Sentenza 14 giugno 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/06/2002, n. 8516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8516 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2002 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLI ART. 23 L. 24-11-1981 N, 689 modifiche al sistema penale BBLIC IN NOME DEL0 85 1 6 / 0 2 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto OPPOSIZIONE A SEZIONE PRIMA CIVILE SANZIONE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 1990/00 - Presidente GRIECO Dott. Angelo Consigliere CAPPUCCIO Dott. Giammarco Consigliere 23528 Cron. Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Rel. Consigliere Ud. 28/02/2002 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: IA CO in proprio e quale titolare dell'Oleificio CO IA, elettivamente 22,domiciliato in ROMA VIA LUCIO APULEIO presso 11'avvocato GIULIANO PELA', rappresentato e difeso dall'avvocato CARLO SCHIAVONI, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
FORESTALI, in MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE E persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA 2002 VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE 511 DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
не controricorrente avversO la sentenza n. 88/99 della Pretura di BARI SEAZIONE DISTACCATA DI ACQUAVIVA DELLE FONTI, depositata il 15/04/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/02/2002 dal Consigliere Dott. Salvatore SALVAGO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Schiavone, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per del l'accoglimento del primo motivo, l'assorbimento secondo motivo del ricorso. Svolgimento del processo Con ordinanza n.317 del 2 ottobre 1995, il Ministe- delle risorse agricole, alimentari e forestali in- ro giungeva a CO PI il pagamento della sanzione di £.710.526.153 per avere indebitamente percepito aiu- ti comunitari al consumo di olio di pari importo per le campagne oleicole 1987/88 e 1988/89,essendo stato ac- certato con verbale di contestazione nc/325/8990 dell'Agecontrol in data 26 novembre 1990 che egli aveva effettuato vendite al dettaglio senza la prescritta li- cenza, nonché acquisti di olio vergine di oliva allo stato sfuso per quantitativi assai inferiori a quelli 2 I dichiarati e per i quali aveva ricevuto il contributo. L'opposizione del PI è stata respinta dal Pre- tore di Bari con sentenza del 15 aprile 1999, con la quale ha osservato: a) che l'art.3 della legge 689 del 1981 esclude l'illiceità del fatto integrativo della violazione amministrativa solo nell'ipotesi di errore di fatto dell'agente non determinato da sua colpa;
b) che nel caso, invece, il beneficiario era venuto meno all'obbligo di indicare esattamente e preventivamente le superfici olivetate interessate al contributo, nonché la loro scansione catastale, pur richiedendo la norma- tiva comunitaria con chiarezza che le domande di aiuto devono contenere le relative indicazioni ed avvertendo che gli aiuti vengono corrisposti sulla base degli ele- menti forniti dalle relative dichiarazioni. Per la cassazione della sentenza il PI ha pro- posto ricorso per due motivi;
cui resiste il Ministero pr le politiche agricole e forestali con controricorso. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione Con i due motivi del ricorso CO PI, de- 132,nunciando violazione degli art. 112, 115, 116 e nonché 360 n. 3, 4 e 5 cod. proc. civ. addebita al Pre- tore di avere pronunciato su un fatto diverso da quello oggetto del giudizio e di non aver esaminato né la con- 3 क्ष testazione formulata nei suoi confroni né i motidi di opposizione contro di essa, senza provvedere infine sul- la richiesta prova testimoniale rivolta a dimostrare l'effettività della commercializzazione dell'olio per la quale aveva percepito gli aiuti comunitari. Il ricorso è fondato. L'art. 132 cod. proc. civ., dispone, infatti, che la sentenza deve contenere, tra l'altro, le conclusioni delle parti (comma 2°,n. 2), nonché la concisa esposi- zione dello svolgimento del processo;
che nel caso era particolarmente necessaria posto che la vicenda si ar- ticolava in una fase amministrativa incentrata sulla contestazione al Viapiano di una violazione di norme comunitarie, e conclusa con un'ordinanza ingiunzione a suo carico;
ed era proseguita con una specifica opposi- zione contro detto provvedimento proposta dall'intimato, che ha dunque circoscritto l'oggetto del giudizio alle questioni con essa sollevate. Laddove nel caso il Pretore ha completamente omesso di riportare le prime e di esporre sia pure concisamen- te la vicenda processuale;
che d'altra parte non può ricavarsi neppure dalla motivazione perché la sentenza impugnata, pur dichiarando di pronunciare "sull'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione del Ministero dell'agricoltura e Foreste n. 315 del 4 2.10.1995", non ha esaminato né l'una né l'altra, es- sendosi limitata a riportare il contenuto di alcune di- sposizioni dei regolamenti comunitari del settore, non- ché la normativa procedimentale che ogni olivicoltore tenuto a seguire per richiedere ed ottenere il contri- buto. Per poi concludere dichiarando fondata la conte- stazione contenuta nel verbale 22 gennaio 1991 dell'Agecontrol, neppur esso esaminato e che, peraltro non risulta prodotto in atti. In tal modo il giudice del merito, per un verso, venuto meno anche all'obbligo della motivazione (art.132, comma 2° n.4), ricorrendo tale vizio non SO- lo quando la stessa manchi materialmente del tutto nel provvedimento giurisdizionale, ma anche quando il giu- completamente di esaminare le questionidice ometta proposte, la cui risoluzione, ove presa in considerazio- ne avrebbe potuto condurre a decisione diversa;
e che nel caso rigurdavano, come risulta dal fascicolo di uf- ficio che questa Corte può esaminare, essendo stato de- dotto un error in procedendo, il verbale di contesta- zione NC/325/8990 emesso dall'Agecontrol il 24 settem- bre 1990 e notificato al Viapiano il 22 novembre suc- cessivo, nonché l'ordinanza-ingiunzione impugnata che ne aveva recepito le conclusioni con i quali gli veniva addebitato di aver percepito contributi indebiti per un 5 importo di £.710.526.153, per avere maggiorato lo cari- co degli olii sfusi e di quelli confezionati relativa- mente alle annate 1987/88 e 1988/89. E, per altro ver- SO, è incorso nella denunciata violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. che gli imponeva di pronunciare sul fondamento dell'opposizione, nonché sulle ragioni in base alle quali il Viapiano respingeva i sudetti adde- biti;
e che non riguardavano, dunque, questioni comunque connesse alle procedure comunitarie per il conseguimen- to degli aiuti, sulle quali, invece, il Pretore ha fon- dato la decisione adottata. (Cass. 1771/1999; 534/1982). Il predetto giudice non è, quindi, incorso in un errore di fatto, come dedotto dall'Avvocatura, essendo 10 stesso configurabile non già quando sia viziata la valutazione delle allegazioni delle parti e dei fatti di causa, ovvero quando la stessa sia omessa del tutto, come è accaduto nella fattispecie;
ma allorchè il giu- dizio sia frutto di una falsa percezione di ciò che emergeva dagli atti e non soltanto era incontroverso, ma neanche era controvertibile, e non poteva, quindi, dar luogo ad apprezzamenti di alcun genere. Per cui detto errore emendabile soltanto con la revocazione ex art.395 n. 4 cod. proc. civ. non è certamente ravvisa- bile nella diversa ipotesi verificatasi nel caso con- 6 гли creto, di errore costituente il frutto di un qualsiasi apprezzamento delle risultanze processuali e/o del loro mancato apprezzamento (Cass. 1466/2000; 7506/1995; 6148/1993). La sentenza impugnata va, pertanto, cassata con rin- al Tribunale di Bari che provvederà al riesame vio dell'opposizione proposta dal ricorrente con atto depo- sitato 1'11 novembre 1995, attenendosi ai principi esposti e provvedendo, altresì alle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impu- anche per le spese gnata, rinvia al Tribunale di Bari del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma il 28 febbraio 2002. Il Consigliere estensore Il Presidente Angelo Grieco Salvatore Salvago shtjup CORTE SUPREMS Pri IL CANCELLIERE Andrea Bianchi Dopod il 14 GM. 2002 CANCELLIERE 7