananda sentenza ed alla luce delle risultanze dell'espletanda istruttoria, statuire come di Giustizia in ordine alla condanna dell'istituto di credito convenuto alla rideterminazione del saldo conto epurato delle somme illegittimamente addebitate così come risultanti dalla perizia di parte in atti o per quella somma maggiore e minore che risulterà agli esiti del giudizio, con interessi e rivalutazione dalla domanda al saldo previa compensazione tra quanto eventualmente dovuto alla banca. In via subordinata nel merito: Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni sopra rassegnate si chiede all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in parziale riforma della sentenza n. 3861/2023 pubbl. il 12/05/2023 RG n. 25208/2019 Repert. n. 4320/2023 emessa dal Tribunale di Milano in data 12/05/2023, di dichiarare e accertare che il saldo del rapporto di conto corrente n. 3833821 alla data della sua chiusura, ossia al 30.09.2018, era pari a zero come da estratto conto prodotto in atti e non € - 166.346,84 come erroneamente riportato nella sentenza di primo grado;
pagina 2 di 14 Con espressa riserva di autonoma azione volta a quantificare il risarcimento del danno patito da parte attrice. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre IVA e CPA per i due gradi di giudizio per il quale lo scrivente legale si dichiara antistatario'.
per parte appellata: 'Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria), previo ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, e integralmente richiamate tutte le eccezioni, conclusioni e domande formulate nel giudizio di primo grado (ivi compresa, e soprattutto, quella di prescrizione) così giudicare:
Nel merito:
- rigettare l'appello avversario confermando integralmente la sentenza del Tribunale di Milano n. 3861/2023 per tutti i motivi esposti nella comparsa di costituzione. In via istruttoria:
- rigettare le istanze istruttorie riproposte dall'appellante. Nel caso di rinnovazione e/o integrazione della CTU, si insiste affinchè l'indagine peritale sulla prescrizione eccepita dalla sia condotta in base al saldo originario risultante dagli estratti conto e, CP_3 quanto agli interessi ultralegali, ove l'Ecc.ma Corte adita non ritenesse applicabili per tutto il rapporto gli interessi pattuiti nel contratto di c/c, si chiede di applicare i minori tassi debitori risultanti dagli estratti conto quale variazione favorevole per il cliente (come osservato dal CTU “il valore del tan applicato è compreso nel range tra 4,29% e 10,557%”), salve comunque le condizioni pattuite/modificate in data 29.2.2012 e in data 6.6.2014. In ogni caso:
- condannare l'appellante alla rifusione di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio'.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La società conveniva in giudizio, avanti al Tribunale di Milano, Parte_1 CP_1 chiedendo che venisse accertata, in relazione al conto corrente n. 3833821(già n.
[...]
54/543/1), la pattuizione di interessi superiori al tasso soglia, l'illegittimità dell'applicazione della capitalizzazione degli interessi passivi, delle commissioni di massimo scoperto e dei tassi usurari e, per l'effetto, che venisse condannata la banca convenuta alla restituzione degli importi illegittimamente addebitati.
La società attrice esponeva:
pagina 3 di 14 - di aver aperto presso la filiale di Pordenone il conto corrente n. CP_1
3833821, utilizzato in modo promiscuo sia quale apertura di credito sia quale anticipo fatture e che tale rapporto era stato estinto in data 30.9.2018 a saldo zero;
- che la banca convenuta, in risposta alla richiesta inviata con raccomandata in data
21.11.2016, aveva messo a disposizione della società attrice gli estratti conto relativi agli ultimi dieci anni ed alcuni contratti di apertura di credito che nel tempo erano intervenuti;
- che il conto corrente de quo era affidato;
- che dai contratti di conto corrente ed apertura di credito non risultavano determinati né gli interessi debitori né le spese e commissioni addebitate dalla banca convenuta;
- che la società correntista non aveva approvato per iscritto, neppure dopo il giugno
2000, la capitalizzazione trimestrale applicata dalla banca;
- che tutte le somme addebitate, in difetto di chiara determinazione e pattuizione contrattuale scritta e addebitate in forza di una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali in senso sfavorevole al cliente, dovevano essere considerate nulle;
- che al conto corrente oggetto di causa era stato applicato un tasso usurario;
- che la banca aveva utilizzato un TAEG superiore al tasso di soglia per un totale pari ad euro 6.166,16 (nei seguenti periodi: I 2003, II 2003, IV 2003, II 2009);
- che non risultava alcuna pattuizione della commissione di massimo scoperto applicata dalla banca.
2. Si costituiva in giudizio la banca convenuta contestando quanto ex CP_1 adverso dedotto e chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l'intervenuta prescrizione delle domande attoree e, nel merito, di rigettarle.
deduceva: CP_4
- che, in mancanza dell'evidenza da parte della società attrice delle rimesse ripristinatorie, tutte le rimesse dovevano considerarsi solutorie, con conseguente prescrizione del diritto alla ripetizione di quelle avvenute prima del 16.4.2009, ovvero oltre il decennio dalla notifica dell'atto di citazione;
- che la società attrice non aveva assolto all'onere della prova su di lei gravante e che le condizioni economiche relative al rapporto di conto corrente pattuite in data 3.9.1993 (all'epoca recante il n. 54/543/1 ed espresse in lire) indicavano sia i tassi di interesse, sia le commissioni di massimo scoperto, sia le spese;
- che secondo giurisprudenza consolidata per il periodo antecedente all'anno 2000, alla decadenza della clausola di capitalizzazione di differente periodicità per gli interessi passivi non doveva conseguire una assenza assoluta di capitalizzazione, ma una capitalizzazione in linea con quella praticata sugli interessi attivi;
per il periodo successivo al 2000 la capitalizzazione degli interessi passivi era da pagina 4 di 14 intendersi pienamente legittima, in quanto in Gazzetta Ufficiale risultava l'adeguamento da parte dell'istituto di credito Cassamarca spa, presso la quale il conto corrente era acceso;
- che l'attrice non aveva fornito alcuna prova della violazione dello ius variandi;
- che era da escludere la rilevanza del fenomeno della cd. usura sopravvenuta;
- che le doglianze in ordine alle commissioni di massimo scoperto risultavano del tutto generiche.
3. Veniva disposta CTU contabile sul contratto di conto corrente. All'esito del giudizio, il Tribunale di Milano ha così deciso: «dichiara che il saldo del conto corrente n. 3833821, già n. 54/543/1, intestato alla società è pari alla data del 30.9.2018 ad euro -166.346,84 a debito della Parte_1 società correntista;
-rigetta le ulteriori domande proposte dalla società Parte_1
-condanna la società a rimborsare a le spese di Parte_1 Controparte_1 giudizio che si liquidano nella somma di euro 4.545,00, di cui euro 4.000,00 per compenso ed euro 545,00 per spese, oltre al rimborso spese forfettarie e agli accessori di legge;
-pone definitivamente a carico della società le spese di CTU come Parte_1 liquidate in corso di causa».
Il Giudice di primo grado:
- ha ritenuto che «la società attrice non abbia ottemperato del tutto all'onere probatorio posto a suo carico», non avendo prodotto il contratto di conto corrente e tutti gli estratti conto;
- ha ritenuto che le doglianze relative all'illegittima applicazione di interessi ultra legali, di interessi anatocistici e di commissioni di massimo scoperto e spese non dovute fossero «svolte in modo del tutto generico, senza alcuna indicazione delle precise circostanze di fatto poste a base della domanda»;
- in relazione all'eccezione di nullità per mancanza di causa della clausola di massimo scoperto, ha affermato che «l'istituto risponde alla funzione causale di assicurare alla banca un corrispettivo per lo sforzo economico organizzativo assunto con la stipula di un'apertura di credito, rappresentato dalla necessità di accantonare e tenere a disposizione l'intera somma oggetto dell'affidamento, in modo da poter adempiere all'obbligazione contratta con il cliente di mettere a sua disposizione tale importo, in tutto o in parte, per il solo fatto che e nella misura in cui questi decida di farne utilizzo. La sussistenza di una causa giustificatrice dell'istituto oggi è definitivamente confermata dalla disciplina normativa della commissione introdotta con la legge n. 2/09»;
pagina 5 di 14 - con riferimento alla doglianza di usurarietà sopravvenuta dei tassi in alcuni trimestri, ha affermato che, al fine della verifica del superamento del tasso-soglia, non si poteva effettuare la sommatoria tra interessi moratori e corrispettivi e che, al fine del calcolo del tasso soglia, non andavano sommate, essendo stato stipulato il contratto nel 1993, le commissioni di massimo scoperto: per tali ragioni, ha ritenuto «errate le conclusioni della perizia econometrica prodotta dalla società
(v. doc. n. 6 attrice), poiché il perito di parte ha calcolato il TEG Pt_1 sommando agli interessi passivi le CMS». Ha proseguito affermando che «sarebbe, comunque, infondata la doglianza inerente all'asserita usura sopravvenuta in taluni trimestri rispetto al momento della stipula dei contratti, atteso che l'ipotesi dell'usura sopravvenuta deve oggi ritenersi definitivamente superata». Ha infine ritenuto infondata l'allegazione di parte attrice relativa all'usura soggettiva, poiché «l'art. 644 comma 3 secondo periodo c.p. richiede, a tal fine, la ricorrenza di altri requisiti, quali la sproporzione degli interessi rispetto alla prestazione di denaro e la condizione di difficoltà economica o finanziaria di chi li ha promessi, in ordine ai quali nulla di specifico è stato dedotto e provato»;
- con riferimento alla doglianza inerente all'applicazione di illegittimi interessi anatocistici, ha rilevato che «il contratto di conto corrente di corrispondenza n.
54/543/1, oggi n. 3833821, è stato stipulato in data 3.9.1993 e quindi prima dell'entrata in vigore della delibera C.I.C.R. del 9.02.00, avvenuta in data 22.4.00. La banca convenuta, in conformità a tale delibera, risulta avere adeguato le condizioni del contratto mediante pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 3 convenuta). Ai sensi dell'art. 7 commi 2 e 3 della delibera in questione nella fattispecie non occorreva, peraltro, una nuova sottoscrizione del contratto, dal momento che la modifica inserita non è peggiorativa rispetto alle condizioni precedentemente “applicate”». Pertanto, ha ritenuto legittima nella fattispecie in esame l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.7.2000; a contrario, ha ritenuto illegittima l'applicazione di interessi anatocistici a decorrere dall'1.1.2014, per l'intervenuta modifica dell'art. 120 TUB del 2014;
- ha ritenuto necessario - con riferimento all'applicazione di interessi ultra legali, all'applicazione di commissioni di massimo scoperto e di spese non pattuite, all'applicazione illegittima di interessi anatocistici sino al 30.6.2000 e dopo l'1.1.2014 e alla verifica di rimesse solutorie - l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, al fine di verificare l'effettiva applicazione di siffatti oneri e procedere alla rideterminazione del saldo del conto corrente. Il Tribunale di Milano ha ritenuto che fosse necessario integrare il quesito già affidato rilevando, che il CTU non ha calcolato gli interessi debitori al tasso convenzionale,
pagina 6 di 14 risultando gli stessi pattuiti nel 1993”, con richiesta al CTU di “rifare i necessari calcoli applicando i tassi convenzionali”;
- infine, in base alle risultanze della CTU contabile1 e della successiva integrazione, il Giudice di primo grado ha dichiarato che « il saldo del conto corrente n. 3833821, già n. 54/543/1, intestato alla società è pari alla data del Parte_1
30.9.2018 ad euro -166.346,84 a debito della società correntista». 1 Al CTU è stato affidato il seguente quesito:
“Letti gli atti e i documenti di causa, acquisita eventuale ulteriore documentazione utile solo con il consenso di tutte le parti ai sensi dell'art. 198 c.p.c., svolta ogni indagine ed operazione tecnica necessaria ed assicurato il contraddittorio con i ctp,
o in difetto con i difensori, provveda il c.t.u. al ricalcolo del saldo finale del c/c n. 3833821 oggetto di causa, per il periodo documentato dagli estratti conto in atti, applicando i seguenti criteri:
1. effettui ogni conteggio secondo data valuta con verifica progressiva e con decorrenza dal saldo risultante alla data del 31.3.2003,
2. espunga dal conteggio spese e commissioni di massimo scoperto (se non concordate),
3. sino alla data del 30.6.2000 espunga dal conteggio la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, senza procedere ad alcuna capitalizzazione,
4. a decorrere dal primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso convenzionale, ovvero al tasso di cui sub 5 se contestati interessi ultralegali non pattuiti) con la stessa periodicità della capitalizzazione degli interessi attivi quale effettuata dalla banca (alla data del primo saldo periodico successivo al
1.7.2000 il saldo sarà comprensivo degli interessi semplici maturati sino a detta data, al tasso convenzionale, o come determinati sub 5),
5. calcoli gli interessi passivi applicando agli scoperti di conto:
1. il tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92 –entrata in vigore L.154/92- vedi Corte Cost. ord. 18.12.09 n.338)
2. il tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n.141/10) determinato in relazione al tasso nominale minimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il
9.7.92 –ex art.11 preleggi e art.161 n.6 TUB) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10), 6. ove emergano (anche in base al ricalcolo richiesto) saldi attivi, calcoli gli interessi creditori 1. a) al tasso convenzionale (se non contestata pattuizione)
2. b) al tasso legale (se contratto stipulato prima del 9.7.92) c) al tasso sostitutivo di cui all'art.117 TUB (ante D.L.vo n141/10) determinato in relazione al tasso nominale massimo dei buoni ordinari del tesoro annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto (se contratto stipulato dopo il 9.7.92) ovvero, se più favorevoli al cliente, nei 12 mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione (ex art.117 TUB come modificato con D.Lvo n.141/10, per contratti successivi al 2.1.11),
7. verifichi, per il periodo anteriore al 16.4.2009 e sulla base del saldo rideterminato, se vi siano stati pagamenti solutori, ossia versamenti in conto a pagamento di saldi debitori (per conti correnti senza fido, ovvero per periodi –individuabili dal CTU sulla base della documentazione prodotta- in cui il correntista non beneficiava di aperture di credito), ovvero versamenti in conto a pagamento di saldi debitori per importi superiori al fido concesso (per conti correnti con fido), 1. in tal caso individui, per ciascun pagamento solutorio riscontrato (ovvero per la parte solutoria di ciascuna rimessa in conto), in quale misura l'importo risultasse a detta data a pagamento di poste pregresse annotate a debito di cui sub 2 e 3 (nella misura non coperta da pagamenti solutori pregressi), defalcando quanto debba essere imputato a pagamento di interesse semplice (nei termini di cui sub 5) maturati sino a detta data (nonché a pagamento di cms –se le cms, concordate nello specifico, non vengono espunte).
8. all'esito dei conteggi richiesti da 1 a 6, e tenendo conto che -con verifica progressiva- non potranno essere espunte le annotazioni a debito di cui sub 2 e 3 per la parte pagata nei termini di cui sub 7.1, determini il saldo finale del conto alla data di chiusura e l'eventuale differenza rispetto al saldo evidenziato dalla
[...]
2014: a far data dall'1.1.2014 espunga gli interessi anatocistici applicati al contratto di conto corrente sino CP_5 alla chiusura. Qualora gli estratti conto presentino degli intervalli temporali, l'ultimo saldo dovrà essere riportato all'inizio dell'ulteriore periodo documentato, tenendo ferma la misura degli addebiti e degli accrediti compiuti nel periodo nel quale non risultano prodotti gli estratti conto.” pagina 7 di 14 4. La società ha interposto appello, affidando il gravame ad una pluralità di Parte_1 motivi. In sintesi: a. ha dedotto l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha valorizzato la CTU integrativa, che ha portato a una rideterminazione negativa del saldo finale del conto corrente;
b. ha prospettato l'erroneità della decisione per aver ritenuto che la società non avesse adempiuto all'onere della prova su di lei gravante;
c. ha lamentato l'erroneità della sentenza per non essersi il Giudice di primo grado pronunciato sulla mancata determinazione degli interessi debitori nei contratti di apertura di credito prodotti;
d. ha censurato la decisione nella parte in cui ha stabilito che, ai sensi della delibera CICR, non fosse necessaria una nuova sottoscrizione del contratto;
e. ha dedotto l'erroneità della sentenza per aver ritenuto legittime le c.m.s. applicate, nonostante fossero state pattuite in maniera indeterminata;
f. ha lamentato l'omessa pronuncia in relazione alla domanda di nullità delle variazioni sfavorevoli ex art. 118 TUB.
5. si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto dell'appello e per CP_1 la conferma della sentenza impugnata. Precisate le conclusioni come in epigrafe riportate, assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa è stata discussa e decisa nell'odierna Camera di Consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. I primi due motivi d'appello possono essere trattati congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi. Con il primo motivo, l'appellante censura la decisione per aver il Tribunale di Milano valorizzato le risultanze delle indagini peritali integrative, che hanno portato a una rideterminazione negativa del saldo finale del conto corrente nonostante, in tesi, alcuna domanda in tal senso fosse stata proposta dalla Banca convenuta. Per l'appellante il CTU avrebbe provveduto a redigere la seconda ipotesi di ricalcolo ricostruendo «incomprensibilmente» il predetto rapporto di conto corrente e applicando - in sostituzione dell'interesse convenzionale in concreto applicato trimestre per trimestre
- il tasso del 12,00% pattuito nel contratto per l'intero arco temporale oggetto di analisi, senza tenere conto delle modifiche ex art. 118 TUB trimestralmente intercorse. Con il secondo motivo, la società appellante ha lamentato l'erroneità della decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto che non avesse adempiuto all'onere della prova su di lei gravante;
in tesi, dalla mancata documentazione di una parte della pagina 8 di 14 movimentazione del conto non discenderebbe il rigetto della pretesa;
ha affermato di aver prodotto, a seguito della richiesta ex art. 119 TUB, gli estratti conto dal 2003 al 2018 e che il contratto di conto corrente era stato prodotto dall'istituto di credito unitamente ai contratti di apertura di credito. I motivi sono infondati. La Corte, ripercorso l'iter del procedimento di primo grado e valutata la documentazione prodotta, ritiene di non poter condividere la prospettazione offerta dall'appellante. All'udienza del 21.04.2021 il Tribunale di Milano, tenuto conto dei chiarimenti richiesti da dopo il deposito della relazione del CTU2, rilevava «che il CTU non ha CP_1 calcolato gli interessi debitori al tasso convenzionale, risultando gli stessi pattuiti nel 1993» e, per tale ragione, riteneva necessario integrare il quesito già affidato, invitando il consulente «a rifare i necessari calcoli applicando i tassi convenzionali». Il Giudice di primo grado, con rigore, poiché tali tassi erano stati pattuiti nel contratto di conto corrente n. 54/543/1 stipulato dalle parti il 3/09/1993 alla voce «tassi debitori annui nominali»3, ha disposto l'integrazione della consulenza tecnica, chiedendo che se ne tenesse conto nel ricalcolo del saldo. Giova osservare, poi, che il contratto di conto corrente, ove erano stati pattuiti i tassi debitori, non era stato prodotto dalla società nonostante ne fosse onerata4, e Parte_1 che a tale omissione aveva sopperito . CP_1
Il Tribunale di Milano, in ossequio al principio di acquisizione processuale di tutta la documentazione offerta dalle parti nel rispetto del contraddittorio, correttamente ne ha tenuto conto e ha disposto procedersi agli accertamenti tecnici. Per tali ragioni, appaiono prive di pregio le argomentazioni esposte dall'appellante, secondo cui «sarebbe improprio collegare sistematicamente alla mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, la conseguenza di un totale rigetto della pretesa azionata5». Il Giudice di primo grado ha rigettato la domanda avanzata da sulla base Parte_1 delle risultanze della CTU e ha dichiarato che il saldo del conto corrente n. 3833821, già n. 54/543/1, era pari ad euro -166.346,84 a debito della società correntista. Il CTIU nominato - pur avendo ritenuto che la documentazione prodotta ai fini della ricostruzione del saldo dalla cliente società fosse lacunosa6 - ha, tuttavia, Parte_1 ritenuto di poter procedere nelle indagini, nonostante la frammentarietà dei dati in suo possesso, ed è pervenuto a conclusioni attendibili. La metodologia del CTU trova conferma nella giurisprudenza di legittimità per cui se non risultano essere stati depositati tutti gli estratti conto necessari alla piena ricostruzione del conto per tutto il suo sviluppo temporale, l'onere probatorio deve ritenersi insoddisfatto per i periodi temporali caratterizzati da pressoché totale carenza di documentazione, mentre non può ritenersi preclusa la valutazione della pretesa restitutoria azionata con riguardo ai periodi per i quali dovesse risultare completa la documentazione prodotta7.
7. Con il terzo motivo, parte appellante ha censurato la sentenza impugnata per non essersi pronunciata in relazione alla mancata determinazione degli interessi debitori nei contratti di apertura di credito. A dire dell'appellante, la doglianza era stata tempestivamente sollevata in ragione della mancata specificazione delle condizioni economiche in seno ai contratti di apertura di credito, sottoscritti in corso di rapporto. Tale linea difensiva, sempre secondo l'appellante, troverebbe conforto in quanto rilevato dal consulente tecnico nella prima relazione: l'irrilevanza dell'indicazione di tali tassi contenuta nel contratto di conto corrente sottoscritto in data 03/09/1993 in quanto, nelle successive aperture di credito - come previsto per legge - le parti avrebbero dovuto determinare, in forma scritta, l'interesse debitorio ultra legale poi addebitato alla società correntista. Il motivo, nei termini formulati, è infondato. Come già osservato il passaggio della relazione peritale, cui ha fatto riferimento l'appellante, è stato integrato dalla successiva relazione del CTU del 17/12/2021, su espressa delega del Tribunale di Milano. 6 Si legge nella consulenza integrativa del 17.12.2021: «Al fine di determinare il ricalcolo del saldo finale del c/c n.
3833821 oggetto di causa, è stata eseguita una duplice analisi in relazione alla documentazione prodotta dalle parti, per il periodo dal 31/03/2003 al 30/09/2019, data di chiusura del conto corrente. La documentazione a disposizione è costituita dagli estratti conto e riassunti scalari relativi al periodo di analisi del conto corrente. Il conto corrente ordinario, è stato aperto in data 3/09/1993. Sono stati tuttavia, prodotti dalla parte attrice, estratti conto di diversa natura a decorrere dal 31/03/2003. Si rileva che la documentazione è carente o mancante per i seguenti periodi, che quindi non sono stati presi in considerazione nell'analisi: II TRIM. 2006; II TRIM. 2013, III TRIM. 2013, IV TRIM. 2013; I TRIM. 2014, II TRIM. 2014, III TRIM. 2014; IV TRIM. 2014; I TRIM. 2015, II TRIM. 2015, III TRIM. 2015; IV TRIM. 2015; I TRIM. 2016, II TRIM.
2016, III TRIM. 2016; IV TRIM. 2016». 7 Cass. civ. n. 14074 del 2018. pagina 10 di 14 Non vi è stata, dunque, alcuna omessa pronuncia in relazione a tali interessi debitori, che sono stati correttamente presi in considerazione dal Tribunale di Milano. I contratti di affidamento prodotti da parte appellante8 prevedono all'art. 1 della sezione
«norme di carattere generale» che «si applicano all'Affidamento, per quanto non espressamente previsto o derogato dal presente contratto e/o dai moduli relativi alle singole richieste di utilizzo, le norme e condizioni che regolano il servizio di conto corrente e i servizi ad esso connessi, già sottoscritte dal Cliente». La disposizione prevede chiaramente il rinvio al contratto di conto corrente ove, giova ripeterlo, i tassi debitori erano stati pattuiti.
8. Con il quarto motivo, l'appellante ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha affermato che le condizioni contrattuali derivanti dall'adeguamento non costituivano un peggioramento rispetto a quelle precedenti e, pertanto, non occorreva una nuova sottoscrizione del contratto. In tesi, a seguito della delibera CICR del 09.02.2000, non aveva CP_1 provveduto a far sottoscrivere alcuna nuova clausola volta a determinare la capitalizzazione degli interessi, considerando erroneamente sufficiente la pubblicazione avvenuta in Gazzetta Ufficiale, relativa a tale nuova determinazione. Secondo l'appellante, essendo pacifica la nullità di tale determinazione - in assenza di una nuova determinazione scritta – il rapporto di conto corrente oggetto del presente contenzioso «dovrà necessariamente essere rideterminato al netto di alcuna capitalizzazione». Conclude l'appellante affermando che «sia per il periodo precedente al luglio 2000 che successivamente a tale data – non essendovi alcuna specifica pattuizione scritta in tal senso, non debba operare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi». Il motivo è infondato. Il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso da questa Corte9, secondo cui l'art. 7, commi 2 e 3, della delibera Cicr va letto nel senso che è necessaria la sottoscrizione di un nuovo contratto soltanto se la modifica contrattuale è peggiorativa rispetto alle condizioni applicate in precedenza (cfr. da ultimo, ordinanza Cass. n. 5054/2024 e ordinanza n. 5064/2024).
Invero, la condizione prevista dalla delibera Cicr 9 febbraio 2000 quale limite della possibilità della banca di operare un valido adeguamento delle condizioni contrattuali alle disposizioni della delibera attuativa del Tub è incentrata sul fatto che “le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate”. Nel caso di specie, dal contratto di conto corrente n. 54/543/1 del 3.9.1993 (poi divenuto n. 3833821) è emerso che le parti avevano stabilito la capitalizzazione annuale per gli interessi creditori e la capitalizzazione trimestrale per gli interessi debitori e, da una capitalizzazione solo annuale degli interessi a credito e trimestrale per quelli a debito, si è passati ad una pari periodicità trimestrale per entrambi. Deve dunque ritenersi, come correttamente rilevato dal Giudice di primo grado, che le condizioni contrattuali derivanti dall'adeguamento non si sono tradotte in un peggioramento rispetto a quelle precedenti. Si osserva, infine, che aveva adeguato le condizioni del contratto CP_1 mediante pubblicazione delle nuove condizioni nella Gazzetta Ufficiale (v. doc. n. 3 fasc. primo grado appellante).
9. Con il quinto motivo, l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente ritenuto legittime le c.m.s. applicate, nonostante fossero state pattuite in maniera indeterminata. In tesi, poiché non sarebbero stati previsti né i criteri di calcolo, né la periodicità, ma soltanto l'aliquota di addebito, mancherebbero i requisiti della determinatezza o determinabilità richiesti dalla giurisprudenza di legittimità. Il motivo, a parere della Corte, deve trovare accoglimento. Ed invero, come già osservato da questa Corte, «per poter essere riconosciute valide, le CMS debbono risultare determinate o, comunque determinabili, non solo nel loro ammontare, ma anche nelle modalità di computo. In altri termini, le relative clausole debbono contenere la puntuale indicazione di tutti gli elementi necessari alla loro applicazione (percentuale, base di calcolo, criteri, periodicità dell'addebito e tempo minimo di durata). In difetto, la relativa pattuizione deve considerarsi nulla, risolvendosi in un'imposizione unilaterale della Banca e non consentendo il raggiungimento di un consenso consapevole e quindi di un valido accordo tra le parti (C. App. Milano, sent. n. 121/2019». Nel caso di specie, poiché nel contratto di conto corrente n. 54/543/1 del 3.9.1993 tali commissioni sono state indicate solo in misura percentuale (0.125%), va dichiarata la nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto per indeterminatezza dell'oggetto ex artt. 1346 e 1418 cod. civ.. Si rende, dunque, necessario rideterminare l'importo dovuto dalla società e, a Parte_1 tal fine, è possibile giungere alla relativa quantificazione sulla base dei conteggi contenuti nella consulenza integrativa elaborata dal CTU, il quale ha affermato che «la differenza tra il saldo banca ed il saldo ricalcolato ammonta ad € - 166.346,84. Tale valore è stato calcolato come differenza tra il saldo reale del conto corrente di € - 41.923,25 e il saldo risultante dal riconteggio effettuato, che è di € 80.816,40. La differenza tra i saldi è scomponibile in: € - 178.730,10 come differenza tra gli interessi reali e quelli ricalcolati;
€ 13.570,12 come Commissioni di Massimo Scoperto;
€ 10.402,05 come spese ed oneri;
€ 0,00 come rettifiche apportate al riconteggio equivalenti alle rimesse solutorie rilevate». Conclusivamente, risulta indebitamente trattenuta la somma di € 13.570,12. pagina 12 di 14 Da ciò, consegue che il saldo del conto corrente n. 3833821, già n. 54/543/1, intestato alla società deve essere rideterminato in - € 152.776,72 ( - € 166.346,84 + € Parte_1
13.570,12) a debito della società correntista.
10. Con il sesto e ultimo motivo, l'appellante ha censurato la sentenza per omessa pronuncia in relazione alla domanda di nullità delle variazioni sfavorevoli ex art. 118 TUB. In tesi, il Tribunale avrebbe dovuto rettificare il saldo di c/c considerando inefficaci le variazioni peggiorative contrarie al disposto di cui all'art. 118 TUB. Il motivo è infondato. Al riguardo, non può non rilevarsi la genericità della censura formulata dalla società correntista, la quale si è limitata a richiamare la normativa applicabile al caso in esame, per poi affermare che «in ragione di quanto sopra il Giudice di prime cure, avrebbe dovuto rettificare il saldo di c/c considerando inefficaci le variazioni peggiorative contrarie al disposto di cui all'art. 118 TUB in quanto non è stata fornita la prova né dell'avvenuta comunicazione preventiva né tantomeno del giustificato motivo richiesto dalla richiamata norma». La non ha circostanziato la doglianza né nel giudizio di primo grado, né in Parte_1 quello di appello, omettendo di allegare e provare quando e in che modo, a prescindere dal normale meccanismo di funzionamento della variabilità del tasso di interesse come contrattualmente previsto, la banca abbia esercitato illegittimamente il proprio ius variandi e come ciò abbia potuto incidere negativamente sulla posizione del cliente.
11. Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla parziale riforma della sentenza impugnata e dell'esito complessivo della lite, sembra opportuno disporre, per entrambi i gradi, una compensazione nella misura di 1/6, ponendo a carico della parte appellante l'ulteriore quota di 5/6. Tale quota va liquidata come in dispositivo, in applicazione dei criteri di cui al D.M. 10/3/2014 n. 55 (come da ultimo modificati con il D.M. 13/8/2022 n. 147) e dei parametri medi dello scaglione di riferimento (€ 52.001,00 - € 260.000,00) considerato il decisum: quanto al primo grado in € 11.752,50 per compensi considerate tutte le fasi del giudizio, quanto al secondo grado in € 8.325,83 per compensi esclusa la fase istruttoria non tenutasi e così, complessivamente, in € 20.078,33 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti. Le spese di CTU, come liquidate in corso di causa, vanno definitivamente poste in pari quota del 50% a carico di entrambe le parti.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, disattesa o assorbita ogni contraria o ulteriore domanda, istanza ed eccezione, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, in pagina 13 di 14 parziale accoglimento dell'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Milano n. 3861/2023, così provvede:
1. accertata la nullità delle clausole relative alle commissioni di massimo scoperto contenute nel contratto di conto corrente n. 54/543/1 del 3.9.1993, ridetermina il saldo a debito della in € - 152.776,72; Parte_1
2. dichiara compensate tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio nella misura di 1/6 e condanna alla rifusione in favore di della restante quota, Parte_1 CP_1 che liquida in complessivi € 20.078,33 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% ed accessori per legge dovuti;
3. pone definitivamente le spese di CTU in pari misura a carico di entrambe le parti, ferma restando la solidarietà delle parti nei confronti del CTU.
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 29/5/ 2025.
Il Consigliere rel. est. Serena Baccolini
Il Presidente
Mariana Galioto
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 con note di trattazione scritta del 22.04.2021, affermava che: « – letta ed esaminata la CTU CP_1 Controparte_1 definitiva nel frattempo depositata – osserva, quanto alle valutazioni peritali in punto di interessi debitori, che gli stessi NON devono essere ricalcolati ai tassi sostitutivi Bot ex art. 117 del TUB per l'intero periodo esaminato (come invece erroneamente effettuato dal CTU), bensì ai tassi convenzionali come previsto al punto 4 del quesito: “a decorrere dal primo saldo periodico successivo al 1.7.2000 conteggi la capitalizzazione degli interessi passivi (al tasso convenzionale, ovvero al tasso di cui sub 5 se contestati interessi ultralegali non pattuiti)”. Il Giudice, quindi, aveva previsto espressamente che il ricalcolo degli interessi debitori dovesse essere effettuato ai tassi convenzionali qualora pattuiti (come nella fattispecie in esame), e, solo in ipotesi residuale, ai tassi sostitutivi Bot. 3 Pag. 1, doc. n. 1, fascicolo di primo grado. CP_1 4 Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte «nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione di danaro, che afferma essere stato indebitamente corrisposto all'istituto di credito nel corso dell'intera durata del rapporto - sul presupposto di dedotte nullità di clausole del contratto di conto corrente o per addebiti non previsti in contratto - è onerato della prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida "causa debendi" mediante deposito degli estratti periodici di tale conto corrente, riferiti all'intera durata del rapporto (Cass. Civ.,
n. 4083 del 2023; Cass. Civ., n. 35979 del 2022)». 5 P. 12, atto di appello Parte_1 pagina 9 di 14 8 Doc. n. 3, n. 4, n. 5 fasc. primo grado Parte_1 9 Corte Appello Milano n. 514/25; Corte Appello Milano n. 178/24; Corte Appello Milano n. 2538/21. pagina 11 di 14