Articolo 160 del Codice delle assicurazioni private
Articolo 124Articolo 126
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1 gennaio 2006
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30 giugno 2015
Art. 160. Reiscrizione 1. Il perito, che sia stato cancellato dal ruolo a seguito del provvedimento di radiazione, puo' richiedere di esservi iscritto nuovamente, purche' siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2.
2. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, il perito puo' essere nuovamente iscritto al ruolo soltanto se ne sia intervenuta la riabilitazione.
3. Il perito, la cui iscrizione sia stata cancellata per mancato versamento del contributo ((di gestione)) , puo' essere iscritto nuovamente purche' abbia provveduto al pagamento di quanto non corrisposto sino alla cancellazione.
4. Se il perito, intervenuta la cancellazione dal ruolo, chiede una nuova iscrizione, essa viene disposta previa verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 158, commi 1 e 2, rimanendo valida l'idoneita' gia' conseguita.
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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