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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 12/05/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 637/2024 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
P.I. , corrente in Venaria Controparte_1 P.IVA_1
Reale (TO), via Emilia n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Durazzo (C.F. CP_2
) ed Eloà Pellizzaro (C.F. ); C.F._1 C.F._2
OPPONENTE
contro
(C.F. ), sito in Borgaro Torinese, Controparte_3 P.IVA_2 via Inghilterra n. 7/29, angolo Via Ciriè n. 37/43, in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso Controparte_4 dall'avv. Francesco Dibisceglia (C.F. ; C.F._3
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
IN VIA PREGIUDIZIALE I. RIGETTARE l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata per le ragioni in fatto e in diritto esposte in corso di causa e per l'effetto, II. ACCERTARE E DICHIARARE la competenza dell'Intestato Tribunale Adito a conoscere nel merito la controversia, IN
Pag. 1 a 7 VIA PRINCIPALE III. ACCOGLIERE l'opposizione spiegata, per le motivazioni esplicate in atti e per l'effetto, IV. DICHIARARE l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
16/02/2024. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA
PREGIUDIZIALE: -Dichiarare la propria incompetenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 480, comma III, C.p.c. in favore del
Tribunale di Torino NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: -Respingere
l'opposizione ex adverso, poiché infondata e strumentale per tutti i motivi dedotti in atti IN VIA SUBORDINATA: -Nella denegata e davvero non creduta ipotesi di reiezione delle domande formulate in via pregiudiziale e principale nel merito, dichiarare l'inefficacia parziale del precetto doc. 3 per la sola somma pari ad € 7.325,74, pari alla differenza tra il saggio degli interessi legali di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. ed il saggio degli interessi legali di cui al comma I dell'art. 1284 c.c., o altro importo ritenuto di Giustizia, con compensazione integrale delle spese di lite. IN OGNI
CASO: Nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione formulata in via pregiudiziale o della domanda formulata nel merito in via principale, disporsi la condanna della a rifondere al Controparte_1 le spese del presente giudizio, oltre rimborso Controparte_3 forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, da liquidarsi in base al
D.M. 147/2022, con l'aumento del 30% previsto dall'articolo 4 del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 poiché gli atti di causa sono stati redatti dal utilizzando collegamenti Controparte_3 ipertestuali”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di precetto notificato in data 16.02.2024, il CP_3
ha intimato alla il pagamento
[...] Controparte_1 dell'importo complessivo di € 90.396,26, oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. a decorrere dal 25.03.2022 e spese successive, in forza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 794/2024 del Tribunale di
Torino.
Con atto di citazione notificato il giorno 26.02.2024, la società
[...] ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., Controparte_1 eccependo la nullità del precetto per erroneo conteggio degli interessi
Pag. 2 a 7 legali, in quanto compiuto ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c. sebbene la norma non sia stata espressamente richiamata nel dispositivo di sentenza.
Il costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_3
03.05.2024, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c.; nel merito ha insistito per il rigetto dell'unico motivo di opposizione sulla pretesa legittimità del conteggio degli interessi ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c.; in subordine, ha chiesto dichiararsi parzialmente inefficace il precetto in relazione alla differenza tra gli interessi legali calcolati con il saggio di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. e quelli calcolati con il saggio di cui al comma 1.
La causa, istruita per documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189, ultimo comma, c.p.c., a seguito di trattazione scritta.
***
§ Va prioritariamente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal creditore opposto, trattandosi di una questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio.
L'eccezione è ammissibile, essendo stata proposta in comparsa entro il termine di decadenza e contenendo, altresì, l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, come prescritto dall'art. 38, comma 1, c.p.c.
Secondo la prospettazione del creditore intimante, il giudice competente a decidere sull'opposizione è il Tribunale di Torino, quale giudice del luogo in cui costui ha compiuto l'elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 27, comma 1, c.p.c. (“per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma”) in combinazione con l'art. 480, comma 3, c.p.c., (“il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione”).
L'opponente ha contestato l'eccezione assumendo che l'elezione di domicilio, effettuata dal creditore presso lo studio del suo difensore, sarebbe anomala in quanto priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, in quanto tale, sarebbe inefficace e non vincolante.
Pag. 3 a 7 Pertanto, secondo il debitore opponente la competenza a conoscere l'opposizione spetta al giudice del luogo di notifica del precetto, ossia il
Tribunale di Ivrea nel cui circondario è situata la sede legale della società intimata (Venaria Reale).
L'eccezione è fondata.
Occorre premettere che alla fattispecie odierna va applicato ratione temporis il dispositivo dell'art. 480 c.p.c. nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 164/2024, in vigore dal 26.11.2024 (cd. correttivo Cartabia), atteso che il precetto opposto è stato notificato in data 16.02.2024.
L'art. 480 c.p.c., nella sua formulazione previgente, indicava un duplice criterio di collegamento per la determinazione della competenza territoriale per il giudizio di opposizione a precetto: in via principale, il criterio del
“giudice del luogo dell'esecuzione”, ovvero della minacciata esecuzione, ai sensi dell'art. 27 c.p.c.; in via sussidiaria, nell'ipotesi di cui all'art. 480 comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 27 c.p.c., quello del “giudice del luogo in cui è stato notificato” il precetto.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il criterio sussidiario del luogo di notifica del precetto operi non solo quando sono omesse la dichiarazione o l'elezione di domicilio da parte del creditore intimante ma anche nel caso in cui la residenza o il domicilio sono individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori (cd. elezione anomala).
In tale ultimo caso, incombe sul creditore, nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480 comma 3 c.p.c.,
l'onere di dimostrare che nel comune indicato nell'atto di precetto per il domicilio o la residenza, è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato (Cass. n. 13219/2010, Cass. n. 9670/2008, Cass. n.
12976/2004, Cass. n. 10642/2002, Cass. n. 8588/2002, Cass. n.
7505/1999, Cass. n. 8923/1998, Cass. n. 840/1997, Cass. n. 10591/1993,
Cass. n. 10271/1993, Cass. n. 4254/1990).
È stato inoltre precisato che il comma 3 dell'art. 480 c.p.c. non solo attribuisce al creditore una facoltà, cioè quella di dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio, ma nel contempo gli impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se
Pag. 4 a 7 la parte istante elegge domicilio in un Comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, o in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti e il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificata l'intimazione, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (cfr. Cass., n. 9670/2008).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo “anomalo” rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello dell'esecuzione, mentre, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere dell'opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo dell'esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (cfr. Cass.,
Sez. III, sent. n. 16649 del 09.08.2016; in senso conforme, Cass. Sez. 6 -
3, ord. n. 30141 del 14/12/2017).
Riassunti tali principi di ordine generale e tornando al caso di specie, si rileva come l'intimante, il quale ha eletto il proprio domicilio nel circondario del Tribunale di Torino ai fini della preannunciata esecuzione, sia riuscito a provare in questo giudizio che nel foro prescelto nell'atto di precetto sono presenti beni suscettibili di esecuzione.
Dall'esame della visura catastale prodotta dalla difesa del CP_3
, infatti, la debitrice risulta intestataria di proprietà immobiliari
[...] situate nel Comune di Torino.
Per converso, pur dovendo attribuirsi alla visura catastale un valore probatorio meramente indiziario (Cass., sent. n. 22339/2019), l'opponente non ha contestato specificamente che si trovino beni immobili di sua proprietà all'interno del Comune di Torino.
Non conduce a una differente conclusione la circostanza, valorizzata dall'opponente, che il creditore opposto gli ha notificato un atto di
Pag. 5 a 7 pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Ivrea dal momento che, come si è detto, è in facoltà del creditore scegliere uno dei luoghi di esecuzione possibili e, nel caso in esame, la scelta del creditore intimante
è ricaduta sul Comune di Torino quale luogo in cui sono compresi alcuni beni immobili di proprietà del debitore (Cass., Sez. 3, sent. n. 9670/2008 cit.).
In definitiva, l'odierna opposizione avrebbe dovuto essere radicata dalla debitrice intimata davanti al Tribunale di Torino, ragion per cui, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale spiegata dal creditore deve essere accolta.
§ Le spese di lite.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte opponente in applicazione del principio di soccombenza.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al decreto ministeriale n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 in ragione del credito intimato nell'atto di precetto), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e il valore minimo per la fase istruttoria
(atteso che la causa è stata decisa sulla questione pregiudiziale di rito, nonché considerata la natura documentale della vertenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado rubricata al n. 637/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Torino, rimettendo le parti dinanzi al giudice territorialmente competente;
2. fissa in tre mesi il termine perentorio per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
Pag. 6 a 7
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese legali, che si liquidano in euro 4.237,00 oltre rimborso spese generali, e accessori di legge.
Ivrea, 06.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Stefania Frojo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. 637/2024 degli Affari Contenzioni
Civili promossa da:
P.I. , corrente in Venaria Controparte_1 P.IVA_1
Reale (TO), via Emilia n. 1, in persona del legale rappresentante p.t.
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Durazzo (C.F. CP_2
) ed Eloà Pellizzaro (C.F. ); C.F._1 C.F._2
OPPONENTE
contro
(C.F. ), sito in Borgaro Torinese, Controparte_3 P.IVA_2 via Inghilterra n. 7/29, angolo Via Ciriè n. 37/43, in persona dell'amministratore p.t. rappresentato e difeso Controparte_4 dall'avv. Francesco Dibisceglia (C.F. ; C.F._3
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615, comma 1, c.p.c.
CONCLUSIONI
Per parte opponente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa,
IN VIA PREGIUDIZIALE I. RIGETTARE l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata per le ragioni in fatto e in diritto esposte in corso di causa e per l'effetto, II. ACCERTARE E DICHIARARE la competenza dell'Intestato Tribunale Adito a conoscere nel merito la controversia, IN
Pag. 1 a 7 VIA PRINCIPALE III. ACCOGLIERE l'opposizione spiegata, per le motivazioni esplicate in atti e per l'effetto, IV. DICHIARARE l'illegittimità e la conseguente inefficacia dell'atto di precetto notificato in data
16/02/2024. IN OGNI CASO Con vittoria di spese e competenze del giudizio, oltre accessori come per legge”.
Per parte opposta: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis IN VIA
PREGIUDIZIALE: -Dichiarare la propria incompetenza territoriale, ai sensi del combinato disposto degli artt. 27 e 480, comma III, C.p.c. in favore del
Tribunale di Torino NEL MERITO: IN VIA PRINCIPALE: -Respingere
l'opposizione ex adverso, poiché infondata e strumentale per tutti i motivi dedotti in atti IN VIA SUBORDINATA: -Nella denegata e davvero non creduta ipotesi di reiezione delle domande formulate in via pregiudiziale e principale nel merito, dichiarare l'inefficacia parziale del precetto doc. 3 per la sola somma pari ad € 7.325,74, pari alla differenza tra il saggio degli interessi legali di cui al comma IV dell'art. 1284 c.c. ed il saggio degli interessi legali di cui al comma I dell'art. 1284 c.c., o altro importo ritenuto di Giustizia, con compensazione integrale delle spese di lite. IN OGNI
CASO: Nell'ipotesi di accoglimento dell'eccezione formulata in via pregiudiziale o della domanda formulata nel merito in via principale, disporsi la condanna della a rifondere al Controparte_1 le spese del presente giudizio, oltre rimborso Controparte_3 forfettario al 15%, CPA ed IVA come per legge, da liquidarsi in base al
D.M. 147/2022, con l'aumento del 30% previsto dall'articolo 4 del D.M. n.
55/2014, così come modificato dal D.M. n. 37/2018 poiché gli atti di causa sono stati redatti dal utilizzando collegamenti Controparte_3 ipertestuali”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
§ Con atto di precetto notificato in data 16.02.2024, il CP_3
ha intimato alla il pagamento
[...] Controparte_1 dell'importo complessivo di € 90.396,26, oltre interessi ex art. 1284 comma 4° c.c. a decorrere dal 25.03.2022 e spese successive, in forza delle statuizioni contenute nella sentenza n. 794/2024 del Tribunale di
Torino.
Con atto di citazione notificato il giorno 26.02.2024, la società
[...] ha proposto opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., Controparte_1 eccependo la nullità del precetto per erroneo conteggio degli interessi
Pag. 2 a 7 legali, in quanto compiuto ai sensi del 4° comma dell'art. 1284 c.c. sebbene la norma non sia stata espressamente richiamata nel dispositivo di sentenza.
Il costituitosi in giudizio con comparsa del Controparte_3
03.05.2024, ha eccepito in via pregiudiziale l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Torino ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c.; nel merito ha insistito per il rigetto dell'unico motivo di opposizione sulla pretesa legittimità del conteggio degli interessi ai sensi del comma 4 dell'art. 1284 c.c.; in subordine, ha chiesto dichiararsi parzialmente inefficace il precetto in relazione alla differenza tra gli interessi legali calcolati con il saggio di cui al comma 4 dell'art. 1284 c.c. e quelli calcolati con il saggio di cui al comma 1.
La causa, istruita per documenti, è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 189, ultimo comma, c.p.c., a seguito di trattazione scritta.
***
§ Va prioritariamente esaminata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dal creditore opposto, trattandosi di una questione pregiudiziale di rito idonea a definire il giudizio.
L'eccezione è ammissibile, essendo stata proposta in comparsa entro il termine di decadenza e contenendo, altresì, l'indicazione del giudice che la parte ritiene competente, come prescritto dall'art. 38, comma 1, c.p.c.
Secondo la prospettazione del creditore intimante, il giudice competente a decidere sull'opposizione è il Tribunale di Torino, quale giudice del luogo in cui costui ha compiuto l'elezione di domicilio, ai sensi dell'art. 27, comma 1, c.p.c. (“per le cause di opposizione all'esecuzione forzata di cui agli articoli 615 e 619 è competente il giudice del luogo dell'esecuzione, salva la disposizione dell'articolo 480 terzo comma”) in combinazione con l'art. 480, comma 3, c.p.c., (“il precetto deve contenere la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione”).
L'opponente ha contestato l'eccezione assumendo che l'elezione di domicilio, effettuata dal creditore presso lo studio del suo difensore, sarebbe anomala in quanto priva di collegamenti con il luogo dell'esecuzione e, in quanto tale, sarebbe inefficace e non vincolante.
Pag. 3 a 7 Pertanto, secondo il debitore opponente la competenza a conoscere l'opposizione spetta al giudice del luogo di notifica del precetto, ossia il
Tribunale di Ivrea nel cui circondario è situata la sede legale della società intimata (Venaria Reale).
L'eccezione è fondata.
Occorre premettere che alla fattispecie odierna va applicato ratione temporis il dispositivo dell'art. 480 c.p.c. nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 164/2024, in vigore dal 26.11.2024 (cd. correttivo Cartabia), atteso che il precetto opposto è stato notificato in data 16.02.2024.
L'art. 480 c.p.c., nella sua formulazione previgente, indicava un duplice criterio di collegamento per la determinazione della competenza territoriale per il giudizio di opposizione a precetto: in via principale, il criterio del
“giudice del luogo dell'esecuzione”, ovvero della minacciata esecuzione, ai sensi dell'art. 27 c.p.c.; in via sussidiaria, nell'ipotesi di cui all'art. 480 comma 3, c.p.c., richiamato dall'art. 27 c.p.c., quello del “giudice del luogo in cui è stato notificato” il precetto.
La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che il criterio sussidiario del luogo di notifica del precetto operi non solo quando sono omesse la dichiarazione o l'elezione di domicilio da parte del creditore intimante ma anche nel caso in cui la residenza o il domicilio sono individuati dal creditore in un luogo in cui non vi sono beni dell'intimato da aggredire o suoi debitori (cd. elezione anomala).
In tale ultimo caso, incombe sul creditore, nel corso del giudizio di opposizione promosso dal debitore nel foro ex art. 480 comma 3 c.p.c.,
l'onere di dimostrare che nel comune indicato nell'atto di precetto per il domicilio o la residenza, è possibile sottoporre a pignoramento debiti o crediti dell'intimato (Cass. n. 13219/2010, Cass. n. 9670/2008, Cass. n.
12976/2004, Cass. n. 10642/2002, Cass. n. 8588/2002, Cass. n.
7505/1999, Cass. n. 8923/1998, Cass. n. 840/1997, Cass. n. 10591/1993,
Cass. n. 10271/1993, Cass. n. 4254/1990).
È stato inoltre precisato che il comma 3 dell'art. 480 c.p.c. non solo attribuisce al creditore una facoltà, cioè quella di dichiarare la propria residenza o eleggere domicilio, ma nel contempo gli impone l'onere di scegliere come tale uno tra i possibili luoghi dell'esecuzione. Pertanto, se
Pag. 4 a 7 la parte istante elegge domicilio in un Comune in cui il debitore della prestazione pecuniaria da realizzarsi coattivamente non possiede beni, o in cui non risiede un terzo debitor debitoris, l'elezione di domicilio resta priva di effetti e il debitore può proporre l'opposizione a precetto davanti al giudice del luogo nel quale gli è stato notificata l'intimazione, essendo onere del creditore dimostrare, nel relativo giudizio, che nel comune nel quale egli ha eletto domicilio sarebbe stato possibile sottoporre a pignoramento beni o crediti del debitore (cfr. Cass., n. 9670/2008).
Da ultimo, la Suprema Corte ha ribadito che in tema di foro relativo alla opposizione a precetto, ove il creditore, ai sensi dell'art. 480, comma 3, c.p.c., abbia eletto il proprio domicilio in un luogo “anomalo” rispetto a quello dell'esecuzione, il debitore, ai fini della notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione all'esecuzione, è vincolato al luogo del domicilio eletto dal creditore nel precetto quand'anche questo non abbia alcun legame con quello dell'esecuzione, mentre, ai fini dell'individuazione del giudice competente per territorio a conoscere dell'opposizione all'esecuzione, l'elezione di domicilio contenuta nel precetto è inefficace e la competenza per territorio va individuata in base al possibile luogo dell'esecuzione, compreso il luogo della notifica del precetto (cfr. Cass.,
Sez. III, sent. n. 16649 del 09.08.2016; in senso conforme, Cass. Sez. 6 -
3, ord. n. 30141 del 14/12/2017).
Riassunti tali principi di ordine generale e tornando al caso di specie, si rileva come l'intimante, il quale ha eletto il proprio domicilio nel circondario del Tribunale di Torino ai fini della preannunciata esecuzione, sia riuscito a provare in questo giudizio che nel foro prescelto nell'atto di precetto sono presenti beni suscettibili di esecuzione.
Dall'esame della visura catastale prodotta dalla difesa del CP_3
, infatti, la debitrice risulta intestataria di proprietà immobiliari
[...] situate nel Comune di Torino.
Per converso, pur dovendo attribuirsi alla visura catastale un valore probatorio meramente indiziario (Cass., sent. n. 22339/2019), l'opponente non ha contestato specificamente che si trovino beni immobili di sua proprietà all'interno del Comune di Torino.
Non conduce a una differente conclusione la circostanza, valorizzata dall'opponente, che il creditore opposto gli ha notificato un atto di
Pag. 5 a 7 pignoramento presso terzi davanti al Tribunale di Ivrea dal momento che, come si è detto, è in facoltà del creditore scegliere uno dei luoghi di esecuzione possibili e, nel caso in esame, la scelta del creditore intimante
è ricaduta sul Comune di Torino quale luogo in cui sono compresi alcuni beni immobili di proprietà del debitore (Cass., Sez. 3, sent. n. 9670/2008 cit.).
In definitiva, l'odierna opposizione avrebbe dovuto essere radicata dalla debitrice intimata davanti al Tribunale di Torino, ragion per cui, l'eccezione pregiudiziale di incompetenza territoriale spiegata dal creditore deve essere accolta.
§ Le spese di lite.
Le spese del giudizio sono poste a carico della parte opponente in applicazione del principio di soccombenza.
La liquazione del compenso è compiuta per fasi, in conformità ai parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e facendo riferimento ai valori stabiliti dalla tabella parametri forensi allegata al decreto ministeriale n. 147/2022 per i giudizi avanti al Tribunale (scaglione tariffario compreso tra € 5.200,00 ed € 26.000,00 in ragione del credito intimato nell'atto di precetto), tenuto conto delle caratteristiche dell'attività prestata, della difficoltà e del valore dell'affare, applicati i valori medi per le fasi introduttiva, di studio e decisoria e il valore minimo per la fase istruttoria
(atteso che la causa è stata decisa sulla questione pregiudiziale di rito, nonché considerata la natura documentale della vertenza).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ivrea in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado rubricata al n. 637/2024 degli
Affari Contenziosi Civili, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione:
1. dichiara l'incompetenza territoriale del Tribunale di Ivrea in favore del Tribunale di Torino, rimettendo le parti dinanzi al giudice territorialmente competente;
2. fissa in tre mesi il termine perentorio per la riassunzione del giudizio dinanzi al giudice competente;
Pag. 6 a 7
3. condanna l'opponente alla refusione delle spese legali, che si liquidano in euro 4.237,00 oltre rimborso spese generali, e accessori di legge.
Ivrea, 06.05.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Frojo)
Pag. 7 a 7