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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/09/2025, n. 8073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8073 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 16.9.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19474/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Dario Marra e Parte_1
dell'avv. Marco Candela, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Maria Rosaria Maggio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
1 Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 16.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di l' e il CP_2 Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03520210010412262001, dell'importo di € 25.514,50, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale del eccependo l'estinzione delle Controparte_2
stesse per l'avvenuto annullamento del presupposto verbale di accertamento n. 16150247842/CC/17 del 24.10.2017 a seguito dell'accoglimento del ricorso al Prefetto ex art. 204 C.d.S. per mancata adozione, nei termini di legge, dell'ordinanza ingiunzione ex art. 203 C.d.S.
Con la sentenza n. 8230/2024 pubblicata il 20.3.2024, il primo giudice ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta, annullando la cartella impugnata sul rilievo dell'avvenuta caducazione del verbale presupposto.
Il giudice di pace ha poi compensato le spese di lite fra le parti,
motivando sul rilievo “della particolarità della materia trattata, dei contrasti e delle novità giurisprudenziali, del comportamento processuale delle parti e delle motivazioni addotte”.
2 Avverso detto provvedimento è insorta l'attrice, instaurando il presente giudizio di appello e lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,
avendo il primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza, in assenza di valide ragioni.
L ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
Il già contumace in primo grado, non si è costituito Controparte_2
e ne è stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza del 27.3.2025.
2.1. La norma sopra citata, addotta dall'appellante a sostegno della sua impugnazione, stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il giudice onorario ha ravvisato, nella peculiarità
della controversia, nei contrasti giurisprudenziali e nel comportamento processuale delle parti, motivo sufficiente per compensare le spese di lite.
L'appellante censura tale decisione contestandone l'illogicità.
2.2. La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata appare illegittima.
Invero, nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca né
l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento
3 della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta.
3. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
25.514,50, tale deve ritenersi il valore, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 della tabella n. 1 allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, prevede compensi medi pari a € 425,00 per la fase di studio, a € 352,00 per la fase introduttiva e a €
746,00 per quella decisionale, per un totale di € 1.523,00. Nulla può essere,
invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%, ovverosia fino a € 762,00.
Ebbene, la controversia, per il suo oggetto, risulta essere caratterizzata dalla semplicità delle questioni trattate, peraltro limitate a quelle di solo fatto, in assenza di questioni di diritto.
Appare, pertanto, giustificata la riduzione dei compensi in misura prossima a quella massima consentita, ovverosia fino a € 900,00.
4 In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto che il valore della controversia è pari ad € 900,00, ovverosia all'importo accertato delle spese del primo grado. Anche per esse appare giustificata la riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, per le medesime ragioni espresse al paragrafo che precede.
5. L'appellata ha chiesto che, in Controparte_1
caso di accoglimento del gravame, venga condannato al pagamento delle spese di lite il solo ente impositore, in quanto l'accoglimento della domanda
è dipeso dall'inerzia di quest'ultimo.
Al riguardo, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi, responsabile in solido per le spese di lite,
qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo,
prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez. VI, n.
5 23459/2011). Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi,
mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti. Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie, l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni (v. Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
Ebbene, in mancanza del fascicolo del primo grado di giudizio e in particolare della comparsa di costituzione in quella sede prodotta dall'agente della riscossione, non acquisito dalla cancelleria né interamente ricostruito dalle parti, nonostante l'invito ad esse rivolto con l'ordinanza del 27.3.2025,
non vi è prova che l'agente della riscossione abbia tempestivamente avanzato domanda di manleva al fine di essere tenuto indenne dalla conseguenze pregiudizievoli della lite, pertanto, le spese processuali, per le considerazioni sopra svolte, vanno poste a carico di entrambe le parti appellate, in solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti dell' e del Pt_1 Controparte_1
per la riforma della sentenza n. 8230/2024 emessa dal Controparte_2
Giudice di Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
6 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dario Marra e dell'avv. Marco
Candela, dichiaratisi antistatari;
2. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m.
n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), per il grado di appello, in €
382,50 per esborsi e complessivi € 300,00 per compensi (dei quali
€ 80,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, €
140,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dario Marra e dell'avv. Marco Candela,
dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 17.9.2025.
IL GIUDICE
GUGLIELMO MANERA
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Guglielmo Manera;
premesso che l'udienza fissata per la data del 16.9.2025 è stata sostituita dallo scambio di note scritte tra le parti ex art. 127 ter c.p.c.;
lette le note scritte pervenute nell'interesse delle parti costituite;
applicato l'art. 281 sexies c.p.c.;
ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19474/2024 r.g.a.c., vertente
TRA
, con il patrocinio dell'avv. Dario Marra e Parte_1
dell'avv. Marco Candela, giusta procura in calce all'atto introduttivo del giudizio di primo grado,
appellante
CONTRO
, con il patrocinio Controparte_1
dell'avv. Maria Rosaria Maggio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta,
appellata
NONCHE'
in persona del l.r.p.t., contumace, Controparte_2
appellato
***
1 Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, c. I, c.p.c.)
Conclusioni come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate dalle parti in luogo della partecipazione all'udienza del 16.7.2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
***
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace Parte_1
di l' e il CP_2 Controparte_1 Controparte_2
proponendo opposizione avverso la cartella di pagamento n.
03520210010412262001, dell'importo di € 25.514,50, relativa a sanzioni amministrative pecuniarie per violazione del Codice della Strada accertate dalla Polizia Locale del eccependo l'estinzione delle Controparte_2
stesse per l'avvenuto annullamento del presupposto verbale di accertamento n. 16150247842/CC/17 del 24.10.2017 a seguito dell'accoglimento del ricorso al Prefetto ex art. 204 C.d.S. per mancata adozione, nei termini di legge, dell'ordinanza ingiunzione ex art. 203 C.d.S.
Con la sentenza n. 8230/2024 pubblicata il 20.3.2024, il primo giudice ha preliminarmente qualificato la domanda come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e, nel merito, l'ha accolta, annullando la cartella impugnata sul rilievo dell'avvenuta caducazione del verbale presupposto.
Il giudice di pace ha poi compensato le spese di lite fra le parti,
motivando sul rilievo “della particolarità della materia trattata, dei contrasti e delle novità giurisprudenziali, del comportamento processuale delle parti e delle motivazioni addotte”.
2 Avverso detto provvedimento è insorta l'attrice, instaurando il presente giudizio di appello e lamentando la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.,
avendo il primo giudice, a suo dire, deviato dal generale principio della soccombenza, in assenza di valide ragioni.
L ha contestato la fondatezza del Controparte_1
gravame, chiedendone il rigetto.
Il già contumace in primo grado, non si è costituito Controparte_2
e ne è stata dichiarata la contumacia con l'ordinanza del 27.3.2025.
2.1. La norma sopra citata, addotta dall'appellante a sostegno della sua impugnazione, stabilisce che “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel
caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della
giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le
spese tra le parti, parzialmente o per intero”.
La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 77/2018, ha dichiarato l'illegittimità della norma, nella parte in cui non estende il potere giudiziale di compensazione delle spese ai casi che presentino “altre analoghe gravi ed
eccezionali ragioni”.
Nel caso di specie, il giudice onorario ha ravvisato, nella peculiarità
della controversia, nei contrasti giurisprudenziali e nel comportamento processuale delle parti, motivo sufficiente per compensare le spese di lite.
L'appellante censura tale decisione contestandone l'illogicità.
2.2. La regolamentazione delle spese di lite disposta con la sentenza impugnata appare illegittima.
Invero, nel caso di specie, non vi è stata soccombenza reciproca né
l'oggetto della controversia è stato caratterizzato da novità o da mutamento
3 della giurisprudenza su questioni dirimenti. Nemmeno sono state enunciate le gravi ed eccezionali ragioni che avrebbero potuto legittimare tale regolamentazione.
Il primo giudice, pertanto, nel compensare le spese di lite, è incorso in violazione della norma predetta.
3. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55/14, il valore della domanda, ai fini della liquidazione dei compensi di avvocato, è determinato in conformità alle norme del codice di procedura civile.
Nel caso di specie, avendo l'odierno appellante chiesto l'accertamento negativo di un credito, vantato dalla sua controparte, in ipotesi pari a €
25.514,50, tale deve ritenersi il valore, ai sensi dell'art. 12 c.p.c.
Esso corrisponde allo scaglione da € 5.200,01 a € 26.000,00 della tabella n. 1 allegata al d.m. cit., la quale, a sua volta, prevede compensi medi pari a € 425,00 per la fase di studio, a € 352,00 per la fase introduttiva e a €
746,00 per quella decisionale, per un totale di € 1.523,00. Nulla può essere,
invece, riconosciuto per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività ad essa riferibile.
Il totale sopra indicato può essere diminuito, ai sensi dell'art. 4, c. I,
d.m. cit., fino al 50%, ovverosia fino a € 762,00.
Ebbene, la controversia, per il suo oggetto, risulta essere caratterizzata dalla semplicità delle questioni trattate, peraltro limitate a quelle di solo fatto, in assenza di questioni di diritto.
Appare, pertanto, giustificata la riduzione dei compensi in misura prossima a quella massima consentita, ovverosia fino a € 900,00.
4 In tali limiti, pertanto, l'appello è fondato e la sentenza gravata dev'essere riformata.
4. Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto che il valore della controversia è pari ad € 900,00, ovverosia all'importo accertato delle spese del primo grado. Anche per esse appare giustificata la riduzione dei compensi rispetto ai valori medi, per le medesime ragioni espresse al paragrafo che precede.
5. L'appellata ha chiesto che, in Controparte_1
caso di accoglimento del gravame, venga condannato al pagamento delle spese di lite il solo ente impositore, in quanto l'accoglimento della domanda
è dipeso dall'inerzia di quest'ultimo.
Al riguardo, trova applicazione il principio, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo il quale, nel giudizio di opposizione all'esecuzione esattoriale, quando essa venga accolta per omissioni pregresse riconducibili alla condotta dell'ente impositore, l'esattore debba essere considerato soccombente e, quindi, responsabile in solido per le spese di lite,
qualora abbia comunque resistito al giudizio, facendo valere ragioni contrarie a quelle del ricorrente, dovendosi in tal caso applicare il principio di causalità, in base al quale non è esente dall'onere delle spese la parte che col suo comportamento abbia provocato la necessità del processo,
prescindendosi dalle ragioni - di merito o processuali - che l'abbiano determinata e dagli specifici motivi di rigetto della loro pretesa, oltre che delle rispettive posizioni processuali assunte da più convenuti ritenuti passivamente legittimati (v. Cass., Sez. VI, n. 7716/2022; Cass., Sez. VI, n.
5 23459/2011). Infatti, tra atto dell'ente titolare del potere sanzionatorio e provvedimenti dell'esattore sussiste un rapporto di derivazione causale, nel senso che i primi costituiscono il presupposto logico-giuridico dei secondi.
Pertanto, i vizi incidenti sui primi si riflettono necessariamente sui secondi,
mentre, nel caso inverso, i vizi incidenti sugli atti dell'esattore non si riflettono su quelli presupposti. Ne deriva che, nella prima ipotesi, ricorrente nel caso di specie, l'esattore che sia coinvolto in giudizio condivide la soccombenza con l'ente che ha emesso la sanzione e dunque è responsabile in solido per il pagamento delle spese di lite, potendo, al più, esserne tenuto indenne nell'ambito dei loro rapporti interni (v. Cass., Sez. VI, n. 3105/2017).
Ebbene, in mancanza del fascicolo del primo grado di giudizio e in particolare della comparsa di costituzione in quella sede prodotta dall'agente della riscossione, non acquisito dalla cancelleria né interamente ricostruito dalle parti, nonostante l'invito ad esse rivolto con l'ordinanza del 27.3.2025,
non vi è prova che l'agente della riscossione abbia tempestivamente avanzato domanda di manleva al fine di essere tenuto indenne dalla conseguenze pregiudizievoli della lite, pertanto, le spese processuali, per le considerazioni sopra svolte, vanno poste a carico di entrambe le parti appellate, in solido tra loro.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti dell' e del Pt_1 Controparte_1
per la riforma della sentenza n. 8230/2024 emessa dal Controparte_2
Giudice di Pace di disattesa ogni contraria istanza, così provvede: CP_2
6 1. accoglie l'appello per quanto di ragione e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata, che nel resto conferma, condanna le parti appellate, in solido tra loro, alla refusione, in favore dell'appellante, delle spese del primo grado di giudizio, liquidate in € 545,00 per esborsi ed € 900,00 per compensi, oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dario Marra e dell'avv. Marco
Candela, dichiaratisi antistatari;
2. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali, liquidate ex d.m.
n. 55/14 (scaglione fino a € 1.100,00), per il grado di appello, in €
382,50 per esborsi e complessivi € 300,00 per compensi (dei quali
€ 80,00 per la fase di studio, € 80,00 per la fase introduttiva, €
140,00 per la fase decisoria), oltre rimborso forfetario spese generali al 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Dario Marra e dell'avv. Marco Candela,
dichiaratisi antistatari.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Napoli, 17.9.2025.
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