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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 03/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 1556 del 2022 R. Gen., promossa
DA
(C.F.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
Bergamaschi e dall'avv. Maria Caterina Bergamaschi, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Roberta Mereu in Nuoro, via Brusco Omnis n. 70.
Parte opponente
CONTRO
(partita IVA e iscrizione al Registro delle imprese di Treviso Controparte_1
Belluno n. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la P.IVA_1 procuratrice speciale rappresentata e difesa dall'avv. Pierluigi Controparte_2
Maria Tenaglia ed elettivamente domiciliata in Olbia, via Magellano 2, presso lo studio dell'avv. Sebastiano Pes,
Parte opposta
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 28.2.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., i difensori delle parti concludevano come da note d'udienza.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva opposizione ex art. 617 Parte_1
c.p.c. nell'esecuzione immobiliare n. 92 del 2016, intrapresa nei suoi confronti dalla
[...]
Controparte_1
Esponeva di aver depositato, in data 16.2.2022, istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 41 bis della l. n. 157 del 2019, al fine di poter richiedere la rinegoziazione del mutuo;
che, essendo stata fissata per la vendita del bene pignorato l'udienza del 10.03.2022, aveva depositato altra istanza in data 2.3.2022; che il giudice aveva disposto non farsi luogo alla vendita e fissato per la decisione l'udienza del 26.4.2022.
Lamentava infine che, con ordinanza in data 2.5.2022, emessa all'esito della predetta udienza,
l'istanza era stata dichiarata inammissibile perché presentata oltre il termine perentorio del
31.12.2021 e senza che fosse stata addotta alcuna ragione atta a giustificare il ritardo.
L'opponente impugnava tale provvedimento con ricorso in opposizione depositato il 4.5.2022, poiché erroneamente adottato con riferimento al testo previgente dell'art. 41 bis della l. n. 157 del 2019, che era stato tuttavia radicalmente modificato dal decreto legge n. 41 del 2021, convertito nella l. n. 69 del 2021.
Osservava infatti che la legge n. 69 del 2021, nel riformulare il testo dell'art. 41 bis della l. n.
157 del 2019, aveva introdotto, al comma 2, lett. b), ai fini della presentazione della richiesta di rinegoziazione del mutuo, il termine ultimo del 31.12.2022, cosicchè l'istanza era stata tempestivamente presentata.
Esponeva infine che il g.e., all'esito dell'udienza del 13.9.2022, fissata per l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 618 c.p.c., con ordinanza del 23.9.2022, pur avendo riconosciuto l'ammissibilità dell'istanza di sospensione della procedura, poiché tempestivamente depositata,
l'aveva respinta sul presupposto che la somma di €. 15.000,00 offerta dall'opponente non integrasse i requisiti di cui all'art. 41 bis c. 2 lett. d) della l. n. 157 del 2019, poiché inferiore al
75 per cento del prezzo base dell'asta, e concludeva come in atti.
Il creditore opposto si costituiva in giudizio e si opponeva all'accoglimento delle domande avanzate dalla controparte.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza sopra indicata sulle conclusioni formulate dalle parti come da note in atti.
Deve in primo luogo disattendersi l'eccezione di parte opposta circa l'intervenuta cessazione della materia del contendere, stante l'intervenuta vendita del bene, distribuzione del ricavato e dichiarazione del g.e. di definizione della procedura, con provvedimento del 16/03/2024.
2 Osserva infatti il Tribunale che “Non cessa la materia del contendere nei giudizi di opposizione agli atti esecutivi ancora pendenti in caso di conclusione della procedura espropriativa mediante distribuzione del ricavato, perché l'eventuale accoglimento dell'opposizione potrebbe determinare la riapertura del processo esecutivo che sia comunque proseguito fino alla sua definizione” (Cass., ord. n. 1042 del 2025 e, nello stesso senso, anche Cass. n. 21860 del 2024).
Tanto premesso, l'opposizione è fondata e deve dunque essere accolta.
Deve preliminarmente rilevarsi che la domanda dell'opponente, avendo ad oggetto la riforma del provvedimento reso dal g.e. il 2.5.2022, deve essere interpretata come volta ad ottenerne la dichiarazione di nullità, poiché adottato in violazione delle previsioni di legge.
Tanto premesso, è documentalmente provato che l'opponente abbia depositato, in data
16.2.2022, istanza di sospensione della procedura esecutiva ai sensi dell'art. 41 bis della l. n.
157 del 2019.
Non vi è dubbio che detta istanza sia stata avanzata tempestivamente, atteso che l'art. 41 bis della l. n. 157 del 2019, nella formulazione risultante a seguito dell'entrata in vigore del decreto legge n. 41 del 2021, convertito nella l. n. 69 del 2021, stabiliva espressamente, al comma 2, lett. b), che il termine ultimo per la presentazione della richiesta di rinegoziazione del mutuo fosse quello del 31.12.2022.
Il provvedimento impugnato, ovvero l'ordinanza del g.e. resa in data 2.5.2022, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avanzata dal debitore, deve essere pertanto dichiarato nullo, poiché adottato in violazione della norma indicata, previa interpretazione in tal senso della domanda dell'opponente, chiaramente rivolta ad ottenere la riforma del provvedimento reso dal g.e. il 2.5.2022, per le ragioni esposte nell'atto d'impugnazione.
Si osserva poi che non rientra nell'oggetto del giudizio la valutazione della legittimità dell'ordinanza del g.e. del 23.9.2022, con cui è stata respinta l'istanza di sospensione della procedura.
Vanno dichiarate infine inammissibili le ulteriori domande avanzate dall'opponente, volte ad ottenere la sospensione della procedura esecutiva e la revoca dell'aggiudicazione dell'immobile, trattandosi di provvedimenti che esulano anch'essi dall'oggetto del presente giudizio, limitato alla verifica della legittimità dell'atto impugnato.
Si decide infine come da dispositivo in ordine alle spese processuali, che si liquidano in favore del procuratore antistatario della parte opponente.
P.Q.M.
3
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa o ulteriore domanda ed eccezione respinta;
accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara la nullità dell'ordinanza del g.e. resa in data
2.5.2022, con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'istanza di sospensione avanzata dal debitore;
condanna la parte opposta alla rifusione delle spese di lite in favore della parte opponente, da distrarsi in favore del procuratore antistatario della stessa, che si liquidano in €. 264,00 per spese ed €. 2.500,00 per diritti di procuratore, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 3.6.2025
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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