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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 14/03/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2111/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. est. dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2111/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
8.8.2022 e 9.9.2022 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Annarosa Belsanti, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Porto Recanati;
attore
E
(c.f. ) rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Lupi, in virtù di CP_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
convenuta
NONCHE' avv. (c.f. ) quale curatore speciale del minore CP_2 CP_3 C.F._3 Per_1
(c.f. , in proprio ex art. 86 c.p.c.;
[...] C.F._4 convenuta e con l'intervento del P.M. in Sede.
OGGETTO: disconoscimento della paternità
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.7.2024.
pagina 1 di 3
FATTO E DIRITTO ha promosso azione di disconoscimento della propria paternità presunta sul Parte_1 minore nato il [...] da in costanza di matrimonio tra la stessa Per_1 CP_1 ed il medesimo attore, avvenuto il 25.1.2018, allegando di avere appreso nel gennaio 2022 della nascita del bambino dopo che, nel maggio 2019, la moglie si era allontanata dall'abitazione coniugale senza comunicare la nuova residenza e cessando qualsivoglia rapporto con il marito.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha aderito alla domanda attorea, CP_1 affermando che il non sarebbe padre del bambino, figlio della medesima e di altro Parte_1 uomo.
Si è costituita altresì l'avv. quale curatore speciale del minore CP_2 Per_1
Istruita la causa mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura genetica, all'udienza cartolare dell'11.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio.
L'azione di disconoscimento di paternità proposta da è fondata, avendo la Parte_1 consulenza genetica espletata dalla dott.ssa accertato che l'attore non è il Persona_2 padre biologico del minore nato in [...] matrimonio tra il ed Per_1 Parte_1
. CP_1
Va infatti considerato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 6.7.2006 n. 266, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235 comma 1 n. 3 c.c. nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche di natura genetica alla previa dimostrazione dell'adulterio commesso dalla madre biologica, le risultanze delle consulenza tecnica d'ufficio di carattere genetico espletata nel giudizio di disconoscimento di paternità possono essere poste in via esclusiva a fondamento della pronuncia in ordine a detta domanda, a prescindere dalla prova dell'adulterio da parte della madre.
Nel caso di specie, le indagini genetiche eseguite dalla dott.ssa e, segnatamente, Per_2 l'analisi dei polimorfismi del DNA hanno mostrato diciotto (su 23 loci genetici analizzati) incompatibilità tra i caratteri genetici di e quelli del presunto padre, Per_1 Parte_1
, specificamente evidenziate nei risultati finali riportati dal CTU (pag. 10 dell'elaborato),
[...] date dal fatto che per i diciotto geni menzionati dal CTU l'allele di origine paterna presente nel profilo del minore non è presente in . Parte_1
In virtù di tali riscontrate incompatibilità, applicando il calcolo biostatico dell'indice di paternità, la dott.ssa ha potuto concludere che non è il padre Per_2 Parte_1 genetico di Per_1
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la giudiziale dimostrazione dell'assoluta impossibilità che l'attore sia il padre del minore.
pagina 2 di 3 Pur nel carattere dirimente delle considerazioni che precedono, va inoltre evidenziato come la convenuta, madre del minore, nulla abbia eccepito in ordine alla domanda proposta dall'attore, avendo ad essa aderito;
assume quindi rilievo il principio di diritto per cui «In tema di azione di disconoscimento di paternità trova applicazione, ai fini della individuazione del "thema probandum", il principio di non contestazione, dovendosi ritenere tale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova, mentre resta solo indiretta, ed eventuale, la disposizione giuridica della situazione dedotta in giudizio, che si realizza attraverso la preclusione della mancata opponibilità della dimostrazione dei fatti allegati dalla controparte. L'interesse pubblico posto a base della situazione giuridica esclude, tuttavia, che il giudice possa ritenersi vincolato a considerare sussistenti (o meno) determinati fatti in virtù delle sole dichiarazioni od ammissioni delle parti, restandone rimessa la loro valutazione al suo prudente apprezzamento» (CASS., Sent. n. 13217 del 11.06.2014). L'espressa adesione della convenuta alla domanda attorea corrobora pertanto gli esiti scientifici cui è pervenuta la già menzionata (ed in sé, comunque, dirimente) consulenza tecnica.
Ne segue l'accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità presunta di
[...] su concepito e nato durante il matrimonio tra e il Parte_1 Per_1 CP_1 medesimo per il difetto di paternità in capo a quest'ultimo. Parte_1
L'assenza di posizioni contrastanti tra le parti e, quindi, di opposizione della convenuta alla domanda attorea giustifica l'integrale compensazione tra le predette parti delle spese di lite;
va parimenti disposta la compensazione delle spese nel rapporto tra l'attore ed il curatore speciale del minore, parte necessaria del processo, che tuttavia non ha contrastato la domanda attorea, instando solo per l'accertamento della paternità biologica del minore, nell'ottica di tutela del suo interesse.
Le spese delle CTU, come liquidate in atti, vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice e della convenuta in solido tra loro, essendo stati gli accertamenti peritali CP_1 disposti nell'interesse delle medesime parti, necessariamente sotteso alla pronuncia incidente sulla paternità dell'attore sul figlio della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2111/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'azione attorea di disconoscimento di paternità, dichiara accertato il difetto di paternità di sul minore nato a [...] il [...], con Parte_1 Per_1 ogni consequenziale effetto;
- manda al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di competenza;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate fra tutte le parti del giudizio;
- pone in via definitiva a carico dell'attore e della convenuta , in solido tra loro, CP_1 le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadalà
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MACERATA
Sezione Civile
Il Tribunale civile di Macerata in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dott. Paolo Vadalà Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice rel. est. dott.ssa Anna Wegher Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2111/2022 R.G. promossa con atto di citazione notificato in data
8.8.2022 e 9.9.2022 e vertente
TRA
(c.f. ), rappr. e dif. dall'avv. Annarosa Belsanti, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura allegata all'atto di citazione, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Porto Recanati;
attore
E
(c.f. ) rappr. e dif. dall'avv. Giuseppe Lupi, in virtù di CP_1 C.F._2 procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, elett. dom. presso lo studio del difensore, in Macerata;
convenuta
NONCHE' avv. (c.f. ) quale curatore speciale del minore CP_2 CP_3 C.F._3 Per_1
(c.f. , in proprio ex art. 86 c.p.c.;
[...] C.F._4 convenuta e con l'intervento del P.M. in Sede.
OGGETTO: disconoscimento della paternità
CONCLUSIONI: come da note sostitutive dell'udienza dell'11.7.2024.
pagina 1 di 3
FATTO E DIRITTO ha promosso azione di disconoscimento della propria paternità presunta sul Parte_1 minore nato il [...] da in costanza di matrimonio tra la stessa Per_1 CP_1 ed il medesimo attore, avvenuto il 25.1.2018, allegando di avere appreso nel gennaio 2022 della nascita del bambino dopo che, nel maggio 2019, la moglie si era allontanata dall'abitazione coniugale senza comunicare la nuova residenza e cessando qualsivoglia rapporto con il marito.
Costituendosi in giudizio, la convenuta ha aderito alla domanda attorea, CP_1 affermando che il non sarebbe padre del bambino, figlio della medesima e di altro Parte_1 uomo.
Si è costituita altresì l'avv. quale curatore speciale del minore CP_2 Per_1
Istruita la causa mediante l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio di natura genetica, all'udienza cartolare dell'11.7.2024 la causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al collegio.
L'azione di disconoscimento di paternità proposta da è fondata, avendo la Parte_1 consulenza genetica espletata dalla dott.ssa accertato che l'attore non è il Persona_2 padre biologico del minore nato in [...] matrimonio tra il ed Per_1 Parte_1
. CP_1
Va infatti considerato che, a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 6.7.2006 n. 266, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 235 comma 1 n. 3 c.c. nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordina l'esame delle prove tecniche di natura genetica alla previa dimostrazione dell'adulterio commesso dalla madre biologica, le risultanze delle consulenza tecnica d'ufficio di carattere genetico espletata nel giudizio di disconoscimento di paternità possono essere poste in via esclusiva a fondamento della pronuncia in ordine a detta domanda, a prescindere dalla prova dell'adulterio da parte della madre.
Nel caso di specie, le indagini genetiche eseguite dalla dott.ssa e, segnatamente, Per_2 l'analisi dei polimorfismi del DNA hanno mostrato diciotto (su 23 loci genetici analizzati) incompatibilità tra i caratteri genetici di e quelli del presunto padre, Per_1 Parte_1
, specificamente evidenziate nei risultati finali riportati dal CTU (pag. 10 dell'elaborato),
[...] date dal fatto che per i diciotto geni menzionati dal CTU l'allele di origine paterna presente nel profilo del minore non è presente in . Parte_1
In virtù di tali riscontrate incompatibilità, applicando il calcolo biostatico dell'indice di paternità, la dott.ssa ha potuto concludere che non è il padre Per_2 Parte_1 genetico di Per_1
Pertanto, deve ritenersi raggiunta la giudiziale dimostrazione dell'assoluta impossibilità che l'attore sia il padre del minore.
pagina 2 di 3 Pur nel carattere dirimente delle considerazioni che precedono, va inoltre evidenziato come la convenuta, madre del minore, nulla abbia eccepito in ordine alla domanda proposta dall'attore, avendo ad essa aderito;
assume quindi rilievo il principio di diritto per cui «In tema di azione di disconoscimento di paternità trova applicazione, ai fini della individuazione del "thema probandum", il principio di non contestazione, dovendosi ritenere tale condotta idonea ad escludere, in via immediata, i fatti non contestati dal novero di quelli bisognosi di prova, mentre resta solo indiretta, ed eventuale, la disposizione giuridica della situazione dedotta in giudizio, che si realizza attraverso la preclusione della mancata opponibilità della dimostrazione dei fatti allegati dalla controparte. L'interesse pubblico posto a base della situazione giuridica esclude, tuttavia, che il giudice possa ritenersi vincolato a considerare sussistenti (o meno) determinati fatti in virtù delle sole dichiarazioni od ammissioni delle parti, restandone rimessa la loro valutazione al suo prudente apprezzamento» (CASS., Sent. n. 13217 del 11.06.2014). L'espressa adesione della convenuta alla domanda attorea corrobora pertanto gli esiti scientifici cui è pervenuta la già menzionata (ed in sé, comunque, dirimente) consulenza tecnica.
Ne segue l'accoglimento dell'azione di disconoscimento della paternità presunta di
[...] su concepito e nato durante il matrimonio tra e il Parte_1 Per_1 CP_1 medesimo per il difetto di paternità in capo a quest'ultimo. Parte_1
L'assenza di posizioni contrastanti tra le parti e, quindi, di opposizione della convenuta alla domanda attorea giustifica l'integrale compensazione tra le predette parti delle spese di lite;
va parimenti disposta la compensazione delle spese nel rapporto tra l'attore ed il curatore speciale del minore, parte necessaria del processo, che tuttavia non ha contrastato la domanda attorea, instando solo per l'accertamento della paternità biologica del minore, nell'ottica di tutela del suo interesse.
Le spese delle CTU, come liquidate in atti, vanno poste in via definitiva a carico della parte attrice e della convenuta in solido tra loro, essendo stati gli accertamenti peritali CP_1 disposti nell'interesse delle medesime parti, necessariamente sotteso alla pronuncia incidente sulla paternità dell'attore sul figlio della convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 2111/2022 R.G., disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- in accoglimento dell'azione attorea di disconoscimento di paternità, dichiara accertato il difetto di paternità di sul minore nato a [...] il [...], con Parte_1 Per_1 ogni consequenziale effetto;
- manda al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni di competenza;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate fra tutte le parti del giudizio;
- pone in via definitiva a carico dell'attore e della convenuta , in solido tra loro, CP_1 le spese di CTU come liquidate in atti.
Così deciso in Macerata, nella camera di consiglio del 13.3.2025.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente
Alessandra Canullo Paolo Vadalà
pagina 3 di 3