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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/09/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
V.G. n. 1765/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1765/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
SENSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Città di Castello (PG), Piazza Matteotti, n. 2 e da
( ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2 C.F._2
EMANUELE GUERRIERI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San Giustino (PG), Piazza del Municipio, n. 12 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 07.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. Nessuna disposizione interesserà la casa familiare sita in Sansepolcro, via A. Panerai n. 49, di proprietà della Sig.ra la quale Parte_1 continuerà ad abitarvi coi figli minori ed alla quale pertanto la stessa viene assegnata.
2. Il padre, , concordemente con la ha reperito altra abitazione in Parte_2 Parte_1
Sansepolcro (AR), in via Santa Caterina n.36, presso la quale si trasferirà a breve e comunque entro la data del 01 luglio 2025. Essa abitazione si trova a poca distanza (700 metri) da quella di via Panerai n.49 nella quale saranno collocati i minori. Trattasi pertanto di decisione congiunta avanzata su richiesta della che pertanto autorizza, ed Parte_1 accordata dal . Pt_2
3. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, giusta Per_1 Persona_2 applicazione dell'istituto dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Sansepolcro, via Panerai n.49 – dove ad oggi tutto il nucleo è di fatto domiciliato e dimorante – secondo uno “schema tipo”, strutturato sulla base dei rispettivi turni lavorativi dei ricorrenti (e che comunque viene se del caso adottato alle preminenti esigenze di Per_1
e , consente ad entrambi i genitori di massimizzare il tempo a loro disposizione, da Per_2 dedicare ai figli, e consente agli stessi di beneficiare della costante presenza, nella loro vita quotidiana, sia della madre che del padre.
, 12 anni – nell'anno scolastico da poco concluso – ha frequentato la scuola media Per_1 classe II^ presso l'Istituto comprensivo statale Buonarroti di Sansepolcro, in Via del Campo sportivo n.1 con orario 08.00/13.30 dal lunedì al venerdì (oltre un solo sabato al mese con identico orario). Questi pratica calcio - categoria esordienti- con la squadra del Sansepolcro nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì dalle 17.15 alle 19.15; a detti allenamenti si aggiunge la partita di campionato il sabato o la domenica senza un calendario ben preciso.
9 anni, ha frequentato la IV^ classe della Scuola primaria presso l'Istituto Collodi Per_2 di Sansepolcro con orario 08.10/16.10 dal lunedì al venerdì - mensa inclusa. Anch'egli pratica calcio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.15 alle 19.15; il sabato dalle 14.30 alle 15.30 frequenta il catechismo. Nel fine settimana in cui i figli sono collocati dal padre, questi li preleverà il venerdì entro le ore 18.00 per tenerli con sé fino al martedì mattina, quando riaccompagnerà ambedue a Per_ scuola personalmente o con l'ausilio della , parte integrante della famiglia sin dalla nascita del primogenito. Per cui nella settimana che segue il week end il padre:
• li terrà con sé anche il lunedì ivi compresa la notte fino al martedì mattina ed
• il giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina per riportare i figli a scuola. Nel fine settimana in cui i figli sono con la madre, questa li terrà con sé dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina che li riaccompagnerà a scuola. Quando il fine settimana i figli sono con la madre, il padre , nella settimana successiva, lì terrà con sé: Pt_2
• il lunedì dall'uscita di scuola (ore 13 circa Mattia e ore 16,15 per poi trascorrere Per_2 con entrambi il pomeriggio e la notte per raccompagnarli a scuola il martedì mattina
• il venerdì nel fine settimana di sua spettanza. Semplificando, dunque, quando il fine settimana (che inizia dal venerdì, entro le ore 18.00) i figli saranno col padre, e resteranno con questi nella settimana successiva Per_2 Per_1 anche il lunedì notte fino al martedì mattina ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 8 del venerdì ove li riaccompagnerà. Quando, invece, il fine settimana (che inizia dal venerdì, precisamente dall'uscita da scuola dei minori) i figli saranno con la madre, e , nella settima successiva, Per_2 Per_1 resteranno con il padre anche il lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina, quando li riaccompagnerà appunto a scuola per poi riprenderli il venerdì entro le ore 18.00 fino alla mattina del martedì e portarli a scuola.
- Durante le vacanze estive, in assenza della scuola e di attività sportive programmate, i Per_ minori saranno gestiti dai genitori in collaborazione con la , come da sempre accade sin dalla nascita dei figli, figura da sempre presente nell'organizzazione familiare. - Durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel miglior interesse dei figli i periodi che i minori trascorreranno con l'uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue:
- In occasione delle Festività Natalizie e trascorreranno – ad anni alterni – Per_1 Per_2 il giorno della Vigilia di Natale (24 Dicembre), la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo TE (26 Dicembre) con la madre e l'anno successivo con il padre.
- In occasione dell'ultimo giorno dell'anno i figli trascorreranno – ad anni alterni – la sera del 31 dicembre e del primo giorno dell'anno successivo con il genitore che non li ha con sé per la vigilia/Natale/santo TE;
- per l'Epifania, 5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni.
- I genitori, comunque, previo accordo potranno, qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, condurre in vacanza i figli minori anche 7 giorni non consecutivi durante il periodo estivo ed invernale, anche con i nonni, concordando tempi e comunicandosi vicendevolmente luogo ed indirizzo del luogo di villeggiatura.
- In occasione delle festività pasquali e trascorreranno il giorno di Pasqua Per_1 Per_2 con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di Vigilia/Natale/santo ; Per_4
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con i figli, salvo diversi accordi, che potranno essere convenuti dai ricorrenti con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di e Ad ogni modo i minori, a Per_1 Per_2 prescindere con chi dei due genitori trascorreranno la domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorreranno 3 giorni consecutivi con uno e 3 giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e e compatibilmente Per_1 Per_2 con gli impegni lavorativi del padre e della madre.
- Durante le vacanze estive e trascorreranno almeno 15 giorni anche non Per_1 Per_2 consecutivi con la madre ed altrettanti col padre, in base agli impegni anche lavorativi dei genitori ed alle esigenze dei minori. I genitori dovranno comunicarsi con congruo preavviso il periodo delle ferie estive che trascorreranno con e (entro la fine del mese Per_1 Per_2 di maggio).
- Indipendentemente dagli accordi precedenti di collocamento/visita i figli comunque trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore ogni altra ulteriore festività da calendario (in via esemplificativa, 25 aprile, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 8 dicembre), incluso il giorno del compleanno, in modo tale da garantire la pienezza dell'evento in serenità evitando trasferimenti.
- Resta comunque salva la possibilità di ogni modifica preventivamente concordata fra i ricorrenti, in ordine al protocollo di visita dei minori, che comunque tenga sempre conto del primario interesse dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori.
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, versando alla madre su conto corrente a lei intestato, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (€ 100,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie dagli stessi sostenute nell'interesse dei figli. Dette spese saranno rimborsate previa esibizione delle ricevute/fatture e previa concertazione quando obbligatoria per legge. Per espressa previsione ed accordo tra i genitori saranno da considerarsi spese straordinarie (da dividere al 50%) le spese occorrenti per l'abbigliamento di e (che Per_1 Per_2 dovranno essere previamente concertate tra i genitori), per l'acquisto del materiale scolastico, quelle relative alla mensa scolastica ed ai medicinali (questi ultimi come da protocollo n.228 del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo), nonché quelle relative alla baby sitter, per la quale gli stessi hanno un costo fisso mensile di € 800,00 (€ 400,00 cadauno). Le parti concordano che l'assegno unico dovrà essere accreditato al 100% alla Sig.ra il Sig autorizza sin d'ora la Sig.ra a presentare Parte_1 Parte_2 Parte_1 domande relative al bonus / borse di studio statali/ regionali comunali per conto dei figli. Le detrazioni per i figli saranno nella misura del 50% cadauno. Le parti si impegnano reciprocamente a prestare il proprio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e per l'espatrio dei minori.
7. Spese compensate.” Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 07.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di AREZZO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Lucia Faltoni Presidente relatore ed estensore dott.ssa Alessia Caprio Giudice dott.ssa Cristina Colombo Giudice onorario ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 1765/2025 promossa congiuntamente da:
( , rappresentata e difesa dall'avv. SILVIA Parte_1 C.F._1
SENSI ed elettivamente domiciliata presso il suo studio posto in Città di Castello (PG), Piazza Matteotti, n. 2 e da
( ), rappresentato e difeso dall' avv. Parte_2 C.F._2
EMANUELE GUERRIERI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio posto in San Giustino (PG), Piazza del Municipio, n. 12 RICORRENTI Con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENUTO
OGGETTO: ricorso congiunto in materia di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI Come da ricorso congiunto depositato in data 07.07.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 07.07.2025 i ricorrenti hanno chiesto che il Tribunale accogliesse le conclusioni congiuntamente rassegnate tese alla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale. Le parti hanno infatti congiuntamente rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo che il Tribunale si pronunci in conformità: “1. Nessuna disposizione interesserà la casa familiare sita in Sansepolcro, via A. Panerai n. 49, di proprietà della Sig.ra la quale Parte_1 continuerà ad abitarvi coi figli minori ed alla quale pertanto la stessa viene assegnata.
2. Il padre, , concordemente con la ha reperito altra abitazione in Parte_2 Parte_1
Sansepolcro (AR), in via Santa Caterina n.36, presso la quale si trasferirà a breve e comunque entro la data del 01 luglio 2025. Essa abitazione si trova a poca distanza (700 metri) da quella di via Panerai n.49 nella quale saranno collocati i minori. Trattasi pertanto di decisione congiunta avanzata su richiesta della che pertanto autorizza, ed Parte_1 accordata dal . Pt_2
3. I figli minori e sono affidati ad entrambi i genitori, giusta Per_1 Persona_2 applicazione dell'istituto dell'affidamento condiviso, con collocamento prevalente presso la madre in Sansepolcro, via Panerai n.49 – dove ad oggi tutto il nucleo è di fatto domiciliato e dimorante – secondo uno “schema tipo”, strutturato sulla base dei rispettivi turni lavorativi dei ricorrenti (e che comunque viene se del caso adottato alle preminenti esigenze di Per_1
e , consente ad entrambi i genitori di massimizzare il tempo a loro disposizione, da Per_2 dedicare ai figli, e consente agli stessi di beneficiare della costante presenza, nella loro vita quotidiana, sia della madre che del padre.
, 12 anni – nell'anno scolastico da poco concluso – ha frequentato la scuola media Per_1 classe II^ presso l'Istituto comprensivo statale Buonarroti di Sansepolcro, in Via del Campo sportivo n.1 con orario 08.00/13.30 dal lunedì al venerdì (oltre un solo sabato al mese con identico orario). Questi pratica calcio - categoria esordienti- con la squadra del Sansepolcro nei giorni di martedì, mercoledì, venerdì dalle 17.15 alle 19.15; a detti allenamenti si aggiunge la partita di campionato il sabato o la domenica senza un calendario ben preciso.
9 anni, ha frequentato la IV^ classe della Scuola primaria presso l'Istituto Collodi Per_2 di Sansepolcro con orario 08.10/16.10 dal lunedì al venerdì - mensa inclusa. Anch'egli pratica calcio nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle 17.15 alle 19.15; il sabato dalle 14.30 alle 15.30 frequenta il catechismo. Nel fine settimana in cui i figli sono collocati dal padre, questi li preleverà il venerdì entro le ore 18.00 per tenerli con sé fino al martedì mattina, quando riaccompagnerà ambedue a Per_ scuola personalmente o con l'ausilio della , parte integrante della famiglia sin dalla nascita del primogenito. Per cui nella settimana che segue il week end il padre:
• li terrà con sé anche il lunedì ivi compresa la notte fino al martedì mattina ed
• il giovedì dall'uscita di scuola fino al venerdì mattina per riportare i figli a scuola. Nel fine settimana in cui i figli sono con la madre, questa li terrà con sé dall'uscita di scuola del venerdì fino al lunedì mattina che li riaccompagnerà a scuola. Quando il fine settimana i figli sono con la madre, il padre , nella settimana successiva, lì terrà con sé: Pt_2
• il lunedì dall'uscita di scuola (ore 13 circa Mattia e ore 16,15 per poi trascorrere Per_2 con entrambi il pomeriggio e la notte per raccompagnarli a scuola il martedì mattina
• il venerdì nel fine settimana di sua spettanza. Semplificando, dunque, quando il fine settimana (che inizia dal venerdì, entro le ore 18.00) i figli saranno col padre, e resteranno con questi nella settimana successiva Per_2 Per_1 anche il lunedì notte fino al martedì mattina ed il giovedì dall'uscita di scuola fino alle 8 del venerdì ove li riaccompagnerà. Quando, invece, il fine settimana (che inizia dal venerdì, precisamente dall'uscita da scuola dei minori) i figli saranno con la madre, e , nella settima successiva, Per_2 Per_1 resteranno con il padre anche il lunedì dall'uscita da scuola fino al martedì mattina, quando li riaccompagnerà appunto a scuola per poi riprenderli il venerdì entro le ore 18.00 fino alla mattina del martedì e portarli a scuola.
- Durante le vacanze estive, in assenza della scuola e di attività sportive programmate, i Per_ minori saranno gestiti dai genitori in collaborazione con la , come da sempre accade sin dalla nascita dei figli, figura da sempre presente nell'organizzazione familiare. - Durante le vacanze, latu sensu considerate, i genitori organizzeranno nel miglior interesse dei figli i periodi che i minori trascorreranno con l'uno e con l'altro. Per il solo caso di disaccordo si prevede quanto segue:
- In occasione delle Festività Natalizie e trascorreranno – ad anni alterni – Per_1 Per_2 il giorno della Vigilia di Natale (24 Dicembre), la giornata di Natale (25 Dicembre) e Santo TE (26 Dicembre) con la madre e l'anno successivo con il padre.
- In occasione dell'ultimo giorno dell'anno i figli trascorreranno – ad anni alterni – la sera del 31 dicembre e del primo giorno dell'anno successivo con il genitore che non li ha con sé per la vigilia/Natale/santo TE;
- per l'Epifania, 5 gennaio con un genitore e 6 gennaio con l'altro, ad anni alterni.
- I genitori, comunque, previo accordo potranno, qualora se ne ravvisi la necessità e/o l'opportunità, condurre in vacanza i figli minori anche 7 giorni non consecutivi durante il periodo estivo ed invernale, anche con i nonni, concordando tempi e comunicandosi vicendevolmente luogo ed indirizzo del luogo di villeggiatura.
- In occasione delle festività pasquali e trascorreranno il giorno di Pasqua Per_1 Per_2 con il genitore con il quale non hanno trascorso il giorno di Vigilia/Natale/santo ; Per_4
l'anno successivo sarà invertito l'ordine col quale i genitori trascorreranno le citate festività con i figli, salvo diversi accordi, che potranno essere convenuti dai ricorrenti con congruo preavviso, sempre nel rispetto delle esigenze di e Ad ogni modo i minori, a Per_1 Per_2 prescindere con chi dei due genitori trascorreranno la domenica di Pasqua, durante la settimana di vacanza scolastica trascorreranno 3 giorni consecutivi con uno e 3 giorni con l'altro, sempre in base agli impegni ed alle esigenze di e e compatibilmente Per_1 Per_2 con gli impegni lavorativi del padre e della madre.
- Durante le vacanze estive e trascorreranno almeno 15 giorni anche non Per_1 Per_2 consecutivi con la madre ed altrettanti col padre, in base agli impegni anche lavorativi dei genitori ed alle esigenze dei minori. I genitori dovranno comunicarsi con congruo preavviso il periodo delle ferie estive che trascorreranno con e (entro la fine del mese Per_1 Per_2 di maggio).
- Indipendentemente dagli accordi precedenti di collocamento/visita i figli comunque trascorreranno alternativamente con l'uno e con l'altro genitore ogni altra ulteriore festività da calendario (in via esemplificativa, 25 aprile, 02 giugno, 15 agosto, 01 novembre, 8 dicembre), incluso il giorno del compleanno, in modo tale da garantire la pienezza dell'evento in serenità evitando trasferimenti.
- Resta comunque salva la possibilità di ogni modifica preventivamente concordata fra i ricorrenti, in ordine al protocollo di visita dei minori, che comunque tenga sempre conto del primario interesse dei figli e degli impegni lavorativi dei genitori.
4. Il padre contribuirà al mantenimento dei figli, versando alla madre su conto corrente a lei intestato, entro il 5 di ogni mese, la somma di € 200,00 (€ 100,00 cadauno), oltre al 50% delle spese straordinarie dagli stessi sostenute nell'interesse dei figli. Dette spese saranno rimborsate previa esibizione delle ricevute/fatture e previa concertazione quando obbligatoria per legge. Per espressa previsione ed accordo tra i genitori saranno da considerarsi spese straordinarie (da dividere al 50%) le spese occorrenti per l'abbigliamento di e (che Per_1 Per_2 dovranno essere previamente concertate tra i genitori), per l'acquisto del materiale scolastico, quelle relative alla mensa scolastica ed ai medicinali (questi ultimi come da protocollo n.228 del 22.12.2022 del Tribunale di Arezzo), nonché quelle relative alla baby sitter, per la quale gli stessi hanno un costo fisso mensile di € 800,00 (€ 400,00 cadauno). Le parti concordano che l'assegno unico dovrà essere accreditato al 100% alla Sig.ra il Sig autorizza sin d'ora la Sig.ra a presentare Parte_1 Parte_2 Parte_1 domande relative al bonus / borse di studio statali/ regionali comunali per conto dei figli. Le detrazioni per i figli saranno nella misura del 50% cadauno. Le parti si impegnano reciprocamente a prestare il proprio consenso per il rilascio dei rispettivi passaporti e per l'espatrio dei minori.
7. Spese compensate.” Le parti non hanno avanzato richiesta congiunta di fissazione di udienza di comparizione, ex art. 473-bis.51, ultimo comma, c.p.c., né il Tribunale ha ravvisato la necessità di chiedere chiarimenti alle parti in ordine alle condizioni proposte. Pertanto, acquisito il parere del Pubblico Ministero, la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale. Esaminate le conclusioni congiuntamente rassegnate in ricorso e ritenuto che non vi siano motivi ostativi, anche nell'interesse della prole, all'accoglimento delle stesse, il Tribunale provvede in conformità. Per quanto attiene alle spese di lite, trattandosi di domanda congiuntamente proposta dalle parti, si ritengono integrati i presupposti di legge per disporne l'integrale compensazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
- dispone in conformità alle conclusioni concordemente rassegnate dalle parti nel ricorso congiunto depositato in data 07.07.2025, che devono ritenersi parte integrante della presente sentenza;
- compensa integralmente le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Arezzo, nella camera di consiglio del 21.09.2025.
Il Presidente est. dott.ssa Lucia Faltoni