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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 09/12/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 133/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV LL Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SI IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2025 promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAESANO
[...] C.F._2
GAETANA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civile
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in Centola (Sa), in data 6/10/2007, annotato nel Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 13, Parte II, Serie A dell'anno
2007, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione era nata una figlia: , nata a Battipaglia in [...] Persona_1
6/1/2009. Le parti dichiaravano, inoltre, che entrambi svolgevano la professione di infermiere ed erano economicamente autosufficienti.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. 9651 del
15/11/2019, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
In occasione della prima udienza di comparizione, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
in particolare, le parti hanno concordato che:
“
1. Gli ex coniugi continueranno a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e Per_1 vivrà con la madre presso l'abitazione familiare sita in Centola (SA).
3. A modifica di quanto previsto in sede di separazione , che Per_1 in ragione della sua età (16 anni) è stata ascoltata dai genitori, concorderà pagina 2 di 4 con lo stesso padre di volta in volta i tempi di permanenza presso di lui e sarà libera di frequentarlo, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, nel rispetto della sua volontà e del suo diritto alla bigenitorialità. Continuerà inoltre a frequentare, sempre secondo la sua volontà, liberamente la famiglia di origine materna e paterna.
4. Non essendo mutate le risorse economiche delle parti rispetto alla separazione, il sig. continuerà a versare alla sig.ra un Pt_1 Pt_2 assegno di mantenimento mensile per la figlia dell'importo di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat su richiesta di parte, partecipando nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la minore, così come previsto in sede di separazione e tenendo conto del protocollo del Consiglio
Nazionale Forense.
5. Nulla è previsto a titolo di mantenimento reciproco o di assegno divorzile per ciascuna parte disponendo entrambi, come detto, di adeguati redditi propri. Le parti dichiarano di non avere nient'altro da pretendere
l'uno verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque altra pretesa e diritto relativo sia al rapporto di coniugio e di assistenza che a quello intercorso durante la separazione”.
Il Tribunale, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
Centola (Sa) il 6/10/2007 tra nato il [...] a Parte_1
LI e , nata il [...] a [...] Parte_2 pagina 3 di 4 UR (Sa), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Centola n. 13 – Anno 2007 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Centola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SI IA LV LL
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VALLO DELLA LUCANIA
Unica civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio con i magistrati: dr. LV LL Presidente dr. Chiara Sangiuolo Giudice dr. SI IA Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 133/2025 promossa da:
(C.F. ), e da Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. PAESANO
[...] C.F._2
GAETANA, elettivamente domiciliati presso il predetto difensore
RICORRENTI
Oggetto: Divorzio congiunto – cessazione degli effetti civile
CONCLUSIONI
Le parti si riportavano al ricorso introduttivo, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.
FATTO E DIRITTO
pagina 1 di 4 e avanzavano richiesta congiunta di Parte_1 Parte_2 scioglimento del matrimonio, esponendo che avevano contratto matrimonio concordatario in Centola (Sa), in data 6/10/2007, annotato nel Registro degli
Atti di Matrimonio di detto Comune al n. 13, Parte II, Serie A dell'anno
2007, adottando il regime patrimoniale della separazione dei beni, e che dall'unione era nata una figlia: , nata a Battipaglia in [...] Persona_1
6/1/2009. Le parti dichiaravano, inoltre, che entrambi svolgevano la professione di infermiere ed erano economicamente autosufficienti.
Pertanto, trascorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della Lucania nel procedimento di separazione consensuale, omologato con decreto n. 9651 del
15/11/2019, chiedevano pronunciarsi il divorzio alle condizioni di cui al ricorso.
In occasione della prima udienza di comparizione, sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., le parti ribadivano la loro concorde volontà di chiedere lo scioglimento del matrimonio.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della l.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla l. 6 marzo 1987 n.74 e dalla l. 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di comparizione dei predetti coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Vallo della
Lucania nel procedimento di separazione consensuale, la quale, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I ricorrenti hanno chiesto la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto;
in particolare, le parti hanno concordato che:
“
1. Gli ex coniugi continueranno a vivere separati e nel reciproco rispetto.
2. La figlia minore sarà affidata ad entrambi i genitori e Per_1 vivrà con la madre presso l'abitazione familiare sita in Centola (SA).
3. A modifica di quanto previsto in sede di separazione , che Per_1 in ragione della sua età (16 anni) è stata ascoltata dai genitori, concorderà pagina 2 di 4 con lo stesso padre di volta in volta i tempi di permanenza presso di lui e sarà libera di frequentarlo, compatibilmente con i suoi impegni scolastici ed extrascolastici, nel rispetto della sua volontà e del suo diritto alla bigenitorialità. Continuerà inoltre a frequentare, sempre secondo la sua volontà, liberamente la famiglia di origine materna e paterna.
4. Non essendo mutate le risorse economiche delle parti rispetto alla separazione, il sig. continuerà a versare alla sig.ra un Pt_1 Pt_2 assegno di mantenimento mensile per la figlia dell'importo di euro 300,00, rivalutabili secondo gli indici Istat su richiesta di parte, partecipando nella misura del 50% alle spese straordinarie necessarie per la minore, così come previsto in sede di separazione e tenendo conto del protocollo del Consiglio
Nazionale Forense.
5. Nulla è previsto a titolo di mantenimento reciproco o di assegno divorzile per ciascuna parte disponendo entrambi, come detto, di adeguati redditi propri. Le parti dichiarano di non avere nient'altro da pretendere
l'uno verso l'altra, sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciando, parimenti, a qualunque altra pretesa e diritto relativo sia al rapporto di coniugio e di assistenza che a quello intercorso durante la separazione”.
Il Tribunale, visto anche il parere favorevole del Pubblico Ministero, ritiene di poter recepire le predette condizioni.
Devono essere compiute le formalità di rito.
In considerazione della natura della controversia, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, definitivamente pronunciando sul ricorso di divorzio congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
A) pronuncia lo scioglimento del matrimonio concordatario celebrato in
Centola (Sa) il 6/10/2007 tra nato il [...] a Parte_1
LI e , nata il [...] a [...] Parte_2 pagina 3 di 4 UR (Sa), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dell'Ufficio di
Stato Civile del Comune di Centola n. 13 – Anno 2007 – Parte II – Serie A, alle condizioni di cui in parte motiva.
B) Ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Centola per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134
R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.1.12.1970
n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74.
C) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in camera di consiglio del 15/9/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
SI IA LV LL
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