Sentenza 6 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 06/12/2002, n. 17353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17353 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2002 |
Testo completo
REPUBBL1 735 3/ 02 IN NOME DEL OPOL ITALIANO I CASS. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto ONORARI SEZIONE PRIMA CIVILE PERITI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 7480/99 Dott. Giovanni OLLA Presidente Dott. Mario ADAMO Rel. Consigliere Cron. 40851 Dott. Walter CELENTANO Consigliere Rep. 4649 Dott. Fabrizio FORTE Consigliere GIULIANI Consigliere Ud. 22/05/2002 Dott. Paolo ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA UFFICIO COPIE Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti 1.55 GIULIANO DOMENICO, LELLO MASSIMO, PANDOLFINI MAURIZIO, il 6. DIC. 2002. elettivamente domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA IL CANCELLIERE CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentati e difesi dagli avvocati CONSOLI XIBILIA FRANCESCO, CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE AUGELLO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;
Richiesta copia studio dal Sig. D..S... ricorrente B per diritti 1.55
contro
DIC 2002 CANCELLIERE IRA COSTRUZIONI DISTRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE LIRE 1500AC, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA 2002 CIVILE DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato 1185 e difeso dall'avvocato DONATI MASSIMO, giusta delega in A702981 A702982 atti;
- controricorrente -
contro
MISURA PREVENZIONE DI AC GAETANO, in persona del legale rappresentante pro tempore domiciliata in ROMA presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato MASSIMO DONATI, giusta procura а margine del controricorso;
controricorrente
contro
PM TRIBUNALE CATANIA, MISURA PREVENZIONE IRA COSTRUZIONI SPA, AC EL, AC AR ID, FA LO, MB AR;
- intimati A del Tribunale di CATANIA, avversO l'ordinanza depositata il 19/01/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/05/2002 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato. Svolgimento del processo La III sez. penale del Tribunale di Catania, nel- 2 l'ambito di un procedimento per l' applicazione di mi- sure di prevenzione, conferiva al dr. EN NO incarico peritale, al fine di accertare la formazione e l'evoluzione del patrimonio della soc. IRA costruzioni, previo esame e valutazione della documentazione socie- taria e bancaria in atti e da acquisire. Con provvedimento in data 31.5.1995 tenuto conto della complessità dell'indagine peritale il Tribunale di Catania stabiliva che l'incarico conferito al dr. NO fosse espletato in forma collegiale dallo stesso dr. NO e dai dott.ri Lello e Pandolfini. Con distinto provvedimento del 24.7.1995 il dr. NO veniva incaricato unitamente al dr. Raffaele Tregua di estendere gli accertamenti sui patrimoni per- Allany sonali di CI ET, LA, AR EL, non- chè di GE NE e AR SC, Al termine delle operazioni peritali la III sezione penale del Tribunale di Catania, con decreto in data 16.3.1998, liquidava al Collegio, formato per l'accerta- mento della situazione patrimoniale della SOC IRA CO- struzioni, la somma di £ 147.463.200, oltre IVA e C.P. e ai commercialisti nominati per l'accertamento dei ра- trimoni personali delle persone su indicate la somma di £ 43.918.000, oltre IVA e C.P., della quale £ 21.955.000 venivano liquidate direttamente in favore 3 del dr. NO. Avverso il decreto del Tribunale penale di Catania veniva proposto reclamo dai periti ex art. 11 L. n 319/1980 che veniva respinto dal Tribunale civile, con ordinanza in data 19.1.1999. Per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale ci- vile, propongono ricorso, fondato su tre motivi, Dome- nico NO, AS Lello e ZI Pandolfini. Resistono con controricorso il dr. Francesco Bosca- rello e l'avv. Achille Fassari, nella qualità di ammini- rispettivamente della misura distratori giudiziari prevenzione di CI ET e NE GE e della Misura di prevenzione della soc. IRA costruzioni. Non svolgono attività difensiva gli altri intimati. Motivi della decisione Con il primo motivo i ricorrenti, lamentano viola- zione e falsa applicazione degli artt. 2 e 4 del D.P.R. 352/1988. Rilevano che erroneamente il Tribunale ha negato che il calcolo degli onorari dovesse essere effettuato con riferimento ad ogni gruppo di voci ed ad ognuna delle numerose poste contabili di ciascuna società esa- minata. In altri termini i ricorrenti avevano chiesto l'ap- plicazione contemporanea dell'art. 2 e dell'art. 4 del D. P. R. 352/1988 e 1' errore commesSO dal Tribunale si coglie qualora si tenga conto dell'indispensabilità, ai fini del corretto svolgimento del mandato, dell'esame dei bilanci e della contabilità delle aziende rinvenute nella ricerca della provenienza del denaro investito nella soc. IRA. Ulteriore errore commesso dal Tribunale si rinviene nell'avere ritenuto che scorrettamente i professionisti avessero richiesto gli onorari anche con riferimento alle società estere direttamente о indirettamente par- tecipate dalla soc. IRA, primo perchè l'estensione del- l'indagini discendeva dalla richiesta delle rogatorie internazionali avanzate dal Tribunale, а seguito dei dati forniti dai ricorrenti, secondo perchè le società estere sono state considerate come poste di bilancio soggette all'applicazione dell'art. 2 D.P.R. 352/1988. In base alle esposte circostanze il Tribunale avrebbe dovuto ritenere 1' applicabilità dell'art. 2 D. P.R. 352/1988, in relazione alla consulenza svolta in materia amministrativa, contabile e fiscale e dell'art. 4 stesso D. P. R. con riferimento a ciascuno dei 38 bi- in RelazioNE lanci oggetto di esame con riferimento alla consulenza in materia di bilancio e conto dei profitti e perdite. Tenuto conto della difficoltà delle operazioni svolte avrebbe dovuto poi trovare applicazione l'art. 5 5 L. 319/1980 con riferimento alle percentuali massime e con la maggiorazione conseguente alla composizione col- legiale. La liquidazione è stata al contrario effettuata dal Tribunale con riferimento allo scaglione massimo di £ un miliardo e non con riferimento al valore di ogni singola voce esaminata, in esecuzione dello specifico mandato ricevuto. L'impianto liquidatorio del Tribunale penale di Ca- tania era stato specificamente censurato dai professio- nisti e il Tribunale civile, si è limitato ad affermare apoditticamente che nella specie poteva trovare appli- cazione solo l'art. 2 D. P. R. n 352/1988 in quanto l'esame dei bilanci aveva espletato una funzione mera- mente strumentale, rispetto ai quesiti formulati dal Tribunale. Altrettando apoditticamente la Corte territoriale ha affermato che il mandato affidato ai professionisti riguardava solo la SOC. IRA costruzioni, circostanza che escludeva che l'indagine peritale dovesse compren- dere anche l'esame dei bilanci delle società confluite nella soc. IRA. Con il secondo motivo i ricorrenti censurano l'im- pugnata ordinanza per violazione e falsa applicazione dell'art. 691 c.p.c. 6 Rilevano che erroneamente la Corte territoriale non ha accolto il ricorso, nella parte diretta a censurare 1'attribuzione dell'onere di pagamento delle spese e degli onorari dei consulenti ai conti di gestione delle società e delle persone fisiche. Invero i compensi e le spese, ai sensi dell'art. 691 c.p.p., vanno posti a carico dell' Erario in quanto gli incarichi ai professionisti sono affidati per fini di giustizia e non nell'interesse dei privati colpiti da misure interdittive. Con il terzo motivo i ricorrenti deducono violazio- ne e falsa applicazione dell'art. 11 L.319/1980. Assumono che immotivatamente ed ingiustificatamente il Tribunale non ha acquisito le conclusioni cui erano pervenuti i consulenti, dalle quali sarebbe stato pos- sibile desumere i contenuti dell'incarico loro affidato ed i relativi esiti. Il ricorso è improponibile e va quindi disatteso. Invero le Sezioni Unite civili della Corte di Cas- sazione con la sentenza 14.6.2000 n 434, riprendendo un indirizzo già affermato dalla Sezioni Unite penali del- la Corte stessa con la sentenza 11.7.1989 n 5, hanno affermato che l'opposizione avverso il decreto di li- quidazione dei compensi dovuti ai periti, nominati in sede penale, deve proporsi avanti al tribunale о alla 7 corte di appello penali cui appartiene il giudice che ha pronunziato il provvedimento impugnato, con la con- seguen za che il ricorso per cassazione avverso l'ordi- nanza che decide in ordine all'opposizione va proposto avanti alla Corte di cassazione penale, nei termini e con le modalità previste dal c.p.p. Nel caso in esame i ricorrenti sono stati nominati periti dalla III sezione penale del Tribunale di Cata- nia, nell'ambito di una procedura finalizzata all'irro- gazione di una misura di prevenzione, sicchè l'opposi- zione avversO il decreto di liquidazione dei compensi doveva essere proposta in sede penale e non avanti al Tribunale civile, come in effetti avvenuto. Da ciò consegue che il Tribunale civile, irritual- mente adito avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità dell'opposizione che, in difetto di pronunzia da parte del giudice di merito, va comunque pronunziata ex art. 382 c.p.c. in questa sede, previa cassazione dell'impu- gnata ordinanza. Pertanto giudicando sul ricorso, l'impugnata ordi- nanza va cassata е va dichiarata improponibile la do- manda proposta nel giudizio di merito.
Considerato che
il reclamo in sede di merito e il ricorso in esame sono stati proposti prima della pro- nunzia della riportata sentenza delle SS.UU. della Cor- 8 te di cassazione si stima equo compensare fra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
pronunziando sul ricorso cassa, senza rinvio, l'im- i pugnata ordinanza e dichiara, ex art. 382 c.p.c. impro- ponibile la domanda proposta avanti al Tibunale civile di Catania, compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la prima sezione civile, in data 22 maggio 2002. Il Presidente Il Consigliere estensore Masio Charno Giovanni OllaGiovan h Mario Adamo CONTEST to CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 1095 124,11 delle Entrate di Roma 2 il 20.1.2012 serie 4 al n. 3233 versate € 172,10 4567 30,89 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) 160, 10 806, 12, ح د 177110