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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
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Art. 160. Reiscrizione 1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito puo' essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo ((di gestione)) , puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita' gia' conseguita.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito puo' essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo ((di gestione)) , puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita' gia' conseguita.
Commentari • 18
- 1. Diritto della Crisihttps://dirittodellacrisi.it/ · 1
Il recente contributo di R. Ranalli su Cass. 22960/26 (in Questa Rivista), ha senz'altro meglio perimetrato la reale portata del decisum della Suprema Corte.Difatti, il caso esaminato afferiva una fattispecie del tutto peculiare, correttamente decisa con la pronuncia di inammissibilità della proposta atteso che l'indicato valore aziendale, per come prospettato, era ictu oculi da considerare solo valore di liquidazione “87/1/c” e quindi da distribuirsi unicamente secondo l'APR, e non in parte quale RPR, come invece assunto dal debitore. Afferma, infatti, la Suprema Corte: “Ed in effetti, una volta chiarito che la verifica di ritualità non ha un ambito puramente formale ed astratto, ma …
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Giurisprudenza • 22
- 1. TAR Roma, sez. 2T, sentenza 27/11/2024, n. 21303Provvedimento: Pubblicato il 27/11/2024 N. 21303/2024 REG.PROV.COLL. N. 14345/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 14345 del 2023, proposto da -OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Luca Leonardi e Edoardo Botto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio, ex art. 25 c.p.a., in Roma, presso la Segreteria del Tar; contro Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – SS – in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli …Leggi di più...
- reiscrizione RUI·
- violazione di legge·
- regolamento IVASS 40/2018·
- prova di idoneità·
- oscuramento dati personali·
- radiazione intermediario assicurativo·
- spese processuali·
- principio di proporzionalità·
- art. 114 D.Lgs. 209/2005·
- eccesso di potere