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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 09/06/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2040 / 2016 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale,
tra
Part con sede in Scafati alla Via Giovanni XXIII n.110 (p.iva Parte_2
), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Paolo Picone e Pietro Marzano ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTRICE
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. CP
), rappresentato e difeso dall'avv.to Federica de Franceschi C.F._1 ed elettivamente domiciliati come in atti,
CONVENUTO
nonché
con sede in Massanzago (PD) al viale Roma 85 (p.iva. CP
), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dagli avv.ti Francesca Fagotto ed Anna de Nicola ed elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTO CP_3
nonché
con sede in Mansuè (TV) alla via Portobuffolè n. 15 (p.iva Controparte_4
), in persona del legale rapp.te pro tempore, P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE CP_3
CONCLUSIONI Pagina 1 Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Vanno esaminate le questioni sollevate sia in ordine alla falsità dei titoli cambiari, sia sulla responsabilità della prenditrice dei titoli.
In merito alla falsità dei titoli cambiari, l'istruttoria ha confermato quanto dedotto dall'attrice in merito alla falsità dei due titoli: la sottoscrizione dell'emittente non è Par riconducibile al rappresentante legale di e non risulta Parte_2 apposto il timbro della società. Anche la girata e la provenienza degli stessi appaiono anomale e prive di documentazione giustificativa nei rapporti economici tra le parti.
Ed invero, la consulenza tecnica grafologica espletata, ha confermato la non riconducibilità della sottoscrizione degli effetti cambiari al sig. , Parte_3 Par quale legale rapp.te p.t. della e pertanto i titoli in questione Parte_2 non sono idonei a costituire obbligazione cartolare a carico della società attrice, anche in mancanza di documentazione posta a supporto della causa giustificatrice della dedotta obbligazione.
Passando all'esame del merito della responsabilità della è principio CP consolidato in giurisprudenza che il portatore in buona fede di un titolo di credito è tutelato ex art. 1992 c.c., ma tale presunzione cade laddove emerga una colpa grave o la falsità radicale del titolo, tale da escludere ogni affidamento legittimo.
Pagina 2 Nel caso di specie, la ha ricevuto il titolo da senza CP Controparte_4 contatto diretto con l'emittente ed ha incassato il primo titolo di € 6.600,00 prima di ricevere la PEC con la contestazione.
Tuttavia, la provenienza dei titoli da un soggetto privo di rapporto apparente con la Par e la mancanza di adeguati controlli inducono il giudice a Parte_2 ritenere che la buona fede di fosse quantomeno dubbia. CP
Nonostante ciò, l'assenza di prova specifica circa la malafede o colpa grave, unita alla regolarità formale della girata, induce a ritenere che la posizione di CP
sia protetta dall'autonomia cartolare, ma solo fino alla data della
[...] comunicazione del 14/12/2015.
In merito alla richiesta di restituzione dell'importo di cui al pagamento effettuato del primo titolo posto all'incasso, su tale richiesta si ritiene che trattandosi di un pagamento indebito da parte dell'attrice, avvenuto il 03 dicembre 2015, è da qualificarsi oggettivamente come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto effettuato per un titolo risultato falso.
Tuttavia, la ha incassato tale somma quando ancora non era a CP conoscenza della falsità del titolo e, pertanto, non può essere ritenuta in mala fede.
Ne consegue che l'obbligo di restituzione va riferito a chi ha effettivamente tratto vantaggio dalla falsificazione, cioè il primo beneficiario del titolo, ovvero CP
, che rimane unico responsabile della falsità originaria e beneficiario indiretto
[...] del pagamento.
Per quanto riguarda la richiesta di sequestro del secondo effetto cambiario, considerata l'accertata falsità anche del secondo titolo cambiario, il sequestro giudiziario disposto dal Tribunale in sede cautelare, decreto n. cron. 8232/2015 del
17/12/2015 è da convalidarsi, con conseguente restituzione del titolo alla parte attrice o, in subordine, la distruzione dello stesso, onde impedirne la circolazione.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Pagina 3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e dichiarata la falsità della sottoscrizione dei titoli cambiari per l'effetto condanna il convenuto CP
al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 6.600,00
[...] oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo.
2) Conferma il sequestro dell'effetto cambiario dell'importo di € 6.650,00 con scadenza 31/12/2015 ed oggetto di sequestro giudiziario di cui al cron. 8232/2015 del 17/12/2015 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli CP attori, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con
D.M. n.55/14 tenuto conto del valore minimo per scaglione di riferimento fino ad € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/14, oltre IVA e CPA e 15% come per legge, con attribuzione.
4) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte convenuta . CP
5) Compensa tutte le altre spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 09/06/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Onorario dott. Silvio La
Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2040 / 2016 di R.G. avente ad oggetto: risarcimento danni da responsabilità extracontrattuale,
tra
Part con sede in Scafati alla Via Giovanni XXIII n.110 (p.iva Parte_2
), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_1 dagli avv.ti Paolo Picone e Pietro Marzano ed elettivamente domiciliati come in atti,
ATTRICE
contro
, nato a [...] il [...] (c.f. CP
), rappresentato e difeso dall'avv.to Federica de Franceschi C.F._1 ed elettivamente domiciliati come in atti,
CONVENUTO
nonché
con sede in Massanzago (PD) al viale Roma 85 (p.iva. CP
), in persona del legale rapp.te pro tempore, rappresentata e difesa P.IVA_2 dagli avv.ti Francesca Fagotto ed Anna de Nicola ed elett.te dom.ti come in atti,
CONVENUTO CP_3
nonché
con sede in Mansuè (TV) alla via Portobuffolè n. 15 (p.iva Controparte_4
), in persona del legale rapp.te pro tempore, P.IVA_3
CONVENUTO CONTUMACE CP_3
CONCLUSIONI Pagina 1 Le parti concludono come da verbali in atti, cui per brevità si rinvia.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente si dà atto che la presente sentenza viene resa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 comma 17 della Legge 18 giugno 2009 n. 69.
Conseguentemente devono considerarsi integralmente richiamati nella presente pronuncia sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
La novella, dettata con finalità di accelerazione della conclusione dei procedimenti e di emanazione della sentenza, consente a questo giudice di pronunziare la decisione, senza che possa ciò costituire ipotesi di nullità, senza la preliminare esposizione dei fatti e dello svolgimento del processo (cfr. con riferimento ad ipotesi analoga ex art. 281 sexies c.p.c. Cass. N. 22409/2006).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è fondata e pertanto va accolta per quanto di ragione.
Vanno esaminate le questioni sollevate sia in ordine alla falsità dei titoli cambiari, sia sulla responsabilità della prenditrice dei titoli.
In merito alla falsità dei titoli cambiari, l'istruttoria ha confermato quanto dedotto dall'attrice in merito alla falsità dei due titoli: la sottoscrizione dell'emittente non è Par riconducibile al rappresentante legale di e non risulta Parte_2 apposto il timbro della società. Anche la girata e la provenienza degli stessi appaiono anomale e prive di documentazione giustificativa nei rapporti economici tra le parti.
Ed invero, la consulenza tecnica grafologica espletata, ha confermato la non riconducibilità della sottoscrizione degli effetti cambiari al sig. , Parte_3 Par quale legale rapp.te p.t. della e pertanto i titoli in questione Parte_2 non sono idonei a costituire obbligazione cartolare a carico della società attrice, anche in mancanza di documentazione posta a supporto della causa giustificatrice della dedotta obbligazione.
Passando all'esame del merito della responsabilità della è principio CP consolidato in giurisprudenza che il portatore in buona fede di un titolo di credito è tutelato ex art. 1992 c.c., ma tale presunzione cade laddove emerga una colpa grave o la falsità radicale del titolo, tale da escludere ogni affidamento legittimo.
Pagina 2 Nel caso di specie, la ha ricevuto il titolo da senza CP Controparte_4 contatto diretto con l'emittente ed ha incassato il primo titolo di € 6.600,00 prima di ricevere la PEC con la contestazione.
Tuttavia, la provenienza dei titoli da un soggetto privo di rapporto apparente con la Par e la mancanza di adeguati controlli inducono il giudice a Parte_2 ritenere che la buona fede di fosse quantomeno dubbia. CP
Nonostante ciò, l'assenza di prova specifica circa la malafede o colpa grave, unita alla regolarità formale della girata, induce a ritenere che la posizione di CP
sia protetta dall'autonomia cartolare, ma solo fino alla data della
[...] comunicazione del 14/12/2015.
In merito alla richiesta di restituzione dell'importo di cui al pagamento effettuato del primo titolo posto all'incasso, su tale richiesta si ritiene che trattandosi di un pagamento indebito da parte dell'attrice, avvenuto il 03 dicembre 2015, è da qualificarsi oggettivamente come indebito oggettivo ai sensi dell'art. 2033 c.c., in quanto effettuato per un titolo risultato falso.
Tuttavia, la ha incassato tale somma quando ancora non era a CP conoscenza della falsità del titolo e, pertanto, non può essere ritenuta in mala fede.
Ne consegue che l'obbligo di restituzione va riferito a chi ha effettivamente tratto vantaggio dalla falsificazione, cioè il primo beneficiario del titolo, ovvero CP
, che rimane unico responsabile della falsità originaria e beneficiario indiretto
[...] del pagamento.
Per quanto riguarda la richiesta di sequestro del secondo effetto cambiario, considerata l'accertata falsità anche del secondo titolo cambiario, il sequestro giudiziario disposto dal Tribunale in sede cautelare, decreto n. cron. 8232/2015 del
17/12/2015 è da convalidarsi, con conseguente restituzione del titolo alla parte attrice o, in subordine, la distruzione dello stesso, onde impedirne la circolazione.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132, n.4, c.p.c. che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Pagina 3 Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, ritenendo sul punto questo giudice che la natura della controversia, non involgente la risoluzione di peculiari questioni giuridiche ed essendo carettizzata da un'obiettiva semplicità dell'accertamento in fatto, possa mantenersi sui valori minimi di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attorea e dichiarata la falsità della sottoscrizione dei titoli cambiari per l'effetto condanna il convenuto CP
al pagamento in favore dell'attrice della complessiva somma di € 6.600,00
[...] oltre interessi legali dalla data del pagamento e fino al soddisfo.
2) Conferma il sequestro dell'effetto cambiario dell'importo di € 6.650,00 con scadenza 31/12/2015 ed oggetto di sequestro giudiziario di cui al cron. 8232/2015 del 17/12/2015 emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore.
3) Condanna parte convenuta al pagamento, in favore degli CP attori, delle spese e delle competenze di giudizio che liquida (ai sensi delle nuove disposizioni in materia di liquidazione dei compensi degli Avvocati introdotte con
D.M. n.55/14 tenuto conto del valore minimo per scaglione di riferimento fino ad € 26.000,00 delle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria) in € 2.540,00 per compenso professionale ex D.M. n.55/14, oltre IVA e CPA e 15% come per legge, con attribuzione.
4) Pone definitivamente le spese di CTU, così come liquidate, a carico di parte convenuta . CP
5) Compensa tutte le altre spese di giudizio tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore, nella camera di consiglio dell'intestato Tribunale, in data 09/06/2025.
Il Giudice Onorario
(dott.Silvio La Rana)
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