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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 12/12/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ALESSANDRIA N. r.g. 127-1/2025 Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici: Dott.ssa Antonella Dragotto - presidente Dott.ssa Roberta Brera - giudice Dott. Michele Delli Paoli - giudice rel. Ha pronunciato la seguente SENTENZA di apertura della liquidazione controllata
Letto il ricorso per la dichiarazione di apertura della liquidazione controllata depositato da
, nato il [...], residente in [...]
DR OC n. 106 (C.F. difeso dall'avv. Anita Galeotti;
C.F._1
ritenuta la propria competenza territoriale ex art. 27, co. 2 e 3, lett. b), CCII, in relazione al luogo di residenza del ricorrente;
sentito il giudice relatore nella camera di consiglio del 09.12.2025; accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui agli artt. 268 e 269 c.c.i. e che non vi sono domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del medesimo codice;
Considerato che al ricorso è stata allegata la relazione particolareggiata redatta dal Gestore della crisi, dr. contenente la valutazione sulla completezza ed Persona_1 attendibilità della documentazione depositata dal ricorrente, oltre che l'analisi della situazione economica, patrimoniale e finanziaria, come previsto dall'art. 269, comma secondo, CCII;
osservato che il sovraindebitamento, ex art. 2 lett. c) CCII, è la situazione di "stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore (omissis)" non fallibile e che, nel caso in esame, il ricorrente è legittimato a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio (non essendo applicabili i diversi istituti della liquidazione giudiziale ovvero della liquidazione coatta amministrativa o di altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza); pagina 1 di 5
considerato che
il debitore è, pertanto, soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 268 CCII e che si trova in situazione di sovraindebitamento nel senso indicato dall'art. 2 lett. c) CCII, atteso che a fronte di un'esposizione debitoria complessiva di circa € 1.770.000,00 (maturata a seguito dell'attività di impresa oggi cessata) nei confronti dell'erario e di alcuni istituti di credito, il patrimonio di cui dispone il ricorrente è chiaramente insufficiente per soddisfare regolarmente le obbligazioni: lo stesso, infatti, percepisce una pensione di circa € 2.300,00 mensili, possiede soltanto una quota di due beni immobili in comproprietà del valore complessivo di € 69.000,00 e vanta crediti verso terzi per € 80.000,00;
Rilevato che il piano prevede la messa a disposizione di una quota di stipendio mensile per 3 anni, la vendita degli immobili di proprietà del ricorrente e l'incasso dei suddetti crediti;
verificata la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
precisato che la procedura liquidatoria ha carattere generale e determina l'apertura del concorso tra i creditori e lo spossessamento del debitore, salvi i limiti previsti dall'art. 268, comma 4, CCII;
Visto l'art. 270 CCII;
P.Q.M.
DICHIARA APERTA LA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE CONTROLLATA di SC;
Parte_1
nomina il Giudice delegato in persona del dott. MICHELE DELLI PAOLI;
nomina il liquidatore nella persona della dr.ssa ; Controparte_1
ordina al debitore di depositare entro 7 giorni l'elenco dei creditori assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di 90 giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, dovranno pagina 2 di 5 trasmettere al liquidatore, a mezzo p.e.c., le proprie domande di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposte ai sensi dell'articolo 201 c.c.i.; dispone la pubblicazione della sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria, a cura del liquidatore e la sua trascrizione presso la conservatoria dei registri immobiliari in relazione agli immobili ricompresi nel piano di liquidazione avverte che per effetto di questa sentenza:
a norma dell'art. 150 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;
a norma dell'art. 277 c.c.i., i creditori con causa o titolo posteriore alla pubblicazione della presente sentenza non possono procedere iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sui beni oggetto di liquidazione;
a norma dell'art. 151 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del titolo V del c.c.i., salvo diverse disposizioni della legge;
a norma dell'art. 143 c.c.i., richiamato dall'art. 270, co. 5, c.c.i., le controversie in corso relative a rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione sono interrotte di diritto dalla pronuncia della presente sentenza;
a norma dell'art. 142 c.c.i. richiamato dall'art. 270 c 5 c.c.i. la sentenza che dichiara aperta la liquidazione controllata priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione.
Rimette al G.D su istanza apposita della ricorrente, la determinazione della misura del mantenimento ai sensi dell'art. 268, co. 3, lett. b), c.c.i., analogamente a quanto dispone l'art. 146, co. 2, per la liquidazione giudiziale, così interpretato il riferimento, contenuto nell'art. 268, co. 4, lett. d), cit. al “giudice” in modo generico;
DISPONE che il liquidatore:
- inserisca la presente sentenza nel sito internet del Tribunale di Alessandria;
pagina 3 di 5 - notifichi la presente sentenza al debitore ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio, la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCII, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione dei beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario;
l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);
- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura.
Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche:
a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;
b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 281 CCII. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni, se la procedura sarà ancora aperta, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCII e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCII;
pagina 4 di 5 - provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCII;
-provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.
Così deciso in Alessandria nella Camera di Consiglio del 09.12.2025.
Il Giudice rel.
Dr. Michele Delli Paoli
La Presidente
Dr.ssa Antonella Dragotto
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